Articolo 14 ter della Legge 30 marzo 2001, n. 125
Articolo 15Articolo 16
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11 novembre 2012
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22 aprile 2017
Art. 14-ter. Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori). 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende ((o somministra)) bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' ((da quindici giorni a tre mesi)) .
Entrata in vigore il 22 aprile 2017
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