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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/11/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 28/11/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°768/2024 R.g./Lav., a seguito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta ed a seguito dello scioglimento della relativa riserva, vertente
TRA
(C.F.: ), da rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
e difesa dall'Avv. Roberto BATTIMELLI, presso lo studio del primo in alla Via Parte_2
F, Nicotera n°29, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO e dall'Avv. Francesco MUSCARI TOMAIOLI dell'Ufficio Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. CP_3
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. pagina 1 di 4 *******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 30.04.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1055/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte ricorrente e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1, indennità di accompagnamento e dell'handicap grave art. 3 comma 3 L. n°104/92 (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
come confermato da documentazione ulteriore allegata in atti;
esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno, rinnovare la ctu della fase di ATP.
Il nuovo CTU fissata la data d'inizio delle operazioni peritali ed esaminata la documentazione allegata e quella della fase di ATP, rilevava che in realtà che la ricorrente si trovava in uno stato invalidante grave, per cui le condizioni psico-fisiche, pur se molto gravi, riteneva che non vi fossero i presupposti per aver diritto, alle prestazioni di cui all'art. 1 L. n°18/80, infatti così si esprimeva:
“… definendo quindi un quadro di difficoltà a svolgere alcuni atti quotidiani della vita. Pertanto, considerando che le patologie di cui sopra sono tutte di tipo cronico-degenerativo e che allo stato hanno determinato una compromissione delle sue autonomie, si può facilmente dedurre che la perizianda è da ritenersi persona invalida civile con totale inabilità lavorativa (art 12 l.118/71). Tuttavia il quadro clinico, emerso sia dalla visita peritale che dalla documentazione specialistica prodotta, non risulta tale da attribuire alla perizianda l'indennità di accompagnamento.
pagina 2 di 4 Relativamente alla decorrenza si può far risalire sicuramente all'11/01/2024 data in cui l'ortopedico ha descritto il quadro clinico rilevato poi in sede di visita peritale. …”
Venivano richiesti chiarimenti da parte del CTU e veniva disposto in tal senso.
All'odierna udienza il CTU, come da verbale, precisava che in realtà la ricorrente oltre ad essere molto obesa aveva in realtà molte difficoltà a compiere alcuni atti della vita quotidiana, i quali però potevano esser svolti in presenza di alcuni accorgimenti, quali i maniglioni in bagno ed accorgimenti simili che potevano agevolare alcune attività.
Su richiesta specifica se l'assenza nelle abitazioni di detti accorgimenti la parte ricorrente necessitasse dell'ausilio di altre persone per l'adempimento di alcuni atti della quotidianità, dava parere positivo, perché, come scritto in alcuni casi l'adempimento era molto difficoltoso.
Questo Giudicante non ha dubbi, che la parte ricorrente necessiti, anche se per soli alcuni atti della vita quotidiana di un ausilio, del resto non vi è alcun obbligo di premunire le abitazioni di accorgimenti per agevolare i soggetti che hanno difficoltà non solo fisiche ma anche psichiche, per cui ritiene di dover riconoscere alla ricorrente il diritto di cui all'art. 1 della L. 18/80, ma non già dalla domanda amministrativa, ma a decorrere dal 23.10.2024 (visita geriatrica).
Il riconoscimento è in un periodo ricadente nel giudizio della fase finale di ATP;
per cui rivedeva le conclusioni della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto alle prestazioni di cui all'art. 1 L. n°18/80 non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, indennità di accompagnamento, dal
11.01.2024, mentre non riconosceva l'handicap grave, né la parte al riguardo avanzava rilievi.
Questo Giudice, quindi, ritiene di non doversi discostare dai chiarimenti forniti in udienza dal CTU, ritenendo che nell'elaborato peritale e le integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento alle prestazioni di cui alla normativa testè richiamata, ex art. 1 L.
n°18/80, non dalla domanda amministrativa per come richiesto, con esclusione dle riconoscimento dell'handicap grave.
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 1 L. n°18/80, e che l' dovrà erogare dalla data di CP_2 riconoscimento (11.04.2024) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite, vengono parzialmente compensate per 2/3 circa, considerato l'accoglimento parziale della domanda (riconoscimento della prestazione in data successiva di quella amministrativa e prima del giudizio di merito e dopo l'introduzione del ricorso per ATP, mancato riconoscimento di una prestazione), e sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP che di merito, le quali CP_2 si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente, ha i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 1 L. n°18/80 a decorrere dalla data di riconoscimento del 11.04.2024 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, già compensate di 2/3, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.500,00= per la fase di ATP ed in €.1.500,00= per la fase di Merito
(tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio), in favore dell'Avv. Roberto BATTIMELLI, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione de DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e DM n°147/2022
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separati decreti, per la fase ATP e CP_2 di Merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 28/11/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 28/11/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°768/2024 R.g./Lav., a seguito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta ed a seguito dello scioglimento della relativa riserva, vertente
TRA
(C.F.: ), da rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
e difesa dall'Avv. Roberto BATTIMELLI, presso lo studio del primo in alla Via Parte_2
F, Nicotera n°29, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO e dall'Avv. Francesco MUSCARI TOMAIOLI dell'Ufficio Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. CP_3
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La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. pagina 1 di 4 *******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 30.04.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1055/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte ricorrente e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1, indennità di accompagnamento e dell'handicap grave art. 3 comma 3 L. n°104/92 (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
come confermato da documentazione ulteriore allegata in atti;
esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno, rinnovare la ctu della fase di ATP.
Il nuovo CTU fissata la data d'inizio delle operazioni peritali ed esaminata la documentazione allegata e quella della fase di ATP, rilevava che in realtà che la ricorrente si trovava in uno stato invalidante grave, per cui le condizioni psico-fisiche, pur se molto gravi, riteneva che non vi fossero i presupposti per aver diritto, alle prestazioni di cui all'art. 1 L. n°18/80, infatti così si esprimeva:
“… definendo quindi un quadro di difficoltà a svolgere alcuni atti quotidiani della vita. Pertanto, considerando che le patologie di cui sopra sono tutte di tipo cronico-degenerativo e che allo stato hanno determinato una compromissione delle sue autonomie, si può facilmente dedurre che la perizianda è da ritenersi persona invalida civile con totale inabilità lavorativa (art 12 l.118/71). Tuttavia il quadro clinico, emerso sia dalla visita peritale che dalla documentazione specialistica prodotta, non risulta tale da attribuire alla perizianda l'indennità di accompagnamento.
pagina 2 di 4 Relativamente alla decorrenza si può far risalire sicuramente all'11/01/2024 data in cui l'ortopedico ha descritto il quadro clinico rilevato poi in sede di visita peritale. …”
Venivano richiesti chiarimenti da parte del CTU e veniva disposto in tal senso.
All'odierna udienza il CTU, come da verbale, precisava che in realtà la ricorrente oltre ad essere molto obesa aveva in realtà molte difficoltà a compiere alcuni atti della vita quotidiana, i quali però potevano esser svolti in presenza di alcuni accorgimenti, quali i maniglioni in bagno ed accorgimenti simili che potevano agevolare alcune attività.
Su richiesta specifica se l'assenza nelle abitazioni di detti accorgimenti la parte ricorrente necessitasse dell'ausilio di altre persone per l'adempimento di alcuni atti della quotidianità, dava parere positivo, perché, come scritto in alcuni casi l'adempimento era molto difficoltoso.
Questo Giudicante non ha dubbi, che la parte ricorrente necessiti, anche se per soli alcuni atti della vita quotidiana di un ausilio, del resto non vi è alcun obbligo di premunire le abitazioni di accorgimenti per agevolare i soggetti che hanno difficoltà non solo fisiche ma anche psichiche, per cui ritiene di dover riconoscere alla ricorrente il diritto di cui all'art. 1 della L. 18/80, ma non già dalla domanda amministrativa, ma a decorrere dal 23.10.2024 (visita geriatrica).
Il riconoscimento è in un periodo ricadente nel giudizio della fase finale di ATP;
per cui rivedeva le conclusioni della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto alle prestazioni di cui all'art. 1 L. n°18/80 non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, indennità di accompagnamento, dal
11.01.2024, mentre non riconosceva l'handicap grave, né la parte al riguardo avanzava rilievi.
Questo Giudice, quindi, ritiene di non doversi discostare dai chiarimenti forniti in udienza dal CTU, ritenendo che nell'elaborato peritale e le integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento alle prestazioni di cui alla normativa testè richiamata, ex art. 1 L.
n°18/80, non dalla domanda amministrativa per come richiesto, con esclusione dle riconoscimento dell'handicap grave.
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 1 L. n°18/80, e che l' dovrà erogare dalla data di CP_2 riconoscimento (11.04.2024) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite, vengono parzialmente compensate per 2/3 circa, considerato l'accoglimento parziale della domanda (riconoscimento della prestazione in data successiva di quella amministrativa e prima del giudizio di merito e dopo l'introduzione del ricorso per ATP, mancato riconoscimento di una prestazione), e sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP che di merito, le quali CP_2 si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente, ha i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 1 L. n°18/80 a decorrere dalla data di riconoscimento del 11.04.2024 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, già compensate di 2/3, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.500,00= per la fase di ATP ed in €.1.500,00= per la fase di Merito
(tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio), in favore dell'Avv. Roberto BATTIMELLI, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione de DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e DM n°147/2022
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separati decreti, per la fase ATP e CP_2 di Merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 28/11/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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