Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5553/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GALEOTTI MARIA
GRAZIA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SGARBI ANNA
MARIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in data 03.09.2005, trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune di Castellucchio (Mn) al numero 9, Parte II, Serie A, dell'anno 2005, ordinando al Comune citato di annotare l'emananda sentenza;
Per_ Per_
-i figli minori ed rimangono affidati ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso;
le decisioni ordinarie saranno assunte separatamente da ciascun genitore nel corso dei rispettivi periodi di permanenza esclusiva dei figli presso ognuno di loro, le decisioni di straordinaria importanza dovranno invece Per_ Per_ essere assunte dietro loro accordo congiunto. I figli minori ed sono collocati preferibilmente presso la madre nella ex casa coniugale posta in Mantova, Piazza San Leonardo n. 7, dove manterranno la loro residenza anagrafica;
-la casa coniugale sita in Mantova, Piazza San Leonardo n. 7, la cui proprietà medio tempore è stata interamente ceduta alla SI.ra , rimane alla Controparte_1 medesima assegnata, completa di tutti gli arredi e suppellettili che la corredano;
-salvo diverso accordo fra i genitori (da comunicare a mezzo e-mail o messaggi whatsapp), i figli minori rimarranno presso ciascun genitore con l'osservanza del seguente calendario, ipotizzato per due settimane, da intendersi valido sino al perfezionamento di altro eventuale nuovo accordo:
Settimana 1 - w.e. con il padre
Lunedì mattina con la madre fino alle ore 14.00, pomeriggio e notte con il padre;
martedì mattina con il padre fino alle ore 14.00, pomeriggio e notte con la madre, mercoledì giornata intera con la madre;
giovedì mattina con la madre fino alle ore
14.00, pomeriggio e notte con il padre;
venerdì mattina con il padre fino alle ore
14.00, pomeriggio e notte con la madre;
sabato mattina con la madre fino alle ore
12.00, pomeriggio e notte con il padre;
domenica giornata intera con il padre.
Settimana 2 - w.e. con la madre
Lunedì giornata intera con il padre, notte con il padre e permanenza col medesimo fino a martedì ore 14.00, pomeriggio e notte con la madre;
mercoledì giornata intera con la madre, notte con la medesima e permanenza con la stessa fino a giovedì ore
14.00, pomeriggio e notte con il padre;
venerdì giornata intera con il padre, notte con il medesimo e permanenza con lo stesso fino a sabato mattina ore 12.00, pomeriggio e notte con la madre;
domenica giornata intera con la madre;
-salvo diverso accordo, durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli tre settimane, di cui due anche consecutive, previa comunicazione all'altro coniuge entro il 31.05 di ogni anno;
per il restante periodo verrà osservato il calendario della permanenza dei figli presso ciascun genitore, praticato durante il resto dell'anno. I genitori s'impegnano a concordare ubicazione, modalità e costi di Grest/Cred estivi per i figli;
-salvo diverso accordo, nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno della Vigilia o di Natale ad anni alterni.
Dal 26 dicembre ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli ulteriori giorni consecutivi che, ad anni alterni, saranno compresi fra il 26 dicembre e le ore 10.00 del 2 gennaio e tra il 2 (dalle ore 10.00) ed il 6 gennaio di ogni anno. Si precisa che
2 quest'anno i figli resteranno col padre dal giorno di Natale al 2 gennaio ore 10.00. Il giorno di Pasqua e di Pasquetta verrà trascorso dai genitori con i figli ad anni alterni;
-i SInori e si obbligano a non convivere con altri partners in Parte_1 CP_1 presenza dei figli per un anno e mezzo, a decorrere dall'udienza del 28.03.2024;
-a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il padre dovrà corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 1.100,00 (pari ad € 550,00 per ciascun figlio) con espressa previsione che il predetto assegno dovrà subire l'adeguamento ISTAT, a decorrere dal 5° anno;
-le spese straordinarie per i figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Mantova, saranno sopportate dai genitori nella misura del 50% ciascuno ad esclusione di quelle che attengono all'istruzione/formazione professionale post maturità dei figli, quali corsi universitari, masters, corsi di specializzazione in Italia
o all'estero (ma solo in ambito UE), che saranno sostenute al 100% dal padre;
con la precisazione che le spese di viaggio, vitto e alloggio relative a dette attività di perfezionamento post maturità continueranno ad essere sostenute al 50% da ciascun genitore;
-nessun assegno di divorzio viene riconosciuto alla moglie, essendo ella economicamente autonoma e godendo di adeguati redditi propri;
-i coniugi, sin d'ora, si prestano il reciproco consenso affinché entrambi i figli minori possano ottenere idoneo documento di identità valido anche ai fini dell'espatrio;
C. Compensi e spese per il presente giudizio interamente compensate tra le parti.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
CASTELLUCCHIO il 03/09/2005 ed ivi trascritto al numero9, parte II , serie
A,del registro dei relativi atti dell'anno 2005;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELLUCCHIO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.3.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
4