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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7871/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7871/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Nazioni Unite n. 5 (c.f. ) difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Colleferro – Via delle Nazioni Unite n. 5;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 (C.F. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ; indirizzo e- C.F._2 mail: fax n. 06.77382215; PEC: Email_1
t), in virtù di procura generale alle liti a rogito del Email_2 dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del Persona_1
22.03.2024, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – E
, (cod. fiscale e part. Iva ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del procuratore speciale Legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a
Roma in Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Belelli - (c.f.:
) del Foro di Ancona, giusta procura allegata alla memoria di CodiceFiscale_3 costituzione;
- Resistente
–
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 20/12/2024 l'Avv impugnava con Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 co 1 cpc l'intimazione di pagamento n. 097 2024
91054803 09/000 notificata tramite pec in data 21.10.2024 per un importo complessivo pari ad euro 3.651,23 elevata dall' , limitatamente all'Avviso di Controparte_3 addebito n. 39720160011836730000 notificato in data 11.05.2016 per un importo € 3.396,85, avente quale ente impositore l' per un totale - Controparte_1 oggetto di impugnazione - pari ad € 3.396,85. In particolare la ricorrente chiedeva al
Tribunale adito di: “ In via preliminare
• chiede disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto oggetto di opposizione stante la fondatezza delle eccezioni opposte e del potenziale pregiudizio illegittimo in danno della ricorrente;
In via principale e nel merito in accoglimento della spiegata opposizione
• dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 91054803 09/000 notificata in data 21.10.2024 per un importo complessivo pari ad euro 3.651,23,
2 limitatamente alle somme di competenza di codesto Tribunale, e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalla seguente cartella di pagamento:
-Avviso di addebito n. 39720160011836730000 notificato in data 11.05.2016 per un importo
€ 3.396,85, avente quale ente impositore l' Controparte_1 comprensivo delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione, per un totale oggetto di impugnazione pario ad € 3.396,85, in ragione della sentenza n. 1557/2017 pubblicata in data 16.11.2017 – Rg. n. 2463/2016 – Tribunale di Velletri – Dott.ssa Falcione
Raffaella, con la quale disponeva “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, 1. Annulla l'avviso di addebito n. 397 2016 00118367 30 CP_4
000 dell'importo totale di € 2.336,25 avente ad oggetto contributi dovuti alla Gestione
Commercianti da nel periodo 08/2013-02/2015, e dichiara che nulla è Parte_1 dovuto dalla stessa all' in virtù di tale titolo.
2. Condanna l' a rimborsare alla CP_4 CP_4 ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CPA”
Con vittoria delle spese, competenze, ed onorari del presente giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”, per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva del 13/10/2025, si costituiva in giudizio l' per chiedere al CP_4
Tribunale adito di: “- dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento dell'avviso di addebito n. 397 2016 00118367 30;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto in merito alla domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento.
Con compensazione delle spese.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.Con memoria difensiva del 10/9/2025 si costituiva in giudizio l' Controparte_2
per chiedere: “nel merito:
[...]
- riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_5
convenuta in relazione alle eccezioni formulate dal ricorrente nei confronti della
[...] fondatezza della pretesa impositiva;
in via gradata:
- nel caso di accoglimento del ricorso del contribuente per motivi non afferenti all'attività e Cont alla condotta posta in essere dall , condannare e dichiarare tenuto l'ente impositore a
3 di a manlevare e tenere indenne Controparte_7 CP_8
l'agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda spiegata dal Sig. , ivi Parte_2 compresa l'eventuale condanna al rimborso delle spese.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi a favore del difensore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
4. Con decreto fissazione udienza del 2/1/2025 veniva sospesa provvisoriamente l'efficacia esecutiva del titolo opposto. La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il 30/10/2025 e, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
5.Come provato dall' , l'AVA n. 39720160011836730000 notificato in data 11.05.2016 CP_4 per un importo € 3.396,85 è stato oggetto di sgravio in data 26/8/2025 (v. doc. n. 2 allegato alla memoria ) per sussistenza di giudicato in quanto l'AVA in questa sede opposto era CP_4 già stato annullato con sentenza del Tribunale di Velletri del 16/11/2017 n. 1557/2017 proc. n.
2643/2016, passata in giudicato (v. doc. 2 allegato al ricorso)).
6. Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata.
7. Revoca la sospensione provvisoria dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 91054803
09/000 limitatamente ai titoli ad essa sottesi non opposti nel presente giudizio.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, poiché lo sgravio da parte dell' è avvenuto in data CP_4
26/8/2025 successivamente alla notifica del ricorso effettuata in data 8/8/2025, sussistono
4 giustificati motivi per la condanna alla spese dell' per soccombenza virtuale che CP_4 vengono liquidate, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 3396,85 compreso nel II scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 919,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 € per un totale di 884,50 €
9. Per l'effetto, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_4 per soccombenza virtuale che liquida in €21,50 € per spese e in € 884,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
10. In ordine all' poiché la stessa è estranea alla Controparte_2 contestazione della debenza creditoria vantata dall' , dichiara la compensazione delle CP_4 spese di lite nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- revoca la sospensione provvisoria dell'intimazione di pagamento n. 097 2024
91054803 09/000 limitatamente ai titoli ad essa sottesi non opposti nel presente giudizio;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_4 soccombenza virtuale che liquida in €21,50 € per spese e in € 884,50 per onorari, oltre
5 al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti dell' . Controparte_2
Così deciso in Velletri, il 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7871/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Nazioni Unite n. 5 (c.f. ) difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Colleferro – Via delle Nazioni Unite n. 5;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 (C.F. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ; indirizzo e- C.F._2 mail: fax n. 06.77382215; PEC: Email_1
t), in virtù di procura generale alle liti a rogito del Email_2 dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del Persona_1
22.03.2024, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – E
, (cod. fiscale e part. Iva ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del procuratore speciale Legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a
Roma in Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Belelli - (c.f.:
) del Foro di Ancona, giusta procura allegata alla memoria di CodiceFiscale_3 costituzione;
- Resistente
–
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 20/12/2024 l'Avv impugnava con Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 co 1 cpc l'intimazione di pagamento n. 097 2024
91054803 09/000 notificata tramite pec in data 21.10.2024 per un importo complessivo pari ad euro 3.651,23 elevata dall' , limitatamente all'Avviso di Controparte_3 addebito n. 39720160011836730000 notificato in data 11.05.2016 per un importo € 3.396,85, avente quale ente impositore l' per un totale - Controparte_1 oggetto di impugnazione - pari ad € 3.396,85. In particolare la ricorrente chiedeva al
Tribunale adito di: “ In via preliminare
• chiede disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto oggetto di opposizione stante la fondatezza delle eccezioni opposte e del potenziale pregiudizio illegittimo in danno della ricorrente;
In via principale e nel merito in accoglimento della spiegata opposizione
• dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 91054803 09/000 notificata in data 21.10.2024 per un importo complessivo pari ad euro 3.651,23,
2 limitatamente alle somme di competenza di codesto Tribunale, e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalla seguente cartella di pagamento:
-Avviso di addebito n. 39720160011836730000 notificato in data 11.05.2016 per un importo
€ 3.396,85, avente quale ente impositore l' Controparte_1 comprensivo delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione, per un totale oggetto di impugnazione pario ad € 3.396,85, in ragione della sentenza n. 1557/2017 pubblicata in data 16.11.2017 – Rg. n. 2463/2016 – Tribunale di Velletri – Dott.ssa Falcione
Raffaella, con la quale disponeva “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, 1. Annulla l'avviso di addebito n. 397 2016 00118367 30 CP_4
000 dell'importo totale di € 2.336,25 avente ad oggetto contributi dovuti alla Gestione
Commercianti da nel periodo 08/2013-02/2015, e dichiara che nulla è Parte_1 dovuto dalla stessa all' in virtù di tale titolo.
2. Condanna l' a rimborsare alla CP_4 CP_4 ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CPA”
Con vittoria delle spese, competenze, ed onorari del presente giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”, per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva del 13/10/2025, si costituiva in giudizio l' per chiedere al CP_4
Tribunale adito di: “- dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento dell'avviso di addebito n. 397 2016 00118367 30;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto in merito alla domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento.
Con compensazione delle spese.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.Con memoria difensiva del 10/9/2025 si costituiva in giudizio l' Controparte_2
per chiedere: “nel merito:
[...]
- riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_5
convenuta in relazione alle eccezioni formulate dal ricorrente nei confronti della
[...] fondatezza della pretesa impositiva;
in via gradata:
- nel caso di accoglimento del ricorso del contribuente per motivi non afferenti all'attività e Cont alla condotta posta in essere dall , condannare e dichiarare tenuto l'ente impositore a
3 di a manlevare e tenere indenne Controparte_7 CP_8
l'agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda spiegata dal Sig. , ivi Parte_2 compresa l'eventuale condanna al rimborso delle spese.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi a favore del difensore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
4. Con decreto fissazione udienza del 2/1/2025 veniva sospesa provvisoriamente l'efficacia esecutiva del titolo opposto. La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il 30/10/2025 e, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
5.Come provato dall' , l'AVA n. 39720160011836730000 notificato in data 11.05.2016 CP_4 per un importo € 3.396,85 è stato oggetto di sgravio in data 26/8/2025 (v. doc. n. 2 allegato alla memoria ) per sussistenza di giudicato in quanto l'AVA in questa sede opposto era CP_4 già stato annullato con sentenza del Tribunale di Velletri del 16/11/2017 n. 1557/2017 proc. n.
2643/2016, passata in giudicato (v. doc. 2 allegato al ricorso)).
6. Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata.
7. Revoca la sospensione provvisoria dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 91054803
09/000 limitatamente ai titoli ad essa sottesi non opposti nel presente giudizio.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, poiché lo sgravio da parte dell' è avvenuto in data CP_4
26/8/2025 successivamente alla notifica del ricorso effettuata in data 8/8/2025, sussistono
4 giustificati motivi per la condanna alla spese dell' per soccombenza virtuale che CP_4 vengono liquidate, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 3396,85 compreso nel II scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 919,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 € per un totale di 884,50 €
9. Per l'effetto, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_4 per soccombenza virtuale che liquida in €21,50 € per spese e in € 884,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
10. In ordine all' poiché la stessa è estranea alla Controparte_2 contestazione della debenza creditoria vantata dall' , dichiara la compensazione delle CP_4 spese di lite nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- revoca la sospensione provvisoria dell'intimazione di pagamento n. 097 2024
91054803 09/000 limitatamente ai titoli ad essa sottesi non opposti nel presente giudizio;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_4 soccombenza virtuale che liquida in €21,50 € per spese e in € 884,50 per onorari, oltre
5 al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti dell' . Controparte_2
Così deciso in Velletri, il 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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