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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5499 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 24709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Giuseppe Colaluce ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24709/2023 promossa da:
(C.F. ) residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Viale Dei Quattro Venti n. 136 presso lo studio dell'Avv. Roberto Nicodemi (C.F.
), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Diego C.F._2
Piersanti Todisco (C.F. ), in virtù di procura alle liti in atti C.F._3
ATTRICE OPPONENTE contro
Condominio via Ubaldini n. 74/ 82 – via L. Patrasso n. 27 in Roma (C.F. ), in persona P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._4 difeso dall'Avv. Luigi Parenti (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._5 studio in Roma alla Via Virgilio 8, giusta procura in atti
CONVENUTO OPPOSTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra (C.F. ), con atto di citazione in opposizione al Parte_1 C.F._1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4398/2023 emesso, in solido nei suoi confronti e nei confronti dei signori ed dal Tribunale di Roma per oneri condominiali Parte_2 Parte_3 impagati per complessivi € 6.862,42 oltre interessi, spese del giudizio monitorio ed accessori di legge, conveniva in giudizio il Condominio via Ubaldini n. 74/ 82 – via L. Patrasso n. 27 in Roma (C.F.
), per sentir accogliere le seguenti conclusioni (che si riportano testualmente da pag. 8 e 9 P.IVA_1 dell'atto di citazione attoreo): “Voglia il Tribunale adìto, ogni diversa istanza disattesa e respinta, previa pronuncia di sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo oggi opposto: -in via preliminare disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. per le ragioni esposte e/o, in subordine, disporne la riunione al procedimento avente r.g. 22354/2023 pendente dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma, sez. V;
-in via principale accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
n. 4398/2023 del 07.03.2023 emesso nel procedimento R.G. n. 10869/2023; -in via riconvenzionale, accogliere l'impugnativa ex art. 1137 c.c. del deliberato assunto dal Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore
[...] P.IVA_2 [...] del 14.11.2020, per le ragioni meglio indicate e specificate al punto 4) di narrativa e, per CP_1 l'effetto, annullarlo;
-ancora in via riconvenzionale accogliere la domanda di compensazione svolta con pagina 1 di 4 la presente opposizione e, per l'effetto, compensare la somma indicata sub 4.2 che precede pari ad euro 835,00 o la diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare nel corso del giudizio;
Con vittoria di spese e compensi, nonché spese generali e accessorie di legge.”. Deduceva che aveva già impugnato giudizialmente la delibera assembleare del 20.10.2022 con citazione iscritta a ruolo al n. R.G.
22354/2023 Trib. Roma e chiedeva, per tale ragione, sospendersi l'efficacia esecutiva del monitorio e riunirsi le due procedure giudiziali. Nel merito sosteneva l'inesistenza del credito pari ad € 4.902,28 inerente il decreto ingiuntivo giacchè – a suo dire – la quota-parte a lei attribuibile era Controparte_3 stata già pagata a seguito di esecuzione forzata presso terzi avviata nei suoi confronti e comunque – sempre a suo dire – la ripartizione di tale somma era avvenuta in deroga al criterio legale;
eccepiva in compensazione l'importo di € 835,00 per pagamenti da lei effettuati per imposte di registro di sentenze rese in altri precedenti giudizi contro il Condominio e chiedeva che fosse accertata la nullità della precedente delibera del 14.11.2020, approvativa del bilancio preventivo relativo al decreto ingiuntivo per (asserita) violazione del criterio di proporzionalità fissato dall'art. 1123 cod. civ.. Controparte_3
Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta, il Condominio di via Ubaldini n. 74/ 82 – via L. Patrasso n. 27 in Roma (C.F. ), in persona dell'Amministratore pro tempore P.IVA_1 [...]
il quale contestava la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora per concedere CP_1 la sospensione della provvisoria esecutività del decreto e si opponeva alla riunione perché i due procedimenti avevano diverso petitum ed erano in fasi diverse. Nel merito spiegava che era stata conclusa una transazione con la cessionaria del credito di € 321.699,91 riveniente dal Controparte_3 finanziamento erogato in origine da Banca Popolare di Milano per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e del lastrico solare condominiale, che prevedeva un versamento a saldo e stralcio di € 200.000,00; tale minore importo era stato approvato dall'assemblea con la delibera del 20.1.2020 ed era stato poi ripartito nel preventivo approvato il 14.11.2020 e nel consuntivo approvato il
3.7.2023. Sosteneva che il riparto era esatto e le somme erano dovute perché nessuna di dette delibere era stata impugnata. Quanto alle somme eccepite in compensazione osservava che per esse era stato promosso dalla un pignoramento presso terzi in danno del Condominio, rubricato al n. R.G.E. Parte_1 10404/2023 Trib. Roma, e dunque tale condotta rendeva incompatibile l'operazione di scomputo nel presente giudizio. Circa l'asserita nullità della delibera del 14.11.2020, il convenuto-opposto replicava che non vi era alcuna violazione dei criteri legalmente stabiliti per il riparto della spesa. Concludeva per il rigetto delle avverse richieste con condanna dell'attrice-opponente al pagamento di spese e compensi di lite.
Il precedente assegnatario del fascicolo, sulla richiesta di riunione avanzata da parte attrice-opponente, lo rimetteva al Presidente di Sezione per gli opportuni provvedimenti. Con decreto dell'11.10.2023 il Presidente, ritenuta opportuna la trattazione congiunta dei due fascicoli, assegnava anche il presente giudizio allo scrivente, assegnatario del fascicolo n. R.G. 22354/2023 Trib. Roma, il quale lo rinviava, per la prima comparizione, al 21.2.2024 con termini a ritroso per il deposito delle tre memorie ex art.171- ter c.p.c.. Le memorie integrative depositate dalle parti non aggiungevano altro al thema decidendum tant'è che entrambe chiedevano rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza ex art.183 c.p.c. veniva rigettata sia l'istanza di riunione che l'istanza ex art.649 c.p.c. di parte attrice- opponente e veniva assegnato il termine al convenuto-opposto per il promovimento del tentativo obbligatorio di mediaconciliazione ex art.5 del D.Lgs. 28/2010 che non era stato precedentemente esperito. Verificato l'adempimento di legge, all'udienza del 19.9.2024 la causa veniva rinviata, ai sensi e per gli effetti dell'art.281-quinquies c.p.c., all'udienza del 9.4.2025 per la decisione, con termini di legge per il deposito degli atti indicati nell'art. 189 c.p.c.. Le parti provvedevano a depositare le loro conclusionali e repliche ed all'udienza del 9.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione della sig.ra non può essere accolta. Parte_1
pagina 2 di 4 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese condominiali, il Condominio soddisfa l'onere probatorio su di esso gravante con la produzione del verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese nonché i relativi documenti (così Cass. civ. sez. II 29 agosto 1994 n. 7569 e Cass. civ. sez. II 23 luglio 2020 n. 15696). Con la propria comparsa costitutiva il Condominio opposto ha prodotto all'interno dei due file compressi CP_4 e (contenenti i documenti prodotti per l'emissione
[...] Controparte_5 del monitorio) i verbali assembleari di approvazione dei bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022, del bilancio riguardante il decreto ingiuntivo del bilancio riguardante le spese legali Controparte_3
(delibere anno 2020) e del bilancio riguardante il decreto ingiuntivo Euro Edilizia 2000 s.r.l. con i relativi piani di riparto, per cui è da ritenere fondata la sua pretesa creditoria. Le Sezioni Unite hanno statuito che la delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione costituisce titolo sufficiente del credito del Condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena, nel cui ambito, peraltro, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione però che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137 comma 2 c.c. (così Cass. SS.UU. 14 aprile 2021 n. 9839). L'impugnazione della delibera del 20.10.2022 di approvazione del bilancio consuntivo 2021 (contenente anche i saldi negativi relativi agli anni precedenti) è stata rigettata con sentenza n. 4675/2024 Trib. Roma e neanche in appello
è stata concessa la sospensione della sua efficacia. Le delibere del 3.7.2023 di approvazione delle somme imputate pro quota in monitorio a “Decreto ingiuntivo società , “Esercizio spese CP_3 CP_6 legali delibere anno 2020” e “Decreto ingiuntivo Euro Edilizia 2000 s.r.l.” non sono state impugnate dalla e sono dunque divenute definitivamente esecutive. Irrilevante la circostanza che nel Parte_1 consuntivo le somme siano risultate leggermente inferiori rispetto a quelle in preventivo (€ 4.899,00 invece di € € 4.902,28 per quanto attiene al “Decreto ingiuntivo società Leviticus spv s.r.l.”, € 51,34 invece di € 285,46 per quanto attiene a “Esercizio spese legali delibere anno 2020” ed € 92,15 invece di
€ 92,97 per quanto attiene al “Decreto ingiuntivo Euro Edilizia 2000 s.r.l.”), perché il monitorio è stato richiesto e concesso sulla base della delibera del 14.11.2020 approvativa del preventivo;
la ben Parte_1 potrà pagare l'importo stabilito a consuntivo nel 2023 per dette causali e così estinguere dette voci di credito del Condominio. Aggiungasi che la delibera del 20.1.2020 che ha autorizzato la transazione con la Leviticus spv s.r.l., cessionaria del credito da finanziamento erogato da Banca Popolare di Milano, anch'essa non è stata impugnata dalla e dunque la relativa obligatio propter rem (al contrario Parte_1 di quanto da essa attrice-opponente sostenuto) esiste e va adempiuta. Né si ravvisa una ipotetica ragione di nullità della delibera del 14.11.2020, approvativa del preventivo e relativo riparto del “Decreto ingiuntivo società Leviticus spv s.r.l.”, atteso che la suddivisione della somma preventivata per tale finalità è avvenuta correttamente in base al criterio di cui all'art.1123 1° comma c.c. e non si è in presenza di una spesa ciclica e ricorrente, bensì di una spesa straordinaria (avvenuta una tantum) riveniente da una transazione precedentemente approvata. Quanto alla pretesa compensazione con somme (asseritamente) già pagate a seguito di un precedente pignoramento presso terzi, si evidenzia che il pignoramento presso terzi a cui fa riferimento l'attrice-opponente è stato a lei notificato il 22.2.2017 e riguarda un precedente decreto ingiuntivo (recante n. 26256/2016 Trib. Roma); è evidente che, quand'anche si volesse - e potesse
- considerare un pagamento l'ordinanza di assegnazione citata dal terzo pignorato Controparte_7 nella sua comunicazione del 14.2.2018 (prodotta dalla ), esso non avrebbe mai potuto essere Parte_1 imputato a somme portate in un decreto ingiuntivo (come quello qui opposto, recante n. 4398/2023 Trib.
Roma) emesso in epoca futura (ovvero a distanza di sette anni dalla data di notifica del detto pignoramento presso terzi). Aggiungasi che la transazione con la società è avvenuta il Controparte_3
2020 e dunque sicuramente il precedente decreto ingiuntivo del 2016 non avrebbe mai potuto riguardare tale voce di credito del Condominio. Né è stata fornita prova che il precedente decreto ingiuntivo si riferisse alle stesse causali indicate nel monitorio qui opposto. La difesa espressa su tale punto appare,
pagina 3 di 4 dunque, oltremodo temeraria e rasenta una ipotesi di responsabilità aggravata. Infine va rigettata anche la pretesa parziale compensazione con l'importo di € 835,00 dalla pagato per imposte di Parte_1 registro relative a provvedimenti giudiziali emessi nel 2017, 2018, 2019 e 2020; la stessa difesa dell'attrice-opponente riferisce che tali provvedimenti sono intervenuti antecedentemente all'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto, le somme pagate per essi non sono pertanto utilmente opponibili ai fini di eventuali compensazioni, potendo l'opponente solo addurre fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale che si siano verificati successivamente alla formazione del monitorio. Aggiungasi che, in virtù dei titoli esecutivi indicati dalla , la stessa ha promosso nel 2023 azione esecutiva Parte_1 nei riguardi del Condominio e tale condotta processuale costituisce rinuncia implicita all'eccezione di compensazione qui dedotta (essendo incompatibile sul piano logico, prima ancora che giuridico, con la volontà di scomputare nel presente giudizio gli importi pagati per le relative registrazioni).
Quanto al governo delle spese processuali, la soccombenza dell'attrice-opponente ne vede la condanna al loro pagamento, in favore del Condominio opposto, nella misura che viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione della sig.ra (C.F. ) e conferma il Parte_1 C.F._1 decreto ingiuntivo emesso, in favore del Condominio via Ubaldini n. 74/ 82 – via L. Patrasso n. 27 in Roma (C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore , dal P.IVA_1 Controparte_1
Tribunale di Roma recante il n. 4398/2023;
- condanna la sig.ra (C.F. ) al pagamento, in favore del Parte_1 C.F._1
Condominio via Ubaldini n. 74/ 82 – via L. Patrasso n. 27 in Roma (C.F. , in persona P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore , delle spese processuali della presente fase di Controparte_1 opposizione, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sui detti compensi, IVA e CPA come per legge.
Roma, 10 aprile 2025
Il G.O.T. Giuseppe Colaluce
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Giuseppe Colaluce ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24709/2023 promossa da:
(C.F. ) residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Viale Dei Quattro Venti n. 136 presso lo studio dell'Avv. Roberto Nicodemi (C.F.
), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Diego C.F._2
Piersanti Todisco (C.F. ), in virtù di procura alle liti in atti C.F._3
ATTRICE OPPONENTE contro
Condominio via Ubaldini n. 74/ 82 – via L. Patrasso n. 27 in Roma (C.F. ), in persona P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._4 difeso dall'Avv. Luigi Parenti (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._5 studio in Roma alla Via Virgilio 8, giusta procura in atti
CONVENUTO OPPOSTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra (C.F. ), con atto di citazione in opposizione al Parte_1 C.F._1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4398/2023 emesso, in solido nei suoi confronti e nei confronti dei signori ed dal Tribunale di Roma per oneri condominiali Parte_2 Parte_3 impagati per complessivi € 6.862,42 oltre interessi, spese del giudizio monitorio ed accessori di legge, conveniva in giudizio il Condominio via Ubaldini n. 74/ 82 – via L. Patrasso n. 27 in Roma (C.F.
), per sentir accogliere le seguenti conclusioni (che si riportano testualmente da pag. 8 e 9 P.IVA_1 dell'atto di citazione attoreo): “Voglia il Tribunale adìto, ogni diversa istanza disattesa e respinta, previa pronuncia di sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo oggi opposto: -in via preliminare disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. per le ragioni esposte e/o, in subordine, disporne la riunione al procedimento avente r.g. 22354/2023 pendente dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma, sez. V;
-in via principale accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
n. 4398/2023 del 07.03.2023 emesso nel procedimento R.G. n. 10869/2023; -in via riconvenzionale, accogliere l'impugnativa ex art. 1137 c.c. del deliberato assunto dal Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore
[...] P.IVA_2 [...] del 14.11.2020, per le ragioni meglio indicate e specificate al punto 4) di narrativa e, per CP_1 l'effetto, annullarlo;
-ancora in via riconvenzionale accogliere la domanda di compensazione svolta con pagina 1 di 4 la presente opposizione e, per l'effetto, compensare la somma indicata sub 4.2 che precede pari ad euro 835,00 o la diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare nel corso del giudizio;
Con vittoria di spese e compensi, nonché spese generali e accessorie di legge.”. Deduceva che aveva già impugnato giudizialmente la delibera assembleare del 20.10.2022 con citazione iscritta a ruolo al n. R.G.
22354/2023 Trib. Roma e chiedeva, per tale ragione, sospendersi l'efficacia esecutiva del monitorio e riunirsi le due procedure giudiziali. Nel merito sosteneva l'inesistenza del credito pari ad € 4.902,28 inerente il decreto ingiuntivo giacchè – a suo dire – la quota-parte a lei attribuibile era Controparte_3 stata già pagata a seguito di esecuzione forzata presso terzi avviata nei suoi confronti e comunque – sempre a suo dire – la ripartizione di tale somma era avvenuta in deroga al criterio legale;
eccepiva in compensazione l'importo di € 835,00 per pagamenti da lei effettuati per imposte di registro di sentenze rese in altri precedenti giudizi contro il Condominio e chiedeva che fosse accertata la nullità della precedente delibera del 14.11.2020, approvativa del bilancio preventivo relativo al decreto ingiuntivo per (asserita) violazione del criterio di proporzionalità fissato dall'art. 1123 cod. civ.. Controparte_3
Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta, il Condominio di via Ubaldini n. 74/ 82 – via L. Patrasso n. 27 in Roma (C.F. ), in persona dell'Amministratore pro tempore P.IVA_1 [...]
il quale contestava la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora per concedere CP_1 la sospensione della provvisoria esecutività del decreto e si opponeva alla riunione perché i due procedimenti avevano diverso petitum ed erano in fasi diverse. Nel merito spiegava che era stata conclusa una transazione con la cessionaria del credito di € 321.699,91 riveniente dal Controparte_3 finanziamento erogato in origine da Banca Popolare di Milano per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e del lastrico solare condominiale, che prevedeva un versamento a saldo e stralcio di € 200.000,00; tale minore importo era stato approvato dall'assemblea con la delibera del 20.1.2020 ed era stato poi ripartito nel preventivo approvato il 14.11.2020 e nel consuntivo approvato il
3.7.2023. Sosteneva che il riparto era esatto e le somme erano dovute perché nessuna di dette delibere era stata impugnata. Quanto alle somme eccepite in compensazione osservava che per esse era stato promosso dalla un pignoramento presso terzi in danno del Condominio, rubricato al n. R.G.E. Parte_1 10404/2023 Trib. Roma, e dunque tale condotta rendeva incompatibile l'operazione di scomputo nel presente giudizio. Circa l'asserita nullità della delibera del 14.11.2020, il convenuto-opposto replicava che non vi era alcuna violazione dei criteri legalmente stabiliti per il riparto della spesa. Concludeva per il rigetto delle avverse richieste con condanna dell'attrice-opponente al pagamento di spese e compensi di lite.
Il precedente assegnatario del fascicolo, sulla richiesta di riunione avanzata da parte attrice-opponente, lo rimetteva al Presidente di Sezione per gli opportuni provvedimenti. Con decreto dell'11.10.2023 il Presidente, ritenuta opportuna la trattazione congiunta dei due fascicoli, assegnava anche il presente giudizio allo scrivente, assegnatario del fascicolo n. R.G. 22354/2023 Trib. Roma, il quale lo rinviava, per la prima comparizione, al 21.2.2024 con termini a ritroso per il deposito delle tre memorie ex art.171- ter c.p.c.. Le memorie integrative depositate dalle parti non aggiungevano altro al thema decidendum tant'è che entrambe chiedevano rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza ex art.183 c.p.c. veniva rigettata sia l'istanza di riunione che l'istanza ex art.649 c.p.c. di parte attrice- opponente e veniva assegnato il termine al convenuto-opposto per il promovimento del tentativo obbligatorio di mediaconciliazione ex art.5 del D.Lgs. 28/2010 che non era stato precedentemente esperito. Verificato l'adempimento di legge, all'udienza del 19.9.2024 la causa veniva rinviata, ai sensi e per gli effetti dell'art.281-quinquies c.p.c., all'udienza del 9.4.2025 per la decisione, con termini di legge per il deposito degli atti indicati nell'art. 189 c.p.c.. Le parti provvedevano a depositare le loro conclusionali e repliche ed all'udienza del 9.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione della sig.ra non può essere accolta. Parte_1
pagina 2 di 4 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese condominiali, il Condominio soddisfa l'onere probatorio su di esso gravante con la produzione del verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese nonché i relativi documenti (così Cass. civ. sez. II 29 agosto 1994 n. 7569 e Cass. civ. sez. II 23 luglio 2020 n. 15696). Con la propria comparsa costitutiva il Condominio opposto ha prodotto all'interno dei due file compressi CP_4 e (contenenti i documenti prodotti per l'emissione
[...] Controparte_5 del monitorio) i verbali assembleari di approvazione dei bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022, del bilancio riguardante il decreto ingiuntivo del bilancio riguardante le spese legali Controparte_3
(delibere anno 2020) e del bilancio riguardante il decreto ingiuntivo Euro Edilizia 2000 s.r.l. con i relativi piani di riparto, per cui è da ritenere fondata la sua pretesa creditoria. Le Sezioni Unite hanno statuito che la delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione costituisce titolo sufficiente del credito del Condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena, nel cui ambito, peraltro, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione però che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137 comma 2 c.c. (così Cass. SS.UU. 14 aprile 2021 n. 9839). L'impugnazione della delibera del 20.10.2022 di approvazione del bilancio consuntivo 2021 (contenente anche i saldi negativi relativi agli anni precedenti) è stata rigettata con sentenza n. 4675/2024 Trib. Roma e neanche in appello
è stata concessa la sospensione della sua efficacia. Le delibere del 3.7.2023 di approvazione delle somme imputate pro quota in monitorio a “Decreto ingiuntivo società , “Esercizio spese CP_3 CP_6 legali delibere anno 2020” e “Decreto ingiuntivo Euro Edilizia 2000 s.r.l.” non sono state impugnate dalla e sono dunque divenute definitivamente esecutive. Irrilevante la circostanza che nel Parte_1 consuntivo le somme siano risultate leggermente inferiori rispetto a quelle in preventivo (€ 4.899,00 invece di € € 4.902,28 per quanto attiene al “Decreto ingiuntivo società Leviticus spv s.r.l.”, € 51,34 invece di € 285,46 per quanto attiene a “Esercizio spese legali delibere anno 2020” ed € 92,15 invece di
€ 92,97 per quanto attiene al “Decreto ingiuntivo Euro Edilizia 2000 s.r.l.”), perché il monitorio è stato richiesto e concesso sulla base della delibera del 14.11.2020 approvativa del preventivo;
la ben Parte_1 potrà pagare l'importo stabilito a consuntivo nel 2023 per dette causali e così estinguere dette voci di credito del Condominio. Aggiungasi che la delibera del 20.1.2020 che ha autorizzato la transazione con la Leviticus spv s.r.l., cessionaria del credito da finanziamento erogato da Banca Popolare di Milano, anch'essa non è stata impugnata dalla e dunque la relativa obligatio propter rem (al contrario Parte_1 di quanto da essa attrice-opponente sostenuto) esiste e va adempiuta. Né si ravvisa una ipotetica ragione di nullità della delibera del 14.11.2020, approvativa del preventivo e relativo riparto del “Decreto ingiuntivo società Leviticus spv s.r.l.”, atteso che la suddivisione della somma preventivata per tale finalità è avvenuta correttamente in base al criterio di cui all'art.1123 1° comma c.c. e non si è in presenza di una spesa ciclica e ricorrente, bensì di una spesa straordinaria (avvenuta una tantum) riveniente da una transazione precedentemente approvata. Quanto alla pretesa compensazione con somme (asseritamente) già pagate a seguito di un precedente pignoramento presso terzi, si evidenzia che il pignoramento presso terzi a cui fa riferimento l'attrice-opponente è stato a lei notificato il 22.2.2017 e riguarda un precedente decreto ingiuntivo (recante n. 26256/2016 Trib. Roma); è evidente che, quand'anche si volesse - e potesse
- considerare un pagamento l'ordinanza di assegnazione citata dal terzo pignorato Controparte_7 nella sua comunicazione del 14.2.2018 (prodotta dalla ), esso non avrebbe mai potuto essere Parte_1 imputato a somme portate in un decreto ingiuntivo (come quello qui opposto, recante n. 4398/2023 Trib.
Roma) emesso in epoca futura (ovvero a distanza di sette anni dalla data di notifica del detto pignoramento presso terzi). Aggiungasi che la transazione con la società è avvenuta il Controparte_3
2020 e dunque sicuramente il precedente decreto ingiuntivo del 2016 non avrebbe mai potuto riguardare tale voce di credito del Condominio. Né è stata fornita prova che il precedente decreto ingiuntivo si riferisse alle stesse causali indicate nel monitorio qui opposto. La difesa espressa su tale punto appare,
pagina 3 di 4 dunque, oltremodo temeraria e rasenta una ipotesi di responsabilità aggravata. Infine va rigettata anche la pretesa parziale compensazione con l'importo di € 835,00 dalla pagato per imposte di Parte_1 registro relative a provvedimenti giudiziali emessi nel 2017, 2018, 2019 e 2020; la stessa difesa dell'attrice-opponente riferisce che tali provvedimenti sono intervenuti antecedentemente all'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto, le somme pagate per essi non sono pertanto utilmente opponibili ai fini di eventuali compensazioni, potendo l'opponente solo addurre fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale che si siano verificati successivamente alla formazione del monitorio. Aggiungasi che, in virtù dei titoli esecutivi indicati dalla , la stessa ha promosso nel 2023 azione esecutiva Parte_1 nei riguardi del Condominio e tale condotta processuale costituisce rinuncia implicita all'eccezione di compensazione qui dedotta (essendo incompatibile sul piano logico, prima ancora che giuridico, con la volontà di scomputare nel presente giudizio gli importi pagati per le relative registrazioni).
Quanto al governo delle spese processuali, la soccombenza dell'attrice-opponente ne vede la condanna al loro pagamento, in favore del Condominio opposto, nella misura che viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione della sig.ra (C.F. ) e conferma il Parte_1 C.F._1 decreto ingiuntivo emesso, in favore del Condominio via Ubaldini n. 74/ 82 – via L. Patrasso n. 27 in Roma (C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore , dal P.IVA_1 Controparte_1
Tribunale di Roma recante il n. 4398/2023;
- condanna la sig.ra (C.F. ) al pagamento, in favore del Parte_1 C.F._1
Condominio via Ubaldini n. 74/ 82 – via L. Patrasso n. 27 in Roma (C.F. , in persona P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore , delle spese processuali della presente fase di Controparte_1 opposizione, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sui detti compensi, IVA e CPA come per legge.
Roma, 10 aprile 2025
Il G.O.T. Giuseppe Colaluce
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