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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/11/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. NN LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al n. 5207/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 129/2020 pubblicata in data 10.1.2020, avente ad oggetto: risarcimento danni (lesioni) da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in
Castellammare di Stabia (Na) alla via Lattaro 47, presso lo studio dell'avv. Matilde Del Gaudio (C.F.
, dalla quale è rappresentata e difesa per procura su foglio separato allegato C.F._2 telematicamente all'atto di appello (per le comunicazioni: fax n. 081/8718200; indirizzo di p.e.c.:
Email_1
Appellante
E
(CF. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli, al Vico Tre Re a Toledo, 60, presso lo studio dell'Avv. Milena Curto (C.F.
), dalla quale è difesa e rappresentata giusta procura in calce alla comparsa CodiceFiscale_3 di costituzione e risposta (per le comunicazioni: fax n. 081/8305110; indirizzo di p.e.c.:
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Appellata
NONCHE'
1 (C.F. ) residente in [...] C.F._4
8
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 23.01.2024 le parti costituite hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: nel riportarsi all'atto di appello ed a tutte le difese innanzi svolte ,chiede l'integrale accoglimento con ogni conseguenza di legge, previa riforma della sentenza gravata con condanna alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Impugnate
e contestate ancora una volta la comparsa di costituzione e di risposta della parte appellata in uno a tutti gli scritti difensivi perché del tutto infondate in fatto ed in diritto in uno alle conclusioni ivi rassegnate, così conclude : Voglia l'On.le Tribunale di Torre Annunziata , in riforma integrale della sentenza impugnata, 1)Accogliere l'atto di appello in via integrale e per l'effetto riformare e/o annullare in toto la sentenza n. 129/2020 R.G.N.R. 14969/2017 resa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, pubblicata in data 10/01/2020 e non notificata;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro per cui è causa del sig. e per l'effetto condannarlo in solido con la CP_2 CP_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dalla sig.ra , per la somma
[...] Parte_1 di euro 11.266,27 ovvero a quella maggiore o minore accertata in relazione di C.M.U. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
3)infine, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario. Infine, il sottoscritto procuratore chiede alla S.V.
Ill.ma che la presente causa sia assegnata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale ed eventuali repliche.
Parte appellata: si riporta integralmente alla comparsa di risposta, agli atti e documenti di causa del doppio grado di giudizio, conclude per il rigetto dell'avverso gravame, con vittoria delle spese di lite.
Chiede assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 01.08.2017, evocava in giudizio innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Torre Annunziata e , per sentire CP_2 Controparte_3 accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva del primo, quale proprietario dell'auto
Mercedes tg BH686CK, nella produzione del sinistro verificatosi in data 18.05.2014 alle ore 16:30
2 circa in SAIO BA alla Via Casa Russo e, per l'effetto, condannare entrambi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali e non dalla stessa subiti nella somma complessiva di euro 12.953,98 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata dal giudice adito, quantificata anche a seguito di CTU medico-legale, oltre spese di ctu ad anticiparsi, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese e competenze, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatorio.
A fondamento della domanda allegava in fatto che nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motociclo Changzhou 125 tg.DR63182, in proprietà di Parte_2 ed assicurato per la r.c.a. con la polizza n. C439342/0101, veniva urtata Controparte_3 nella parte anteriore dall'autovettura Mercedes tg. BH686CK, di proprietà di , che CP_2 nell'uscire da una traversa privata, al fine di immettersi su Via Casa Russo, impattava il motociclo causandone la caduta al suolo con la parte laterale sinistra unitamente alla conducente
[...]
e al trasportato;
che l'attrice veniva trasportata presso il P.S. del P.O. di Castellammare di Parte_1
Stabia dove le veniva diagnosticata “contusione traumatica emitorace sx con frattura della VI,VII e
VIII costa nonché coccigodinia da sublussazione traumatica degli ultimi metameri coccigei”, con prognosi di giorni 15; che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura Mercedes tg. BH686CK la cui condotta di guida contravveniva alle più elementari norme di prudenza e diligenza necessarie in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso si era verificato;
che l'istante si sottoponeva a controlli specialistici e a cure mediche, che la malattia aveva una durata complessiva di giorni 15 ITT, giorni 30 ITP al 50% e che residuavano postumi permanenti di danno biologico nella misura pari all' 8%, pari a un danno alla persona di complessivi euro 12.953,98, di cui euro 152,00 per spese mediche;
che nonostante la richiesta del risarcimento del danno e l'invito a stipulare convenzione di negoziazione inoltrate alla compagnia i danni non erano stati risarciti. Controparte_3
1.2- Nel costituirsi in giudizio resisteva alla domanda eccependo in via preliminare la Controparte_3 nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 comma III e 164 comma I cpc, per omessa o insufficiente descrizione del fatto e della causa petendi;
eccepiva altresì la improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005, la carenza di idonea prova in ordine alla legittimazione attiva e passiva, non essendo all'uopo sufficiente la mera copia della carta di circolazione né la mera ispezione al Pra;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto sfornita di prova atteso che la scatola nera installata sul veicolo tg BH686CK il giorno 18.05.2014 alle ore 16.30 non aveva rilevato alcun evento “crash”, il veicolo risultava in località Eboli, ad oltre
50km dal luogo del presunto sinistro e l'attrice in sede di prima refertazione aveva negato la
3 responsabilità di terzi nella produzione delle lesioni;
in subordine, chiedeva la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cc tenuto conto della scopertura assicurativa del motoveicolo attoreo al momento del sinistro, con vittoria di spese di lite.
1.3- All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice e nell'espletamento delle CTU tecnica e medica), con sentenza n. 129/2020 resa pubblica in data
10.01.2020 il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta la proponibilità della domanda e documentalmente provata la legittimazione delle parti in causa, valutava la domanda non adeguatamente provata stante le diverse risultanze della “scatola nera” installata sul veicolo convenuto e costituenti piena prova, come disposto dall'145bis d.lgs. 209/2005, introdotto dall'art. l, comma 20, L.124/2017, per cui così provvedeva: “l) Dichiara la contumacia del convenuto CP_4
. 2) Rigetta la domanda di . 3) Condanna l'attrice al pagamento in favore
[...] Parte_1 della delle spese ed onorari del giudizio, che liquida in euro 2100,00, di cui euro Controparte_3
50,00 per spese ed il restante per competenze, oltre IVA, C.P.A., e rimborso forfettario spese generali ex art. l5 L.P. 4) Le spese delle ctu espletate restano a carico dell'attrice”.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 12.10.2020 (a mezzo servizio postale) e
27.10.2020, rispettivamente nei confronti di e di , per l'udienza del Controparte_3 CP_2
19.03.2021, proponeva rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito Parte_1 esaminati, chiedendo al tribunale, in totale riforma della impugnata sentenza, di accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro nei confronti di e, per l'effetto, condannarlo in solido con CP_2 la al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dall'appellante per la somma di CP_3
€ 11.266,27, ovvero di quella maggiore o minore accertata, oltre accessori di legge dalla data del sinistro fino al soddisfo, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
2.2- Costituitasi (tardivamente) in giudizio con comparsa depositata in data 16.03.2021, la CP_3 eccepiva preliminarmente la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
nel merito
[...] ribadiva quanto già evidenziato nel primo giudizio in relazione al mancato rilevamento di un crash dalla scatola nera installata sul veicolo danneggiate, alle dichiarazioni rilasciate dall'attrice ai sanitari che la presero in cura e alla mancata copertura assicurativa del motoveicolo attoreo;
chiedeva, pertanto, in via principale, rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, comunque non provata;
in subordine, chiedeva la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cc, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
2.3- Dichiarata la contumacia di , non costituito in giudizio benchè ritualmente CP_2 convenuto (notifica eseguita a mezzo posta e perfezionatasi per compiuta giacenza per mancato ritiro 4 nei termini del plico depositato in ufficio in data 30.10.2020), acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 2.9.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190
c.p.c. decorrenti dal 13.9.2024.
3.- Preliminarmente, va disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc sollevata dalla appellata società.
L'art. 348 bis cpc dispone, infatti, che “Fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, mentre l'art. 348 ter c.p.c. statuisce che “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma…”.
Ebbene, il mancato rilievo della inammissibilità dell'appello, nei termini previsti dalle citate norme, alla prima udienza di trattazione della causa dà conto della infondatezza della eccezione.
4.1- Con l'atto di appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1 giudice ha così statuito “…l'attrice non ha adeguatamente adempiuto all'onere probatorio su di esso incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo fornito idonea e certa prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua domanda e, segnatamente, dell'evento e del nesso di causalità secondo la narrazione dei fatti così come da esso in citazione dedotti. In particolare, lo stesso evento appare incerto ed indimostrato nel suo concreto svolgersi e divenire, visto le risultanze della c.d. scatola nera” ed ancora “Nel caso di specie, il dispositivo avrebbe dovuto segnalare l'incidente, cosa che non è avvenuto ed inoltre dalla scatola nera emerge che l'auto si trovava nel momento del sinistro in
S. IO BA ma in Eboli”, e ancora nella parte in cui ha altresì motivato:“ Poiché non risulta essere dedotto o provato il mancato funzionamento o la manomissione della scatola nera, nemmeno dalla espletata ctu che dichiarava: i dati disponibili non consentono di determinare se all'epoca dei fatti il sistema di rilevamento fosse perfettamente efficiente e montato così come indicato dall'istruzioni allegate e se fosse o meno effettivamente montato sul veicolo convenuto”, essendosi
l'attore limitato a dedurre semplicemente l'inattendibilità scientifica e falsificabilità della scatola nera, le risultanze del dispositivo formano piena prova, per cui la domanda va rigettata”.
L'appellante assume che il primo giudice non ha correttamente valutato le risultanze istruttorie, evidenziando che:
- la relazione tecnica del ctu eseguita sulla scatola nera era chiara nel porre in discussione il tracciato dell'autoveicolo Mercedes tg BH686CK nel momento in il c.t.u. testualmente riferisce che i dati
5 disponibili non consentono di determinare se all'epoca dei fatti il sistema di rilevamento fosse perfettamente efficiente e montato così come indicato dalle istruzioni allegate e se fosse o meno effettivamente montato sul veicolo convenuto;
di qui l'inattendibilità del tracciato prodotto da controparte ai fini della prova dello svolgimento dei fatti, anche in considerazione della condotta del responsabile civile, contumace nel processo ed assente, benchè ritualmente convocato, alle operazioni del c.t.u., oltre che delle risultanze del modello CAI sottoscritto da entrambe le parti che riportava la dinamica del fatto descritta in citazione;
- la CTU medico-legale aveva accertato la compatibilità causale tra le lesioni riportate dalla Pt_1
e la descritta dinamica dell'evento, attribuendo all'attrice un danno biologico nella misura del 6%;
- con la sentenza n. 3958/17 passata in giudicato il Giudice di Pace di Torre Annunziata aveva accolto la domanda proposta da , proprietario del motorino Changzhou tg DR63182 Parte_2 condotto dall'appellante, di risarcimento dei danni riportati dallo stesso motorino in occasione del sinistro per cui è causa;
- in data 20.1.2020 la compagnia assicuratrice aveva spontaneamente provveduto in via stragiudiziale al ristoro dei danni riportati dal terzo trasportato, ; Persona_1
- il teste escusso ha confermato il sinistro e le lesioni subite dall'attrice. Pertanto, l'attività istruttoria complessivamente considerata fornisce piena prova dell'avveramento del fatto storico e delle sue conseguenze.
Da ultimo, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza anche per il capo di condanna alle spese ed onorari liquidati nella sentenza gravata in favore dell'impresa assicuratrice convenuta e, in ipotesi di rigetto del gravame, l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, attesa la specificità della materia del contendere e della delicata questione di diritto dedotta a sostegno del gravame.
4.2- L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
con l'atto di citazione deduceva che in data 18.05.2014 alle ore 16.30 circa, Parte_1 mentre alla guida del motociclo Changzhou 125 tg DR63182 percorreva la via Casa Russo in
SAIO BA, veniva attinta alla parte anteriore da un veicolo Mercedes tg BH686CK che usciva da una traversa privata per immettersi su via Casa Russo, per effetto dell'urto rovinava al suolo con la parte laterale sinistra riportando lesioni personali, di cui chiedeva il risarcimento.
L'istante, dunque, per quel che qui rileva, non specificava la propria direzione di marcia, le caratteristiche della strada che stava percorrendo al momento del sinistro (a senso unico o a doppio
6 senso di circolazione;
con un'unica corsia di marcia o con doppia corsia;
ad andamento rettilineo o curvilineo), le condizioni del traffico;
non indicava il punto esatto della via Casa Russo in cui il sinistro si è verificato , la presenza in tale punto di segnaletica orizzontale e/o verticale né il luogo
“privato” da cui proveniva l'auto investitrice quando si è immessa sulla strada;
nulla dice in ordine alla propria condotta di guida prima del sinistro (posizione del motorino sulla corsia di marcia e velocità di percorrenza) e le manovre d'emergenza eventualmente tentate per evitarlo così come non indicava i punti d'urto tra i due veicoli e la esatta posizione sulla sede stradale del motociclo e del veicolo convenuto al momento dell'impatto e successivamente;
non precisava se al sinistro avevano assistito testimoni e se terzi erano intervenuti a prestare soccorso ai feriti (ossia alla ed al Pt_1 trasportato che viaggiavano sul motorino); in altri termini non assolveva adeguatamente, sul piano assertivo prima ancora che probatorio, l'onere di allegazione sulla stessa incombente al fine di adeguatamente descrivere e circostanziare il fatto costitutivo della propria pretesa risarcitoria.
Né tale lacuna assertiva può dirsi in qualche modo colmata, in senso favorevole all'attrice, dalle richiamate risultanze istruttorie, non avendo parte attrice adeguatamente assolto neanche l'onere, sulla stessa del pari gravante, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, atteso che le riferite generiche circostanze del sinistro dedotte in citazione non hanno trovato sufficiente riscontro nelle parimenti generiche e in parte contraddittorie risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo.
Il primo giudice, invero, ha ritenuto di rigettare la domanda attorea valutando e valorizzando le risultanze della scatola nera installata sul veicolo Mercedes alla luce del disposto dell'art. 145bis
d.lgs. 209/2005, così come introdotto dall'art. l, comma 20, L. 124/2017, secondo cui “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti su cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.
La decisione del primo giudice, come anticipato, è corretta e va pertanto confermata, sia pure integrandone la motivazione.
Al riguardo vengono in primo luogo in evidenza le risultanze del referto di Pronto Soccorso n.
2014/27196 redatto in data 18.5.2014 con indicazione dell'orario di accettazione del paziente in alle ore 16,40 (ossia dieci minuti dopo le 16,30, ora di accadimento del sinistro in Persona_2
SAIO BA indicata in citazione e nella lettera di messa in mora). Ebbene, per quanto si legge nel referto, la , al momento dell'accesso in ospedale , effettuato con mezzo proprio, ha Pt_1 dichiarato che l'incidente si era verificato alle ore 16,00 (mentre l'anamnesi eseguita alle ore 16,54 riporta come ora dell'incidente le 16,30) e, quel che qui più rileva, esclude la responsabilità di terzi atteso che in corrispondenza delle voci “responsabilità di terzi” ed omissione di soccorso l'attrice 7 dichiarava “No”. Trattasi all'evidenza di dichiarazioni certamente attendibili poiché rese nell'immediatezza del fatto dalla stessa attrice in condizioni psico-fisiche non alterate.
Parte attrice ha poi prodotto il modello CAI a doppia firma del conducente-proprietario dell'auto
Mercedes e della stessa quale conducente del motorino di proprietà di . Pt_1 Parte_2
Al riguardo va tuttavia considerato che la dichiarazione resa nel modulo CAI, seppure a doppia firma, dal responsabile del danno proprietario del veicolo, non ha valore di piena prova, nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice , dovendo trovare applicazione le norme di cui all'art. 2733, comma 3, c.c. secondo cui in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 25770 del 14.10.2019). Si tratta quindi di un elemento rimesso alla libera valutazione del giudice, il quale può liberamente stabilirne il valore probatorio confrontandolo con gli altri elementi probatori acquisiti (cfr. Cass. n. 3875/2014; Cass. 20300/2019).
Ciò posto, nella fattispecie in esame il modello CAI non fornisce utili elementi di riscontro rispetto all'avveramento del sinistro ed alle sue modalità dal momento che non risulta interamente compilato e si limita a ribadire nei medesimi termini assolutamente generici la dinamica del sinistro riportata in citazione. In particolare , nel modello in esame i dichiaranti non hanno indicato al punto 5) il nome di eventuali testimoni, non hanno contrassegnato nessuna delle caselle del punto 12 utili alla descrizione delle circostanze dell'incidente, né hanno compilato lo spazio 13 con il grafico dell'incidente al momento dell'urto (grafico che deve contenere la specifica indicazione del tracciato delle strade, della direzione di marcia dei veicoli coinvolti , della loro posizione al momento dell'urto
, dei segnali stradali e dei nomi delle strade), omissione quest'ultima di particolare rilevanza attesa la già rilevata genericità e incompiutezza delle allegazioni in ordine alla dinamica del sinistro contenute nella citazione e l'assenza di qualsivoglia altra rappresentazione grafica o documentazione fotografica del luogo del sinistro (oltre che dei mezzi coinvolti).
Né la insufficienza delle allegazioni dell'attrice risulta colmata ed adeguatamente riscontrata sul piano probatorio dalla sola dichiarazione dell'unico teste escusso, il quale riferisce Testimone_1 di aver assistito all'incidente mentre si trovava fermo nella sua auto in via Casa Russo nei pressi di un palazzo a due piani, in posizione frontale e ad una distanza di circa dieci-quindici metri rispetto al luogo di accadimento dello stesso. Con riferimento alle circostanze del sinistro il teste di fatto conferma la generica prospettazione di parte attrice (il sinistro era avvenuto tra “un motorino di colore scuro” ed una “vettura Mercedes, se ben ricordo un modello Classe A”; aveva visto “che da una strada privata è sbucata fuori d'improvviso una Mercedes di colore scuro guidata da un signore ….
E così facendo rovinava contro la parte anteriore di un motorino anch'esso di colore scuro con a 8 bordo due persone …” e che “dopo l'urto tra le parti anteriori del veicolo indicato e del motorino entrambi gli occupanti di quest'ultimo rovinavano in terra”), altresì precisando, in aggiunta, che “la strada dove è avvenuto il sinistro per cui è causa è a doppio senso di marcia per cui si sale e si scende” e che “il conducente il motorino procedeva per via Casa Russo a velocità moderata per le condizioni dei luoghi e manteneva la propria destra di marcia rispetto al suo di marcia”.
Non va peraltro sottaciuto che lo stesso teste dichiara che il sinistro si era verificato alle ore 15,30-
16,00 (e non già alle ore 16,30 come dedotto in citazione dalla ) e, quel che più rileva, in Pt_1 contrasto con la tesi dell'attrice e con le richiamate risultanze del Modello CAI, indica quale conducente del motorino non già la medesima attrice bensì il ragazzo che era con lei: dichiara infatti
“dissi al ragazzo che guidava il motorino che io ero e sono il barbiere di Angri, molto Tes_1 conosciuto in zona…” e, nel descrivere la condotta di guida di quest'ultimo, come già visto, lo indica come “il conducente”
La genericità insufficienza e contraddittorietà del quadro assertivo e probatorio, sin qui esaminato, valutata in uno alla mancata produzione in giudizio di documentazione grafica e fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi, dei mezzi coinvolti, dei danni dagli stessi subiti a causa del sinistro, sono tutti elementi che complessivamente valutati danno conto dell'inadeguato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere, sulla stessa gravante, di allegare e provare i fatti costitutivi delle proprie pretese.
La considerazione che precede trova poi ulteriore conferma nelle risultanze della scatola nera installata sull'auto Mercedes investitrice prodotte dalla società assicuratrice. Trattasi, come è noto, di un dispositivo dotato di Gps che, se installato sull'auto, registra le informazioni sul veicolo e sulla guida del conducente.
Ai sensi dell'art. 145 bis comma 1 del codice delle assicurazioni, introdotto dall'art. 1 comma XX della legge 124/2017, “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132- ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”. La modifica, da parte della L. 4 agosto 2017 n.
124, dell'art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni è entrata in vigore il 29 agosto 2017.
9 Orbene, come si evince da un'attenta lettura della novella, essa prende in considerazione anche l'ipotesi in cui il dispositivo risulti già installato sul veicolo alla data di entrata in vigore della disposizione ('fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni'), ma - trattandosi di norma a carattere sostanziale che incide sulla valenza probatoria da attribuire ad un certo dispositivo - detta norma si applica nei soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente al momento di entrata in vigore della disposizione, in applicazione di quanto statuito nell'art. 11 delle Preleggi ('la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo').
Conseguentemente, poiché nella fattispecie il sinistro si è verificato il 18.05.2014, ossia prima dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 145-bis, lo stesso non potrà essere sussunto sotto tale ultima disposizione con la conseguenza che alle risultanze della scatola nera (secondo cui il veicolo
Mercedes tg BH686CK il giorno 18.05.2014 alle ore 16.30 si trovava in Eboli SP262 e non già in
SAIO BA e, soprattutto, non veniva rilevato alcun sinistro) non potrà attribuirsi efficacia di prova legale, come erroneamente operato dal primo giudice, in relazione ai fatti a cui esse si riferiscono, ma valenza di presunzioni semplici, presunzioni che, come anticipato, concorrono a rafforzare la valutazione di inadeguatezza ed insufficienza del riscontro probatorio offerto dall'attrice ai fatti costitutivi della sua pretesa risarcitoria (e ciò senza considerare che era in ogni caso onere dell'attrice, dalla stessa non assolto, dimostrare la manomissione o il mancato funzionamento del dispositivo installato sul veicolo convenuto al momento del sinistro).
Da ultimo l'appellante ha, altresì, censurato la sentenza di primo grado per non aver il giudice di pace tenuto conto della sentenza n. 3958/2017 passata in giudicato che ha accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo tg DR63182 in proprietà di CP_5 Pt_2
e condotto dalla .
[...] Parte_1
Al riguardo, è sufficiente rilevare che la sentenza di cui viene invocata l'autorità di giudicato è stata pronunciata in altro giudizio vertente tra parti diverse e a tutela di diversi interessi, con la conseguenza che, pur avendo ad oggetto il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro cui fa riferimento la pretesa risarcitoria azionata dalla nel presente giudizio, non può spiegare efficacia di Pt_1 giudicato tra le parti di quest'ultimo.
Tutto ciò considerato, la sentenza appellata va, dunque, confermata poiché immune da censure, con conseguente integrale rigetto della impugnazione proposta da anche con Parte_1 riferimento alla condanna alle spese statuita in primo grado, attesa la conformità di tale statuizione al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c..
10 4.- Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla inconsistenza delle generiche ragioni addotta dall'appellante a sostegno della domanda di integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio anche in caso di rigetto dell'appello (specificità della materia del contendere e delicata questione di diritto oggetto di trattazione), le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di specifica, come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al dm
55/2014 - modificato dal dm 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della controversia
(scaglione da euro 5200,01 ad euro 26.000,00), alla modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alla genericità ed al modesto pregio dell'attività difensiva svolta, all'attività difensiva effettivamente svolta (carente in appello della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 40% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge. Spese non ripetibili nel rapporto con l'appellato
, rimasto contumace. CP_2
5.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis , d.p.r. cit., se dovuto
(cfr. Cass. sez. un. secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 129/2020, resa pubblica il 10.01.2020, proposto da nei confronti della , in Parte_1 CP_1 persona del suo legale rappresentante p.t. e di , così provvede: CP_2
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_3
; CP_2
2) condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante p.t, delle spese e competenze del grado che liquida in euro 3.046,00 per compensi,
11 oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute, pone definitivamente a carico di le spese delle CTU tecnica e medica;
nulla per le spese Parte_1 nei confronti dell'appellato , rimasto contumace. CP_2
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, co.1 quater T.U.
Spese di Giustizia, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata in data 10.11.2025.
Il Giudice unico
Dott.ssa NN LO
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. NN LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al n. 5207/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 129/2020 pubblicata in data 10.1.2020, avente ad oggetto: risarcimento danni (lesioni) da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in
Castellammare di Stabia (Na) alla via Lattaro 47, presso lo studio dell'avv. Matilde Del Gaudio (C.F.
, dalla quale è rappresentata e difesa per procura su foglio separato allegato C.F._2 telematicamente all'atto di appello (per le comunicazioni: fax n. 081/8718200; indirizzo di p.e.c.:
Email_1
Appellante
E
(CF. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli, al Vico Tre Re a Toledo, 60, presso lo studio dell'Avv. Milena Curto (C.F.
), dalla quale è difesa e rappresentata giusta procura in calce alla comparsa CodiceFiscale_3 di costituzione e risposta (per le comunicazioni: fax n. 081/8305110; indirizzo di p.e.c.:
Email_2
Appellata
NONCHE'
1 (C.F. ) residente in [...] C.F._4
8
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 23.01.2024 le parti costituite hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: nel riportarsi all'atto di appello ed a tutte le difese innanzi svolte ,chiede l'integrale accoglimento con ogni conseguenza di legge, previa riforma della sentenza gravata con condanna alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Impugnate
e contestate ancora una volta la comparsa di costituzione e di risposta della parte appellata in uno a tutti gli scritti difensivi perché del tutto infondate in fatto ed in diritto in uno alle conclusioni ivi rassegnate, così conclude : Voglia l'On.le Tribunale di Torre Annunziata , in riforma integrale della sentenza impugnata, 1)Accogliere l'atto di appello in via integrale e per l'effetto riformare e/o annullare in toto la sentenza n. 129/2020 R.G.N.R. 14969/2017 resa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, pubblicata in data 10/01/2020 e non notificata;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro per cui è causa del sig. e per l'effetto condannarlo in solido con la CP_2 CP_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dalla sig.ra , per la somma
[...] Parte_1 di euro 11.266,27 ovvero a quella maggiore o minore accertata in relazione di C.M.U. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
3)infine, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario. Infine, il sottoscritto procuratore chiede alla S.V.
Ill.ma che la presente causa sia assegnata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale ed eventuali repliche.
Parte appellata: si riporta integralmente alla comparsa di risposta, agli atti e documenti di causa del doppio grado di giudizio, conclude per il rigetto dell'avverso gravame, con vittoria delle spese di lite.
Chiede assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 01.08.2017, evocava in giudizio innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Torre Annunziata e , per sentire CP_2 Controparte_3 accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva del primo, quale proprietario dell'auto
Mercedes tg BH686CK, nella produzione del sinistro verificatosi in data 18.05.2014 alle ore 16:30
2 circa in SAIO BA alla Via Casa Russo e, per l'effetto, condannare entrambi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali e non dalla stessa subiti nella somma complessiva di euro 12.953,98 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata dal giudice adito, quantificata anche a seguito di CTU medico-legale, oltre spese di ctu ad anticiparsi, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese e competenze, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatorio.
A fondamento della domanda allegava in fatto che nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motociclo Changzhou 125 tg.DR63182, in proprietà di Parte_2 ed assicurato per la r.c.a. con la polizza n. C439342/0101, veniva urtata Controparte_3 nella parte anteriore dall'autovettura Mercedes tg. BH686CK, di proprietà di , che CP_2 nell'uscire da una traversa privata, al fine di immettersi su Via Casa Russo, impattava il motociclo causandone la caduta al suolo con la parte laterale sinistra unitamente alla conducente
[...]
e al trasportato;
che l'attrice veniva trasportata presso il P.S. del P.O. di Castellammare di Parte_1
Stabia dove le veniva diagnosticata “contusione traumatica emitorace sx con frattura della VI,VII e
VIII costa nonché coccigodinia da sublussazione traumatica degli ultimi metameri coccigei”, con prognosi di giorni 15; che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura Mercedes tg. BH686CK la cui condotta di guida contravveniva alle più elementari norme di prudenza e diligenza necessarie in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso si era verificato;
che l'istante si sottoponeva a controlli specialistici e a cure mediche, che la malattia aveva una durata complessiva di giorni 15 ITT, giorni 30 ITP al 50% e che residuavano postumi permanenti di danno biologico nella misura pari all' 8%, pari a un danno alla persona di complessivi euro 12.953,98, di cui euro 152,00 per spese mediche;
che nonostante la richiesta del risarcimento del danno e l'invito a stipulare convenzione di negoziazione inoltrate alla compagnia i danni non erano stati risarciti. Controparte_3
1.2- Nel costituirsi in giudizio resisteva alla domanda eccependo in via preliminare la Controparte_3 nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 comma III e 164 comma I cpc, per omessa o insufficiente descrizione del fatto e della causa petendi;
eccepiva altresì la improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005, la carenza di idonea prova in ordine alla legittimazione attiva e passiva, non essendo all'uopo sufficiente la mera copia della carta di circolazione né la mera ispezione al Pra;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto sfornita di prova atteso che la scatola nera installata sul veicolo tg BH686CK il giorno 18.05.2014 alle ore 16.30 non aveva rilevato alcun evento “crash”, il veicolo risultava in località Eboli, ad oltre
50km dal luogo del presunto sinistro e l'attrice in sede di prima refertazione aveva negato la
3 responsabilità di terzi nella produzione delle lesioni;
in subordine, chiedeva la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cc tenuto conto della scopertura assicurativa del motoveicolo attoreo al momento del sinistro, con vittoria di spese di lite.
1.3- All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice e nell'espletamento delle CTU tecnica e medica), con sentenza n. 129/2020 resa pubblica in data
10.01.2020 il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta la proponibilità della domanda e documentalmente provata la legittimazione delle parti in causa, valutava la domanda non adeguatamente provata stante le diverse risultanze della “scatola nera” installata sul veicolo convenuto e costituenti piena prova, come disposto dall'145bis d.lgs. 209/2005, introdotto dall'art. l, comma 20, L.124/2017, per cui così provvedeva: “l) Dichiara la contumacia del convenuto CP_4
. 2) Rigetta la domanda di . 3) Condanna l'attrice al pagamento in favore
[...] Parte_1 della delle spese ed onorari del giudizio, che liquida in euro 2100,00, di cui euro Controparte_3
50,00 per spese ed il restante per competenze, oltre IVA, C.P.A., e rimborso forfettario spese generali ex art. l5 L.P. 4) Le spese delle ctu espletate restano a carico dell'attrice”.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 12.10.2020 (a mezzo servizio postale) e
27.10.2020, rispettivamente nei confronti di e di , per l'udienza del Controparte_3 CP_2
19.03.2021, proponeva rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito Parte_1 esaminati, chiedendo al tribunale, in totale riforma della impugnata sentenza, di accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro nei confronti di e, per l'effetto, condannarlo in solido con CP_2 la al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dall'appellante per la somma di CP_3
€ 11.266,27, ovvero di quella maggiore o minore accertata, oltre accessori di legge dalla data del sinistro fino al soddisfo, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
2.2- Costituitasi (tardivamente) in giudizio con comparsa depositata in data 16.03.2021, la CP_3 eccepiva preliminarmente la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
nel merito
[...] ribadiva quanto già evidenziato nel primo giudizio in relazione al mancato rilevamento di un crash dalla scatola nera installata sul veicolo danneggiate, alle dichiarazioni rilasciate dall'attrice ai sanitari che la presero in cura e alla mancata copertura assicurativa del motoveicolo attoreo;
chiedeva, pertanto, in via principale, rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, comunque non provata;
in subordine, chiedeva la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cc, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
2.3- Dichiarata la contumacia di , non costituito in giudizio benchè ritualmente CP_2 convenuto (notifica eseguita a mezzo posta e perfezionatasi per compiuta giacenza per mancato ritiro 4 nei termini del plico depositato in ufficio in data 30.10.2020), acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 2.9.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190
c.p.c. decorrenti dal 13.9.2024.
3.- Preliminarmente, va disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc sollevata dalla appellata società.
L'art. 348 bis cpc dispone, infatti, che “Fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, mentre l'art. 348 ter c.p.c. statuisce che “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma…”.
Ebbene, il mancato rilievo della inammissibilità dell'appello, nei termini previsti dalle citate norme, alla prima udienza di trattazione della causa dà conto della infondatezza della eccezione.
4.1- Con l'atto di appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1 giudice ha così statuito “…l'attrice non ha adeguatamente adempiuto all'onere probatorio su di esso incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo fornito idonea e certa prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua domanda e, segnatamente, dell'evento e del nesso di causalità secondo la narrazione dei fatti così come da esso in citazione dedotti. In particolare, lo stesso evento appare incerto ed indimostrato nel suo concreto svolgersi e divenire, visto le risultanze della c.d. scatola nera” ed ancora “Nel caso di specie, il dispositivo avrebbe dovuto segnalare l'incidente, cosa che non è avvenuto ed inoltre dalla scatola nera emerge che l'auto si trovava nel momento del sinistro in
S. IO BA ma in Eboli”, e ancora nella parte in cui ha altresì motivato:“ Poiché non risulta essere dedotto o provato il mancato funzionamento o la manomissione della scatola nera, nemmeno dalla espletata ctu che dichiarava: i dati disponibili non consentono di determinare se all'epoca dei fatti il sistema di rilevamento fosse perfettamente efficiente e montato così come indicato dall'istruzioni allegate e se fosse o meno effettivamente montato sul veicolo convenuto”, essendosi
l'attore limitato a dedurre semplicemente l'inattendibilità scientifica e falsificabilità della scatola nera, le risultanze del dispositivo formano piena prova, per cui la domanda va rigettata”.
L'appellante assume che il primo giudice non ha correttamente valutato le risultanze istruttorie, evidenziando che:
- la relazione tecnica del ctu eseguita sulla scatola nera era chiara nel porre in discussione il tracciato dell'autoveicolo Mercedes tg BH686CK nel momento in il c.t.u. testualmente riferisce che i dati
5 disponibili non consentono di determinare se all'epoca dei fatti il sistema di rilevamento fosse perfettamente efficiente e montato così come indicato dalle istruzioni allegate e se fosse o meno effettivamente montato sul veicolo convenuto;
di qui l'inattendibilità del tracciato prodotto da controparte ai fini della prova dello svolgimento dei fatti, anche in considerazione della condotta del responsabile civile, contumace nel processo ed assente, benchè ritualmente convocato, alle operazioni del c.t.u., oltre che delle risultanze del modello CAI sottoscritto da entrambe le parti che riportava la dinamica del fatto descritta in citazione;
- la CTU medico-legale aveva accertato la compatibilità causale tra le lesioni riportate dalla Pt_1
e la descritta dinamica dell'evento, attribuendo all'attrice un danno biologico nella misura del 6%;
- con la sentenza n. 3958/17 passata in giudicato il Giudice di Pace di Torre Annunziata aveva accolto la domanda proposta da , proprietario del motorino Changzhou tg DR63182 Parte_2 condotto dall'appellante, di risarcimento dei danni riportati dallo stesso motorino in occasione del sinistro per cui è causa;
- in data 20.1.2020 la compagnia assicuratrice aveva spontaneamente provveduto in via stragiudiziale al ristoro dei danni riportati dal terzo trasportato, ; Persona_1
- il teste escusso ha confermato il sinistro e le lesioni subite dall'attrice. Pertanto, l'attività istruttoria complessivamente considerata fornisce piena prova dell'avveramento del fatto storico e delle sue conseguenze.
Da ultimo, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza anche per il capo di condanna alle spese ed onorari liquidati nella sentenza gravata in favore dell'impresa assicuratrice convenuta e, in ipotesi di rigetto del gravame, l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, attesa la specificità della materia del contendere e della delicata questione di diritto dedotta a sostegno del gravame.
4.2- L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
con l'atto di citazione deduceva che in data 18.05.2014 alle ore 16.30 circa, Parte_1 mentre alla guida del motociclo Changzhou 125 tg DR63182 percorreva la via Casa Russo in
SAIO BA, veniva attinta alla parte anteriore da un veicolo Mercedes tg BH686CK che usciva da una traversa privata per immettersi su via Casa Russo, per effetto dell'urto rovinava al suolo con la parte laterale sinistra riportando lesioni personali, di cui chiedeva il risarcimento.
L'istante, dunque, per quel che qui rileva, non specificava la propria direzione di marcia, le caratteristiche della strada che stava percorrendo al momento del sinistro (a senso unico o a doppio
6 senso di circolazione;
con un'unica corsia di marcia o con doppia corsia;
ad andamento rettilineo o curvilineo), le condizioni del traffico;
non indicava il punto esatto della via Casa Russo in cui il sinistro si è verificato , la presenza in tale punto di segnaletica orizzontale e/o verticale né il luogo
“privato” da cui proveniva l'auto investitrice quando si è immessa sulla strada;
nulla dice in ordine alla propria condotta di guida prima del sinistro (posizione del motorino sulla corsia di marcia e velocità di percorrenza) e le manovre d'emergenza eventualmente tentate per evitarlo così come non indicava i punti d'urto tra i due veicoli e la esatta posizione sulla sede stradale del motociclo e del veicolo convenuto al momento dell'impatto e successivamente;
non precisava se al sinistro avevano assistito testimoni e se terzi erano intervenuti a prestare soccorso ai feriti (ossia alla ed al Pt_1 trasportato che viaggiavano sul motorino); in altri termini non assolveva adeguatamente, sul piano assertivo prima ancora che probatorio, l'onere di allegazione sulla stessa incombente al fine di adeguatamente descrivere e circostanziare il fatto costitutivo della propria pretesa risarcitoria.
Né tale lacuna assertiva può dirsi in qualche modo colmata, in senso favorevole all'attrice, dalle richiamate risultanze istruttorie, non avendo parte attrice adeguatamente assolto neanche l'onere, sulla stessa del pari gravante, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, atteso che le riferite generiche circostanze del sinistro dedotte in citazione non hanno trovato sufficiente riscontro nelle parimenti generiche e in parte contraddittorie risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo.
Il primo giudice, invero, ha ritenuto di rigettare la domanda attorea valutando e valorizzando le risultanze della scatola nera installata sul veicolo Mercedes alla luce del disposto dell'art. 145bis
d.lgs. 209/2005, così come introdotto dall'art. l, comma 20, L. 124/2017, secondo cui “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti su cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.
La decisione del primo giudice, come anticipato, è corretta e va pertanto confermata, sia pure integrandone la motivazione.
Al riguardo vengono in primo luogo in evidenza le risultanze del referto di Pronto Soccorso n.
2014/27196 redatto in data 18.5.2014 con indicazione dell'orario di accettazione del paziente in alle ore 16,40 (ossia dieci minuti dopo le 16,30, ora di accadimento del sinistro in Persona_2
SAIO BA indicata in citazione e nella lettera di messa in mora). Ebbene, per quanto si legge nel referto, la , al momento dell'accesso in ospedale , effettuato con mezzo proprio, ha Pt_1 dichiarato che l'incidente si era verificato alle ore 16,00 (mentre l'anamnesi eseguita alle ore 16,54 riporta come ora dell'incidente le 16,30) e, quel che qui più rileva, esclude la responsabilità di terzi atteso che in corrispondenza delle voci “responsabilità di terzi” ed omissione di soccorso l'attrice 7 dichiarava “No”. Trattasi all'evidenza di dichiarazioni certamente attendibili poiché rese nell'immediatezza del fatto dalla stessa attrice in condizioni psico-fisiche non alterate.
Parte attrice ha poi prodotto il modello CAI a doppia firma del conducente-proprietario dell'auto
Mercedes e della stessa quale conducente del motorino di proprietà di . Pt_1 Parte_2
Al riguardo va tuttavia considerato che la dichiarazione resa nel modulo CAI, seppure a doppia firma, dal responsabile del danno proprietario del veicolo, non ha valore di piena prova, nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice , dovendo trovare applicazione le norme di cui all'art. 2733, comma 3, c.c. secondo cui in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 25770 del 14.10.2019). Si tratta quindi di un elemento rimesso alla libera valutazione del giudice, il quale può liberamente stabilirne il valore probatorio confrontandolo con gli altri elementi probatori acquisiti (cfr. Cass. n. 3875/2014; Cass. 20300/2019).
Ciò posto, nella fattispecie in esame il modello CAI non fornisce utili elementi di riscontro rispetto all'avveramento del sinistro ed alle sue modalità dal momento che non risulta interamente compilato e si limita a ribadire nei medesimi termini assolutamente generici la dinamica del sinistro riportata in citazione. In particolare , nel modello in esame i dichiaranti non hanno indicato al punto 5) il nome di eventuali testimoni, non hanno contrassegnato nessuna delle caselle del punto 12 utili alla descrizione delle circostanze dell'incidente, né hanno compilato lo spazio 13 con il grafico dell'incidente al momento dell'urto (grafico che deve contenere la specifica indicazione del tracciato delle strade, della direzione di marcia dei veicoli coinvolti , della loro posizione al momento dell'urto
, dei segnali stradali e dei nomi delle strade), omissione quest'ultima di particolare rilevanza attesa la già rilevata genericità e incompiutezza delle allegazioni in ordine alla dinamica del sinistro contenute nella citazione e l'assenza di qualsivoglia altra rappresentazione grafica o documentazione fotografica del luogo del sinistro (oltre che dei mezzi coinvolti).
Né la insufficienza delle allegazioni dell'attrice risulta colmata ed adeguatamente riscontrata sul piano probatorio dalla sola dichiarazione dell'unico teste escusso, il quale riferisce Testimone_1 di aver assistito all'incidente mentre si trovava fermo nella sua auto in via Casa Russo nei pressi di un palazzo a due piani, in posizione frontale e ad una distanza di circa dieci-quindici metri rispetto al luogo di accadimento dello stesso. Con riferimento alle circostanze del sinistro il teste di fatto conferma la generica prospettazione di parte attrice (il sinistro era avvenuto tra “un motorino di colore scuro” ed una “vettura Mercedes, se ben ricordo un modello Classe A”; aveva visto “che da una strada privata è sbucata fuori d'improvviso una Mercedes di colore scuro guidata da un signore ….
E così facendo rovinava contro la parte anteriore di un motorino anch'esso di colore scuro con a 8 bordo due persone …” e che “dopo l'urto tra le parti anteriori del veicolo indicato e del motorino entrambi gli occupanti di quest'ultimo rovinavano in terra”), altresì precisando, in aggiunta, che “la strada dove è avvenuto il sinistro per cui è causa è a doppio senso di marcia per cui si sale e si scende” e che “il conducente il motorino procedeva per via Casa Russo a velocità moderata per le condizioni dei luoghi e manteneva la propria destra di marcia rispetto al suo di marcia”.
Non va peraltro sottaciuto che lo stesso teste dichiara che il sinistro si era verificato alle ore 15,30-
16,00 (e non già alle ore 16,30 come dedotto in citazione dalla ) e, quel che più rileva, in Pt_1 contrasto con la tesi dell'attrice e con le richiamate risultanze del Modello CAI, indica quale conducente del motorino non già la medesima attrice bensì il ragazzo che era con lei: dichiara infatti
“dissi al ragazzo che guidava il motorino che io ero e sono il barbiere di Angri, molto Tes_1 conosciuto in zona…” e, nel descrivere la condotta di guida di quest'ultimo, come già visto, lo indica come “il conducente”
La genericità insufficienza e contraddittorietà del quadro assertivo e probatorio, sin qui esaminato, valutata in uno alla mancata produzione in giudizio di documentazione grafica e fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi, dei mezzi coinvolti, dei danni dagli stessi subiti a causa del sinistro, sono tutti elementi che complessivamente valutati danno conto dell'inadeguato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere, sulla stessa gravante, di allegare e provare i fatti costitutivi delle proprie pretese.
La considerazione che precede trova poi ulteriore conferma nelle risultanze della scatola nera installata sull'auto Mercedes investitrice prodotte dalla società assicuratrice. Trattasi, come è noto, di un dispositivo dotato di Gps che, se installato sull'auto, registra le informazioni sul veicolo e sulla guida del conducente.
Ai sensi dell'art. 145 bis comma 1 del codice delle assicurazioni, introdotto dall'art. 1 comma XX della legge 124/2017, “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132- ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”. La modifica, da parte della L. 4 agosto 2017 n.
124, dell'art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni è entrata in vigore il 29 agosto 2017.
9 Orbene, come si evince da un'attenta lettura della novella, essa prende in considerazione anche l'ipotesi in cui il dispositivo risulti già installato sul veicolo alla data di entrata in vigore della disposizione ('fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni'), ma - trattandosi di norma a carattere sostanziale che incide sulla valenza probatoria da attribuire ad un certo dispositivo - detta norma si applica nei soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente al momento di entrata in vigore della disposizione, in applicazione di quanto statuito nell'art. 11 delle Preleggi ('la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo').
Conseguentemente, poiché nella fattispecie il sinistro si è verificato il 18.05.2014, ossia prima dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 145-bis, lo stesso non potrà essere sussunto sotto tale ultima disposizione con la conseguenza che alle risultanze della scatola nera (secondo cui il veicolo
Mercedes tg BH686CK il giorno 18.05.2014 alle ore 16.30 si trovava in Eboli SP262 e non già in
SAIO BA e, soprattutto, non veniva rilevato alcun sinistro) non potrà attribuirsi efficacia di prova legale, come erroneamente operato dal primo giudice, in relazione ai fatti a cui esse si riferiscono, ma valenza di presunzioni semplici, presunzioni che, come anticipato, concorrono a rafforzare la valutazione di inadeguatezza ed insufficienza del riscontro probatorio offerto dall'attrice ai fatti costitutivi della sua pretesa risarcitoria (e ciò senza considerare che era in ogni caso onere dell'attrice, dalla stessa non assolto, dimostrare la manomissione o il mancato funzionamento del dispositivo installato sul veicolo convenuto al momento del sinistro).
Da ultimo l'appellante ha, altresì, censurato la sentenza di primo grado per non aver il giudice di pace tenuto conto della sentenza n. 3958/2017 passata in giudicato che ha accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo tg DR63182 in proprietà di CP_5 Pt_2
e condotto dalla .
[...] Parte_1
Al riguardo, è sufficiente rilevare che la sentenza di cui viene invocata l'autorità di giudicato è stata pronunciata in altro giudizio vertente tra parti diverse e a tutela di diversi interessi, con la conseguenza che, pur avendo ad oggetto il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro cui fa riferimento la pretesa risarcitoria azionata dalla nel presente giudizio, non può spiegare efficacia di Pt_1 giudicato tra le parti di quest'ultimo.
Tutto ciò considerato, la sentenza appellata va, dunque, confermata poiché immune da censure, con conseguente integrale rigetto della impugnazione proposta da anche con Parte_1 riferimento alla condanna alle spese statuita in primo grado, attesa la conformità di tale statuizione al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c..
10 4.- Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla inconsistenza delle generiche ragioni addotta dall'appellante a sostegno della domanda di integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio anche in caso di rigetto dell'appello (specificità della materia del contendere e delicata questione di diritto oggetto di trattazione), le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di specifica, come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al dm
55/2014 - modificato dal dm 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della controversia
(scaglione da euro 5200,01 ad euro 26.000,00), alla modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alla genericità ed al modesto pregio dell'attività difensiva svolta, all'attività difensiva effettivamente svolta (carente in appello della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 40% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge. Spese non ripetibili nel rapporto con l'appellato
, rimasto contumace. CP_2
5.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis , d.p.r. cit., se dovuto
(cfr. Cass. sez. un. secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 129/2020, resa pubblica il 10.01.2020, proposto da nei confronti della , in Parte_1 CP_1 persona del suo legale rappresentante p.t. e di , così provvede: CP_2
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_3
; CP_2
2) condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante p.t, delle spese e competenze del grado che liquida in euro 3.046,00 per compensi,
11 oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute, pone definitivamente a carico di le spese delle CTU tecnica e medica;
nulla per le spese Parte_1 nei confronti dell'appellato , rimasto contumace. CP_2
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, co.1 quater T.U.
Spese di Giustizia, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata in data 10.11.2025.
Il Giudice unico
Dott.ssa NN LO
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