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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7812/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terravecchia - Via Garibaldi 87060 Terravecchia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3078147240001105 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, la Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n° 3078147240001105 del 26.9.2024, notificato a mezzo posta il 12.11.2024 dal
Comune di Terravecchia - avente ad oggetto IMU 2019 - con cui era stato intimato di pagare la somma di
€. 3.216,65, comprensiva di sanzioni ed interessi. Ha eccepito l'omessa notifica della variazione del classamento dell'immobile per cui era stata richiesta la maggiore imposta ed ha concluso come da pagina
6 del ricorso.
Non è costituito il Comune di Terravecchia.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa a sostegno delle proprie argomentazioni.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Prima di tutto, deve rilevarsi che la parte contribuente ha provato, con l'allegazione di cui alla memoria illustrativa, di aver correttamente instaurato il contraddittorio con l'ente locale.
Nel merito, è da considerare che la società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU per l'anno
2019 deducendone l'illegittimità, in particolare per violazione dell'art. 74 della Legge n. 342/2000, avendo il
Comune fondato la pretesa su una rendita catastale che non sarebbe mai stata notificata al contribuente.
Allo stato degli atti, nel caso di specie, non risulta contestato dall'ente locale (rimasto contumace) che l'Agenzia del Territorio non abbia notificato alla società ricorrente un atto di classamento che rettificasse la rendita, non potendosi a tal fine reputare equipollente la notificazione dell'avviso di accertamento.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 28447/2025), per l'utilizzazione a fini impositivi della rendita per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento è necessario che la rendita, messa in atto successivamente al 1° gennaio 2000, sia stata comunque notificata. Tale principio è stato reiteratamente affermato anche in riferimento ad ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione, richiesta con procedura DOCFA (cfr. Cass. 29/10/2021, n. 30870 in motiv., Cass. 16/6/2021, n.
17002, Cass. 11/4/2019, n. 10126; contra Cass. 30/10/2018, n. 27576, Cass. 20/10/2010, n. 21505).
Comunque, non assume rilievo in giudizio l'annotazione della notifica contenuta nella visura catastale, avendo solo valore interno, emergendo altresì una variazione del classamento effettuata d'ufficio.
Di conseguenza, in virtù della situazione processuale portata all'attenzione di questo giudice, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) condanna il Comune di Terravecchia al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 730,00 (di cui € 30 per C.U.), oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione all' Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7812/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terravecchia - Via Garibaldi 87060 Terravecchia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3078147240001105 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, la Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n° 3078147240001105 del 26.9.2024, notificato a mezzo posta il 12.11.2024 dal
Comune di Terravecchia - avente ad oggetto IMU 2019 - con cui era stato intimato di pagare la somma di
€. 3.216,65, comprensiva di sanzioni ed interessi. Ha eccepito l'omessa notifica della variazione del classamento dell'immobile per cui era stata richiesta la maggiore imposta ed ha concluso come da pagina
6 del ricorso.
Non è costituito il Comune di Terravecchia.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa a sostegno delle proprie argomentazioni.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Prima di tutto, deve rilevarsi che la parte contribuente ha provato, con l'allegazione di cui alla memoria illustrativa, di aver correttamente instaurato il contraddittorio con l'ente locale.
Nel merito, è da considerare che la società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU per l'anno
2019 deducendone l'illegittimità, in particolare per violazione dell'art. 74 della Legge n. 342/2000, avendo il
Comune fondato la pretesa su una rendita catastale che non sarebbe mai stata notificata al contribuente.
Allo stato degli atti, nel caso di specie, non risulta contestato dall'ente locale (rimasto contumace) che l'Agenzia del Territorio non abbia notificato alla società ricorrente un atto di classamento che rettificasse la rendita, non potendosi a tal fine reputare equipollente la notificazione dell'avviso di accertamento.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 28447/2025), per l'utilizzazione a fini impositivi della rendita per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento è necessario che la rendita, messa in atto successivamente al 1° gennaio 2000, sia stata comunque notificata. Tale principio è stato reiteratamente affermato anche in riferimento ad ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione, richiesta con procedura DOCFA (cfr. Cass. 29/10/2021, n. 30870 in motiv., Cass. 16/6/2021, n.
17002, Cass. 11/4/2019, n. 10126; contra Cass. 30/10/2018, n. 27576, Cass. 20/10/2010, n. 21505).
Comunque, non assume rilievo in giudizio l'annotazione della notifica contenuta nella visura catastale, avendo solo valore interno, emergendo altresì una variazione del classamento effettuata d'ufficio.
Di conseguenza, in virtù della situazione processuale portata all'attenzione di questo giudice, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) condanna il Comune di Terravecchia al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 730,00 (di cui € 30 per C.U.), oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione all' Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.