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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5433 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
Verbale d'udienza
All'udienza del 20 febbraio 2025, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Maria
Cannizzo, è stata chiamata la causa R.G. n..3261/2022 riunita alla causa R.G.N.
3262/2022, rilevato che trattasi di procedimento per il quale, si è disposta la celebrazione dell'odierna udienza in presenza, rilevato che con ordinanza emessa il 23.12.2024 all'esito dell'udienza, questo giudice ha formulato proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., dando atto dell'adesione alla proposta da parte delle parti presenti, rinviando all'udienza del
9.01.2025 per la verifica dei pagamenti, rilevato che all'udienza del 9.01.2025 le parti davano atto che i pagamenti non erano ancora pervenuti benché disposti, e si rinviava all'udienza del 27.01.2025 per la verifica del buon fine dei pagamenti, udienza poi rinviata d'ufficio all'odierna udienza;
rilevato che alla presente udienza nessuno è comparso, visti i precedenti avvisi dati in calce alla proposta conciliativa e ritenendo di conseguenza la mancata presenza come fatto concludente del perfezionarsi della conciliazione con i pagamenti e, conseguente, la perdita d'interesse nella prosecuzione della causa, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere,
IL GIUDICE dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo
1 2
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, sciolta la camera di consiglio, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3261 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, riunita alla causa rg. 3263 del 2022 vertente tra
, con gli Avv.ti Daniele Fabi e Palombo Benedetta, Parte_1
attore e
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in qualità CP_1
di Impresa demandata dal Fondo Vittime della Strada, con l'avv. Maria Selvaggia
Sforza
convenuta e
Controparte_2
convenuto contumace
Oggetto: Responsabilità da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE1
La parte attrice , con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale, e la , rispettivamente Controparte_2 CP_1
2 3
proprietario e conducente Mercedes classe A tg. CF658DH e Compagnia assicurativa in qualità di Impresa incaricata dal Fondo Vittime della Strada, chiedendo che venissero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del fatto occorso in data 29.04.2019, accogliendo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, IN
VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig.
, quale conducente dell'autovettura Mercedes classe A tg. Controparte_2
CF658DH, per il sinistro avvenuto ai danni del Sig. il Parte_1
giorno 29 aprile 2019 alle ore 12:25 circa, in Roma, Piazzale di Ponte Milvio dinanzi al civico n. 19 e, conseguentemente, dichiarare il Sig.
[...]
e in persona del legale rappresentante pro CP_2 CP_1
tempore nella qualità di impresa gerente di Consap, designata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada F.G.V.S. per la Regione Lazio, in virtù del provvedimento
IVASS n. 32 del 19 maggio 2015, obbligati in solido al risarcimento in favore del
Sig. , di tutti i danni subiti e subendi, nessuno escluso ed Parte_1
eccettuato, a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 29 aprile 2019; per l'effetto condannare, in solido tra loro, il Sig. e Controparte_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore nella qualità di impresa
[...] gerente di Consap, designata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada F.G.V.S. per la
Regione Lazio, in virtù del provvedimento IVASS n. 32 del 19 maggio 2015., a risarcire, in favore del Sig. , tutti i danni connessi e causalmente Parte_1
collegati al sinistro del 29 aprile 2019, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, di natura patrimoniale e non patrimoniale, o, comunque, tutti i danni derivanti dal sinistro per cui è causa, come singolarmente allegati e quantificati in parte motiva, ovvero nell'ammontare maggiore o minore ritenuto di giustizia da liquidarsi anche all'esito di CTU, ovvero in via equitativa, il tutto, comunque, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannare, altresì, il Sig.
[...]
e in persona del legale rappresentante pro CP_2 CP_1
tempore nella qualità di impresa gerente di Consap, designata ai sensi e per gli
3 4
effetti di cui all'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada F.G.V.S. per la Regione Lazio, in virtù del provvedimento
IVASS n. 32 del 19 maggio 2015, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spettanze professionali richieste dal medico legale incaricato in fase stragiudiziale, nonché le ulteriori spese sostenute e da sostenere, anche per spese legali per la fase stragiudiziale, il tutto come allegato e quantificato in parte motiva;
applicare a tutte le somme liquidate la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali dalla data dell'evento fino al saldo;
il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze, da liquidarsi anche in considerazione della mancata adesione alla negoziazione assistita;
decurtare, infine, dalla somma complessiva liquidata all'esito del giudizio l'importo di € 63.600,00 versato da CP_1
e trattenuto dall'attore sul maggior avere..”
[...]
A sostegno della propria domanda, deduceva parte attrice, che: “In data 29 aprile
2019, alle ore 12:25 circa, il Sig. rimaneva vittima di un terribile Parte_1
incidente stradale;
L'attore impegnava l'attraversamento pedonale, ben segnalato e visibile, sito in Piazzale di Ponte Milvio, dinanzi al civico n. 19, carreggiata proveniente da Via della Farnesina direzione Largo Maresciallo
Diaz, in Roma, allorquando, giunto alla sua metà, veniva investito dall'autovettura Mercedes classe A tg. CF658DH, successivamente risultata di proprietà del convenuto e priva di copertura assicurativa;
L'impatto con l'autovettura era così violento che il Sig. veniva colpito dalla parte Parte_1
anteriore del mezzo, sbalzato in aria e, poi, ricadeva violentemente e rovinosamente a terra, dove rimaneva immobile e privo di sensi;
A seguito dell'investimento, il guidatore dell'autovettura Mercedes classe A, non solo ometteva di prestare ogni tipo di assistenza o soccorso alla vittima ma, addirittura, sterzava repentinamente, aggirava il pedone disteso a terra e si dava letteralmente alla fuga, proseguendo inopinatamente la propria marcia;
Sul luogo del sinistro erano presenti i Sig.ri , nato a [...] il Parte_2
24 luglio 1992, , nata a [...] il [...] e la Sig.ra Parte_3 [...]
nata a [...] il [...] i quali, nell'immediatezza dei Parte_4
fatti, provvedevano a chiamare i soccorsi e le autorità di polizia;
Sul posto,
4 5
pertanto, intorno alle ore 13.00 interveniva il personale di Polizia di Roma
Capitale, nelle persone dell'IPL MONICA BERBARDINI e CP_3
che, procedevano ai primi accertamenti e ad acquisire le sommarie
[...]
informazione dei sopra citati testimoni, ad eccezione della Sig.ra la Parte_4
quale, per tale incombente, si presentava successivamente presso il
Commissariato di Ponte Milvio. L'investitore veniva individuato solo successivamente al sinistro, grazie alle testimonianze delle persone che vi avevano assistito. Il Sig. , infatti, si trovava alle spalle della Mercedes Parte_2
classe A tg CF658DH quando veniva investito il Sig. . Notando che il Parte_1 conducente dell'autovettura non si fermava per fornire il doveroso soccorso, ma, anzi, tentava la fuga, si metteva all'inseguimento dello stesso. Il Sig. , Parte_2
riusciva sia a prendere nota del modello e della targa dell'autovettura (Mercedes tg. CF658DH), sia ad interloquire con il conducente del mezzo, vedendolo chiaramente in volto. Grazie a tale breve scambio di parole con l'investitore, inoltre, il Sig. era in grado di identificarlo, successivamente, presso gli Parte_2
uffici dalla Polizia di Roma Capitale, attraverso la visione di alcune fotografie recuperate da social network;
Anche la Sig.ra a sua volta, Parte_4 individuava e riportava il modello dell'autovettura investitrice e la targa:
“Mercedes Classe A di colore grigio chiara targata CF658DH” mediante dichiarazione resa presso il Commissariato Ponte Milvio;
In conseguenza dei primi accertamenti e grazie alle informazioni fornite dai testimoni del sinistro, la
Polizia di Roma Capitale acquisiva, presso le proprie banche dati, le informazioni relative all'autovettura Mercedes classe A tg. CF658DH. Il mezzo, all'esito delle ricerche, risultava di proprietà di tale , nato a [...]
Nettuno il 19 ottobre 1979 e, al momento del sinistro, era privo di copertura assicurativa. In ogni caso, in data 30 aprile 2019 il Sig. si Controparte_2
presentava presso gli Uffici di Infortunistica Stradale della Polizia di Roma
Capitale alla guida dell'autovettura Mercedes tg. CF658DH, rilasciando la seguente dichiarazione “ Il giorno 29/04/2019 alle ore 12:20 circa, alla guida della mia autovettura Mercedes targata CF658DH percorrevo Via della
Farnesina proveniente da Via Cassia e diretto verso Lungotevere, giunto in prossimità di Piazzale Ponte Milvio, dopo essermi arrestato per traffico causa semaforo rosso posto alla fine del piazzale, ripartivo ad una velocità molto
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ridotta e improvvisamente vedevo riversa sul cofano del mio veicolo una persona, non capendo neanche cosa fosse successo e senza aver avvertito alcun urto contro il veicolo. Mi sono fortemente impaurito e, senza quasi rendermene conto, proseguivo la marcia senza fermarmi;
preciso che non ho notato se la citata persona cadesse in terra o proseguisse nel camminare…” In tale occasione, attesa la presenza dell'autovettura coinvolta nel sinistro, gli operanti della
Polizia di Roma Capitale avevano anche modo di ispezionare il veicolo, sul quale rilevavano i seguenti danni: “lieve introflessione sulla parte centrale del cofano anteriore con asportazione della polvere superficiale;
lieve spaccatura della modanatura inferiore della mascherina anteriore.”
In ragione degli elementi probatori acquisiti nei confronti del Sig. , lo CP_2 stesso veniva deferito all'Autorità Giudiziaria e iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Roma, Dott.ssa procedimento Per_1
R.G.N.R. 30514/2019, per i reati p.p. dagli artt. 590 bis c.p. e 189 C.d.S. Nei giorni successivi, la Polizia di Roma Capitale visionava le immagini delle telecamere di videosorveglianza, posizionate in Piazzale di Ponte Milvio, confermando la dinamica del sinistro come descritta dai testimoni sopra citati e specificando che l'attraversamento pedonale era “ben segnalato e visibile”.
In ragione della dinamica del sinistro, così come descritta dai testimoni e confermata dalla visione delle immagini di videosorveglianza, la Polizia di Roma
Capitale accertava che il “conducente del veicolo “A” (ossia della Mercedes classe A tg. CF658DH ndr) non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 191/1 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – conducente del veicolo, ometteva di dare la precedenza al pedone che transitava sull'attraversamento pedonale.”
Lamentava di aver subito lesioni personali a seguito dell'evento, che così descriveva e quantificava: “Il danneggiato, infatti, veniva preso in carico dai sanitari del 118 e veniva trasportato in ambulanza presso il Policlinico Gemelli, dove faceva ingresso alle ore 13:06 in codice rosso, vigile, ma in stato di amnesia;
In conseguenza degli accertamenti medici eseguiti presso il Pronto Soccorso del
Policlinico Gemelli venivano diagnosticati “Politrauma con trauma cranico lieve commotivo e trauma toracico con fratture costali e vertebrali”. Che successivamente era costretto a subire un intervento chirurgico di osteosintesi
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vertebrale percutanea” - intervento che veniva eseguito il successivo 8 maggio
2019 , ed era dimesso dal Policlinico Gemelli solamente in data 14 maggio 2019, con diagnosi di “Frattura traumatica di L2 e del processo traverso L1”, seguivano ulteriori periodo di inabilità certificati dai medici fino al 29 novembre
2019, in cui, “a distanza di ben sei mesi dal sinistro stradale, il Sig. si Parte_1 recava all'ultima visita di controllo presso il Policlinico Gemelli, dove si attestava la guarigione clinica e radiologica delle lesioni riportate, ma nel contempo si rilevava la permanenza irreversibile di “…esiti da valutare in sede medico-legale”
. Dava atto che, nelle more dei controlli, in ragione delle gravi difficoltà che l'odierno attore incontrava nell'attendere alle attività quotidiane, richiedeva e otteneva dall' in data 24 settembre 2019, la certificazione di invalidità CP_4 civile quale “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104” in ragione della “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”.
Indicava come di seguito i postumi permanenti sulla base di visita medico legale privata:
“- Giorni 90 di incapacità temporanea assoluta;
- Giorni 30 di incapacità temporanea parziale (75%);
- Giorni 30 di incapacità temporanea parziale (50%);
- 26 % danno biologico;
prevedendo, altresì, ulteriori spese future relative ai trattamenti riabilitativi necessari.”
Dava infine atto che la “sulla base della relazione medico legale CP_1 effettuata dal Dott. liquidiva a mezzo di assegno bancario intestato al Sig. CP_5 [...]
la somma di € 63.600,00 a titolo di risarcimento per tutti i danni patiti e Pt_1 patendi dall'odierno attore a seguito del sinistro stradale del 29 aprile 2019, e che tale importo veniva trattenuto dal Sig. solamente a titolo di acconto, fatto Parte_1
salvo il diritto per il maggior danno subito,
Sosteneva sussistere esclusiva responsabilità del proprietario e conducente della
Mercedes classe A tg. CF658DH, così come risultante dalle testimonianze e dagli accertamenti, sprovvista di copertura assicurativa e di avere diritto all'integrale risarcimento del danno: “In applicazione del combinato disposto dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 142 ter del D.lgs. 209/2005 il Sig. ha diritto ad ottenere il Parte_1
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risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito del sinistro occorsogli da parte del responsabile del sinistro stesso, ovvero da parte dell'assicurazione con la quale quest'ultimo aveva stipulato una polizza per il proprio veicolo a motore ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 209/2005. Nel caso di specie, tuttavia, come accertato dalla
Polizia di Roma Capitale il veicolo dell'investitore, al momento del sinistro, era privo di copertura assicurativa.”
Non si costituiva e se ne dichiarava la contumacia. Controparte_6
Si costituiva parte convenuta chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo CP_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto essendo la somma offerta ampiamente sufficiente a risarcire il danno subito dall'attore con riferimento alle lesioni eziologicamente riferibili al sinistro. Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Contestava in particolare la Compagnia che: “All'esito della visita, il dott. valutava le lesioni subite dall'attore in una ITA pari a 10 giorni, una ITP CP_5
al 75% pari a 40 giorni, una ITP al 50% pari a 30 giorni, una ITP al 25% pari a
30 giorni ed una i.p. stimata in 17-18 punti percentuali. Alla luce delle dette risultanze la compagnia, come già esposto, offriva ad integrale ristoro la somma di € 63.000,00. Si contesta fermamente la relazione medico legale di parte, redatta dal dott. , il quale valutava le lesioni riportate in una ITA per Per_2
giorni 90, una ITP al 75% pari a giorni 30, una ITP al 50% pari a giorni 30 ed una invalidità permanente stimata in ben 26 punti percentuali. Tale valutazione si palesa esagerata alla luce della prognosi dei sanitari del Pronto Soccorso che giudicarono il Sig. guaribile in 40 giorni salvo complicazioni. …” Parte_1
“La richiesta di risarcimento così come oggi formulata in quanto volta a riconoscere la risarcibilità di circostanze mai evidenziate prima, né in sede di visita medico legale presso il medico fiduciario dott. né in alcun modo CP_5
supportata da adeguata documentazione medica. L'attore, infatti, lamenta oggi come a seguito del sinistro abbia sviluppato “una depressione del tono dell'umore con difficoltà di concentrazione e disturbi del sonno caratterizzati da difficoltà nell'addormentamento e frequenti risvegli notturni”. Tali sofferenze emotive venivano per la prima volta riscontrate in data 14.01.2021 in sede di consulenza di parte con il dott. : prima di tale data non abbiamo né un Per_2
8 9
certificato medico né delle prescrizioni che attestino una terapia psicologica o farmacologica cui si sarebbe dovuto necessariamente sottoporre il Sig. Parte_1
laddove versasse in uno stato di depressione. Come si evince dalla relazione medico legale redatta dal medico fiduciario dott. l'attore non allegava CP_5 alcuna spesa medica: “NON mi sono state esibite spese mediche”. Ma vi è di più.
Il Sig. ha richiesto ed ottenuto dall' in data 24.09.2019 Parte_1 CP_4 certificazione di invalidità civile quale “portatore di handicap di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
5.2.19892 n. 104” in ragione della “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” Come noto, laddove vi sia un riconoscimento di invalidità civile le spese mediche sostenute da tale soggetto sono interamente deducibili dal reddito: per tale motivo ci si oppone alla richiesta di rimborso palesandosi come una ingiustificata locupletazione stante il recupero dell'importo sostenuto.”
Alla prima udienza, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa era riunita alla causa rg. 3263/2022, in quanto iscritta due volte la medesima causa, per scarto di sistema dell'email. Veniva quindi istruita la causa con le prove orali, documentali, la relazione d'incidente e disposta CTU medico legale.
All'esito dell'istruttoria e preso atto delle risultanze della CTU che avevano di gran lunga ridimensionato le richieste dell'attore, risposto alle critiche della CTU da parte della parte attrice, questo giudice rinviava all'udienza del 23.12.2024 per tentativo di conciliazione tra le parti. A tale udienza, dopo ampia discussione proponeva alle parti quanto di seguito di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
- pagamento da parte di , nella sua qualità, in favore dell'attore CP_1 [...]
di € 10.000,00 omnia, comprensiva del saldo delle spese di CTU, Parte_1
con abbandono di ogni ulteriore pretesa. “
Alla medesima udienza le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal giudice, chiedendo un rinvio per la verifica del pagamento.
Le avvisava che sarebbe stata dichiarata cessata la materia del contendere all'udienza del 9 gennaio 2025, ore 13,30 ove il pagamento sia andato a buon fine.”
All'udienza del 9 gennaio 2025, le parti comparivano, la parte convenuta dichiarava di aver effettuato il pagamento, di avere il numero di CRO ma le
9 10
somme non erano ancora pervenute sul conto della parte attrice, sicché concordemente chiedevano un ulteriore rinvio per la verifica del perfezionarsi della conciliazione con i pagamenti dovuti.
Rilevato che all'odierna udienza nessuna parte è comparsa e che deve pertanto ritenersi raggiunto l'accordo transattivo con il pagamento delle somme così come proposto e concordato e le parti non aver più alcun interesse nella prosecuzione della causa, talchè non sussiste più alcuna ragione del contendere e si conclude come di seguito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere,
• nulla sulle spese,
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, 20.02.2025
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati ''con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
Verbale d'udienza
All'udienza del 20 febbraio 2025, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Maria
Cannizzo, è stata chiamata la causa R.G. n..3261/2022 riunita alla causa R.G.N.
3262/2022, rilevato che trattasi di procedimento per il quale, si è disposta la celebrazione dell'odierna udienza in presenza, rilevato che con ordinanza emessa il 23.12.2024 all'esito dell'udienza, questo giudice ha formulato proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., dando atto dell'adesione alla proposta da parte delle parti presenti, rinviando all'udienza del
9.01.2025 per la verifica dei pagamenti, rilevato che all'udienza del 9.01.2025 le parti davano atto che i pagamenti non erano ancora pervenuti benché disposti, e si rinviava all'udienza del 27.01.2025 per la verifica del buon fine dei pagamenti, udienza poi rinviata d'ufficio all'odierna udienza;
rilevato che alla presente udienza nessuno è comparso, visti i precedenti avvisi dati in calce alla proposta conciliativa e ritenendo di conseguenza la mancata presenza come fatto concludente del perfezionarsi della conciliazione con i pagamenti e, conseguente, la perdita d'interesse nella prosecuzione della causa, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere,
IL GIUDICE dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo
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Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, sciolta la camera di consiglio, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3261 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, riunita alla causa rg. 3263 del 2022 vertente tra
, con gli Avv.ti Daniele Fabi e Palombo Benedetta, Parte_1
attore e
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in qualità CP_1
di Impresa demandata dal Fondo Vittime della Strada, con l'avv. Maria Selvaggia
Sforza
convenuta e
Controparte_2
convenuto contumace
Oggetto: Responsabilità da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE1
La parte attrice , con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale, e la , rispettivamente Controparte_2 CP_1
2 3
proprietario e conducente Mercedes classe A tg. CF658DH e Compagnia assicurativa in qualità di Impresa incaricata dal Fondo Vittime della Strada, chiedendo che venissero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del fatto occorso in data 29.04.2019, accogliendo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, IN
VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig.
, quale conducente dell'autovettura Mercedes classe A tg. Controparte_2
CF658DH, per il sinistro avvenuto ai danni del Sig. il Parte_1
giorno 29 aprile 2019 alle ore 12:25 circa, in Roma, Piazzale di Ponte Milvio dinanzi al civico n. 19 e, conseguentemente, dichiarare il Sig.
[...]
e in persona del legale rappresentante pro CP_2 CP_1
tempore nella qualità di impresa gerente di Consap, designata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada F.G.V.S. per la Regione Lazio, in virtù del provvedimento
IVASS n. 32 del 19 maggio 2015, obbligati in solido al risarcimento in favore del
Sig. , di tutti i danni subiti e subendi, nessuno escluso ed Parte_1
eccettuato, a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 29 aprile 2019; per l'effetto condannare, in solido tra loro, il Sig. e Controparte_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore nella qualità di impresa
[...] gerente di Consap, designata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada F.G.V.S. per la
Regione Lazio, in virtù del provvedimento IVASS n. 32 del 19 maggio 2015., a risarcire, in favore del Sig. , tutti i danni connessi e causalmente Parte_1
collegati al sinistro del 29 aprile 2019, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, di natura patrimoniale e non patrimoniale, o, comunque, tutti i danni derivanti dal sinistro per cui è causa, come singolarmente allegati e quantificati in parte motiva, ovvero nell'ammontare maggiore o minore ritenuto di giustizia da liquidarsi anche all'esito di CTU, ovvero in via equitativa, il tutto, comunque, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannare, altresì, il Sig.
[...]
e in persona del legale rappresentante pro CP_2 CP_1
tempore nella qualità di impresa gerente di Consap, designata ai sensi e per gli
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effetti di cui all'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada F.G.V.S. per la Regione Lazio, in virtù del provvedimento
IVASS n. 32 del 19 maggio 2015, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spettanze professionali richieste dal medico legale incaricato in fase stragiudiziale, nonché le ulteriori spese sostenute e da sostenere, anche per spese legali per la fase stragiudiziale, il tutto come allegato e quantificato in parte motiva;
applicare a tutte le somme liquidate la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali dalla data dell'evento fino al saldo;
il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze, da liquidarsi anche in considerazione della mancata adesione alla negoziazione assistita;
decurtare, infine, dalla somma complessiva liquidata all'esito del giudizio l'importo di € 63.600,00 versato da CP_1
e trattenuto dall'attore sul maggior avere..”
[...]
A sostegno della propria domanda, deduceva parte attrice, che: “In data 29 aprile
2019, alle ore 12:25 circa, il Sig. rimaneva vittima di un terribile Parte_1
incidente stradale;
L'attore impegnava l'attraversamento pedonale, ben segnalato e visibile, sito in Piazzale di Ponte Milvio, dinanzi al civico n. 19, carreggiata proveniente da Via della Farnesina direzione Largo Maresciallo
Diaz, in Roma, allorquando, giunto alla sua metà, veniva investito dall'autovettura Mercedes classe A tg. CF658DH, successivamente risultata di proprietà del convenuto e priva di copertura assicurativa;
L'impatto con l'autovettura era così violento che il Sig. veniva colpito dalla parte Parte_1
anteriore del mezzo, sbalzato in aria e, poi, ricadeva violentemente e rovinosamente a terra, dove rimaneva immobile e privo di sensi;
A seguito dell'investimento, il guidatore dell'autovettura Mercedes classe A, non solo ometteva di prestare ogni tipo di assistenza o soccorso alla vittima ma, addirittura, sterzava repentinamente, aggirava il pedone disteso a terra e si dava letteralmente alla fuga, proseguendo inopinatamente la propria marcia;
Sul luogo del sinistro erano presenti i Sig.ri , nato a [...] il Parte_2
24 luglio 1992, , nata a [...] il [...] e la Sig.ra Parte_3 [...]
nata a [...] il [...] i quali, nell'immediatezza dei Parte_4
fatti, provvedevano a chiamare i soccorsi e le autorità di polizia;
Sul posto,
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pertanto, intorno alle ore 13.00 interveniva il personale di Polizia di Roma
Capitale, nelle persone dell'IPL MONICA BERBARDINI e CP_3
che, procedevano ai primi accertamenti e ad acquisire le sommarie
[...]
informazione dei sopra citati testimoni, ad eccezione della Sig.ra la Parte_4
quale, per tale incombente, si presentava successivamente presso il
Commissariato di Ponte Milvio. L'investitore veniva individuato solo successivamente al sinistro, grazie alle testimonianze delle persone che vi avevano assistito. Il Sig. , infatti, si trovava alle spalle della Mercedes Parte_2
classe A tg CF658DH quando veniva investito il Sig. . Notando che il Parte_1 conducente dell'autovettura non si fermava per fornire il doveroso soccorso, ma, anzi, tentava la fuga, si metteva all'inseguimento dello stesso. Il Sig. , Parte_2
riusciva sia a prendere nota del modello e della targa dell'autovettura (Mercedes tg. CF658DH), sia ad interloquire con il conducente del mezzo, vedendolo chiaramente in volto. Grazie a tale breve scambio di parole con l'investitore, inoltre, il Sig. era in grado di identificarlo, successivamente, presso gli Parte_2
uffici dalla Polizia di Roma Capitale, attraverso la visione di alcune fotografie recuperate da social network;
Anche la Sig.ra a sua volta, Parte_4 individuava e riportava il modello dell'autovettura investitrice e la targa:
“Mercedes Classe A di colore grigio chiara targata CF658DH” mediante dichiarazione resa presso il Commissariato Ponte Milvio;
In conseguenza dei primi accertamenti e grazie alle informazioni fornite dai testimoni del sinistro, la
Polizia di Roma Capitale acquisiva, presso le proprie banche dati, le informazioni relative all'autovettura Mercedes classe A tg. CF658DH. Il mezzo, all'esito delle ricerche, risultava di proprietà di tale , nato a [...]
Nettuno il 19 ottobre 1979 e, al momento del sinistro, era privo di copertura assicurativa. In ogni caso, in data 30 aprile 2019 il Sig. si Controparte_2
presentava presso gli Uffici di Infortunistica Stradale della Polizia di Roma
Capitale alla guida dell'autovettura Mercedes tg. CF658DH, rilasciando la seguente dichiarazione “ Il giorno 29/04/2019 alle ore 12:20 circa, alla guida della mia autovettura Mercedes targata CF658DH percorrevo Via della
Farnesina proveniente da Via Cassia e diretto verso Lungotevere, giunto in prossimità di Piazzale Ponte Milvio, dopo essermi arrestato per traffico causa semaforo rosso posto alla fine del piazzale, ripartivo ad una velocità molto
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ridotta e improvvisamente vedevo riversa sul cofano del mio veicolo una persona, non capendo neanche cosa fosse successo e senza aver avvertito alcun urto contro il veicolo. Mi sono fortemente impaurito e, senza quasi rendermene conto, proseguivo la marcia senza fermarmi;
preciso che non ho notato se la citata persona cadesse in terra o proseguisse nel camminare…” In tale occasione, attesa la presenza dell'autovettura coinvolta nel sinistro, gli operanti della
Polizia di Roma Capitale avevano anche modo di ispezionare il veicolo, sul quale rilevavano i seguenti danni: “lieve introflessione sulla parte centrale del cofano anteriore con asportazione della polvere superficiale;
lieve spaccatura della modanatura inferiore della mascherina anteriore.”
In ragione degli elementi probatori acquisiti nei confronti del Sig. , lo CP_2 stesso veniva deferito all'Autorità Giudiziaria e iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Roma, Dott.ssa procedimento Per_1
R.G.N.R. 30514/2019, per i reati p.p. dagli artt. 590 bis c.p. e 189 C.d.S. Nei giorni successivi, la Polizia di Roma Capitale visionava le immagini delle telecamere di videosorveglianza, posizionate in Piazzale di Ponte Milvio, confermando la dinamica del sinistro come descritta dai testimoni sopra citati e specificando che l'attraversamento pedonale era “ben segnalato e visibile”.
In ragione della dinamica del sinistro, così come descritta dai testimoni e confermata dalla visione delle immagini di videosorveglianza, la Polizia di Roma
Capitale accertava che il “conducente del veicolo “A” (ossia della Mercedes classe A tg. CF658DH ndr) non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 191/1 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – conducente del veicolo, ometteva di dare la precedenza al pedone che transitava sull'attraversamento pedonale.”
Lamentava di aver subito lesioni personali a seguito dell'evento, che così descriveva e quantificava: “Il danneggiato, infatti, veniva preso in carico dai sanitari del 118 e veniva trasportato in ambulanza presso il Policlinico Gemelli, dove faceva ingresso alle ore 13:06 in codice rosso, vigile, ma in stato di amnesia;
In conseguenza degli accertamenti medici eseguiti presso il Pronto Soccorso del
Policlinico Gemelli venivano diagnosticati “Politrauma con trauma cranico lieve commotivo e trauma toracico con fratture costali e vertebrali”. Che successivamente era costretto a subire un intervento chirurgico di osteosintesi
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vertebrale percutanea” - intervento che veniva eseguito il successivo 8 maggio
2019 , ed era dimesso dal Policlinico Gemelli solamente in data 14 maggio 2019, con diagnosi di “Frattura traumatica di L2 e del processo traverso L1”, seguivano ulteriori periodo di inabilità certificati dai medici fino al 29 novembre
2019, in cui, “a distanza di ben sei mesi dal sinistro stradale, il Sig. si Parte_1 recava all'ultima visita di controllo presso il Policlinico Gemelli, dove si attestava la guarigione clinica e radiologica delle lesioni riportate, ma nel contempo si rilevava la permanenza irreversibile di “…esiti da valutare in sede medico-legale”
. Dava atto che, nelle more dei controlli, in ragione delle gravi difficoltà che l'odierno attore incontrava nell'attendere alle attività quotidiane, richiedeva e otteneva dall' in data 24 settembre 2019, la certificazione di invalidità CP_4 civile quale “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104” in ragione della “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”.
Indicava come di seguito i postumi permanenti sulla base di visita medico legale privata:
“- Giorni 90 di incapacità temporanea assoluta;
- Giorni 30 di incapacità temporanea parziale (75%);
- Giorni 30 di incapacità temporanea parziale (50%);
- 26 % danno biologico;
prevedendo, altresì, ulteriori spese future relative ai trattamenti riabilitativi necessari.”
Dava infine atto che la “sulla base della relazione medico legale CP_1 effettuata dal Dott. liquidiva a mezzo di assegno bancario intestato al Sig. CP_5 [...]
la somma di € 63.600,00 a titolo di risarcimento per tutti i danni patiti e Pt_1 patendi dall'odierno attore a seguito del sinistro stradale del 29 aprile 2019, e che tale importo veniva trattenuto dal Sig. solamente a titolo di acconto, fatto Parte_1
salvo il diritto per il maggior danno subito,
Sosteneva sussistere esclusiva responsabilità del proprietario e conducente della
Mercedes classe A tg. CF658DH, così come risultante dalle testimonianze e dagli accertamenti, sprovvista di copertura assicurativa e di avere diritto all'integrale risarcimento del danno: “In applicazione del combinato disposto dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 142 ter del D.lgs. 209/2005 il Sig. ha diritto ad ottenere il Parte_1
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risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito del sinistro occorsogli da parte del responsabile del sinistro stesso, ovvero da parte dell'assicurazione con la quale quest'ultimo aveva stipulato una polizza per il proprio veicolo a motore ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 209/2005. Nel caso di specie, tuttavia, come accertato dalla
Polizia di Roma Capitale il veicolo dell'investitore, al momento del sinistro, era privo di copertura assicurativa.”
Non si costituiva e se ne dichiarava la contumacia. Controparte_6
Si costituiva parte convenuta chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo CP_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto essendo la somma offerta ampiamente sufficiente a risarcire il danno subito dall'attore con riferimento alle lesioni eziologicamente riferibili al sinistro. Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Contestava in particolare la Compagnia che: “All'esito della visita, il dott. valutava le lesioni subite dall'attore in una ITA pari a 10 giorni, una ITP CP_5
al 75% pari a 40 giorni, una ITP al 50% pari a 30 giorni, una ITP al 25% pari a
30 giorni ed una i.p. stimata in 17-18 punti percentuali. Alla luce delle dette risultanze la compagnia, come già esposto, offriva ad integrale ristoro la somma di € 63.000,00. Si contesta fermamente la relazione medico legale di parte, redatta dal dott. , il quale valutava le lesioni riportate in una ITA per Per_2
giorni 90, una ITP al 75% pari a giorni 30, una ITP al 50% pari a giorni 30 ed una invalidità permanente stimata in ben 26 punti percentuali. Tale valutazione si palesa esagerata alla luce della prognosi dei sanitari del Pronto Soccorso che giudicarono il Sig. guaribile in 40 giorni salvo complicazioni. …” Parte_1
“La richiesta di risarcimento così come oggi formulata in quanto volta a riconoscere la risarcibilità di circostanze mai evidenziate prima, né in sede di visita medico legale presso il medico fiduciario dott. né in alcun modo CP_5
supportata da adeguata documentazione medica. L'attore, infatti, lamenta oggi come a seguito del sinistro abbia sviluppato “una depressione del tono dell'umore con difficoltà di concentrazione e disturbi del sonno caratterizzati da difficoltà nell'addormentamento e frequenti risvegli notturni”. Tali sofferenze emotive venivano per la prima volta riscontrate in data 14.01.2021 in sede di consulenza di parte con il dott. : prima di tale data non abbiamo né un Per_2
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certificato medico né delle prescrizioni che attestino una terapia psicologica o farmacologica cui si sarebbe dovuto necessariamente sottoporre il Sig. Parte_1
laddove versasse in uno stato di depressione. Come si evince dalla relazione medico legale redatta dal medico fiduciario dott. l'attore non allegava CP_5 alcuna spesa medica: “NON mi sono state esibite spese mediche”. Ma vi è di più.
Il Sig. ha richiesto ed ottenuto dall' in data 24.09.2019 Parte_1 CP_4 certificazione di invalidità civile quale “portatore di handicap di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
5.2.19892 n. 104” in ragione della “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” Come noto, laddove vi sia un riconoscimento di invalidità civile le spese mediche sostenute da tale soggetto sono interamente deducibili dal reddito: per tale motivo ci si oppone alla richiesta di rimborso palesandosi come una ingiustificata locupletazione stante il recupero dell'importo sostenuto.”
Alla prima udienza, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa era riunita alla causa rg. 3263/2022, in quanto iscritta due volte la medesima causa, per scarto di sistema dell'email. Veniva quindi istruita la causa con le prove orali, documentali, la relazione d'incidente e disposta CTU medico legale.
All'esito dell'istruttoria e preso atto delle risultanze della CTU che avevano di gran lunga ridimensionato le richieste dell'attore, risposto alle critiche della CTU da parte della parte attrice, questo giudice rinviava all'udienza del 23.12.2024 per tentativo di conciliazione tra le parti. A tale udienza, dopo ampia discussione proponeva alle parti quanto di seguito di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
- pagamento da parte di , nella sua qualità, in favore dell'attore CP_1 [...]
di € 10.000,00 omnia, comprensiva del saldo delle spese di CTU, Parte_1
con abbandono di ogni ulteriore pretesa. “
Alla medesima udienza le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal giudice, chiedendo un rinvio per la verifica del pagamento.
Le avvisava che sarebbe stata dichiarata cessata la materia del contendere all'udienza del 9 gennaio 2025, ore 13,30 ove il pagamento sia andato a buon fine.”
All'udienza del 9 gennaio 2025, le parti comparivano, la parte convenuta dichiarava di aver effettuato il pagamento, di avere il numero di CRO ma le
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somme non erano ancora pervenute sul conto della parte attrice, sicché concordemente chiedevano un ulteriore rinvio per la verifica del perfezionarsi della conciliazione con i pagamenti dovuti.
Rilevato che all'odierna udienza nessuna parte è comparsa e che deve pertanto ritenersi raggiunto l'accordo transattivo con il pagamento delle somme così come proposto e concordato e le parti non aver più alcun interesse nella prosecuzione della causa, talchè non sussiste più alcuna ragione del contendere e si conclude come di seguito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere,
• nulla sulle spese,
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, 20.02.2025
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati ''con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”