Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00299/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2023, proposto da:
NI NI, US NI, IE RM NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Maria Infantino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via S. Caterina Trav Priv 21;
contro
Comune di Melito di Porto Salvo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Crocè, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 18 dell’1.02.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Porto Salvo;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di passaggio della causa in decisione depositata dal Comune di Melito di Porto Salvo;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 il dott. RO EV e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti agiscono per l’annullamento dell’ordinanza n. 18 dell’1.02.2022, con cui il Comune di Melito Porto Salvo ha ingiunto loro di procedere alla demolizione di tre unità immobiliari, con struttura prefabbricata, insistenti in località Annà via dell’Aquila, sulle particelle 810, 811 e 812 del foglio di mappa n. 40.
Espongono che con istanza prot. n. 16606 del 5.11.2003 hanno richiesto un permesso a costruire per la realizzazione delle descritte strutture, composte da montanti in ferro di tipo HE ancorati, mediante bulloni, al sottostante telaio di base, pareti costruite con pannelli prefabbricati in calcestruzzo vibrato e tetto di copertura composto da capriate in ferro e manto in onduline di vetroresina coibentata.
Il progetto, regolarmente redatto, ha quindi ottenuto il parere favorevole ai fini urbanistici del Comune, il nulla osta paesaggistico prot. 2493/P del 18.06.2004, il parere favorevole dell’ufficiale sanitario prot. 650 del 13.12.2004, l’autorizzazione di Rete Ferroviaria Italiana del 23.12.2004 e il permesso di costruire n. 114 del 4.09.2005 “ a carattere temporaneo ”, senza che alcuna data di fine o scadenza venisse indicata.
Successivamente, gli interessati hanno presentato una nuova istanza, finalizzata ad ottenere un’autorizzazione per la modifica della distribuzione degli ambienti interni in variante, accolta con il permesso costruire n. 9325 del 23.05.2009, rilasciato senza limitazioni temporali.
Gli esponenti hanno quindi realizzato le opere così come assentite con la finalità di adoperarle quale bed and breakfast .
Nell’anno 2022, in esito ad un sopralluogo, è stata notificata l’ingiunzione di demolizione delle opere realizzate, poiché “ le tre unità immobiliari…, a carattere permanente sono state realizzate con permesso di costruire per opere a carattere temporaneo, destinate ed accatastate ad abitazione di tipo economico A/3, non conformi per destinazione d’uso e per il carattere permanente (non temporaneo) al P.R.G. vigente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sismico, ferroviario, doganale, demaniale e PAI erosione costiere ”.
I deducenti lamentano quindi l’illegittimità della determinazione avversata per violazione del D.P.R. n. 380/2001, della L. n. 241/1990 e per vizio di eccesso di potere.
2. Resiste l’amministrazione comunale, che confuta le avverse censure, concludendo per il rigetto del ricorso.
Deduce, in particolare, che il permesso di costruire in variante è stato rilasciato sul presupposto che le unità immobiliari mantenessero la stessa destinazione d’uso di residenza estiva, essendo state edificate in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, sismico, ferroviario, doganale, demaniale e p.a.i. erosione costiera
Il 14.11.2022 i Carabinieri Forestali e la Polizia Municipale hanno accertato nel corso di una verifica la presenza presso gli immobili di un comproprietario, pur essendo ampiamente decorsa la stagione estiva.
3. All’udienza straordinaria dell’1 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
Con una serie di censure, suscettibili di trattazione congiunta, i deducenti sostengono di non avere realizzato l’abuso, poiché le opere edilizie hanno carattere stagionale e non precario, in quanto finalizzate ad una utilizzazione permanente nel tempo e non temporanea, essendo adoperate quali B&B nel periodo estivo.
L’ordinanza risulterebbe poi priva di motivazione, nonché illegittima nel qualificare la destinazione catastale in A3, “ Abitazioni di tipo economico ”, anziché in AS2 “ Area alberghiera con carattere speciale ” e, da ultimo, lesiva del principio del legittimo affidamento.
Le deduzioni difensive sono infondate.
Per come evidenziato, l’area in cui insistono le tre strutture è sottoposta a vincolo paesaggistico in base al D.M. 1 ottobre 1974, nonché a vincolo sismico, ferroviario, doganale, demaniale e p.a.i. erosione costiera, tale per cui la destinazione impressa dal p.r.g. non consente il mantenimento di opere a carattere permanente, come evincibile peraltro dalle presupposte relazioni tecniche sugli immobili riferite a residenze estive, destinati quindi ad essere mantenuti solo per tale periodo.
Ne consegue che i manufatti al termine della stagione estiva sono destinati alla rimozione, dovendosi pertanto intendere l’inciso “ a carattere temporaneo ” contenuto nel titolo edilizio come amovibilità delle strutture, le quali invece, in difformità dal titolo edilizio, sono stabilmente collocate nell’area, quindi con carattere permanente non conforme alle caratteristiche dell’area, considerato che in zona in AS2 “ Area alberghiera con carattere speciale ” è ammessa la realizzazione di strutture leggere solo a carattere temporaneo.
Va disatteso, ancora, il rilievo secondo cui l’ordinanza impugnata sarebbe viziata da difetto di motivazione, poiché l’ordine di demolizione è un provvedimento a contenuto vincolato, rispetto al quale l’amministrazione può limitarsi ad operare una descrizione dei riscontrati abusi edilizi e ad indicare le disposizioni violate e nella fattispecie la determinazione demolitoria dà puntualmente conto di tali profili.
Né, inoltre, sussiste la lamentata violazione del principio del legittimo affidamento, poiché “ il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1352).
Da ultimo. è del pari infondata la censura relativa al mancato annullamento del titolo edilizio, poiché i manufatti sono stati realizzati in difformità dal medesimo, atteso il carattere non temporaneo degli stessi, per come invece prescritto dal permesso di costruire.
5. Il ricorso è pertanto respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della resistente amministrazione nella misura complessiva di euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI DR DO, Presidente
RO EV, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO EV | GI DR DO |
IL SEGRETARIO