Art. 1.
Il contributo annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558 , e' elevato a lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e per ciascun esercizio finanziario successivo.
Il contributo annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558 , e' elevato a lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e per ciascun esercizio finanziario successivo.