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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9284/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9284/2020 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CALISI MAURO e dell'avv. TUNDO NORMAN ( ) C.F._1 VIA GRAZIA DELEDDA , 9 72027 SAN PIETRO VERNOTICO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N.55 72020 CELLINO SAN MARCO presso il difensore avv. CALISI MAURO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. D'ALFONSO PIETRO, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ORTI, N. 92 74026 PULSANO presso il difensore avv. D'ALFONSO PIETRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , Parte_1 conveniva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a) Accertare e dichiarare la condotta inadempiente di non avendo conferito le Controparte_1 proprie uve per le annate 2017 – 2018;
b) per l'effetto e le causali di cui in premessa, condannarlo al pagamento della penale statutaria quantificata in €. 17.240,17 o in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo;
c) condannare i convenuti al pagamento delle competenze e spese di lite, con distrazione”.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva il rigetto della domanda.. CP_1
Disposta ed espletata CTU, la causa passava in decisione sulla conclusioni conformi dopo la mancata adesione di parte convenuta ad una proposta ex art. 185 bis c.p.c..
La domanda è fondata, per quanto di ragione.
Non è in discussione che, come ricorda parte attrice, è una cooperativa operante Parte_1 nel settore vitivinicolo italiano ed internazionale che, come tutte le cooperative vinicole, tende a valorizzare le produzioni dei soci, i quali si impegnano a conferire l'uva che è la materia prima essenziale alla produzione. Il conferimento dell'uva prodotta rappresenta il vero e principale obbligo del socio. Si tratta in sostanza di una cooperativa agricola a mutualità prevalente, nella quale i soci assumono responsabilità limitata al valore nominale delle quote di capitale sociale sottoscritte. Come tutte le cooperative, la società ha un capitale sociale variabile, in quanto in ogni momento è possibile che il numero di soci aumenti o diminuisca.
D'altra parte è dirimente il fatto che lo Statuto della cooperativa impone l'obbligo di conferimento di almeno l'80% delle uve prodotte, con una conseguente applicazione di una penale in caso di ingiustificato mancato e/o ridotto conferimento annuale. sono sia il precedente acquisto della qualità di socio sia il mancato conferimento nel periodo in CP_2 contestazione.
D'altra parte il recesso, invocato quale causa di esonero degli obblighi del convenuto, produce effetti solo se il CdA accolga le ragioni esposte, ritenendole fondate e rientranti nelle ipotesi previste, producendo effetti dal momento in cui il relativo accoglimento sia stato comunicato al socio. Sino a quando la volontà di recedere del socio non venga accolta e tale accoglimento comunicatogli, il suo obbligo di conferimento permane a dispetto anche di eventuali diverse convinzioni del socio stesso, che avrebbe dovuto diligentemente consultare le relative disposizioni statutarie, atteso che lo statuto è a disposizione di ogni socio che si presenti in e ne chieda l'esibizione e dovrebbe essere CP_3 acquisito e conservato da ogni socio al momento dell'ammissione.
Se l'inadempimento fosse stato invece giustificato (anche in punto di forza maggiore di cui all'art. 12 dello statuto) dalle asserite ragioni personali e familiari, ben avrebbe potuto e dovuto il CP_1 segnalare tale situazione tempestivamente, a termini di statuto di comportamento secondo buona fede, chiedendo ad esempio una deroga agli obblighi di conferimento. Invece la sua richiesta di recesso è stata inoltrata solo nel 2018 e comunque, non essendo stata accettata, non potrebbe mai valere a giustificazione di un precedente inadempimento incolpevole.
Se poi l'inadempimento fosse stato invece da ricollegarsi agli eventi naturali relativi alle stagioni 2015-2016, a termini di statuto il socio avrebbe dovuto fare segnalazione 15 gg. prima della raccolta per consentire i necessari controlli, mentre il recesso è stato chiesto solo nel 2018 ed il conferimento pagina 2 di 4 del 2016 è stato addirittura regolare. Né la documentazione fotografica prodotta dal convenuto, in quanto priva di datazione e contestata, può condurre a diverse conclusioni, così come il riferimento a situazioni economiche e familiari non adeguatamente dimostrate nella loro gravità ed incidenza causale dalla scarna documentazione di parte convenuta.
Quanto poi all'eccezione di inadempimento relativa al pagamento della vendemmia 2016/2017, è stata depositata da parte attrice la fattura n. 4 del 17.05.2019, attestante il pagamento delle uve conferite da controparte per la vendemmia 2016-2017, da cui si evince come le stesse siano state pagate con una gradazione di 17,80 e non, come asserito dal convenuto, a 17,20 e 17,40.
Appaiono poi corrette conclusioni del CTU il quale, a sua volta, ha confermato l'esistenza del danno da mancato conferimento, quantificandolo complessivamente in € 19.222,47.
L'indagine peritale ha chiarito che “Non essendoci dati certi sulla produzione di uve da parte del convenuto, e non avendo fornito lo stesso alcun documento probante, si deve far ricorso medie di consegna avvenuta nei tre anni precedenti, sicchè si è stimata la mancata consegna di uve in complessivi q.li 210,07 per annualità e sulla base di tali quantità si è proceduto alla quantificazione del danno (così come previsto dall'art. 7 dello Statuto)”. Ha così determinato un danno da mancato conferimento per il 2017 per € 7.403,07 e per il 2018 per € 11.819,40, per complessivi € 19.222. Tale conclusione non può essere inficiata dalla mancata disponibilità dei bilanci, atteso che anche questa documentazione poteva essere prodotta da parte convenuta per confortare le sue eccezioni in ordine al quantum.
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza. Le spese di CTU restano a carico di parte convenuta.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento del danno nella misura di €
€ 19.222,47 il tutto oltre interessi legali dalle singole annate al soddisfo;
condanna il convenuto in solido al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Norman Tundo e Mauro Calisi distrattari, che liquida in € 501,00 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre RSG 15%
pagina 3 di 4 IVA e CAP;
pone le spese di CTU come già liquidate a carico del convenuto.
Bari, 3.11.2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe Rana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9284/2020 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CALISI MAURO e dell'avv. TUNDO NORMAN ( ) C.F._1 VIA GRAZIA DELEDDA , 9 72027 SAN PIETRO VERNOTICO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N.55 72020 CELLINO SAN MARCO presso il difensore avv. CALISI MAURO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. D'ALFONSO PIETRO, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ORTI, N. 92 74026 PULSANO presso il difensore avv. D'ALFONSO PIETRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , Parte_1 conveniva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a) Accertare e dichiarare la condotta inadempiente di non avendo conferito le Controparte_1 proprie uve per le annate 2017 – 2018;
b) per l'effetto e le causali di cui in premessa, condannarlo al pagamento della penale statutaria quantificata in €. 17.240,17 o in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo;
c) condannare i convenuti al pagamento delle competenze e spese di lite, con distrazione”.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva il rigetto della domanda.. CP_1
Disposta ed espletata CTU, la causa passava in decisione sulla conclusioni conformi dopo la mancata adesione di parte convenuta ad una proposta ex art. 185 bis c.p.c..
La domanda è fondata, per quanto di ragione.
Non è in discussione che, come ricorda parte attrice, è una cooperativa operante Parte_1 nel settore vitivinicolo italiano ed internazionale che, come tutte le cooperative vinicole, tende a valorizzare le produzioni dei soci, i quali si impegnano a conferire l'uva che è la materia prima essenziale alla produzione. Il conferimento dell'uva prodotta rappresenta il vero e principale obbligo del socio. Si tratta in sostanza di una cooperativa agricola a mutualità prevalente, nella quale i soci assumono responsabilità limitata al valore nominale delle quote di capitale sociale sottoscritte. Come tutte le cooperative, la società ha un capitale sociale variabile, in quanto in ogni momento è possibile che il numero di soci aumenti o diminuisca.
D'altra parte è dirimente il fatto che lo Statuto della cooperativa impone l'obbligo di conferimento di almeno l'80% delle uve prodotte, con una conseguente applicazione di una penale in caso di ingiustificato mancato e/o ridotto conferimento annuale. sono sia il precedente acquisto della qualità di socio sia il mancato conferimento nel periodo in CP_2 contestazione.
D'altra parte il recesso, invocato quale causa di esonero degli obblighi del convenuto, produce effetti solo se il CdA accolga le ragioni esposte, ritenendole fondate e rientranti nelle ipotesi previste, producendo effetti dal momento in cui il relativo accoglimento sia stato comunicato al socio. Sino a quando la volontà di recedere del socio non venga accolta e tale accoglimento comunicatogli, il suo obbligo di conferimento permane a dispetto anche di eventuali diverse convinzioni del socio stesso, che avrebbe dovuto diligentemente consultare le relative disposizioni statutarie, atteso che lo statuto è a disposizione di ogni socio che si presenti in e ne chieda l'esibizione e dovrebbe essere CP_3 acquisito e conservato da ogni socio al momento dell'ammissione.
Se l'inadempimento fosse stato invece giustificato (anche in punto di forza maggiore di cui all'art. 12 dello statuto) dalle asserite ragioni personali e familiari, ben avrebbe potuto e dovuto il CP_1 segnalare tale situazione tempestivamente, a termini di statuto di comportamento secondo buona fede, chiedendo ad esempio una deroga agli obblighi di conferimento. Invece la sua richiesta di recesso è stata inoltrata solo nel 2018 e comunque, non essendo stata accettata, non potrebbe mai valere a giustificazione di un precedente inadempimento incolpevole.
Se poi l'inadempimento fosse stato invece da ricollegarsi agli eventi naturali relativi alle stagioni 2015-2016, a termini di statuto il socio avrebbe dovuto fare segnalazione 15 gg. prima della raccolta per consentire i necessari controlli, mentre il recesso è stato chiesto solo nel 2018 ed il conferimento pagina 2 di 4 del 2016 è stato addirittura regolare. Né la documentazione fotografica prodotta dal convenuto, in quanto priva di datazione e contestata, può condurre a diverse conclusioni, così come il riferimento a situazioni economiche e familiari non adeguatamente dimostrate nella loro gravità ed incidenza causale dalla scarna documentazione di parte convenuta.
Quanto poi all'eccezione di inadempimento relativa al pagamento della vendemmia 2016/2017, è stata depositata da parte attrice la fattura n. 4 del 17.05.2019, attestante il pagamento delle uve conferite da controparte per la vendemmia 2016-2017, da cui si evince come le stesse siano state pagate con una gradazione di 17,80 e non, come asserito dal convenuto, a 17,20 e 17,40.
Appaiono poi corrette conclusioni del CTU il quale, a sua volta, ha confermato l'esistenza del danno da mancato conferimento, quantificandolo complessivamente in € 19.222,47.
L'indagine peritale ha chiarito che “Non essendoci dati certi sulla produzione di uve da parte del convenuto, e non avendo fornito lo stesso alcun documento probante, si deve far ricorso medie di consegna avvenuta nei tre anni precedenti, sicchè si è stimata la mancata consegna di uve in complessivi q.li 210,07 per annualità e sulla base di tali quantità si è proceduto alla quantificazione del danno (così come previsto dall'art. 7 dello Statuto)”. Ha così determinato un danno da mancato conferimento per il 2017 per € 7.403,07 e per il 2018 per € 11.819,40, per complessivi € 19.222. Tale conclusione non può essere inficiata dalla mancata disponibilità dei bilanci, atteso che anche questa documentazione poteva essere prodotta da parte convenuta per confortare le sue eccezioni in ordine al quantum.
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza. Le spese di CTU restano a carico di parte convenuta.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento del danno nella misura di €
€ 19.222,47 il tutto oltre interessi legali dalle singole annate al soddisfo;
condanna il convenuto in solido al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Norman Tundo e Mauro Calisi distrattari, che liquida in € 501,00 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre RSG 15%
pagina 3 di 4 IVA e CAP;
pone le spese di CTU come già liquidate a carico del convenuto.
Bari, 3.11.2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe Rana
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