Versione
18 marzo 1953
18 marzo 1953
Art. 27. (Elezione della Giunta regionale)
Gli assessori sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.
Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.
Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato piu' voti.
A parita' di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri piu' anziani di eta'.
Gli assessori sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.
Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.
Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato piu' voti.
A parita' di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri piu' anziani di eta'.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 16/12/1960, n. 74Provvedimento: […] nel ribadire e sviluppare le tesi enunciate in entrambi i ricorsi, e nel negare nel modo più assoluto alla Regione il potere esercitato, aggiungeva che, ove all'art. 27 legge reg. n. 62 del 1953 e all'art. 6 T.U. reg. n. 9 del 1954 avesse potuto attribuirsi il significato affermato dalla difesa regionale, la Corte avrebbe dovuto valutarne incidentalmente la legittimità costituzionale, ai fini della eventuale disapplicazione.Leggi di più...
- difetto di interesse a coltivare l'impugnativa. conflitto di attribuzione fra stato e regione·
- regione sicilia·
- sent. 74/60 d. procedimento innanzi alla corte costituzionale·
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- art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla corte costituzionale.·
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- ricorso·
- annullamento da parte della regione dell'atto impugnato dallo stato·
- sent. 74/60 a. conflitto di attribuzione fra stato e regione·
- regione siciliana