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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4482 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4172 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 11/7/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Giuseppe MARTELLA nel cui studio in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_2 Nicholas M. VERMAATEN nel cui studio in ROMA VIA PANEZIO 46, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10094 pubblicata il 26/6/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 7 § 1. – La proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 9445/21 emesso dal Tribunale di Roma per il pagamento della somma di € 6.716,00 a favore della eccependo Controparte_1 l'insussistenza del credito e sostenendo che le prestazioni indicate nelle fatture prodotte a sostegno della richiesta monitoria non fossero state rese, tanto che aveva dovuto rivolgersi ad altro professionista per la consulenza ed assistenza in materia di gestione amministrativa e delle risorse umane, che avrebbe dovuto espletare. Controparte_1 Resisteva eccependo che avesse Controparte_1 Parte_1 accettato le fatturazioni e fosse decaduta da ogni contestazione, negando che le medesime prestazioni fossero state espletate da altro professionista che essa avrebbe incaricato. Replicava che le fatture n. 177/17 e 221/17 non Parte_1 fossero riferibili al contratto sottoscritto, riferendosi comunque a prestazioni non eseguite, e che la fattura n. 548/16 non documentasse l'esecuzione delle prestazioni indicate al punto 1 del contratto, precisando che il conferimento dell'incarico ad altro professionista fosse da riferirsi agli adempimenti contabili effettuati nell'anno 2016.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato integralmente il decreto ingiuntivo, condannando Parte_1 al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali ex art.2 co.2 D.M. 55/2014, nonché al pagamento ex art.96 co. 3 c.p.c. di una somma equitativamente determinata in euro 5.077,00.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “
2. L'opposizione è infondata.
3. La parte opponente ha eccepito la insussistenza e mancanza di prova del credito, deducendo che le prestazioni oggetto delle fatture azionate in monitorio non sarebbero state svolte dalla parte opposta, ma da
“altro professionista che le ha espletate”.
4. Con riferimento alle prestazioni oggetto della fattura 548/2016 (doc. 3 monitorio, produzione del film CR ER), dai documenti prodotti in giudizio risulta provato il pagamento di un acconto in misura pari alle somme poi pretese a titolo di saldo (docc. da 9 ad 11 opposta).
5. Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle prestazioni oggetto della fattura 221/2017 (doc. 5 monitorio, produzione di
“La Mia Idea Di Arte ”), rispetto alle quali la parte opponente ha già pagato un acconto (doc.12 opposta).
6. Per quanto concerne la fattura n. 177/2017 (doc. 4 monitorio, rimborso spese per deposito bilancio 2015), lo svolgimento della prestazione è già desumibile dalla documentazione depositata (docc. da 14 a 16 opposta).
pag. 2 di 7
7. L'eccezione dello svolgimento delle prestazioni oggetto del monitorio da parte di “altro professionista che le ha espletate” è pertanto infondata e smentita già alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalla parte opposta.
8. A tacer d'altro, il pagamento degli acconti sulle fatture 548/2016 e 221/2017 è del tutto incompatibile con la tesi del conferimento dell'incarico a terzi. Deve pertanto incidentalmente osservarsi l'erroneità delle determinazioni prese con l'ordinanza del 2 febbraio 2022, in questa sede rettificata.
9. I testimoni interrogati in corso di causa hanno tutti confermato lo svolgimento delle prestazioni oggetto delle fatture azionate in monitorio, con dichiarazioni puntuali, dettagliate e tra loro convergenti.
10.
Per questi motivi
l'opposizione deve essere rigettata, ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato. Per l'effetto deve dichiararsene l'esecutorietà ex art.653 c.p.c.
11. Le spese seguono la soccombenza. Avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla Tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. 37/2018 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00; valori medi per le fasi di introduzione, studio, trattazione/istruttoria e decisionale) il compenso viene liquidato in euro 5.077,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali ex art.2 co.2 D.M. 55/2014.
12. Sussistono inoltre i presupposti per la condanna della parte opponente al risarcimento del danno ex art.96 co.3 c.p.c.
13. Per le considerazioni sopra svolte deve ritenersi la natura dilatoria e strumentale della opposizione, in quanto fondata su un unico motivo (il conferimento dell'incarico ad altro professionista mai generalizzato) palesemente infondato;
e nella piena consapevolezza di tale infondatezza, poiché la parte opponente era ben consapevole di aver pagato acconti sulle prestazioni dedotte in giudizio.
14.
Per questi motivi
, avuto riguardo a quanto previsto dall'art.96 co.3 c.p.c., la parte opponente deve essere condannata al pagamento di una somma equitativamente parametrata al compenso per le spese di lite, pari ad euro 5.077,77.”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “…l'Ecc.ma Corte d'Appello di
[...] Roma, respinta contraria istanza, eccezione e difesa, ritenuta l'ammissibilità e la fondatezza del presente appello, in riforma della sentenza impugnata, voglia: 1) accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando non dovute le somme richieste, vinte le spese di entrambi i gradi, da distrarsi. 2) In via subordinata, sempre revocato il decreto ingiuntivo opposto, rideterminare”.
pag. 3 di 7 Ha resistito di rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “…l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma voglia accogliere le conclusioni della scrivente difesa come formulate in comparsa di costituzione in appello ovvero: - nel merito: - dichiarare nullo/inammissibile/improcedibile l'atto d'appello e comunque rigettare l'appello proposto dalla con atto di Parte_1 citazione notificato in data 08.08.2023 per i tutti motivi in narrativa descritti e per l'effetto: - confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 10094/2023, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XI, Giudice Unico, Dott. Fabrizio Gandini e depositata il 26.06.2023 all'esito del giudizio distinto al n. R.G. 43363/2021. Con vittoria di spese anche generali, competenze del presente giudizio in favore dell'appellata”
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna dell'11/7/2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da Parte_1 contiene due motivi.
[...]
§ 4.1 – Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe frainteso l'argomento per cui avrebbe incaricato altro professionista, essendosi essa riferita esclusivamente alle attività relative alla contabilità dell'anno 2016 e non a tutte le prestazioni oggetto delle fatture azionate. Avrebbe travisato le risultanze delle deposizioni testimoniali in quanto: il teste non avrebbero provato l'adempimento Tes_1 di tutte le prestazioni dedotte nel contratto per la produzione del film CR ER sottoscritto tra le parti il 22.05.2016, ma soltanto l'elaborazione dei cedolini e delle buste paga settimanali, restando non provate le prestazioni dedotte nella fattura n. 548/16 con la causale “Saldo produzione Cruel ER;
il teste si sarebbe limitato a riferire di aver curato la Tes_2 contabilità relativa alla produzione dei due film CR ER e “La mia idea di arte”, né la semplice emissione della fattura n. 221/17 con la causale
“Saldo produzione La mia idea di arte” avrebbe provato la circostanza;
la predisposizione e l'invio del bilancio 2015 curata dal teste non Tes_2 avrebbe provato la causale “Deposito bilancio 2015” della fattura 177/17 in mancanza del conferimento dell'incarico e della pattuizione del relativo compenso per il deposito di tale bilancio. Infine, nessun rilievo poteva avere la circostanza che fossero stati versati degli acconti perché la contestazione riguardava l'esecuzione delle prestazioni ulteriori rispetto a quelle già remunerate.
pag. 4 di 7 Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha frainteso l'argomento opposto da Pt_1 secondo cui avrebbe incaricato altro professionista, perché nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo aveva espressamente riferito a tutte le prestazioni indicate nelle fatture l'incarico che avrebbe conferito ad altro professionista. A fronte di tale obiezione, è coerente e logico il rilievo del primo giudice che ha ritenuto contraddittorio il versamento di acconti, oltretutto pari alla metà dei compensi complessivamente pattuiti, alla
[...]
per prestazioni che sarebbero state chieste ad altro CP_1 professionista. E' vero che con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.
“ ribadi(va) che le attività relative alla contabilità dell'anno 2016 Pt_1 sono state svolte da altri professionisti e non da controparte”, tuttavia ribadire la circostanza significa che, fermo il conferimento ad altro professionista di tutte le prestazioni già in precedenza dedotte, anche le attività relative alla contabilità dell'anno 2016 sarebbero state svolte da altro professionista. La circostanza è rimasta indimostrata, avendo il teste Tes_3 addotto da , smentito di essersi occupato della produzione dei film, Pt_1 mentre , al contrario, ha provato di aver eseguito tutte le CP_1 prestazioni dedotte nella fattura n. 548/16 con la causale “Saldo produzione Cruel ER, le quali, sulla base del contratto scritto del 22.05.2016, erano di consulenza e assistenza nella gestione amministrativa e delle risorse umane collegate alla produzione del film. Il disimpegno di tutte le attività commissionate è desumibile dalla deposizione del teste il quale non si è limitato a riferire Tes_1 dell'elaborazione dei cedolini e delle buste paga settimanali, ma ha curato, per conto della , tutte le attività legate alla gestione del CP_1 personale, indicando solo a titolo esemplificativo la elaborazione dei cedolini, i DM 10 o i flussi contributivi, richiamandosi per il resto alla documentazione (da doc. 17 a 63), la quale indica l'elaborazione del consuntivo complessivo dei costi della produzione del film, la compilazione di tutte le certificazioni uniche del film, l'approntamento di un data base con tutte le informazioni sui collocamenti e anagrafiche del personale impiegato nella produzione del film, la predisposizione del libro unico del lavoro con relativa documentazione contabile con “Prima Nota” e “F24” per pagamento contributi in ordine cronologico, senza contare lo scambio mail con il legale rappresentante della , costantemente informato delle Pt_1 attività e prestazioni professionali eseguite nel periodo della produzione del film. Provano l'esecuzione delle prestazioni dedotte nella fattura n. 221/17 di € 300,00 con la causale “Saldo produzione La mia idea di arte”, non solo pag. 5 di 7 la deposizione del teste che ha riferito della cura della contabilità Tes_2 relativa alla produzione dei due film CR ER e “La mia idea di arte”, ma anche il fitto scambio di mail relativo alla produzione del film “La mia idea di arte”, in cui le parti si confrontavano sui contratti dei partecipanti/lavoratori alla produzione e su questioni relative alle buste paga, pure depositate per 12 lavoratori. Non vale obiettare che si sarebbe limitata ad CP_1 esibire la fattura, è vero invece che ha provato le relative prestazioni, per le quali, oltretutto, era stato verbalmente concordato un compenso assai modesto, pacificamente pagato per la metà dalla . Pt_1 Dunque, in relazione a tali due fatture, risulta smentito l'argomento di opposto alla dimostrazione da parte della del Pt_1 CP_1 pagamento della metà del compenso pattuito, secondo cui la contestazione dell'adempimento avrebbe riguardato le prestazioni ulteriori rispetto a quelle già remunerate. Provano l'esecuzione delle prestazioni dedotte nella fattura n. 177/17 di € 250,00 non solo le dichiarazioni del teste che ha riferito di Tes_2 aver predisposto e inviato il bilancio 2015, ma tutta la documentazione da egli stesso curata che dà conto sia della predisposizione che dell'invio, a nulla rilevando che sarebbe mancato il conferimento di tale specifico incarico, perché nel contesto di rapporti pure non formalizzati, come è accaduto per la produzione del film “La mia idea di arte”, la circostanza che dipendenti della abbiano avuto libero accesso alla CP_1 contabilità della per predisporre e inviare il bilancio 2015 indica Pt_1 che una specifica richiesta ci fosse stata.
§ 5.2 – Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la condanna ai danni ex art. 96 terzo comma c.p.c. sarebbe stata erroneamente motivata.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha motivato la condanna sul presupposto che Pt_1 avesse speso l'argomento di aver incaricato altro professionista delle medesime prestazioni che chiedeva in pagamento, nella CP_1 consapevolezza che fosse infondato, perché intanto aveva pagato acconti alla . CP_1 Secondo l'appellante l'eccezione sollevata, per cui soltanto la cura della contabilità relativa all'anno 2016 sarebbe stata chiesta ad altro professionista, smentirebbe tale consapevolezza. In realtà, per come ricostruita già in risposta al primo motivo d'appello la difesa in primo grado, ha continuato a sostenere che Pt_1 tutte le prestazioni inclusa la cura della contabilità dell'anno 2016, fossero state richieste ad altro professionista.
pag. 6 di 7 § 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1 contro la sentenza n. 10094 pubblicata il 26/6/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 11/7/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4172 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 11/7/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Giuseppe MARTELLA nel cui studio in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_2 Nicholas M. VERMAATEN nel cui studio in ROMA VIA PANEZIO 46, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10094 pubblicata il 26/6/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 7 § 1. – La proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 9445/21 emesso dal Tribunale di Roma per il pagamento della somma di € 6.716,00 a favore della eccependo Controparte_1 l'insussistenza del credito e sostenendo che le prestazioni indicate nelle fatture prodotte a sostegno della richiesta monitoria non fossero state rese, tanto che aveva dovuto rivolgersi ad altro professionista per la consulenza ed assistenza in materia di gestione amministrativa e delle risorse umane, che avrebbe dovuto espletare. Controparte_1 Resisteva eccependo che avesse Controparte_1 Parte_1 accettato le fatturazioni e fosse decaduta da ogni contestazione, negando che le medesime prestazioni fossero state espletate da altro professionista che essa avrebbe incaricato. Replicava che le fatture n. 177/17 e 221/17 non Parte_1 fossero riferibili al contratto sottoscritto, riferendosi comunque a prestazioni non eseguite, e che la fattura n. 548/16 non documentasse l'esecuzione delle prestazioni indicate al punto 1 del contratto, precisando che il conferimento dell'incarico ad altro professionista fosse da riferirsi agli adempimenti contabili effettuati nell'anno 2016.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato integralmente il decreto ingiuntivo, condannando Parte_1 al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali ex art.2 co.2 D.M. 55/2014, nonché al pagamento ex art.96 co. 3 c.p.c. di una somma equitativamente determinata in euro 5.077,00.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “
2. L'opposizione è infondata.
3. La parte opponente ha eccepito la insussistenza e mancanza di prova del credito, deducendo che le prestazioni oggetto delle fatture azionate in monitorio non sarebbero state svolte dalla parte opposta, ma da
“altro professionista che le ha espletate”.
4. Con riferimento alle prestazioni oggetto della fattura 548/2016 (doc. 3 monitorio, produzione del film CR ER), dai documenti prodotti in giudizio risulta provato il pagamento di un acconto in misura pari alle somme poi pretese a titolo di saldo (docc. da 9 ad 11 opposta).
5. Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle prestazioni oggetto della fattura 221/2017 (doc. 5 monitorio, produzione di
“La Mia Idea Di Arte ”), rispetto alle quali la parte opponente ha già pagato un acconto (doc.12 opposta).
6. Per quanto concerne la fattura n. 177/2017 (doc. 4 monitorio, rimborso spese per deposito bilancio 2015), lo svolgimento della prestazione è già desumibile dalla documentazione depositata (docc. da 14 a 16 opposta).
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7. L'eccezione dello svolgimento delle prestazioni oggetto del monitorio da parte di “altro professionista che le ha espletate” è pertanto infondata e smentita già alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalla parte opposta.
8. A tacer d'altro, il pagamento degli acconti sulle fatture 548/2016 e 221/2017 è del tutto incompatibile con la tesi del conferimento dell'incarico a terzi. Deve pertanto incidentalmente osservarsi l'erroneità delle determinazioni prese con l'ordinanza del 2 febbraio 2022, in questa sede rettificata.
9. I testimoni interrogati in corso di causa hanno tutti confermato lo svolgimento delle prestazioni oggetto delle fatture azionate in monitorio, con dichiarazioni puntuali, dettagliate e tra loro convergenti.
10.
Per questi motivi
l'opposizione deve essere rigettata, ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato. Per l'effetto deve dichiararsene l'esecutorietà ex art.653 c.p.c.
11. Le spese seguono la soccombenza. Avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla Tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. 37/2018 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00; valori medi per le fasi di introduzione, studio, trattazione/istruttoria e decisionale) il compenso viene liquidato in euro 5.077,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali ex art.2 co.2 D.M. 55/2014.
12. Sussistono inoltre i presupposti per la condanna della parte opponente al risarcimento del danno ex art.96 co.3 c.p.c.
13. Per le considerazioni sopra svolte deve ritenersi la natura dilatoria e strumentale della opposizione, in quanto fondata su un unico motivo (il conferimento dell'incarico ad altro professionista mai generalizzato) palesemente infondato;
e nella piena consapevolezza di tale infondatezza, poiché la parte opponente era ben consapevole di aver pagato acconti sulle prestazioni dedotte in giudizio.
14.
Per questi motivi
, avuto riguardo a quanto previsto dall'art.96 co.3 c.p.c., la parte opponente deve essere condannata al pagamento di una somma equitativamente parametrata al compenso per le spese di lite, pari ad euro 5.077,77.”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “…l'Ecc.ma Corte d'Appello di
[...] Roma, respinta contraria istanza, eccezione e difesa, ritenuta l'ammissibilità e la fondatezza del presente appello, in riforma della sentenza impugnata, voglia: 1) accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando non dovute le somme richieste, vinte le spese di entrambi i gradi, da distrarsi. 2) In via subordinata, sempre revocato il decreto ingiuntivo opposto, rideterminare”.
pag. 3 di 7 Ha resistito di rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “…l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma voglia accogliere le conclusioni della scrivente difesa come formulate in comparsa di costituzione in appello ovvero: - nel merito: - dichiarare nullo/inammissibile/improcedibile l'atto d'appello e comunque rigettare l'appello proposto dalla con atto di Parte_1 citazione notificato in data 08.08.2023 per i tutti motivi in narrativa descritti e per l'effetto: - confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 10094/2023, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XI, Giudice Unico, Dott. Fabrizio Gandini e depositata il 26.06.2023 all'esito del giudizio distinto al n. R.G. 43363/2021. Con vittoria di spese anche generali, competenze del presente giudizio in favore dell'appellata”
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna dell'11/7/2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da Parte_1 contiene due motivi.
[...]
§ 4.1 – Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe frainteso l'argomento per cui avrebbe incaricato altro professionista, essendosi essa riferita esclusivamente alle attività relative alla contabilità dell'anno 2016 e non a tutte le prestazioni oggetto delle fatture azionate. Avrebbe travisato le risultanze delle deposizioni testimoniali in quanto: il teste non avrebbero provato l'adempimento Tes_1 di tutte le prestazioni dedotte nel contratto per la produzione del film CR ER sottoscritto tra le parti il 22.05.2016, ma soltanto l'elaborazione dei cedolini e delle buste paga settimanali, restando non provate le prestazioni dedotte nella fattura n. 548/16 con la causale “Saldo produzione Cruel ER;
il teste si sarebbe limitato a riferire di aver curato la Tes_2 contabilità relativa alla produzione dei due film CR ER e “La mia idea di arte”, né la semplice emissione della fattura n. 221/17 con la causale
“Saldo produzione La mia idea di arte” avrebbe provato la circostanza;
la predisposizione e l'invio del bilancio 2015 curata dal teste non Tes_2 avrebbe provato la causale “Deposito bilancio 2015” della fattura 177/17 in mancanza del conferimento dell'incarico e della pattuizione del relativo compenso per il deposito di tale bilancio. Infine, nessun rilievo poteva avere la circostanza che fossero stati versati degli acconti perché la contestazione riguardava l'esecuzione delle prestazioni ulteriori rispetto a quelle già remunerate.
pag. 4 di 7 Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha frainteso l'argomento opposto da Pt_1 secondo cui avrebbe incaricato altro professionista, perché nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo aveva espressamente riferito a tutte le prestazioni indicate nelle fatture l'incarico che avrebbe conferito ad altro professionista. A fronte di tale obiezione, è coerente e logico il rilievo del primo giudice che ha ritenuto contraddittorio il versamento di acconti, oltretutto pari alla metà dei compensi complessivamente pattuiti, alla
[...]
per prestazioni che sarebbero state chieste ad altro CP_1 professionista. E' vero che con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.
“ ribadi(va) che le attività relative alla contabilità dell'anno 2016 Pt_1 sono state svolte da altri professionisti e non da controparte”, tuttavia ribadire la circostanza significa che, fermo il conferimento ad altro professionista di tutte le prestazioni già in precedenza dedotte, anche le attività relative alla contabilità dell'anno 2016 sarebbero state svolte da altro professionista. La circostanza è rimasta indimostrata, avendo il teste Tes_3 addotto da , smentito di essersi occupato della produzione dei film, Pt_1 mentre , al contrario, ha provato di aver eseguito tutte le CP_1 prestazioni dedotte nella fattura n. 548/16 con la causale “Saldo produzione Cruel ER, le quali, sulla base del contratto scritto del 22.05.2016, erano di consulenza e assistenza nella gestione amministrativa e delle risorse umane collegate alla produzione del film. Il disimpegno di tutte le attività commissionate è desumibile dalla deposizione del teste il quale non si è limitato a riferire Tes_1 dell'elaborazione dei cedolini e delle buste paga settimanali, ma ha curato, per conto della , tutte le attività legate alla gestione del CP_1 personale, indicando solo a titolo esemplificativo la elaborazione dei cedolini, i DM 10 o i flussi contributivi, richiamandosi per il resto alla documentazione (da doc. 17 a 63), la quale indica l'elaborazione del consuntivo complessivo dei costi della produzione del film, la compilazione di tutte le certificazioni uniche del film, l'approntamento di un data base con tutte le informazioni sui collocamenti e anagrafiche del personale impiegato nella produzione del film, la predisposizione del libro unico del lavoro con relativa documentazione contabile con “Prima Nota” e “F24” per pagamento contributi in ordine cronologico, senza contare lo scambio mail con il legale rappresentante della , costantemente informato delle Pt_1 attività e prestazioni professionali eseguite nel periodo della produzione del film. Provano l'esecuzione delle prestazioni dedotte nella fattura n. 221/17 di € 300,00 con la causale “Saldo produzione La mia idea di arte”, non solo pag. 5 di 7 la deposizione del teste che ha riferito della cura della contabilità Tes_2 relativa alla produzione dei due film CR ER e “La mia idea di arte”, ma anche il fitto scambio di mail relativo alla produzione del film “La mia idea di arte”, in cui le parti si confrontavano sui contratti dei partecipanti/lavoratori alla produzione e su questioni relative alle buste paga, pure depositate per 12 lavoratori. Non vale obiettare che si sarebbe limitata ad CP_1 esibire la fattura, è vero invece che ha provato le relative prestazioni, per le quali, oltretutto, era stato verbalmente concordato un compenso assai modesto, pacificamente pagato per la metà dalla . Pt_1 Dunque, in relazione a tali due fatture, risulta smentito l'argomento di opposto alla dimostrazione da parte della del Pt_1 CP_1 pagamento della metà del compenso pattuito, secondo cui la contestazione dell'adempimento avrebbe riguardato le prestazioni ulteriori rispetto a quelle già remunerate. Provano l'esecuzione delle prestazioni dedotte nella fattura n. 177/17 di € 250,00 non solo le dichiarazioni del teste che ha riferito di Tes_2 aver predisposto e inviato il bilancio 2015, ma tutta la documentazione da egli stesso curata che dà conto sia della predisposizione che dell'invio, a nulla rilevando che sarebbe mancato il conferimento di tale specifico incarico, perché nel contesto di rapporti pure non formalizzati, come è accaduto per la produzione del film “La mia idea di arte”, la circostanza che dipendenti della abbiano avuto libero accesso alla CP_1 contabilità della per predisporre e inviare il bilancio 2015 indica Pt_1 che una specifica richiesta ci fosse stata.
§ 5.2 – Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la condanna ai danni ex art. 96 terzo comma c.p.c. sarebbe stata erroneamente motivata.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha motivato la condanna sul presupposto che Pt_1 avesse speso l'argomento di aver incaricato altro professionista delle medesime prestazioni che chiedeva in pagamento, nella CP_1 consapevolezza che fosse infondato, perché intanto aveva pagato acconti alla . CP_1 Secondo l'appellante l'eccezione sollevata, per cui soltanto la cura della contabilità relativa all'anno 2016 sarebbe stata chiesta ad altro professionista, smentirebbe tale consapevolezza. In realtà, per come ricostruita già in risposta al primo motivo d'appello la difesa in primo grado, ha continuato a sostenere che Pt_1 tutte le prestazioni inclusa la cura della contabilità dell'anno 2016, fossero state richieste ad altro professionista.
pag. 6 di 7 § 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
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nei confronti di Parte_1 Controparte_1 contro la sentenza n. 10094 pubblicata il 26/6/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 11/7/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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