Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 28/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2024, proposto da
RI L'GL, rappresentato e difeso dall’avv.to Gaetana Rita Parlato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Agrigento n. 51;
contro
Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenze PE di LA e CO IG , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 1005, EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI PALERMO IL 25/2/2020, DICHIARATO ESECUTIVO IL 14/10/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Tenuto conto:
- che parte ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1005, emesso dal Giudice di Pace di Palermo il 25/2/2020;
- che il provvedimento giurisdizionale ha ordinato all’Ente intimato il pagamento della somma di 3.806,40 €, oltre a interessi e spese per 476 €, IVA, Cpa e spese generali nella misura del 15%;
- che rappresenta che l’IPAB non ha corrisposto nulla e, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
- che, di conseguenza, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha dedotto alcuna valida giustificazione del rispetto inadempimento, né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi della pretesa creditoria avanzata;
Atteso:
- che il decreto è passato in giudicato il 6/6/2024, come da attestazione in atti;
- che, invano, è stata reiterata la richiesta di pagamento nei confronti dell’Ente, destinatario dell’atto di precetto per la somma di 4.508,48 €, come da notifiche del 9/6/2021 e del 20/2/2024;
- che è dunque documentata la ri-notifica presso la sede dell’amministrazione, nonché il rispetto del termine di cui all'art. 14 del D.L. 669/1996 (gg. 120);
- che parte ricorrente ha quindi chiesto di ordinare all’IPAB di conformarsi al giudicato, e che, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta , oltre al pagamento degli interessi fino al soddisfo e alla determinazione di una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione;
Considerato:
- che il ricorso è fondato e deve essere accolto (cfr., per alcuni precedenti, sentenza sez. III di questo T.A.R. 19/2/2024 n. 605; 28/6/2024 n. 2099; 9/7/2024 n. 2171; sez. V – 3/10/2024 n. 2769);
- che, pertanto, va dichiarato l'obbligo dell’amministrazione intimata di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe discendente dal decreto ingiuntivo in narrativa, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute e specificate nell’atto di precetto (oltre agli interessi legali dalla data del giudicato fino al saldo) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza;
Evidenziato:
- che, per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale – nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte – provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), alla corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico dell’intimata amministrazione;
- che va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm..
- che, in base alla norma appena citata, come modificata dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria;
- che, nel caso di specie, l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo” , considerato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che l’IPAB non ha rappresentato “altre ragioni ostative” (v. art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.).
- che il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione dell’ AS , la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione (v. art. 114, co. 4, lett. e), seconda parte); e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato all’amministrazione per l’adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il Commissario ad acta ;
- che invero, la possibilità per il privato – una volta decorso l’ulteriore termine assegnato all’amministrazione debitrice – di utilizzare il più penetrante ed incisivo intervento sostitutivo (come sopra disposto), renderebbe in definitiva iniqua la possibilità per la parte ricorrente di continuare a fruire del rimedio, indiretto e di carattere propulsivo, delineato dalla norma citata;
- che la penalità viene determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato a tal fine;
Rilevato:
- che va anche precisato che nel mandato del Commissario ad acta è compreso il pagamento dell’eventuale penale maturata ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.;
- che, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
- che il compenso per il Commissario verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
- che tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
- che il Commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT” ;
- che le spese di lite seguono, infine, la soccombenza dell’amministrazione intimata e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari” , relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando così dispone:
a) accoglie l’introdotto ricorso e, per l'effetto, ordina all’IPAB intimata di dare integrale ottemperanza all’ordinanza indicata in epigrafe, come specificato in motivazione;
b) assegna all’Ente intimato termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza, per il pagamento degli importi dovuti in base al decreto ingiuntivo indicato in narrativa;
c) nomina Commissario ad acta (con facoltà di delega) per il caso di persistente inadempimento, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il quale provvederà come indicato in motivazione;
d) condanna l’IPAB, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., a corrispondere la penalità di mora, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
e) condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500 (cinquecento/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti e al soggetto designato quale Commissario ad acta .
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO