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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/11/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 63/2021 R.G., vertente tra con sede in Messina in persona del suo legale Parte_1 rappresentnante pro tempore c.f. elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Messina nel Viale Regina Elena n. 62 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Caruso che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato in calce all'atto di riassunzione del presente giudizio RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
(GIÀ APPELLATO)
E c.f. Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE (GIÀ APPELLANTE)
***
Oggetto: Giudizio d'appello di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito della ordinanza n. 24466/2020 resa dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, del 3.07.2020, pubblicata il 14.11.2020 nel ricorso iscritto al N. 29337/2017 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20 maggio 2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note di trattazione ritualmente depositate il procuratore della parte ricorrente in riassunzione ha precisato le conclusioni e chiesto che la causa fosse posta in decisione.
Il procuratore di parte appellante in riassunzione ha così precisato: “Fermo restando quanto dedotto con l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del 18/01/2021, e con le note di udienza a trattazione scritta del 13/05/2021, del 18/11/2022, del 14/06/2023 e del 13/02/2024, si precisano le seguenti conclusioni. Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita: a) rigettare, nei limiti dedotti con l'atto di riassunzione, l'atto di appello promosso dalla con atto notificato il 14/09/2010, Parte_2 accertando, dichiarando e riconosc uta, non può pretendere il pagamento dell'IVA sulle spese liquidate dal Giudice Onorario del Tribunale Civile di Messina con la sentenza n. 278/08, emessa dal GOT di Messina nel giudizio iscritto al n. 2458/98 RGAC e quello relativo all'IVA sui compensi ed onorari dell'atto di precetto susseguente, e conseguentemente, disattendendo le pretese economiche della stessa Società convenuta, annullare e/o dichiarare la parziale nullità e/o efficacia dell'opposto atto di precetto;
b) conseguentemente e per l'effetto condannare la cod. fisc.: Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-te Corte snc, P.IVA_2 eria Inferiore, alla restituzione di quanto illegittimamente conseguito in violazione delle superiori argomentazioni, unitamente alle spese legali liquidatele col giudizio d'appello predetto;
c) con vittoria di spese e compensi del giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 24466/20 del 03/07/2020 e di quello di riassunzione promosso dinanzi Codesta Ecc.ma Corte, con compensazione di quelle del giudizio d'appello svoltosi dinanzi Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, conclusosi con sentenza n. 1022/2017 del 16/10/2017, annullata dalla Suprema Corte di Cassazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. la società Parte_1 ha riassunto ai sensi dell'art. 392 c.p.c. davanti a questa Corte il giudizio
[...]
d'appello promosso dalla società iscritto al n. Parte_2
782/2010 R.G..
Il Tribunale di Messina nel definire una controversia promossa dalla
[...] nei confronti della rigettò la domanda Parte_1 Parte_2 dell'attrice e la condannò al pagamento delle spese processuali. Sulla base di tale sentenza la convenuta (Prefabbricati di notificò alla Parte_3 controparte l'atto di precetto intimando il pagamento delle spese liquidate in sentenza.
Avverso l'atto di precetto la propose opposizione assumendo Parte_1
l'inammissibilità dell'azione esecutiva e contestando comunque l'ammontare della somma precettata in quanto era stata gravata dell'i.v.a., invece non dovuta.
2 Il Tribunale di Messina accolse l'opposizione dichiarando l'inesistenza del diritto della ad agire in executivis e dichiarando Parte_2 assorbite le altre ragioni.
Avverso tale sentenza la società ha proposto Parte_2 appello e la Corte d'Appello di Messina con la sentenza n. 1022/2017 R. Sent. ha ritenuto che l'azione poteva essere promossa essendo il capo della condanna alle spese provvisoriamente esecutivo anche in caso di rigetto della domanda e, riguardo la debenza dell'I.V.A. che era stata precettata, statuiva che la parte soccombente era tenuta a rimborsare alla controparte l'imposta suddetta sul compenso del difensore anche se la stessa portava tale somma in detrazione non incidendo il tale contesto la superiore circostanza.
La Corte aveva quindi disposto il pagamento delle spese precettate per il giudizio di primo grado e relative all'atto di precetto e riguardo quelle dell'opposizione le compensava di 1/3 per entrambi i gradi di giudizio che liquidava in € 2.000,00 per il primo grado ed € 2.500,00 per il grado d'appello oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ponendo a carico della parte appellata i residui 2/3.
Avverso la sentenza d'appello la società ha proposto ricorso Parte_1 per Cassazione affidandosi a due motivi:
1. ha contestato di essere tenuta al pagamento dell'IVA ribadendo che allorché la parte vittoriosa avrebbe potuto portare in detrazione l'i.v.a. dovuta al proprio legale compensandola con quella tenuta a versare per lo svolgimento della sua attività il relativo importo non costituiva spesa rimborsabile ex art. 91..p.c..
2. ha eccepito che la sentenza era viziata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili affermando la Corte per un verso che la società ricorrente avesse promosso una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e per altro verso che la contestazione sulla doverosità del pagamento dell'i.v.a. sui compensi avrebbe dovuto essere sollevata in sede di esecuzione che invece era proprio quella relativa al giudizio rimesso alla Cassazione, omettendo sul punto qualsiasi motivazione.
La Corte di cassazione rilevando che il giudizio posto alla sua attenzione era il giudizio di opposizione all'esecuzione accoglieva il secondo motivo e dichiarava il primo motivo assorbito cassando la sentenza d'appello con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese processuali.
3 Quindi con atto di citazione del 18.01.2021 la ha riassunto il Parte_1 giudizio nei confronti della e chiesto Parte_2
l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. L'appellante e resistente in riassunzione non si è costituita in giudizio. Parte_2
A seguito di alcuni rinvii sul ruolo per il carico del relatore e per le esigenze organizzative dell'ufficio la causa veniva chiamata all'udienza del 20.05.2024 tenutasi in modalità cartolare per la precisazione delle conclusioni e quindi posta in decisione.
Con ordinanza del 26.02.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo in quanto la notifica del 27.01.2021 dell'atto di riassunzione non poteva intendersi validamente perfezionato poiché l'avviso di ricevimento della notifica (Modello 23L) era privo dell'attestazione dell'operatore postale.
All'udienza del 25.06.2025 tenuta in trattazione cartolare non venivano depositate note di trattazione scritta e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 10.07.2025 con assegnazione di un nuovo termine per il deposito di note di trattazione scritta e con avvertimento che in contrario la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
A seguito di rituale deposito di note scritte, all'udienza del 10.07.2025 la causa è stata posta in decisione con la concessione deli termini ex art. 190 c.p.c.
La parte ricorrente ha depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va emessa declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi di cui all'art. 393 c.p.c. per i motivi di cui appresso.
Dall'esame dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto dalla e dei tentativi di notifica effettuati è emerso che Parte_4 il primo tentativo eseguito in data 20.01.2021 presso la sede sociale della in Messina (in Fondo La Corte snc Villagio Parte_2
Larderia Inferiore) e quella presso l'abitazione del legale rappresentante pro tempore Sig. non hanno sortito effetto in quanto la prima CP_2 perché la società era irreperibile nel luogo indicato e la seconda perché il rifiutava l'atto dichiarando all'addetto al recapito dell'Ufficio Postale di CP_2 non essere più il legale rappresentante della società destinataria.
Il successivo tentativo di notifica del 27.01.2021 con invio dell'atto alla società destinataria presso un nuovo indirizzo nella Via P. Castelli n. 83 in Messina
4 recante il cron. n. 96 e senza l'indicazione del legale rappresentante con deposito presso l'ufficio postale del 5.02.2021 appare non perfezionata in quanto pur contenendo l'avviso della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) attestante l'immissione dello stesso nella cassetta postale, tuttavia l'avviso di ricevimento dell'atto notificato (Modello 23L) è privo dell'attestazione dell'operatore postale riguardo il mancato ritiro dell'atto entro 10 giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito.
“Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con il quale l'agente postale dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della L, 890/82 fa fede sino a querela di falso, in quanto l'attività compiuta , per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale in forza dell'art. 1 della citata l. 890/82, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato ad eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento , a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute , gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo querela di falso.” (Cass. Civ. Sez. VI -2 Ordinanza n. 22058).
Siffatta notifica appare, peraltro, invalida in quanto contrariamente al disposto normativo di cui all'art. 145 c.p.c. la notifica alle persone giuridiche si esegue presso la loro sede mediante consegna di copia al legale rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza da altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
Nel caso in esame la relata di notifica per posta del 27.01.2021 non può ritenersi validamente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. perché non contiene l'indicazione della persona fisica che rappresentava all'epoca della notifica la società e pertanto tale notifica è nulla e Parte_2 priva di ogni effetto.
In tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell'atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l'ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della società non avente personalità giuridica o dell'associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell'art. 145 c.p.c., mentre non riguarda l'ipotesi di notifica eseguita, nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo di notificazione a norma dei predetti commi, atteso che, con riguardo a tale ipotesi, l'ultimo comma del citato art. 145 c.p.c. si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l'ente sia indicata nell'atto, senza precisare dove debbano essere specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere;
pertanto, una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l'atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per
5 la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24061 del 07/09/2021 - Rv. 662217 - 01)
In tema di notificazioni ad una persona giuridica, è valida quella eseguita presso la sede a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, con la precisazione che, laddove l'art. 145, comma 3, c.p.c. consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 890 del 1982, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., ovvero solo nei casi in cui sia specificato il nominativo ed il recapito del legale rappresentante e risulti impossibile poterlo consegnare presso la sede legale della società per l'assenza di persone che possano riceverlo. Cassazione civile Sez. 1 -Ordinanza n. 6654 del 16/03/2018 - Rv. 648138 - 01).
La parte ricorrente non è stata diligente nel richiedere immediatamente dopo l'infruttuosa notifica una eventuale rimessione in termini, avendo atteso fino all'udienza del 10 luglio 2025, disertando peraltro quella intermedia del 18.06.2025 Nel caso di specie, invero, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c. per cui il nuovo termine concesso per la notifica deve ritenersi di natura perentoria e di conseguenza la sua inosservanza non può essere sanata. Il presente giudizio di rinvio poiché non validamente riassunto deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c. Nulla si dispone sulle spese processuali in mancanza di costituzione della controparte.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, pronunciando quale Giudice del rinvio – a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 24466/2020 resa in data 3.7.-4.11.2020 di annullamento della sentenza n. 1022/2017 della Corte d'Appello di Messina pubblicata in data 16.10.2017 sull'atto di appello proposto da Parte_2 nei confronti di , così statuisce: Parte_1
a) Dichiara l'estinzione del giudizio. b) Nulla sulle spese. Così deciso in Messina, nella Camera di consiglio (da remoto), il 19.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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