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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Palermo Sezione lavoro In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente estensore
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere nella causa civile iscritta al n° 500 R.G.A.2023 promossa in grado di ap- pello D A
in persona Parte_1 del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Duca, domiciliato presso lo studio del quale sito in Palermo in viale della Libertà n. 167 Appellante CONTRO
CP_1
Appellata/contumace E NEI CONFRONTI DI rappresentata e di- Controparte_2 fesa dagli Avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo domiciliati presso i locali dell'Ufficio legale dell'istituto in Palermo in via Laurana n. 59 Appellato All'udienza del 15 maggio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle difese esposte nei rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Premesso che la società in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 1307/2023 emessa in data 18.04.2023 dal Tribunale di Palermo e ne ha chiesto la riforma;
rilevato che all'udienza del 28.04.2025 l'appellante non è comparsa e che la causa è stata rinviata all'udienza del 15.05.2025 della quale le è stata da- ta rituale comunicazione;
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considerato che
l'appellante non è comparsa neanche a tale ultima udienza e che, in applicazione dell'art. 348 cod. proc. civ., deve dichiararsi l'improcedibilità del gravame;
ritenuto che
la contumacia di esime dal provvedere sul rego- CP_1 lamento delle spese processuali nei confronti della stessa;
ritenuto che
la mancata comparizione dell' all'udienza di discussione CP_2
è indice di difetto di interesse alla definizione dell'impugnazione, verosi- milmente derivato dalla mancata comparizione dell'appellante, che giusti- fica la compensazione delle spese nei confronti dello stesso;
ritenuto tuttavia in conseguenza della statuizione di improcedibilità che de- ve darsi atto della sussistenza, per l'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n° 115/02;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di dichia- CP_1 ra improcedibile l'appello avverso la sentenza 1307/2023 emessa in data 18.04.2023 dal Tribunale di Palermo. Compensa le spese di lite di questo grado con la parte costituita. Nulla sulle spese di questo grado nei confronti della parte contumace. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Così deciso in Palermo il 15 maggio 2025
Il Presidente estensore Maria G. Di Marco
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