Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2001, n. 5720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5720 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R REG. GMP. UFF. T IS G E R A D REPUBBLICA ITALIANA E T 5720/0 1 N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E LA COR Oggetto SEZION PRIMA REGOLAMENTO DI COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 17025/99 Dott. Pasquale REALE Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO 12289 Cron. Dott. Ugo VITRONE Consigliere - Consigliere Rep. Dott. NN VERUCCI - Ud. 12/03/2001 Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di ROMA, con ordinanza del 29/04/99, nella causa iscritta al n' 93/97 vertente tra FALLIMENTO TASSINI Srl;
@ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE spudita la relazione della causa svolta nella camera di UFFICIO COPIE consiglio il 12/03/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Richiesta copia studio dal Sig. -SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 FELICETTI;
1-19 OPR 2001 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario NN RUSSO con le quali si chiede 2001 che la Suprema Corte, decidendo con sentenza sul conflitto in 698 epigrafe indicato, dichiari la competenza del Tribunale di Latina casando la menzionata sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Roma, con ogni consequenziale statuizione di legge. Svolgimento del processo 1 Il Tribunale di Roma, con ordinanza 28 settembre 1999, ha sollevato conflitto necessario di competenza, assumendo che, dopo avere dichiarato con sentenza del 17 febbraio 1999 il fallimento della IN s.r.l., su segnalazione del curatore aveva appreso che la società era stata già dichiarata fallita con sentenza 2 maggio 1997 del Tribunale di Latina. La Procura generale presso questa Corte ha chiesto che sia cassata la sentenza del Tribunale di Roma e sia dichiarata la competenza del Tribunale di Latina. Motivi della decisione preliminarmente riconosciuta l'ammissibilità 1Va del regolamento, atteso che il conflitto positivo di competenza fra due Tribunali, i quali abbiano parimenti dichiarato il fallimento del medesimo imprenditore, ri- tenendosi entrambi competenti a provvedere sulla rela- tiva istanza, ancorchè non previsto dal codice di rito, è risolvibile, in applicazione analogica dell'art. 45 c.p.c., mediante regolamento di competenza (Cass. 13 dicembre 2000, n. 15719; 14 settembre 1999, n. 9810; 28 2 T gennaio 1999, n. 747). In linea di principio, ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, si de- ve fare riferimento al momento della presentazione del- la prima istanza in relazione alla sede principale dell'impresa intesa come quella dove si svolge l'attività di direzione, amministazione e coordinamento -dei fattori produttvi la cui coincidenza con quella legale si presume fino a prova contraria (da ultimo Cass. 11 dicembre 2000, n. 15606). Tale principio incontra dei temperamenti nel caso di trasferimento della sede sociale allorchè gli atti posti in essere a tal fine non corrispondano a un tra- sferimento effettivo, ovvero quando vengano effettuati nell'imminenza della procedura per la dichiarazione di fallimento (Cass. SS. UU. sentenza n. 7149 del 1994). Nel caso di specie, dalla relazione redatta dal curatore in data 10 dicembre 1997 e dall'esame della documentazione in atti, risulta che la società fallita fu costituita nel 1989 con sede in San Felice Circeo e che il 95% delle quote era di proprietà di NN IN, che ne era l'amministratore. La sede fu tra- sferita a Napoli 1'8 settembre 1995 ed a Roma il 13 maggio 1996. Peraltro l'ultimo bilancio risulta essere stato depositato nel 1994 e il dissesto sembra risalire 3 al 1995, quando il IN subì vicissitudini giudizia- rie (nel febbraio 1995 fu arrestato), tenuto conto dei protesti subiti dalla società in tale periodo e dell'epoca alla quale risalivano i crediti in relazione ai quali fu chiesta la dichiarazione di fallimento al Tribunale di Latina. Ne deriva la irrilevanza, per quanto sopra detto, ai fini della competenza a dichiarare il fallimento, del trasferimento della sede da San felice Circeo, con la conseguenza che va ritenuto competente il Tribunale di Latina, dovendosi cassare la sentenza del Tribunale di Roma. Nulla per le spese.
P. Q. M.
La Corte di cassazione pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza del Tribunale di Roma e dichiara la competenza del Tribuna- E N O I le di Latina a dichiarare il fallimento della IN Z A R T S I s.r.l. G E R A Così deciso in Roma il 12 marzo 2001, nella came- D E T N ra di consiglio della prima sezione civile. E S E Il Consigliere estensore Il Presidente asquale Rea Francesco Felicetti рагозовна DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Louie DrRI! duvo 18 QPR 2001 RI Di UZ Oggi, IL CANCELLIERE RI Di UZ