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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta, al n. r.g. 346/2015, promossa da:
, nata ad [...] il [...] ( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] ( ), residenti in [...], rappresentati
[...] C.F._2
e difesi dall'Avv. Gian Mario Lisca ( ), elettivamente domiciliati presso lo C.F._3 studio del difensore, in Tempio Pausania, Via Marconi nr. 2;
attori/ricorrenti contro
nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._4 difeso dall'Avv. Mario Ghezzo ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._5 del difensore, in Tempio Pausania, Via Marsala nr. 19;
convenuto/resistente pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 4 settembre 2025.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 1168 c.c., e agivano in sede Parte_1 Parte_2 possessoria contro , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
A sostegno delle proprie richieste, gli stessi rilevavano di possedere da sempre una casa colonica con circostante terreno di circa 500 mq. e sovrastante vigneto in agro di Tempio Pausania, che il terreno era originariamente identificato al foglio 178 mapp. 324, e che quest'ultimo mappale era stato frazionato dalle intestatarie catastali, per cui ne derivavano i due mappali nr. 449 e 448. Allegavano che il mappale nr. 448 veniva alienato al già proprietario di un'ulteriore porzione di terreno sito CP_1 nella medesima zona, e di un piccolo locale adiacente alla predetta casa colonica.
Davano atto di avere appreso, nel giugno del 2014, che aveva recintato l'intero Controparte_1 mappale nr. 448, ottenuto dal predetto frazionamento, e demolito, all'interno dell'area per cui è causa, il barbecue costruito ed utilizzato dai ricorrenti, un tavolo in pietra da sempre ivi collocato, ed una porzione del pavimento della veranda della casa rurale dagli stessi utilizzata, nonché tagliato le piante di viti e di pero, così attuando uno spoglio violento e clandestino a danno dei ricorrenti.
Si costituiva il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “che I'Il.mo signor CP_1
Giudice Voglia rigettare il ricorso ex adverso proposto, in quanto inammissibile per difetto dei requisiti di legge e perché infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese legali”.
pagina 3 di 8 Nelle proprie difese, il contestava l'asserito possesso vantato dai ricorrenti, rilevando che era CP_1 egli stesso ad essersi sempre occupato dell'area per cui è causa, pulendola e manutenendola, e che la realizzazione del barbecue menzionato dai ricorrenti, e la possibilità di utilizzarlo, erano avvenute per mera tolleranza, dando atto altresì che tale bene era crollato, per usura legata al trascorrere del tempo.
Da ultimo, dava atto di non avere più riscontrato alcun utilizzo del terreno da parte dei ricorrenti dal
2009, e che sicuramente da oltre un anno rispetto all'epoca dell'asserito spoglio le parti, di fatto, utilizzavano due aree distinte.
Con provvedimento del 14 aprile 2016, l'intestato Tribunale rigettava il ricorso per cui è causa, ed i ricorrenti proponevano reclamo al Collegio che, con ordinanza dell'8 novembre 2016, accoglieva la domanda dei ricorrenti, ordinando al la reintegra degli stessi nel compossesso del terreno CP_1 oggetto di causa.
Con istanza ex art. 703 c.p.c., parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via pregiudiziale: a) sospendere, per i motivi di cui in premessa, la provvisoria esecuzione del decreto emesso dal Giudice del reclamo limitatamente alla condanna alle spese legali, sussistendo il fumus ed il periculum dato dalla reale possibilità che tale somma, all'esito del giudizio, sia inesigibile, o, in difetto, valutati i presupposti di legge, disporre, a carico dei ricorrenti, il versamento di una cauzione dell'importo totale delle spese legali, pari ad euro 4.377,36; In via preliminare: 1) rigettare la domanda attorea, così negando la tutela possessoria invocata dai ricorrenti, per i motivi rappresentati in atti e di cui in premessa, se del caso previa pronuncia di revoca del decreto emesso dal Giudice del reclamo in data 08.11.2016; 2) condannare i sig.ri e alla Parte_2 Parte_1 restituzione delle somme versate dal sig. a titolo di spese legali in virtù del decreto emesso CP_1 dal Giudice del reclamo in data 08.11.2016, di cui verrà fornita prova documentale nel presente giudizio;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
I ricorrenti depositavano memoria difensiva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si conclude, pertanto, perché vengano dichiarate inammissibili le domande proposte dal e si CP_1 insiste per l'accoglimento integrale del ricorso per reintegra disponendo il ripristino nello stato quo ante dello stato dei luoghi, il tutto così come richiesto nel ricorso introduttivo con vittoria delle spese del presente giudizio comprese quelle generali”.
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni, e con l'acquisizione di prove documentali.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 4 settembre 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, con provvedimento reso fuori udienza, il Giudice tratteneva la pagina 4 di 8 causa in decisione, assegnando alle parti i termini per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di revoca del provvedimento del
Tribunale emesso l'8 novembre 2016, con conseguente revoca della condanna alle spese del giudizio relativa alla fase del reclamo, e condanna dei ricorrenti a restituire quanto ricevuto in pagamento dal per tale titolo. CP_1
La revoca del provvedimento cautelare trova, infatti, disciplina nell'articolo 669 decies c.p.c.
(richiamato dall'art. 703, comma 2, c.p.c.), secondo cui la stessa è possibile nel corso dell'istruzione per il giudice istruttore della causa di merito, su istanza di parte, e salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669 terdecies, “solo qualora si verifichino mutamenti nelle circostanze o si alleghino fatti anteriori, di cui si sia acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare medesimo”, la cui prova spetta, in ossequio al generale regime dell'onere probatorio, all'istante.
Trattasi, nella specie, di provvedimento reso all'esito di un procedimento cautelare/sommario proposto ante causam, già definito con provvedimento che ha disposto anche in relazione alle spese di giudizio, rispetto al quale la presente fase di merito si pone come eventuale e che, dunque, non può essere oggetto di revoca in questa sede (si veda in questo senso Tribunale di Grosseto, sentenza nr. 946/2023 dell'8 novembre 2023).
Nel merito di questa fase “a cognizione piena” del giudizio possessorio, occorre verificare se parte ricorrente/attrice abbia effettivamente esercitato un potere di fatto sulla res, e se vi siano i presupposti per l'esercizio dell'azione di reintegrazione.
Occorre premettere che le azioni possessorie sono destinate a garantire una protezione immediata contro la perdita violenta e clandestina del possesso, o contro la sua alterazione, considerando il possesso come l'esercizio materiale del potere sulla cosa, che si manifesta attraverso attività che riproducono l'esercizio di un diritto di proprietà, o di altro diritto reale.
Ai fini della tutela possessoria, è il ricorrente che deve dedurre, e dimostrare, la sussistenza, al momento dello spoglio o della turbativa, di un durevole, volontario e consapevole utilizzo del bene, che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale.
pagina 5 di 8 L'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c., di fatto, rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la tutela del possesso, consentendo al soggetto che sia stato spogliato violentemente o clandestinamente di un bene di ottenere il ripristino della situazione di fatto posseduta, ed è riconosciuta a tutela di qualsiasi possesso, anche se illecito o abusivo, purché manifesti i caratteri esteriori tipici della proprietà, o di un altro diritto reale. Ne consegue che ogni ulteriore questione inerente alla legittimità del possesso, nonché alla sua rispondenza ad un valido titolo, deve considerarsi del tutto irrilevante in questa sede, ove i titoli di proprietà dominicali possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem.
Tale onere probatorio non è stato assolto dalla parte ricorrente, che non ha provato di avere posseduto il bene in epoca prossima al lamentato spoglio, asseritamente avvenuto nel mese di giugno dell'anno
2014.
Già il ricorso presentato nella fase sommaria dell'azione possessoria appare del tutto generico rispetto al tempo dell'asserito possesso, considerato che i ricorrenti si limitano a rilevare di avere posseduto “da tempo immemorabile e comunque da oltre venti anni”, senza indicare nulla rispetto all'attualità del possesso, che deve sussistere in epoca prossima allo spoglio.
I sommari informatori escussi nella fase sommaria del giudizio possessorio non hanno dedotto alcunché di specifico sul punto, e si ritiene condivisibile quanto già osservato dal Giudice del primo grado del procedimento, nel momento in cui non ha ritenuto attendibile il sommario informatore il quale, dichiarando di conoscere bene lo stato dei luoghi, ha rappresentato che la rete Testimone_1 di delimitazione è stata apposta dal nell'anno 2012, mentre i ricorrenti l'hanno datata al CP_1 giugno 2014. Al contempo, il medesimo sommario informatore ha riferito che l'ultimo pranzo sarebbe avvenuto nel 2014, e ciò non appare coerente con quanto da egli stesso poco prima dichiarato in relazione all'apposizione della rete nel 2012, considerato che i ricorrenti stessi hanno dedotto nel ricorso di avere appreso della demolizione del barbecue e del tavolo in pietra contestualmente alla scoperta dell'apposizione della rete. Orbene, è inverosimile che possa essere stato organizzato un pranzo una volta recintato il mappale per cui è causa, e demoliti il barbecue ed il tavolo in pietra richiamati dai ricorrenti.
Anche nella fase del presente giudizio di merito possessorio emergono forti contraddizioni rispetto alle dichiarazioni dei testi escussi;
nello specifico, quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente risulta del tutto smentito dalle affermazioni dei testi di parte resistente, che hanno riferito di non avere mai visto i ricorrenti sui luoghi di causa, che non vi erano piante, né impianto elettrico o tavolo in granito, e che era il ad occuparsi della pulizia dell'area. CP_1 pagina 6 di 8 Si condivide altresì quanto già osservato dal Giudice che, nella prima fase sommaria del giudizio possessorio, ha rigettato in primo grado la domanda dei ricorrenti, rilevando che “La mera circostanza che sia stato riconosciuto da parte di il pregresso posizionamento del barbecue Controparte_1 all'interno del terreno di sua attuale proprietà non è elemento che di per sé consenta di affermare la sussistenza del possesso in capo a e considerato che lo Parte_1 Parte_2 stesso barbecue è stato ampiamente utilizzato anche da e dai suoi congiunti e che Controparte_1 la sua demolizione pare essere avvenuta in quanto oramai vetusto”.
Infatti, dalle dichiarazioni dei sommari informatori e dei testi escussi nel corso del procedimento, si evince che il barbecue è in parte crollato a causa dell'usura, e che il predetto bene non era già più presente da tempo sui luoghi di causa (si veda, tra gli altri, il verbale di udienza del 16 dicembre 2015, in cui ha dichiarato che, dopo il crollo del primo, utilizzavano un barbecue portatile). CP_2
Come premesso, l'onere della prova del possesso, in epoca prossima al lamentato spoglio, ricade sulla parte che agisce per la reintegra del bene;
ne consegue che, a fronte del quadro istruttorio estremamente contraddittorio emerso nel corso del presente giudizio possessorio, non può ritenersi sussistente la prova del possesso in capo ai ricorrenti, neppure a titolo di compossesso, né l'attualità del possesso (o del compossesso) al momento dello spoglio. Ciò comporta il rigetto della domanda di reintegrazione.
Le spese di lite della presente fase di merito seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA inammissibile la domanda di revoca proposta dalla parte resistente nella presente fase di merito, e la connessa domanda di condanna dei ricorrenti a restituire quanto ricevuto in pagamento dal per la condanna alle spese del giudizio relativa alla fase del reclamo;
CP_1
RIGETTA la domanda di reintegrazione proposta da parte ricorrente;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese della fase del giudizio di merito possessorio in favore di che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre esborsi documentati, Controparte_1 oltre IVA, c.p.a., e spese generali al 15%.
Tempio Pausania, 29 novembre 2025
Il Giudice, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta, al n. r.g. 346/2015, promossa da:
, nata ad [...] il [...] ( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] ( ), residenti in [...], rappresentati
[...] C.F._2
e difesi dall'Avv. Gian Mario Lisca ( ), elettivamente domiciliati presso lo C.F._3 studio del difensore, in Tempio Pausania, Via Marconi nr. 2;
attori/ricorrenti contro
nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._4 difeso dall'Avv. Mario Ghezzo ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._5 del difensore, in Tempio Pausania, Via Marsala nr. 19;
convenuto/resistente pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 4 settembre 2025.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 1168 c.c., e agivano in sede Parte_1 Parte_2 possessoria contro , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
A sostegno delle proprie richieste, gli stessi rilevavano di possedere da sempre una casa colonica con circostante terreno di circa 500 mq. e sovrastante vigneto in agro di Tempio Pausania, che il terreno era originariamente identificato al foglio 178 mapp. 324, e che quest'ultimo mappale era stato frazionato dalle intestatarie catastali, per cui ne derivavano i due mappali nr. 449 e 448. Allegavano che il mappale nr. 448 veniva alienato al già proprietario di un'ulteriore porzione di terreno sito CP_1 nella medesima zona, e di un piccolo locale adiacente alla predetta casa colonica.
Davano atto di avere appreso, nel giugno del 2014, che aveva recintato l'intero Controparte_1 mappale nr. 448, ottenuto dal predetto frazionamento, e demolito, all'interno dell'area per cui è causa, il barbecue costruito ed utilizzato dai ricorrenti, un tavolo in pietra da sempre ivi collocato, ed una porzione del pavimento della veranda della casa rurale dagli stessi utilizzata, nonché tagliato le piante di viti e di pero, così attuando uno spoglio violento e clandestino a danno dei ricorrenti.
Si costituiva il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “che I'Il.mo signor CP_1
Giudice Voglia rigettare il ricorso ex adverso proposto, in quanto inammissibile per difetto dei requisiti di legge e perché infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese legali”.
pagina 3 di 8 Nelle proprie difese, il contestava l'asserito possesso vantato dai ricorrenti, rilevando che era CP_1 egli stesso ad essersi sempre occupato dell'area per cui è causa, pulendola e manutenendola, e che la realizzazione del barbecue menzionato dai ricorrenti, e la possibilità di utilizzarlo, erano avvenute per mera tolleranza, dando atto altresì che tale bene era crollato, per usura legata al trascorrere del tempo.
Da ultimo, dava atto di non avere più riscontrato alcun utilizzo del terreno da parte dei ricorrenti dal
2009, e che sicuramente da oltre un anno rispetto all'epoca dell'asserito spoglio le parti, di fatto, utilizzavano due aree distinte.
Con provvedimento del 14 aprile 2016, l'intestato Tribunale rigettava il ricorso per cui è causa, ed i ricorrenti proponevano reclamo al Collegio che, con ordinanza dell'8 novembre 2016, accoglieva la domanda dei ricorrenti, ordinando al la reintegra degli stessi nel compossesso del terreno CP_1 oggetto di causa.
Con istanza ex art. 703 c.p.c., parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via pregiudiziale: a) sospendere, per i motivi di cui in premessa, la provvisoria esecuzione del decreto emesso dal Giudice del reclamo limitatamente alla condanna alle spese legali, sussistendo il fumus ed il periculum dato dalla reale possibilità che tale somma, all'esito del giudizio, sia inesigibile, o, in difetto, valutati i presupposti di legge, disporre, a carico dei ricorrenti, il versamento di una cauzione dell'importo totale delle spese legali, pari ad euro 4.377,36; In via preliminare: 1) rigettare la domanda attorea, così negando la tutela possessoria invocata dai ricorrenti, per i motivi rappresentati in atti e di cui in premessa, se del caso previa pronuncia di revoca del decreto emesso dal Giudice del reclamo in data 08.11.2016; 2) condannare i sig.ri e alla Parte_2 Parte_1 restituzione delle somme versate dal sig. a titolo di spese legali in virtù del decreto emesso CP_1 dal Giudice del reclamo in data 08.11.2016, di cui verrà fornita prova documentale nel presente giudizio;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
I ricorrenti depositavano memoria difensiva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si conclude, pertanto, perché vengano dichiarate inammissibili le domande proposte dal e si CP_1 insiste per l'accoglimento integrale del ricorso per reintegra disponendo il ripristino nello stato quo ante dello stato dei luoghi, il tutto così come richiesto nel ricorso introduttivo con vittoria delle spese del presente giudizio comprese quelle generali”.
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni, e con l'acquisizione di prove documentali.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 4 settembre 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, con provvedimento reso fuori udienza, il Giudice tratteneva la pagina 4 di 8 causa in decisione, assegnando alle parti i termini per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di revoca del provvedimento del
Tribunale emesso l'8 novembre 2016, con conseguente revoca della condanna alle spese del giudizio relativa alla fase del reclamo, e condanna dei ricorrenti a restituire quanto ricevuto in pagamento dal per tale titolo. CP_1
La revoca del provvedimento cautelare trova, infatti, disciplina nell'articolo 669 decies c.p.c.
(richiamato dall'art. 703, comma 2, c.p.c.), secondo cui la stessa è possibile nel corso dell'istruzione per il giudice istruttore della causa di merito, su istanza di parte, e salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669 terdecies, “solo qualora si verifichino mutamenti nelle circostanze o si alleghino fatti anteriori, di cui si sia acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare medesimo”, la cui prova spetta, in ossequio al generale regime dell'onere probatorio, all'istante.
Trattasi, nella specie, di provvedimento reso all'esito di un procedimento cautelare/sommario proposto ante causam, già definito con provvedimento che ha disposto anche in relazione alle spese di giudizio, rispetto al quale la presente fase di merito si pone come eventuale e che, dunque, non può essere oggetto di revoca in questa sede (si veda in questo senso Tribunale di Grosseto, sentenza nr. 946/2023 dell'8 novembre 2023).
Nel merito di questa fase “a cognizione piena” del giudizio possessorio, occorre verificare se parte ricorrente/attrice abbia effettivamente esercitato un potere di fatto sulla res, e se vi siano i presupposti per l'esercizio dell'azione di reintegrazione.
Occorre premettere che le azioni possessorie sono destinate a garantire una protezione immediata contro la perdita violenta e clandestina del possesso, o contro la sua alterazione, considerando il possesso come l'esercizio materiale del potere sulla cosa, che si manifesta attraverso attività che riproducono l'esercizio di un diritto di proprietà, o di altro diritto reale.
Ai fini della tutela possessoria, è il ricorrente che deve dedurre, e dimostrare, la sussistenza, al momento dello spoglio o della turbativa, di un durevole, volontario e consapevole utilizzo del bene, che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale.
pagina 5 di 8 L'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c., di fatto, rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la tutela del possesso, consentendo al soggetto che sia stato spogliato violentemente o clandestinamente di un bene di ottenere il ripristino della situazione di fatto posseduta, ed è riconosciuta a tutela di qualsiasi possesso, anche se illecito o abusivo, purché manifesti i caratteri esteriori tipici della proprietà, o di un altro diritto reale. Ne consegue che ogni ulteriore questione inerente alla legittimità del possesso, nonché alla sua rispondenza ad un valido titolo, deve considerarsi del tutto irrilevante in questa sede, ove i titoli di proprietà dominicali possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem.
Tale onere probatorio non è stato assolto dalla parte ricorrente, che non ha provato di avere posseduto il bene in epoca prossima al lamentato spoglio, asseritamente avvenuto nel mese di giugno dell'anno
2014.
Già il ricorso presentato nella fase sommaria dell'azione possessoria appare del tutto generico rispetto al tempo dell'asserito possesso, considerato che i ricorrenti si limitano a rilevare di avere posseduto “da tempo immemorabile e comunque da oltre venti anni”, senza indicare nulla rispetto all'attualità del possesso, che deve sussistere in epoca prossima allo spoglio.
I sommari informatori escussi nella fase sommaria del giudizio possessorio non hanno dedotto alcunché di specifico sul punto, e si ritiene condivisibile quanto già osservato dal Giudice del primo grado del procedimento, nel momento in cui non ha ritenuto attendibile il sommario informatore il quale, dichiarando di conoscere bene lo stato dei luoghi, ha rappresentato che la rete Testimone_1 di delimitazione è stata apposta dal nell'anno 2012, mentre i ricorrenti l'hanno datata al CP_1 giugno 2014. Al contempo, il medesimo sommario informatore ha riferito che l'ultimo pranzo sarebbe avvenuto nel 2014, e ciò non appare coerente con quanto da egli stesso poco prima dichiarato in relazione all'apposizione della rete nel 2012, considerato che i ricorrenti stessi hanno dedotto nel ricorso di avere appreso della demolizione del barbecue e del tavolo in pietra contestualmente alla scoperta dell'apposizione della rete. Orbene, è inverosimile che possa essere stato organizzato un pranzo una volta recintato il mappale per cui è causa, e demoliti il barbecue ed il tavolo in pietra richiamati dai ricorrenti.
Anche nella fase del presente giudizio di merito possessorio emergono forti contraddizioni rispetto alle dichiarazioni dei testi escussi;
nello specifico, quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente risulta del tutto smentito dalle affermazioni dei testi di parte resistente, che hanno riferito di non avere mai visto i ricorrenti sui luoghi di causa, che non vi erano piante, né impianto elettrico o tavolo in granito, e che era il ad occuparsi della pulizia dell'area. CP_1 pagina 6 di 8 Si condivide altresì quanto già osservato dal Giudice che, nella prima fase sommaria del giudizio possessorio, ha rigettato in primo grado la domanda dei ricorrenti, rilevando che “La mera circostanza che sia stato riconosciuto da parte di il pregresso posizionamento del barbecue Controparte_1 all'interno del terreno di sua attuale proprietà non è elemento che di per sé consenta di affermare la sussistenza del possesso in capo a e considerato che lo Parte_1 Parte_2 stesso barbecue è stato ampiamente utilizzato anche da e dai suoi congiunti e che Controparte_1 la sua demolizione pare essere avvenuta in quanto oramai vetusto”.
Infatti, dalle dichiarazioni dei sommari informatori e dei testi escussi nel corso del procedimento, si evince che il barbecue è in parte crollato a causa dell'usura, e che il predetto bene non era già più presente da tempo sui luoghi di causa (si veda, tra gli altri, il verbale di udienza del 16 dicembre 2015, in cui ha dichiarato che, dopo il crollo del primo, utilizzavano un barbecue portatile). CP_2
Come premesso, l'onere della prova del possesso, in epoca prossima al lamentato spoglio, ricade sulla parte che agisce per la reintegra del bene;
ne consegue che, a fronte del quadro istruttorio estremamente contraddittorio emerso nel corso del presente giudizio possessorio, non può ritenersi sussistente la prova del possesso in capo ai ricorrenti, neppure a titolo di compossesso, né l'attualità del possesso (o del compossesso) al momento dello spoglio. Ciò comporta il rigetto della domanda di reintegrazione.
Le spese di lite della presente fase di merito seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA inammissibile la domanda di revoca proposta dalla parte resistente nella presente fase di merito, e la connessa domanda di condanna dei ricorrenti a restituire quanto ricevuto in pagamento dal per la condanna alle spese del giudizio relativa alla fase del reclamo;
CP_1
RIGETTA la domanda di reintegrazione proposta da parte ricorrente;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese della fase del giudizio di merito possessorio in favore di che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre esborsi documentati, Controparte_1 oltre IVA, c.p.a., e spese generali al 15%.
Tempio Pausania, 29 novembre 2025
Il Giudice, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 8 di 8