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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 7995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7995 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14803/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
- III SEZIONE DEL LAVORO -
in persona della dott.ssa Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al numero 14803 RG dell'anno 2025 del Tribunale di
Roma, promossa
DA
elett.te dom.to in Roma via Caio Mario n. 8, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del Parte_2
ricorso ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
resistente contumace
OGGETTO: riconoscimento corretta posizione stipendiale personale ATA proveniente dagli Enti Locali e condanna al pagamento di differenze retributive. pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: per la sola parte ricorrente come nel proprio atto introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 22.4.2025 ritualmente notificato al convenuto, CP_1
adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro esponendo: Parte_1
Con che faceva parte del “Personale ATA EX .LL” trasferito per legge, alla data dell'1/1/2000 dagli Enti Locali (nel caso dalla Provincia di Roma) alle dipendenze del in forza della legge n. 124/1999; che, Controparte_3 CP_4
in sede di determinazione del trattamento economico complessivo in godimento al
31.12.1999 non era stato considerato il fatto che esso ricorrente godesse, all'atto del trasferimento, dell'indennità di produttività prevista dagli artt. 15 e 17 del CCNL Enti
Locali 98/2001, nella misura annua di £ 2.530.000, equivalenti ad € 1.306,63 (doc. 4-5); che pertanto aveva presentato, in data 5.2.2017, ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine di far
“accertare e dichiarare, previo riconoscimento della indennità di produttività, prevista dagli artt. 15-17 del CCNL Enti Locali 98/2001, che, ai sensi dell'art. 8, co 2 della legge
124/99 e dell'art. 1 co.218 della legge 266/2005 e della direttiva CEE 77/183/Ce degli artt. 34 D. Lgs n. 29/1993 e 2112 cod. civ. e dagli artt. 15 e 17 del CCNL Enti Locali
98/2001, al sig. all'atto di trasferimento dalla Provincia di Roma al Pt_1 CP_4
avvenuto in data 1.1.2000, spettava la retribuzione annua comprensiva dell'indennità di produttività, l'anzianità, e la posizione stipendiale prevista dal CCNL Scuola”; che, per l'effetto, nel medesimo ricorso aveva chiesto anche le differenze retributive spettanti dal
1.1.2005 al 2014, quantificate in € 15.283,52; che, con sentenza n. 4672/18 del 5.6.2018, il Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro aveva accertato il suo diritto “al riconoscimento della retribuzione comprensiva dell'indennità di produttività di cui agli artt. 15 e 17 CCNL Enti Locali 1998/2001, al momento del passaggio alle dipendenze pagina 2 di 8 del , con diritto all'inquadramento nella IV posizione stipendiale alla data del CP_4
1.1.2000, e con le ulteriori progressioni maturate secondo il CCNL Comparto Scuola e per l'effetto condanna[to] parte convenuta al pagamento della somma complessiva pari ad euro 15.283,52, oltre ricostruzione della carriera, oltre interessi legali fino al saldo”
(doc.1); che la sentenza n. 4672/18 era passata in giudicato;
che in data 16.5.2019 aveva inviato diffida al (dove prestava servizio come D.S.G.A) al fine di Parte_3
procedere alla corretta esecuzione della sentenza n° 4672/18 entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, mediante la ricostruzione della carriera sia sotto il profilo giuridico che economico (doc. 5); che ad oggi aveva maturato ulteriori differenze retributive per il periodo dal 2020 – 2025 pari ad € 8.880,71 (doc.2).
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “1) Condannare il Controparte_1
, in persona del a corrispondere al ricorrente, le differenze
[...] CP_2
retributive maturate dal 2020 al 2025 che si quantificano in € 8.880,71 (oltre interessi legali e rivalutazione) o alla maggiore o minor somma che si riterrà di giustizia, anche previo espletamento di CTU contabile, quali spettanti dall'1.1.2020 al [31.1.]2025, ai sensi del CCNL Comparto Scuola vigente a quella data e dei successivi rinnovi;
Con rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo”.
Non si costituiva in giudizio, pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo, il convenuto, che pertanto va dichiarato contumace. CP_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale della sola parte ricorrente, si decideva la causa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono fondate e come tali devono essere accolte per i motivi di seguito esposti, sulla base della interpretazione della normativa vigente in materia e delle argomentazioni espresse in materia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Risultando documentalmente provate le circostanze di fatto addotte dal ricorrente e, segnatamente, quella relativa alla omessa valutazione da parte dell'amministrazione pagina 3 di 8 convenuta di tutta la retribuzione percepita dal lavoratore alle dipendenze dell'ente locale di provenienza a decorrere dal passaggio nei ruoli ATA della scuola (01/01/2000), essendo stato pacificamente omesso il computo della indennità di produttività, occorre quindi esaminare la normativa che ha disciplinato la materia del trasferimento del personale, già impiegato presso gli enti locali, nei ruoli della scuola statale e, segnatamente, nell'area professionale del personale ATA.
Orbene, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge n. 124/1999, “il personale ATA degli istituti e delle scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province”. Il comma 2 dello stesso art. 8 sancisce che al personale degli enti locali trasferiti nei ruoli del personale ATA statale, con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti (tale inquadramento è pacificamente avvenuto per il ricorrente), “vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto”.
Inoltre, il successivo comma 4 dell'art. 8 prevede che il trasferimento del personale in oggetto avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del
Ministro dell'Istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del
Bilancio e della programmazione economica e la funzione pubblica, sentite l' l Controparte_5 [...]
e l'unione delle province d'Italia (UPI), tenendo Controparte_6
conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. c) del D. L.vo n. 29/93 e successive modificazioni;
in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.
pagina 4 di 8 Orbene, dal chiaro tenore letterale della norma richiamata, emergeva invero come quella in oggetto realizzasse una fattispecie di trasferimento di attività dagli enti locali allo
Stato con conseguente trasferimento dei rapporti di lavoro e con applicazione dell'art. 2112 c.c., atteso il preciso richiamo di tale norma contenuto all'art. 31 del D.Lvo 165/01 in materia di pubblico impiego (ratione temporis art. 34 del D. Lvo 29/93). Ai sensi di quest'ultima disposizione infatti: “fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1
a 4, della legge 29 dicembre 1990 n. 428”. Ne derivava pertanto che al fine di escludere l'operatività dell'art. 2112 c.c. – per il quale, in caso di trasferimento di azienda, il contratto di lavoro continua con l'acquirente ed il prestatore di lavoro conserva tutti i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento – sarebbe stata necessaria pur sempre una “disposizione speciale” di fonte primaria in grado di derogare al contenuto dell'art. 2112 e pertanto dell'art. 34 D L.vo 29/93.
Il decreto ministeriale – di recepimento dell'accordo stipulato tra l' e le CP_7
organizzazioni sindacali – ha introdotto il sistema di allineamento tra gli istituti retributivi del comparto enti locali e quelli del comparto scuola, riconoscendo l'anzianità precedentemente maturata ai fini dell'inquadramento, secondo il criterio del solo
“maturato economico”.
Successivamente, con norma di interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, contenuta nell'art. 1, comma 218, L. 266/2005 (legge finanziaria 2006), si è stabilito che: “il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione pagina 5 di 8 stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento”, con la precisazione che “l'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale”.
Tale disposizione ha sancito, in sostanza, che il comma 2° dell'art. 8 L. 124/90 dovesse essere interpretato nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale ATA statale fosse inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di corrispondenti ruoli statali, sulla base del (solo) trattamento economico, comprensivo quindi del trattamento accessorio, omettendo però di considerare anche anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente di provenienza.
E' bene precisare che tale norma ha, invero, superato anche il vaglio della Corte
Costituzionale, che, con sentenza n. 234 del 26.6.2007, ne aveva confermato la legittimità costituzionale.
A questo punto è bene chiarire che l'odierno ricorrente non contesta la mancata valutazione dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza, bensì esclusivamente la mancata valutazione dell'indennità di produttività ai fini della determinazione della retribuzione effettivamente percepita e rilevante quindi ai fini della determinazione della posizione stipendiale di inquadramento iniziale, in sede di temporizzazione del trattamento economico in godimento.
E' opportuno in ogni caso richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che, con sentenza 6.9.2011 (in seguito all'ordinanza di rimessione del
Tribunale di Venezia, nella causa C-108/2010 ), ha ritenuto la violazione della Parte_4
direttiva del consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE in seguito alla mancata valutazione (anche) dell'effettiva anzianità di servizio, in quanto in essa si esprime pagina 6 di 8 chiaramente il principio secondo cui è precluso che ai lavoratori trasferiti venga applicato un trattamento retributivo sostanziale peggiore di quello goduto nel periodo immediatamente precedente al trasferimento.
Considerato, quindi, che il ricorrente è stato inquadrato ai fini economici non sulla base complessivo livello retributivo già conseguito al momento del passaggio (non essendo stata valutata anche l'indennità di produttività); che, alla luce di quanto sin qui esposto, non v'è dubbio pertanto, che l'erronea interpretazione ed applicazione delle norme vigenti da parte dell'amministrazione, in senso derogatorio del principio di continuità dei rapporti di lavoro ai fini giuridici ed economici come sopra precisato, abbia penalizzato il ricorrente;
in conclusione, deve confermarsi il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della temporizzazione della retribuzione al momento del passaggio alle dipendenze del , della retribuzione comprensiva dell'indennità di CP_4
produttività prevista dagli artt. 15-17 CCNL Enti Locali 1998/2001 (ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. 124/1999, art. 1, comma 218, L. 266/2005, dell'art. 34 D. Lvo 29/93 e della direttiva comunitaria 77/183/CEE), con conseguente inquadramento nella 4^ posizione stipendiale alla data del 1°.1.2000 (anziché nella 3^), con le ulteriori progressioni ai sensi del CCNL Comparto Scuola, come peraltro già riconosciuto da questo Tribunale con sentenza passata in giudicato.
Ne consegue quindi che in queste sede va ulteriormente dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione delle ulteriori differenze retributive per l'effetto maturate dal
1°.
1.2020 al 31.1.2025, quantificate nella complessiva somma lorda di euro 8.880,71
(come da allegato conteggio, in cui risultano puntualmente quantificati gli aumenti stipendiali a cui aveva diritto il ricorrente per effetto del corretto inquadramento stipendiale iniziale e delle successive progressioni).
Segue, pertanto, la condanna del al relativo Controparte_1
corretto inquadramento ed al pagamento delle suddette differenze retributive, oltre interessi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione delle differenze retributive per maturate dal 1°.
1.2020 al 31.1.2025, quantificate nella complessiva somma lorda di euro 8.880,71;
2. Condanna quindi il al pagamento delle Controparte_1
suddette differenze retributive, oltre interessi;
3. Condanna il a rifondere alla parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese quantificate in euro 2.109,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA.
Roma, 7.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
- III SEZIONE DEL LAVORO -
in persona della dott.ssa Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al numero 14803 RG dell'anno 2025 del Tribunale di
Roma, promossa
DA
elett.te dom.to in Roma via Caio Mario n. 8, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del Parte_2
ricorso ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
resistente contumace
OGGETTO: riconoscimento corretta posizione stipendiale personale ATA proveniente dagli Enti Locali e condanna al pagamento di differenze retributive. pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: per la sola parte ricorrente come nel proprio atto introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 22.4.2025 ritualmente notificato al convenuto, CP_1
adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro esponendo: Parte_1
Con che faceva parte del “Personale ATA EX .LL” trasferito per legge, alla data dell'1/1/2000 dagli Enti Locali (nel caso dalla Provincia di Roma) alle dipendenze del in forza della legge n. 124/1999; che, Controparte_3 CP_4
in sede di determinazione del trattamento economico complessivo in godimento al
31.12.1999 non era stato considerato il fatto che esso ricorrente godesse, all'atto del trasferimento, dell'indennità di produttività prevista dagli artt. 15 e 17 del CCNL Enti
Locali 98/2001, nella misura annua di £ 2.530.000, equivalenti ad € 1.306,63 (doc. 4-5); che pertanto aveva presentato, in data 5.2.2017, ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine di far
“accertare e dichiarare, previo riconoscimento della indennità di produttività, prevista dagli artt. 15-17 del CCNL Enti Locali 98/2001, che, ai sensi dell'art. 8, co 2 della legge
124/99 e dell'art. 1 co.218 della legge 266/2005 e della direttiva CEE 77/183/Ce degli artt. 34 D. Lgs n. 29/1993 e 2112 cod. civ. e dagli artt. 15 e 17 del CCNL Enti Locali
98/2001, al sig. all'atto di trasferimento dalla Provincia di Roma al Pt_1 CP_4
avvenuto in data 1.1.2000, spettava la retribuzione annua comprensiva dell'indennità di produttività, l'anzianità, e la posizione stipendiale prevista dal CCNL Scuola”; che, per l'effetto, nel medesimo ricorso aveva chiesto anche le differenze retributive spettanti dal
1.1.2005 al 2014, quantificate in € 15.283,52; che, con sentenza n. 4672/18 del 5.6.2018, il Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro aveva accertato il suo diritto “al riconoscimento della retribuzione comprensiva dell'indennità di produttività di cui agli artt. 15 e 17 CCNL Enti Locali 1998/2001, al momento del passaggio alle dipendenze pagina 2 di 8 del , con diritto all'inquadramento nella IV posizione stipendiale alla data del CP_4
1.1.2000, e con le ulteriori progressioni maturate secondo il CCNL Comparto Scuola e per l'effetto condanna[to] parte convenuta al pagamento della somma complessiva pari ad euro 15.283,52, oltre ricostruzione della carriera, oltre interessi legali fino al saldo”
(doc.1); che la sentenza n. 4672/18 era passata in giudicato;
che in data 16.5.2019 aveva inviato diffida al (dove prestava servizio come D.S.G.A) al fine di Parte_3
procedere alla corretta esecuzione della sentenza n° 4672/18 entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, mediante la ricostruzione della carriera sia sotto il profilo giuridico che economico (doc. 5); che ad oggi aveva maturato ulteriori differenze retributive per il periodo dal 2020 – 2025 pari ad € 8.880,71 (doc.2).
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “1) Condannare il Controparte_1
, in persona del a corrispondere al ricorrente, le differenze
[...] CP_2
retributive maturate dal 2020 al 2025 che si quantificano in € 8.880,71 (oltre interessi legali e rivalutazione) o alla maggiore o minor somma che si riterrà di giustizia, anche previo espletamento di CTU contabile, quali spettanti dall'1.1.2020 al [31.1.]2025, ai sensi del CCNL Comparto Scuola vigente a quella data e dei successivi rinnovi;
Con rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo”.
Non si costituiva in giudizio, pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo, il convenuto, che pertanto va dichiarato contumace. CP_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale della sola parte ricorrente, si decideva la causa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono fondate e come tali devono essere accolte per i motivi di seguito esposti, sulla base della interpretazione della normativa vigente in materia e delle argomentazioni espresse in materia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Risultando documentalmente provate le circostanze di fatto addotte dal ricorrente e, segnatamente, quella relativa alla omessa valutazione da parte dell'amministrazione pagina 3 di 8 convenuta di tutta la retribuzione percepita dal lavoratore alle dipendenze dell'ente locale di provenienza a decorrere dal passaggio nei ruoli ATA della scuola (01/01/2000), essendo stato pacificamente omesso il computo della indennità di produttività, occorre quindi esaminare la normativa che ha disciplinato la materia del trasferimento del personale, già impiegato presso gli enti locali, nei ruoli della scuola statale e, segnatamente, nell'area professionale del personale ATA.
Orbene, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge n. 124/1999, “il personale ATA degli istituti e delle scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province”. Il comma 2 dello stesso art. 8 sancisce che al personale degli enti locali trasferiti nei ruoli del personale ATA statale, con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti (tale inquadramento è pacificamente avvenuto per il ricorrente), “vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto”.
Inoltre, il successivo comma 4 dell'art. 8 prevede che il trasferimento del personale in oggetto avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del
Ministro dell'Istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del
Bilancio e della programmazione economica e la funzione pubblica, sentite l' l Controparte_5 [...]
e l'unione delle province d'Italia (UPI), tenendo Controparte_6
conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. c) del D. L.vo n. 29/93 e successive modificazioni;
in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.
pagina 4 di 8 Orbene, dal chiaro tenore letterale della norma richiamata, emergeva invero come quella in oggetto realizzasse una fattispecie di trasferimento di attività dagli enti locali allo
Stato con conseguente trasferimento dei rapporti di lavoro e con applicazione dell'art. 2112 c.c., atteso il preciso richiamo di tale norma contenuto all'art. 31 del D.Lvo 165/01 in materia di pubblico impiego (ratione temporis art. 34 del D. Lvo 29/93). Ai sensi di quest'ultima disposizione infatti: “fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1
a 4, della legge 29 dicembre 1990 n. 428”. Ne derivava pertanto che al fine di escludere l'operatività dell'art. 2112 c.c. – per il quale, in caso di trasferimento di azienda, il contratto di lavoro continua con l'acquirente ed il prestatore di lavoro conserva tutti i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento – sarebbe stata necessaria pur sempre una “disposizione speciale” di fonte primaria in grado di derogare al contenuto dell'art. 2112 e pertanto dell'art. 34 D L.vo 29/93.
Il decreto ministeriale – di recepimento dell'accordo stipulato tra l' e le CP_7
organizzazioni sindacali – ha introdotto il sistema di allineamento tra gli istituti retributivi del comparto enti locali e quelli del comparto scuola, riconoscendo l'anzianità precedentemente maturata ai fini dell'inquadramento, secondo il criterio del solo
“maturato economico”.
Successivamente, con norma di interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, contenuta nell'art. 1, comma 218, L. 266/2005 (legge finanziaria 2006), si è stabilito che: “il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione pagina 5 di 8 stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento”, con la precisazione che “l'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale”.
Tale disposizione ha sancito, in sostanza, che il comma 2° dell'art. 8 L. 124/90 dovesse essere interpretato nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale ATA statale fosse inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di corrispondenti ruoli statali, sulla base del (solo) trattamento economico, comprensivo quindi del trattamento accessorio, omettendo però di considerare anche anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente di provenienza.
E' bene precisare che tale norma ha, invero, superato anche il vaglio della Corte
Costituzionale, che, con sentenza n. 234 del 26.6.2007, ne aveva confermato la legittimità costituzionale.
A questo punto è bene chiarire che l'odierno ricorrente non contesta la mancata valutazione dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza, bensì esclusivamente la mancata valutazione dell'indennità di produttività ai fini della determinazione della retribuzione effettivamente percepita e rilevante quindi ai fini della determinazione della posizione stipendiale di inquadramento iniziale, in sede di temporizzazione del trattamento economico in godimento.
E' opportuno in ogni caso richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che, con sentenza 6.9.2011 (in seguito all'ordinanza di rimessione del
Tribunale di Venezia, nella causa C-108/2010 ), ha ritenuto la violazione della Parte_4
direttiva del consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE in seguito alla mancata valutazione (anche) dell'effettiva anzianità di servizio, in quanto in essa si esprime pagina 6 di 8 chiaramente il principio secondo cui è precluso che ai lavoratori trasferiti venga applicato un trattamento retributivo sostanziale peggiore di quello goduto nel periodo immediatamente precedente al trasferimento.
Considerato, quindi, che il ricorrente è stato inquadrato ai fini economici non sulla base complessivo livello retributivo già conseguito al momento del passaggio (non essendo stata valutata anche l'indennità di produttività); che, alla luce di quanto sin qui esposto, non v'è dubbio pertanto, che l'erronea interpretazione ed applicazione delle norme vigenti da parte dell'amministrazione, in senso derogatorio del principio di continuità dei rapporti di lavoro ai fini giuridici ed economici come sopra precisato, abbia penalizzato il ricorrente;
in conclusione, deve confermarsi il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della temporizzazione della retribuzione al momento del passaggio alle dipendenze del , della retribuzione comprensiva dell'indennità di CP_4
produttività prevista dagli artt. 15-17 CCNL Enti Locali 1998/2001 (ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. 124/1999, art. 1, comma 218, L. 266/2005, dell'art. 34 D. Lvo 29/93 e della direttiva comunitaria 77/183/CEE), con conseguente inquadramento nella 4^ posizione stipendiale alla data del 1°.1.2000 (anziché nella 3^), con le ulteriori progressioni ai sensi del CCNL Comparto Scuola, come peraltro già riconosciuto da questo Tribunale con sentenza passata in giudicato.
Ne consegue quindi che in queste sede va ulteriormente dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione delle ulteriori differenze retributive per l'effetto maturate dal
1°.
1.2020 al 31.1.2025, quantificate nella complessiva somma lorda di euro 8.880,71
(come da allegato conteggio, in cui risultano puntualmente quantificati gli aumenti stipendiali a cui aveva diritto il ricorrente per effetto del corretto inquadramento stipendiale iniziale e delle successive progressioni).
Segue, pertanto, la condanna del al relativo Controparte_1
corretto inquadramento ed al pagamento delle suddette differenze retributive, oltre interessi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione delle differenze retributive per maturate dal 1°.
1.2020 al 31.1.2025, quantificate nella complessiva somma lorda di euro 8.880,71;
2. Condanna quindi il al pagamento delle Controparte_1
suddette differenze retributive, oltre interessi;
3. Condanna il a rifondere alla parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese quantificate in euro 2.109,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA.
Roma, 7.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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