Sentenza 11 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 11/03/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00637/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02010/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2010 del 2025, proposto da
Società Cooperativa Sociale Consorzio Tartaruga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Scire', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villabate, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al D.I. n. 791/2025 emesso dal Giudice di Pace di Palermo nel procedimento monitorio R.G. n. 1344/2025, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà cronol. n. 4089/2025 del 19/03/2025 e ritualmente notificato in forma esecutiva,
nonché per l’adozione di ogni consequenziale provvedimento volto ad assicurarne l’integrale esecuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. EA IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2025 la Società Cooperativa Sociale “Consorzio Tartaruga” ha chiesto a questo T.A.R.: a) l’esecuzione del D.I. n. 791/2025, reso il 28/01/2025 dal Giudice di Pace di Palermo nel procedimento monitorio R.G. n. 1344/2025, notificato in data 28/01/2025, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà cronol. n. 4089/2025 del 19/03/2025 e rinotificato in forma esecutiva in data 21/05/2025; b) l’assegnazione al Comune di Villabate del termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento della somma complessiva di €. 11.799,59, oltre ulteriori interessi moratori sino al soddisfo; c) la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento; d) la condanna dell’Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che:
– con procedimento monitorio R.G. n. 1344/2025 innanzi al Giudice di Pace di Palermo otteneva decreto ingiuntivo n. 791/2025 per il pagamento, da parte del Comune di Villabate, delle rette relative al ricovero di minori presso la propria struttura per il periodo novembre–dicembre 2024;
– il decreto ingiuntivo ingiungeva il pagamento della somma di €. 9.950,34, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002, nonché spese di procedura liquidate in €. 745,50 oltre accessori;
– il decreto veniva dichiarato definitivamente esecutivo con decreto cronol. n. 4089/2025 del 19/03/2025 e ritualmente notificato;
– decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva, il Comune di Villabate non provvedeva al pagamento;
– residuava pertanto dovuta la somma complessiva di €. 11.799,59, come analiticamente indicata in ricorso.
2 – Il Comune di Villabate non si è costituito in giudizio.
3 – Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
4 – Il ricorso è fondato.
4.1 – Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario passati in giudicato o ad essi equiparati.
È principio consolidato che il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo è equiparabile, ai fini dell’ottemperanza, alla sentenza passata in giudicato, atteso che definisce la controversia con autorità di cosa giudicata.
Nel caso di specie:– il D.I. n. 791/2025 è stato dichiarato definitivamente esecutivo; – è stato notificato in forma esecutiva; – sono decorsi oltre 120 giorni dalla notificazione; – l’Amministrazione non ha adempiuto. Risultano dunque integrati i presupposti richiesti dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e dall’art. 112 c.p.a. per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza.
Inoltre il D.I. è relativo a crediti maturati negli anni 2024/2025 e, quindi, non rientranti nella competenza dell’O.S.L. (che investe i crediti sorti verso l’amministrazione intimata entro la data del 31/12/2023) insediatasi presso il Comune a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune (cfr., nello stesso senso, sentenze sez. III – 31/7/2025 n. 1793; 23/12/2025 n. 2921).
Deve pertanto essere ordinato al Comune di Villabate di provvedere al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €. 11.799,59, oltre ulteriori interessi moratori sino al soddisfo, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
4.2 – Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico del resistente Comune.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente ordinanza.
Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
5 – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
accoglie il ricorso per ottemperanza e, per l’effetto, ordina al Comune di Villabate di provvedere al pagamento, in favore della Società Cooperativa Sociale “Consorzio Tartaruga”, della somma di €. 11.799,59, oltre ulteriori interessi moratori sino al soddisfo, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
dispone che, in caso di ulteriore inadempimento, provveda in via sostitutiva il Commissario ad acta nominato in motivazione entro il termine di ulteriori sessanta (60) giorni;
condanna il Comune di Villabate al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre €. 1.400,00 per contributo unificato, 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF TE, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
EA IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA IL | EF TE |
IL SEGRETARIO