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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA GH Presidente relatrice
NC LD UD
RE CH UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 18316/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. PICCOLI MARCO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. PICCOLI MARCO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“CONDIZIONI:
Affidamento del figlio minore e assegnazione della casa familiare.
La figlia è ormai maggiorenne e in attesa di iscriversi ad un corso di laurea. Per_1
Il figlio , minore, studente iscritto al terzo anno della Scuola secondaria di secondo Per_2
grado, è affiato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso e continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute. Il minore coabiterà stabilmente con
1 la madre cui è assegnata la casa familiare di Vicolo del Laghetto, n. 27 e manterrà presso la stessa la residenza anagrafica.
I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli.
Anche in considerazione dell'età e delle esigenze del figlio, il padre lo potrà frequentare quando lo vorrà.
I genitori si riservano di concordare tra loro le modalità affinché, anche durante le vacanze scolastiche e le festività, sia assicurata la continuità del rapporto con il padre nel rispetto degli impegni e delle esigenze dei minori e comunque osservando il criterio dell'alternanza.
Quanto ai rapporti economici tra i coniugi.
Si precisa che il Signor esercita la professione di Amministratore Parte_1
condominiale e la Signora è fisioterapista. I coniugi sono economicamente Parte_2
indipendenti.
*
Nel quadro delle pattuizioni finalizzate alla risoluzione della crisi matrimoniale e quali elementi funzionali e indispensabili per la sua definizione i ricorrenti pattuiscono quanto segue.
I) Trasferimento immobiliare.
Il Signor si impegna a trasferire alla Signora mediante Parte_1 Parte_2
formale atto pubblico da stipularsi entro il termine di un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio: in piena ed esclusiva proprietà, la quota indivisa di ½ dell'immobile -già costituente casa coniugale- sito in Brescia, Vicolo del laghetto, n. 27 così catastalmente identificato:
Sez. Urb. NCT Foglio 115 Particella 160 Subalterno 505, Rendita: Euro 846,99, Zona censuaria 1, Categoria A/3d), Classe 5, Consistenza 8,0 vani (doc. 6).
Il tutto con diritto alla quota proporzionale delle parti comuni ai sensi di legge.
Per effetto del suddetto trasferimento la Sig.ra già proprietaria della quota Parte_2 indivisa pari a ½ (un mezzo) dell'unità immobiliari suddetta, diverrà piena ed esclusiva proprietaria della stessa.
La signora a fronte della sistemazione patrimoniale e del trasferimento Parte_2
immobiliare sopra indicati, si obbliga a corrispondere al Signor la somma Parte_1 complessiva di € di € 70.000,00 (di cui 5.000,00 già corrisposti in acconto al momento del deposito del ricorso), secondo le modalità e alle scadenze da concordarsi entro il rogito notarile di compravendita.
2 Le parti intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti a seguito di separazione o divorzio di cui alla legge 6 marzo 1987 n. 74 (e successiva sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999).
La parte cedente Signor dichiara sin da ora che rinuncerà ad ogni diritto di Parte_1
ipoteca legale potesse competergli.
Il predetto trasferimento avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova la suddetta unità immobiliare, libere da ipoteche, da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Le parti convengono altresì che gli arredi che si trovano nell'immobile suddetto rimarranno nella piena disponibilità e proprietà della Sig.ra Parte_2
II) Mantenimento dei figli
Il Signor , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla Signora Pt_1 Pt_2 entro il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Restano a carico di entrambi i genitori -in ragione del 60% per il padre e del 40% per la madre
- le spese non comprese nel mantenimento ordinario, come da criteri stabiliti nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia e che si riportano di seguito:
Spese per la salute (da documentare)
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione (da documentare)
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola.
3 Spese per il divertimento (da documentare)
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e
Pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
La rifusione di dette spese dovrà avvenire entro 15 giorni dall'esborso, previa esibizione delle pezze giustificative. Le spese che dovranno essere concordate verranno comunicate tramite proposta all'altro genitore.
Quest'ultimo avrà 15 giorni di tempo per manifestare il proprio consenso;
in mancanza di riscontro nel predetto termine di 15 giorni la proposta s'intenderà accettata e la relativa spesa dovrà essere suddivisa tra i coniugi nella proporzione di cui sopra.
I ricorrenti concordano che l'importo relativo all'assegno unico universale erogato dall' , CP_1 sia di spettanza della Signora per l'intero. Pt_2
*
III) Indipendenza economica dei coniugi:
I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti, portatori di redditi da lavoro (doc. 7) e comunque di adeguata capacità lavorativa ed alcun assegno divorzile è pertanto previsto.
Le parti dichiarano pertanto di non vantare - con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto
- alcuna pretesa per nessun motivo nè ragione.
I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto/carta d'identità per sé e per i minori valida per l'espatrio.
Spese di lite integralmente compensate.
Le parti fin da ora espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 15.5.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 70, parte II, serie A, anno 2005.
Dall'unione sono nati i figli il 4.7.2006 e il 9.5.2008. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2663/2023 del 20.4.2023,
R.G.14065/2022, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 20.4.20023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
4 La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio minorenne della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA GH
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA GH Presidente relatrice
NC LD UD
RE CH UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 18316/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. PICCOLI MARCO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. PICCOLI MARCO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“CONDIZIONI:
Affidamento del figlio minore e assegnazione della casa familiare.
La figlia è ormai maggiorenne e in attesa di iscriversi ad un corso di laurea. Per_1
Il figlio , minore, studente iscritto al terzo anno della Scuola secondaria di secondo Per_2
grado, è affiato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso e continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute. Il minore coabiterà stabilmente con
1 la madre cui è assegnata la casa familiare di Vicolo del Laghetto, n. 27 e manterrà presso la stessa la residenza anagrafica.
I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli.
Anche in considerazione dell'età e delle esigenze del figlio, il padre lo potrà frequentare quando lo vorrà.
I genitori si riservano di concordare tra loro le modalità affinché, anche durante le vacanze scolastiche e le festività, sia assicurata la continuità del rapporto con il padre nel rispetto degli impegni e delle esigenze dei minori e comunque osservando il criterio dell'alternanza.
Quanto ai rapporti economici tra i coniugi.
Si precisa che il Signor esercita la professione di Amministratore Parte_1
condominiale e la Signora è fisioterapista. I coniugi sono economicamente Parte_2
indipendenti.
*
Nel quadro delle pattuizioni finalizzate alla risoluzione della crisi matrimoniale e quali elementi funzionali e indispensabili per la sua definizione i ricorrenti pattuiscono quanto segue.
I) Trasferimento immobiliare.
Il Signor si impegna a trasferire alla Signora mediante Parte_1 Parte_2
formale atto pubblico da stipularsi entro il termine di un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio: in piena ed esclusiva proprietà, la quota indivisa di ½ dell'immobile -già costituente casa coniugale- sito in Brescia, Vicolo del laghetto, n. 27 così catastalmente identificato:
Sez. Urb. NCT Foglio 115 Particella 160 Subalterno 505, Rendita: Euro 846,99, Zona censuaria 1, Categoria A/3d), Classe 5, Consistenza 8,0 vani (doc. 6).
Il tutto con diritto alla quota proporzionale delle parti comuni ai sensi di legge.
Per effetto del suddetto trasferimento la Sig.ra già proprietaria della quota Parte_2 indivisa pari a ½ (un mezzo) dell'unità immobiliari suddetta, diverrà piena ed esclusiva proprietaria della stessa.
La signora a fronte della sistemazione patrimoniale e del trasferimento Parte_2
immobiliare sopra indicati, si obbliga a corrispondere al Signor la somma Parte_1 complessiva di € di € 70.000,00 (di cui 5.000,00 già corrisposti in acconto al momento del deposito del ricorso), secondo le modalità e alle scadenze da concordarsi entro il rogito notarile di compravendita.
2 Le parti intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti a seguito di separazione o divorzio di cui alla legge 6 marzo 1987 n. 74 (e successiva sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999).
La parte cedente Signor dichiara sin da ora che rinuncerà ad ogni diritto di Parte_1
ipoteca legale potesse competergli.
Il predetto trasferimento avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova la suddetta unità immobiliare, libere da ipoteche, da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Le parti convengono altresì che gli arredi che si trovano nell'immobile suddetto rimarranno nella piena disponibilità e proprietà della Sig.ra Parte_2
II) Mantenimento dei figli
Il Signor , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla Signora Pt_1 Pt_2 entro il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Restano a carico di entrambi i genitori -in ragione del 60% per il padre e del 40% per la madre
- le spese non comprese nel mantenimento ordinario, come da criteri stabiliti nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia e che si riportano di seguito:
Spese per la salute (da documentare)
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione (da documentare)
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola.
3 Spese per il divertimento (da documentare)
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e
Pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
La rifusione di dette spese dovrà avvenire entro 15 giorni dall'esborso, previa esibizione delle pezze giustificative. Le spese che dovranno essere concordate verranno comunicate tramite proposta all'altro genitore.
Quest'ultimo avrà 15 giorni di tempo per manifestare il proprio consenso;
in mancanza di riscontro nel predetto termine di 15 giorni la proposta s'intenderà accettata e la relativa spesa dovrà essere suddivisa tra i coniugi nella proporzione di cui sopra.
I ricorrenti concordano che l'importo relativo all'assegno unico universale erogato dall' , CP_1 sia di spettanza della Signora per l'intero. Pt_2
*
III) Indipendenza economica dei coniugi:
I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti, portatori di redditi da lavoro (doc. 7) e comunque di adeguata capacità lavorativa ed alcun assegno divorzile è pertanto previsto.
Le parti dichiarano pertanto di non vantare - con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto
- alcuna pretesa per nessun motivo nè ragione.
I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto/carta d'identità per sé e per i minori valida per l'espatrio.
Spese di lite integralmente compensate.
Le parti fin da ora espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 15.5.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 70, parte II, serie A, anno 2005.
Dall'unione sono nati i figli il 4.7.2006 e il 9.5.2008. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2663/2023 del 20.4.2023,
R.G.14065/2022, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 20.4.20023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
4 La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio minorenne della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA GH
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