Articolo 14 della Legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 13Articolo 15
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20 luglio 1962
Art. 14. Obbligatorieta'.

L'assegnazione della linea di massimo carico, in relazione alle stagioni ed alle zone nelle quali la nave destinata a navigare, e' obbligatoria:
a) per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto ed in genere per le navi che non trasportano merci o passeggeri;
b) per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali;
c) per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali.
Entrata in vigore il 20 luglio 1962
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