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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro sezione prima civile
così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1763/2019 RGAC vertente tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore rappresentato e difeso dall'avv. La Pesa Pasquale e dall'avv.
OC AR NA presso il cui studio sito a Roma, via Emanuele
Gianturco n. 1, è elettivamente domiciliata;
appellante
e
l , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
IA FE ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Aziendale, con sede a via Mario Nicoletta, Centro direzionale “Il Granaio”; CP_1 appellata
Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adìta, in riforma della prefata sentenza n. 162/2019, resa dal Tribunale di Crotone – Sezione civile in data 4 febbraio 2019, pubblicata il 5 febbraio 2019, non notificata, nel procedimento già iscritto sotto il n. 1270/2012 R.G., e in accoglimento del presente gravame, così statuire, riformando i capi 1, 2 e 3 dell'impugnata sentenza;
1) accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale dell'
[...]
appellata e, per l'effetto, Controparte_1
2) condannarla al pagamento della somma complessiva di € 800.000,00 ovvero della minor somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1226
c.c., quale risarcimento del danno in relazione alla mancata remunerazione delle prestazioni di pronto soccorso dalla stessa rese nel periodo 1.01.2010 – 31.12.2011, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge;
inoltre,
3) condannarla al pagamento della somma complessiva di € 198.239,20 ovvero della minor somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1226
c.c., in relazione alle prestazioni erogate a pazienti fuori ASP nel periodo 1.01.2010-31.12.2011, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge;
In via subordinata: 4) condannare l' appellata al pagamento Controparte_1
delle somme innanzi indicate a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge”
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata l' Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis
[...]
reiectiis, così provvedere:
Nel Merito,
- Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza n.
162/2019 del Tribunale di Crotone;
- Condannare parte appellante alle spese di giudizio.”
In fatto ed in diritto
La società con atto notificato in data 14.06.2012, citava Controparte_2
dinanzi il tribunale di Crotone l' Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale dell'Asp convenuta;
per l'effetto, 2) condannarla al pagamento della somma complessiva di € 800.000, ovvero della minore somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c., quale risarcimento del danno in relazione alla mancata remunerazione delle prestazioni di pronto soccorso dalla stessa rese nel periodo 1.01.2010-
31.12.2011, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge;
inoltre, 3) condannarla al pagamento della somma complessiva di €
198.239,20 ovvero della minore somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art.1226 c.c., in relazione alle prestazioni erogate a pazienti fuori ASP nel periodo 1.01.2010- 31.12.2011, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione per legge;
in via subordinata, 4) condannare l' CP_3
al pagamento delle somme sub 2) e 3) a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge”.
L si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda di controparte con riferimento alla nota prot. N. 69/DAO del
12.09.2012, con la quale il Direttore del Dipartimento Macroarea Assistenza
, dott. , aveva chiarito: “per gli anni 2010 e 2011 Parte_2 Persona_1
sono stati stipulati e sottoscritti regolari contratti tra l' e la CP_3
che hanno definito il limite massimo di spesa Controparte_4
[…] nonché le modalità di verifica e liquidazione delle prestazioni erogate;
la , con la sottoscrizione dei menzionati contratti […] ha preso CP_4
atto e accettato il tetto massimo annuo indicato nei rispettivi contratti, comprensivo anche delle prestazioni erogate nel periodo antecedente la sottoscrizione del contratto e delle prestazioni erogate a pazienti extraregionali”.
Espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale e c.t.u., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il tribunale, con sentenza n. 162/2019, rigettava entrambe le domande di parte attrice. La società subentrata alla per Controparte_5 Controparte_2
effetto di atto di fusione per incorporazione notar del Per_2
15.11.2016, impugnava la decisione, con atto notificato il 5.5.2019.
L'appellante sosteneva l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza nonché l'erronea applicazione dei principi di diritto in quanto il giudice di primo grado si era attenuto ad un'interpretazione più datata e formalistica, tendente a privilegiare esclusivamente l'esigenza del contenimento dei costi della spesa pubblica, con compromissione di ogni altra ragione o diritto. Secondo la difesa di parte appellante, il tribunale avrebbe dovuto operare il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, specialmente in considerazione del fatto che la recente giurisprudenza di Cassazione aveva superato il precedente formalismo ed era pervenuta in numerose pronunce al riconoscimento di un corrispettivo economico in favore delle strutture per le prestazioni effettivamente erogate, anche in ipotesi di superamento del tetto di spesa, seppur in presenza di determinati requisiti, sussistenti nel caso che oggi ci occupa.
Il primo giudice, inoltre, si era limitato a giustificare la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget e questa circostanza non poteva non essere destinata a mutare in virtù del carattere di urgenza delle prestazioni rese in regime di pronto soccorso della struttura sanitaria (prestazioni formalmente richieste dall' e non Controparte_1
evitabili senza violare il diritto alla salute, costituzionalmente protetto).
Peraltro, le prestazioni di pronto soccorso extra budget rese dalla società appellante a partire dal 2007 erano state remunerate sino al 2009 e l'Asp non aveva mai manifestato, in maniera inequivoca, la volontà di non consentire ulteriori prestazioni di pronto soccorso o di non volerle remunerare, al contrario, avendo richiesto alla l'integrazione delle Pt_3
risorse economiche, aveva, per facta concludentia, ingenerato nell'appellante il convincimento che anche le prestazioni rese successivamente al 2009 sarebbero state remunerate. Il consistente numero di prestazioni richieste e non retribuite negli anni 2010 e 2011 aveva cagionato un palese squilibrio economico a tutto depauperamento della struttura privata e con evidente vantaggio per l'ente pubblico, con conseguente violazione della legittima aspettativa del privato di essere comunque remunerato per le prestazioni fornite. Da ciò si sarebbe venuta a configurare una responsabilità precontrattuale della convenuta. In ragione di tutto questo era necessario impugnare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva ritenuto infondata la domanda, proposta in via subordinata, di ingiustificato arricchimento poiché dalla piena consapevolezza del superamento dei limiti di budget da parte dell' CP_3
non poteva che discendere l'imputabilità in capo alla stessa
[...]
amministrazione dell'obbligo di corrispondere il relativo indennizzo.
In data 22 gennaio 2020, si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, resistendo al gravame.
Secondo la difesa di parte appellata il tetto massimo di spesa sostenibile, determinato dalla anno per anno, così come negli anni in Parte_4
contestazione, era stato ed è tuttora invalicabile;
infatti, il rapporto di accreditamento era stato posto su una base negoziale per la quale, al di fuori del contratto, la struttura accreditata non era obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del SSN e, per converso, l' non Controparte_1 era tenuta a pagare la relativa remunerazione, dovendosi inoltre escludere che l'ASP possa essere costretta ad acquistare prestazioni sanitarie in esubero rispetto alle esigenze programmate o in eccesso rispetto alle esigenze programmate o in eccesso rispetto alle risorse finanziarie disponibili. La fissazione dei tetti di spesa era stato oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza della adempimento Pt_3
indispensabile attese le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica, secondo gli obiettivi fissati dal Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario calabrese.
All'udienza del 14 maggio 2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Le censure formulate dalla avverso la sentenza del Parte_1
tribunale di Crotone n. 162/2019 non appaiono meritevoli di accoglimento.
La tesi, brillantemente prospettata dalla difesa di parte appellante, prende spunto dal principio fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 206 del 21.7.2016, secondo cui “le esigenze di finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” per sostenere che, nel caso in esame, ricorre una responsabilità precontrattuale dell' , derivante Controparte_1
dall'aver riconosciuto “l'innegabile necessità ed utilità” delle prestazioni fornite dalla ed aver richiesto alla Controparte_2 Parte_4
l'integrazione delle risorse economiche per il pagamento delle stesse, ingenerando “il convincimento che anche le prestazioni rese successivamente al 2009 (quelle oggetto di controversia) sarebbero state remunerate”, o, in alternativa, per prospettare che ricorre una situazione di ingiustificato arricchimento dell' , resa Controparte_1
evidente dal rilevante numero di ricoveri, posti in essere “su esplicite disposizioni dell'azienda sanitaria stessa, dopo la constatazione dell'insufficienza di posti presso le strutture pubbliche”; ricoveri doverosi da parte della struttura accreditata e non programmabili.
Sul punto occorre premettere che la legge 23.12.1978 n. 833, al momento di istituzione del servizio sanitario nazionale, “subordinava l'esercizio di attività sanitaria da parte di operatori privati al rilascio di apposita autorizzazione dell'ente regionale” modulata attraverso convenzioni stipulate in conformità a “schemi tipo”. Questa disciplina è stata, poi, modificata dal D. lgs. 30.12.12, n. 502 che, con l'art. 8, V comma, ha introdotto “il regime dell'accreditamento, improntato alla parificazione ed alla concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private. La particolarità del nuovo regime, rispetto a quello preesistente e, in genere, rispetto alla natura ed alla disciplina delle concessioni, consiste nel fatto che si è passati ad un sistema di concessione ex lege, nel quale la disciplina dei singoli rapporti e l'individuazione dei diritti e degli obblighi delle parti non è più dettata nelle singole convenzioni ma è contenuta in via generale nella stessa legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado
o regionali” (Cass. SS. UU. n. 88/1999 e Cass. SS. UU. n. 16336/2019).
Non vi è dubbio che “attraverso l'accreditamento sia demandata anche al soggetto privato in possesso dei requisiti richiesti dalla legge la realizzazione dell'interesse pubblico, di rango costituzionale, alla salute dei cittadini e che l'attività sanitaria esercitata dalla struttura o dal professionista accreditati si concreti nell' erogazione di un servizio pubblico, il cui esercizio è sottoposto al potere di direzione e di controllo dell'amministrazione ed è remunerato con risorse pubbliche” (Cass. SS.
UU. n. 16336/2019). Ma ciò non toglie che, pure in questa situazione,
“l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il
Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato” (Cass. n. 27608/2019, con specifici richiami alla giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez. III,
08/01/2019; n.184; Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez.
III, 10/02/2016, n. 567; Cons. Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432; Cons.
Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832).
Infatti, “in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico” (Cass. n. 27608/2019). Peraltro, la struttura accreditata, pure in presenza di richieste di ricovero di urgenza, avrebbe potuto rifiutare le prestazioni oltre il tetto di spesa o erogarle a pagamento, atteso che, solo per il servizio sanitario nazionale, sussiste un obbligo di assicurare il trattamento sanitario
(cfr. sempre Cass. n. 27608/2019 e Cons. Stato, sez. III, 07/01/2014, n. 2;
Cons. Stato, sez. V, 30/04/2003, n. 2253).
Non vi è spazio, pertanto, per delineare, nei fatti descritti dall'appellante, un comportamento illecito o contrario a buona fede dell'
[...]
e, di conseguenza, non è possibile ravvisare, nel caso Controparte_1
in esame, una responsabilità contrattuale o precontrattuale dell'azienda convenuta.
Mentre, per quel che riguarda l'azione di indebito arricchimento, avanzata in linea subordinata, è agevole rilevare che la comunicazione formale dei limiti di spesa stabiliti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte dell'azienda provinciale e dell'ente regione alla struttura accreditata,
“manifesta implicitamente la contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite” cosicché “l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni <> assume un carattere
<> ”, ovvero non voluto o ricevuto inconsapevolmente, circostanza, questa, che preclude l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.C. (cfr. Cass. n. 25514/2024; Cass. n. 13884/2020; Cass. n.
27618/2019).
La sentenza del tribunale deve essere, pertanto, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
nei confronti dell' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del tribunale di Crotone n.
162 del 5.2.2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in €
13.078,00, oltre spese generali, IVA e CAP;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 11.11.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro sezione prima civile
così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1763/2019 RGAC vertente tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore rappresentato e difeso dall'avv. La Pesa Pasquale e dall'avv.
OC AR NA presso il cui studio sito a Roma, via Emanuele
Gianturco n. 1, è elettivamente domiciliata;
appellante
e
l , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
IA FE ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Aziendale, con sede a via Mario Nicoletta, Centro direzionale “Il Granaio”; CP_1 appellata
Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adìta, in riforma della prefata sentenza n. 162/2019, resa dal Tribunale di Crotone – Sezione civile in data 4 febbraio 2019, pubblicata il 5 febbraio 2019, non notificata, nel procedimento già iscritto sotto il n. 1270/2012 R.G., e in accoglimento del presente gravame, così statuire, riformando i capi 1, 2 e 3 dell'impugnata sentenza;
1) accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale dell'
[...]
appellata e, per l'effetto, Controparte_1
2) condannarla al pagamento della somma complessiva di € 800.000,00 ovvero della minor somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1226
c.c., quale risarcimento del danno in relazione alla mancata remunerazione delle prestazioni di pronto soccorso dalla stessa rese nel periodo 1.01.2010 – 31.12.2011, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge;
inoltre,
3) condannarla al pagamento della somma complessiva di € 198.239,20 ovvero della minor somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1226
c.c., in relazione alle prestazioni erogate a pazienti fuori ASP nel periodo 1.01.2010-31.12.2011, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge;
In via subordinata: 4) condannare l' appellata al pagamento Controparte_1
delle somme innanzi indicate a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge”
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata l' Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis
[...]
reiectiis, così provvedere:
Nel Merito,
- Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza n.
162/2019 del Tribunale di Crotone;
- Condannare parte appellante alle spese di giudizio.”
In fatto ed in diritto
La società con atto notificato in data 14.06.2012, citava Controparte_2
dinanzi il tribunale di Crotone l' Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale dell'Asp convenuta;
per l'effetto, 2) condannarla al pagamento della somma complessiva di € 800.000, ovvero della minore somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c., quale risarcimento del danno in relazione alla mancata remunerazione delle prestazioni di pronto soccorso dalla stessa rese nel periodo 1.01.2010-
31.12.2011, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge;
inoltre, 3) condannarla al pagamento della somma complessiva di €
198.239,20 ovvero della minore somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art.1226 c.c., in relazione alle prestazioni erogate a pazienti fuori ASP nel periodo 1.01.2010- 31.12.2011, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione per legge;
in via subordinata, 4) condannare l' CP_3
al pagamento delle somme sub 2) e 3) a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge”.
L si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda di controparte con riferimento alla nota prot. N. 69/DAO del
12.09.2012, con la quale il Direttore del Dipartimento Macroarea Assistenza
, dott. , aveva chiarito: “per gli anni 2010 e 2011 Parte_2 Persona_1
sono stati stipulati e sottoscritti regolari contratti tra l' e la CP_3
che hanno definito il limite massimo di spesa Controparte_4
[…] nonché le modalità di verifica e liquidazione delle prestazioni erogate;
la , con la sottoscrizione dei menzionati contratti […] ha preso CP_4
atto e accettato il tetto massimo annuo indicato nei rispettivi contratti, comprensivo anche delle prestazioni erogate nel periodo antecedente la sottoscrizione del contratto e delle prestazioni erogate a pazienti extraregionali”.
Espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale e c.t.u., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il tribunale, con sentenza n. 162/2019, rigettava entrambe le domande di parte attrice. La società subentrata alla per Controparte_5 Controparte_2
effetto di atto di fusione per incorporazione notar del Per_2
15.11.2016, impugnava la decisione, con atto notificato il 5.5.2019.
L'appellante sosteneva l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza nonché l'erronea applicazione dei principi di diritto in quanto il giudice di primo grado si era attenuto ad un'interpretazione più datata e formalistica, tendente a privilegiare esclusivamente l'esigenza del contenimento dei costi della spesa pubblica, con compromissione di ogni altra ragione o diritto. Secondo la difesa di parte appellante, il tribunale avrebbe dovuto operare il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, specialmente in considerazione del fatto che la recente giurisprudenza di Cassazione aveva superato il precedente formalismo ed era pervenuta in numerose pronunce al riconoscimento di un corrispettivo economico in favore delle strutture per le prestazioni effettivamente erogate, anche in ipotesi di superamento del tetto di spesa, seppur in presenza di determinati requisiti, sussistenti nel caso che oggi ci occupa.
Il primo giudice, inoltre, si era limitato a giustificare la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget e questa circostanza non poteva non essere destinata a mutare in virtù del carattere di urgenza delle prestazioni rese in regime di pronto soccorso della struttura sanitaria (prestazioni formalmente richieste dall' e non Controparte_1
evitabili senza violare il diritto alla salute, costituzionalmente protetto).
Peraltro, le prestazioni di pronto soccorso extra budget rese dalla società appellante a partire dal 2007 erano state remunerate sino al 2009 e l'Asp non aveva mai manifestato, in maniera inequivoca, la volontà di non consentire ulteriori prestazioni di pronto soccorso o di non volerle remunerare, al contrario, avendo richiesto alla l'integrazione delle Pt_3
risorse economiche, aveva, per facta concludentia, ingenerato nell'appellante il convincimento che anche le prestazioni rese successivamente al 2009 sarebbero state remunerate. Il consistente numero di prestazioni richieste e non retribuite negli anni 2010 e 2011 aveva cagionato un palese squilibrio economico a tutto depauperamento della struttura privata e con evidente vantaggio per l'ente pubblico, con conseguente violazione della legittima aspettativa del privato di essere comunque remunerato per le prestazioni fornite. Da ciò si sarebbe venuta a configurare una responsabilità precontrattuale della convenuta. In ragione di tutto questo era necessario impugnare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva ritenuto infondata la domanda, proposta in via subordinata, di ingiustificato arricchimento poiché dalla piena consapevolezza del superamento dei limiti di budget da parte dell' CP_3
non poteva che discendere l'imputabilità in capo alla stessa
[...]
amministrazione dell'obbligo di corrispondere il relativo indennizzo.
In data 22 gennaio 2020, si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, resistendo al gravame.
Secondo la difesa di parte appellata il tetto massimo di spesa sostenibile, determinato dalla anno per anno, così come negli anni in Parte_4
contestazione, era stato ed è tuttora invalicabile;
infatti, il rapporto di accreditamento era stato posto su una base negoziale per la quale, al di fuori del contratto, la struttura accreditata non era obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del SSN e, per converso, l' non Controparte_1 era tenuta a pagare la relativa remunerazione, dovendosi inoltre escludere che l'ASP possa essere costretta ad acquistare prestazioni sanitarie in esubero rispetto alle esigenze programmate o in eccesso rispetto alle esigenze programmate o in eccesso rispetto alle risorse finanziarie disponibili. La fissazione dei tetti di spesa era stato oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza della adempimento Pt_3
indispensabile attese le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica, secondo gli obiettivi fissati dal Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario calabrese.
All'udienza del 14 maggio 2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Le censure formulate dalla avverso la sentenza del Parte_1
tribunale di Crotone n. 162/2019 non appaiono meritevoli di accoglimento.
La tesi, brillantemente prospettata dalla difesa di parte appellante, prende spunto dal principio fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 206 del 21.7.2016, secondo cui “le esigenze di finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” per sostenere che, nel caso in esame, ricorre una responsabilità precontrattuale dell' , derivante Controparte_1
dall'aver riconosciuto “l'innegabile necessità ed utilità” delle prestazioni fornite dalla ed aver richiesto alla Controparte_2 Parte_4
l'integrazione delle risorse economiche per il pagamento delle stesse, ingenerando “il convincimento che anche le prestazioni rese successivamente al 2009 (quelle oggetto di controversia) sarebbero state remunerate”, o, in alternativa, per prospettare che ricorre una situazione di ingiustificato arricchimento dell' , resa Controparte_1
evidente dal rilevante numero di ricoveri, posti in essere “su esplicite disposizioni dell'azienda sanitaria stessa, dopo la constatazione dell'insufficienza di posti presso le strutture pubbliche”; ricoveri doverosi da parte della struttura accreditata e non programmabili.
Sul punto occorre premettere che la legge 23.12.1978 n. 833, al momento di istituzione del servizio sanitario nazionale, “subordinava l'esercizio di attività sanitaria da parte di operatori privati al rilascio di apposita autorizzazione dell'ente regionale” modulata attraverso convenzioni stipulate in conformità a “schemi tipo”. Questa disciplina è stata, poi, modificata dal D. lgs. 30.12.12, n. 502 che, con l'art. 8, V comma, ha introdotto “il regime dell'accreditamento, improntato alla parificazione ed alla concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private. La particolarità del nuovo regime, rispetto a quello preesistente e, in genere, rispetto alla natura ed alla disciplina delle concessioni, consiste nel fatto che si è passati ad un sistema di concessione ex lege, nel quale la disciplina dei singoli rapporti e l'individuazione dei diritti e degli obblighi delle parti non è più dettata nelle singole convenzioni ma è contenuta in via generale nella stessa legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado
o regionali” (Cass. SS. UU. n. 88/1999 e Cass. SS. UU. n. 16336/2019).
Non vi è dubbio che “attraverso l'accreditamento sia demandata anche al soggetto privato in possesso dei requisiti richiesti dalla legge la realizzazione dell'interesse pubblico, di rango costituzionale, alla salute dei cittadini e che l'attività sanitaria esercitata dalla struttura o dal professionista accreditati si concreti nell' erogazione di un servizio pubblico, il cui esercizio è sottoposto al potere di direzione e di controllo dell'amministrazione ed è remunerato con risorse pubbliche” (Cass. SS.
UU. n. 16336/2019). Ma ciò non toglie che, pure in questa situazione,
“l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il
Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato” (Cass. n. 27608/2019, con specifici richiami alla giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez. III,
08/01/2019; n.184; Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez.
III, 10/02/2016, n. 567; Cons. Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432; Cons.
Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832).
Infatti, “in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico” (Cass. n. 27608/2019). Peraltro, la struttura accreditata, pure in presenza di richieste di ricovero di urgenza, avrebbe potuto rifiutare le prestazioni oltre il tetto di spesa o erogarle a pagamento, atteso che, solo per il servizio sanitario nazionale, sussiste un obbligo di assicurare il trattamento sanitario
(cfr. sempre Cass. n. 27608/2019 e Cons. Stato, sez. III, 07/01/2014, n. 2;
Cons. Stato, sez. V, 30/04/2003, n. 2253).
Non vi è spazio, pertanto, per delineare, nei fatti descritti dall'appellante, un comportamento illecito o contrario a buona fede dell'
[...]
e, di conseguenza, non è possibile ravvisare, nel caso Controparte_1
in esame, una responsabilità contrattuale o precontrattuale dell'azienda convenuta.
Mentre, per quel che riguarda l'azione di indebito arricchimento, avanzata in linea subordinata, è agevole rilevare che la comunicazione formale dei limiti di spesa stabiliti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte dell'azienda provinciale e dell'ente regione alla struttura accreditata,
“manifesta implicitamente la contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite” cosicché “l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni <
<
27618/2019).
La sentenza del tribunale deve essere, pertanto, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
nei confronti dell' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del tribunale di Crotone n.
162 del 5.2.2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in €
13.078,00, oltre spese generali, IVA e CAP;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 11.11.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo