TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 28/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 206/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 206/2023 promossa da: nata in [...] il [...] TE
(C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Elena Savi parte ricorrente contro nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Eva Roccatagliata parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
1. e hanno contratto matrimonio TE Controparte_1 concordatario in Credera Rubbiano (CR) il 21.5.2011 e dalla loro unione sono nati , a Lodi il 27.4.2015, e a Lodi il 4.8.2021. _1 Per_2
2.1. Con ricorso del 26.1.2023 la incardinava il presente giudizio di TE separazione, chiedendo in particolare l'addebito della stessa al marito, l'affido esclusivo e il collocamento dei minori presso di sé nonché disporre il diritto di visita paterno si svolgesse con modalità tutelanti per i minori: la ricorrente dipingeva un preoccupante quadro di dipendenza del marito dall'alcol, perdurante da almeno 5 anni e via via aggravatasi, in cui il marito aveva fatto vari ma inutili tentativi per risolvere il problema, non impegnandosi seriamente a seguire i percorsi suggeriti, giungendo infine il marito ad essere anche aggressivo e violento verso essa moglie;
allegava la ricorrente che da ultimo la condizione si era fatta così grave che, da un lato, essa aveva deciso di lasciare la casa coniugale tornando a vivere dai propri genitori i bambini e, dall'altro lato, la aveva indotta ad imporre allo di vedere i minori CP_1 solo alla presenza di essa madre, pur nella consapevolezza del profondo legame di affetto dato fra esso ed i figli, vista preoccupazione di lasciare i bimbi da soli al padre1. 1 Al riguardo si riportano i passaggi più significativi del ricorso:
“ 3. Durante i primi anni dopo la nascita del primo figlio il sig. era un padre CP_1 affidabile e collaborante, ma purtroppo da circa 3 o 4 anni a questa parte il sig. ha CP_1 iniziato a far uso di bevande alcooliche all'inizio in modo sporadico poi, nel corso del tempo, il sig. è arrivato a farne uso in modo sempre più intenso, tanto da rendere la vita CP_1 mat possibile ed intollerabile;
5. Dei figli si è sempre occupata la sig.ra la quale, insegnante di scuola materna, TE allorché termina il proprio lavoro si reca a prelevarli a scuola li tiene con sé, gestendoli sia nei compiti che in ogni loro attività.
6. Il sig. da quando ha iniziato ad eccedere nell' uso di alcool, sempre più spesso, CP_1 dopo il lavoro o durante il fine settimana rientrava in casa in evidente stato di ebbrezza, si sdraiava sul divano, apatico, incurante delle necessità della vita familiare e dei propri doveri di collaborazione nella gestione della quotidianità e dei figli, lasciando di fatto la moglie da sola ad occuparsi di ogni cosa.
7. La ricorrente più volte ha affrontato l'argomento con il marito cercando di aiutarlo, coinvolgendo la famiglia di origine dello stesso, ma senza risultati. Piu volte il convenuto dopo le continue richieste della moglie si è recato con la stessa presso professionisti per farsi aiutare a curare la sua dipendenza, ma, sempre, dopo pochi colloqui abbandonava il percorso non ritenendolo necessario. Nel 2018 il convenuto infatti aveva accettato di recarsi a Rivolta D'Adda in un centro per la disintossicazione, ma, dopo il primo incontro non vi si è più recato sostenendo di non averne bisogno.
2.2. Si costituiva lo negando fermamente di avere un problame di CP_1 alcoldipendenza, negando di avere mai tenuto condotte aggressive verso la
8. La situazione si è aggravata sempre di più fino a che il sig. in un paio di CP_1 occasioni rientrato a casa ubriaco ha iniziato a minacciare la moglie ce a dismisura offendendola, e allorchè il giorno dopo veniva ripreso negava il proprio comportamento. Nell'anno 2019 la esponente a seguito di un ennesimo episodio di offese verbali nei suoi riguardi ad opera del coniuge si era rivolta ai CC di Montodine segnalando la situazione senza sporgere alcuna denuncia.
9. Lo stesso anno 2019 la sig.ra aveva convinto il marito a rivolgersi ad una TE psicologa del Centro Totem di Crema che gli consigliava di seguire un percorso più strutturato presso il Centro specializzato di Rivolta d'Adda. Il sig. frequentava alcuni colloqui CP_1Per_ per un paio di mesi nell'anno 2020 con la dott.ssa sivamente nella primavera dell'anno 2022, inviato dal medico di base, è stato seguito dal Sert di Lodi – dott. - Per_4 abbandonando il percorso ad aprile maggio 2022.
10. Il sig. ha, dunque, sempre rifiutato ogni aiuto, sia offertogli dalla moglie, CP_1 spiaciuta d e del coniuge, sia propostogli dai suoi famigliari – la cognata della esponente ha lavorato in un centri di disintossicazione - tutti al corrente delle sue condizioni.
11. Il 15 agosto 2022, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza subito da parte del marito, allorchè lo stesso, alterato dall'alcool è giunto ad afferrarla per il collo, la sig.ra TE essendo la situazione divenuta intollerabile, ha preso la decisione di separarsi ( doc. tutelare i bambini, che ormai vedevano troppo spesso il padre rientrare ubriaco inerte sul divano o aggredire verbalmente la madre si è trasferita a vivere con gli stessi dai suoi genitori in Credera Rubiano (CR), Frazione Rovereto, ove tutt'ora vive.
12. Da allora, il sig. anziché accogliere l'invito della moglie a seguire un percorso di CP_1 riabilitazione ha proseguito a negare le proprie problematiche, conosciute da amici e da tutto il paese, rifiutandosi altresì di vedere i figli e di corrispondere alcunchè per il loro mantenimento non comprendendo, dal suo punto di vista, le ragioni della moglie.
13. Nel mese di settembre 2022 il sig. si è presentato, in grave stato di alterazione CP_1 presso i genitori della ricorrente urlando ed inveendo contro la moglie e i suoi familiari accusandoli di aver accolto la moglie e dicendo al figlio che non doveva rimanere li, _1 costringendolo a scappare in casa della zia e chiudersi dentro causandogli paura e sofferenza morale.
14. La sig.ra dopo tale episodio, ha cercato di parlare con il marito, dicendogli che TE per il bene dei bambini avrebbe dovuto farsi aiutare e che nel frattempo, per aiutare che _1 gli vuole molto bene e che non capisce i suoi atteggiamenti e soffre per la situazione creatasi sarebbe stato di supporto inviarlo da una psicologa che la stessa aveva già contattato, dott.ssa di Crema, per aiutarlo ad affrontare la contingenza, ma il coniuge ha rifiutato di fornire R_ il consenso. ( cfr. schreenshot doc. 008)
15. La ricorrente, spiaciuta per la situazione in cui è caduto il marito, con il quale aveva iniziato la relazione da quando aveva 16 anni e che era persona buona e fidata, ha anche tentato di trovare un accordo con lo stesso per definire la separazione nel senso che gli avrebbe portato i bambini un paio di ore la domenica mattina a fronte della garanzia offerta dallo stesso di essere sobrio.
16. Senonchè allorchè in data 1.11.2022 la sig.ra la mattina, si è presentata con i figli TE a casa del padre, questi in evidente stato alterato le ha detto di portarli via e davanti a loro ha detto letteralmente “ non me ne frega un cazzo” . ha capito il senso delle parole e _1 l'atteggiamento del padre e si è rattristato sentendosi rifiutato.
17. Dopo tale episodio la esponente ha comunicato al marito, a tutela dei figli, che potrà vederli quando vuole ma solo presso la sua attuale abitazione e alla sua presenza e ciò fintantochè non vi saranno le condizioni perché lo stesso possa occuparsi di loro in modo adeguato. Il sig. non ha più voluto recarsi a trovare i figli dalla madre. CP_1
18. Alla partita bato 19.11.2022 il sig. si è presentato in evidente stato CP_1 di alterazione da alcool e davanti a numerosi testimoni ha cercato di prendere in braccio la Per_ figlia senza riuscire a tenerla tanto che la madre ha dovuto togliergliela dalle braccia. A fronte della narrata situazione psico – fisica in cui versa il convenuto e della mancanza di collaborazione prestata alla moglie nella conduzione della vita familiare e nella gestione dei bambini negli ultimi anni e, soprattutto, dopo la nascita della seconda figlia della quale lo stesso, purtroppo, si è sempre totalmente disinteressato, emerge palese come la responsabilità per la crisi del matrimonio si debba imputare al sig. al quale andrà, pertanto, CP_1 addebitata la separazione, pronuncia che sin da ora si ric moglie, chiedendo l'affido condiviso dei figli e di vedere garantito un diritto di un suo diritto di visita verso essi in forma libera, apparendo la richiesta della moglie della sua presenza agli incontri con i figli una arbitraria e immotivata limitazione di un proprio diritto.
2.3. All'udienza del 6.7.2023 venivano adottati i provvedimenti provvisori del caso: in particolare, veniva disposto un diritto di visita paterno da svolgersi di domenica e in un giorno infrasettimanale, senza la presenza necessaria della madre, ma con il monitoraggio dei Servizi Sociali, dato che le parti rappresentavano come nell'ultimo periodo le condizioni dello CP_1 apparivano migliorate.
2.4. All'esito dell'incarico, nella loro relazione del 27.9.2023, i Servizi Sociali osservavano come fosse dato un autentico e profondo rapporto di affetto fra lo e i figli, come allegato dalla e che questa mostrasse CP_1 TE un atteggiamento per nulla ostile nei confronti dell'ex compagno, solo opponendosi essa ad un ampliamento dei momenti di frequentazione fra padre e figli fino a quando non fosse stata accertata l'astinenza dall'alcol del primo.
2.5. La lunga istruttoria di causa si concentrava nell'individuazione e nella sperimentazione di modalità tutelanti per i minori nella frequentazione del padre, in quanto giungevano gli esiti degli esami tossicologici cui lo CP_1 infine si era sottoposto, e questi esami evidenziavano la piena fondatezza della allegazioni della ricorrente di un preoccupante abuso di alcol da parte dello stesso (la riportava altresì di racconti dei bambini di vedere il padre TE
”bere tanta birra”: cfr. i verbali delle udienza del 11.4.2024, del 14.6.2024, del
18.10.2024).
Emergeva altresì che questo abuso di alcol si manifestasse quasi esclusivamente nel fine settimana sicché, mentre la mostrava meno avversione TE all'idea di lasciare i minori da soli dal padre nei giorni infrasettimanali, non apparivano date le condizioni per permettere il proseguirsi di una loro frequentazione libera nel fine settimana, come era stato disposto in udienza.
2.6. Preoccupata per il benessere dei figli, che manifestavano sofferenza per non potere trascorrere maggior tempo con il padre -ciò che appariva impossibile permettere, visti i preoccupanti esiti dei suoi esami ematici-, la dava avvio ad un percorso psicologico a favore di (si veda la TE _1 relazione della psicologa del minore, prodotta all'udienza del 24.10.2024).
2.7. Individuata infine una soluzione che permettesse al padre di accedere ai figli anche nel fine settimana -ossia la presenza della nonna paterna in quel momento, previa acquisizione del a disponibilità della donna in tal senso (cfr. il verbale dell'udienza del 24.10.2024)-, si giungeva così ad una consensualizzazione della causa e la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 9.1.2025.
3. Le condizioni proposte dal Giudice relatore vanno fatte proprio da questo collegio in quanto adeguate al quadro complessivo di una relazione di profondo affetto tra padre e minori, da un lato e, purtroppo, di un problema non risolto di dipendenza dall'alcol del primo, dall'altro lato.
4. Le spese di lite vanno dichiarate compensate come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione: dichiara la separazione personale fra TE il cui matrimonio concordatario è stato Controparte_1 contratto in Credera Rubbiano il 21.5.2011 e trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Credera Rubbiano al n. 2 Parte II Serie A anno 2011; dispone l'affido esclusivo dei minori nato a [...] il [...], Persona_6
e a Lodi il 4.8.2022, alla madre, con collocamento presso la Persona_7 stessa;
dispone che il diritto di visita paterno sia esercitato il mercoledì ed il venerdì alle 17.30 alle 21.00-21.30, nonché la domenica dalle 14.00 alle 21.00-21.30, comunque con previsione della presenza vicariale della nonna, diritto di visita da esercitarsi presso la casa paterna, con onere per la madre di portarli e riprenderli;
con diritto della madre di non lasciare i bambini presso il padre qualora si avveda che lo stesso è in stato di alterazione da alcol, allo stato senza previsione di pernotto o di vacanze dei bambini con il padre che comportino pernotto;
dà atto che le parti si sono accordate nel senso che l'a.u. verrà percepito interamente dalla madre;
dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando ogni mese
€ 500,00, oltre a rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con la precisazione che le spese della mensa di sono da intendersi incluse _1 nell'assegno di mantenimento, mentre la retta dell'asilo di comprensiva Per_2 di mensa, è da intendersi come spesa straordinaria;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di addebito e su qualunque altra domanda delle parti;
dichiara le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, 14/04/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti ed all'Ufficiale dello Stato Civile di Credera Rubbiano;