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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3856/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3856/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del promossa congiuntamente da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Cro, giusta procura in atti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/10/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data
15/03/1975 nel Comune di Siracusa pagina 1 di 4 - che dall'unione sono nati i figli (1975) e (1981) Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n.
79/85 del 29/06/1985.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, divenuto efficace il 24/09/2024 mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati senza darsi reciproche molestie. I ricorrenti continueranno ad abitare negli immobili dove hanno stabilito la loro residenza e cioè il sig. in Siracusa, Parte_2
Via Gaetano Gubernale n. 7, e la sig.ra in Siracusa, Parte_1
Via Luigi Cassia n. 45, avendo da oltre venti anni la sig.ra Pt_1 lasciato la casa coniugale dove aveva vissuto con il marito sino al pagina 2 di 4 1985.
2) Le spese legali del presente giudizio di divorzio rimangono compensate integralmente tra le parti.
3) Dichiarano le parti di avere regolato tutti i loro rapporti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per nessun motivo, ragione o causale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 15/03/1975 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Siracusa dell'anno 1975 (Atto n. 112
Parte II Serie A).
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 08.4.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 4 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3856/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del promossa congiuntamente da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Cro, giusta procura in atti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/10/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data
15/03/1975 nel Comune di Siracusa pagina 1 di 4 - che dall'unione sono nati i figli (1975) e (1981) Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n.
79/85 del 29/06/1985.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, divenuto efficace il 24/09/2024 mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati senza darsi reciproche molestie. I ricorrenti continueranno ad abitare negli immobili dove hanno stabilito la loro residenza e cioè il sig. in Siracusa, Parte_2
Via Gaetano Gubernale n. 7, e la sig.ra in Siracusa, Parte_1
Via Luigi Cassia n. 45, avendo da oltre venti anni la sig.ra Pt_1 lasciato la casa coniugale dove aveva vissuto con il marito sino al pagina 2 di 4 1985.
2) Le spese legali del presente giudizio di divorzio rimangono compensate integralmente tra le parti.
3) Dichiarano le parti di avere regolato tutti i loro rapporti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per nessun motivo, ragione o causale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 15/03/1975 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Siracusa dell'anno 1975 (Atto n. 112
Parte II Serie A).
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 08.4.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 4 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4