Articolo 27 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 26Articolo 28
Versione
18 marzo 1953
Art. 27. (Elezione della Giunta regionale)

Gli assessori sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.
Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.
Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato piu' voti.
A parita' di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri piu' anziani di eta'.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
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