Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00352/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 852 del 2025, proposto da ON LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele De Girolamo e Giuseppe Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 1829/24 del 25/10/24, nel Giudizio R.G. n. 2058/24 emessa dal Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Massimo Lisi notificata il 29 ottobre 2024 e passata in giudicato il 15/01/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NA SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 22 ottobre 2025, parte ricorrente ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe.
Con la prefata sentenza il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui per le finalità e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, mediante attivazione in suo favore della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per un importo nominale di euro 1.000,00.
La sentenza in parola, pubblicata in data 25 ottobre 2024, è stata notificata al Ministero resistente il 29 ottobre 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30 ed è passata in giudicato, come da documentazione versata in atti dalla ricorrente.
L’intimato Ministero non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, ritualmente introdotto, deve essere accolto, non avendo l’amministrazione resistente provveduto a corrispondere quanto dovuto alla ricorrente sulla base del suddetto provvedimento giurisdizionale, né avendo fornito elementi ostativi; deve, pertanto, essere fissato un termine per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è individuato sin d’ora nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, anche tenuto conto della natura del contenzioso e della serialità dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Ministero dell’istruzione e del merito il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Ministero dell’istruzione e del merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA SC, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA SC |
IL SEGRETARIO