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11 novembre 2012
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22 aprile 2017
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Art. 14-ter. Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori). 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende ((o somministra)) bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' ((da quindici giorni a tre mesi)) .
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende ((o somministra)) bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' ((da quindici giorni a tre mesi)) .
Commentari • 6
- 1. Sanzioni per vendita alcolici minorenniRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 ottobre 2022 · 8.806298
[…] Il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici o ad infermi di mente non è stato depenalizzato dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2012 n. 189, il quale, pur avendo previsto come illecito amministrativo la vendita di bevande alcoliche a soggetti di età minore, con l'introduzione dell'articolo 14-ter legge 30 marzo 2001 n. 125, ha tuttavia mantenuto come illecito penale quello previsto dall'articolo 689, comma 1, Cp, rafforzandolo, anzi, nei suoi effetti afflittivi, con l'introduzione degli attuali commi 2 e 3. […]
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Giurisprudenza • 58
- 1. TAR Torino, sez. III, sentenza 10/10/2025, n. 1403Provvedimento: […] A fronte di tale episodio, l'Amministrazione resistente ha sospeso l'attività di vicinato alimentare di -OMISSIS- per tre mesi, infliggendo cioè la sanzione massima consentita dall'art. 14- ter co. 2 legge n. 125/2001 (« Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. […] con conseguente annullamento della determinazione impugnata, nei limiti delle statuizioni inerenti la sospensione ex art. 14- ter legge n. 125/2001 dell'attività di vicinato alimentare del ricorrente ( supra §5).Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- sanzione amministrativa·
- oscuramento dati personali·
- sospensione attività di vicinato·
- principio di proporzionalità·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- violazione art. 14-ter L. 125/2001·
- carenza istruttoria·
- difetto di motivazione