Art. 6. 1. I rapporti di prova rilasciati da laboratori di Paesi aderenti alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), accreditati ai sensi delle norme EN 45001 o ISO 25, i quali siano compilati sui modulari pubblicati dalla CEPT e che dimostrino la conformita' degli apparati alle norme tecniche di cui agli articoli 2 e 3, sono considerati validi ai fini del rilascio dell'omologazione, purche' gli apparati rispettino anche le norme di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Con riferimento ai Paesi aderenti alla CEPT, ma non facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300 , la disposizione recata dal comma 1 opera ove sussistano condizioni di reciprocita'.
3. I rapporti di prova, di cui al comma 1, in originale o in copia autenticata, devono essere allegati alla domanda di omologazione.
Nota all' art. 6:
- La legge 28 luglio 1993, n. 300 , concerne la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.
2. Con riferimento ai Paesi aderenti alla CEPT, ma non facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300 , la disposizione recata dal comma 1 opera ove sussistano condizioni di reciprocita'.
3. I rapporti di prova, di cui al comma 1, in originale o in copia autenticata, devono essere allegati alla domanda di omologazione.
Nota all' art. 6:
- La legge 28 luglio 1993, n. 300 , concerne la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.