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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 341/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
CONTE MARIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3331/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DEL 06/08/2024 IVAFE 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DEL 06/08/2024 IVAFE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DEL 06/08/2024 IVAFE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Sig.ra Ricorrente_1 (di seguito la Sig.ra Ricorrente_1) in data 20.8.2020, versava all'erario l'ulteriore complessiva somma di Euro 41.859,04 così distinta: ulteriori imposte, a titolo di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), per un ammontare pari ad € 2.981,00 per l'anno di imposta
2016, ad € 2.697,00 per l'anno di imposta 2017 e ad € 2.051,00 per l'anno di imposta 2018, unitamente a interessi, per complessivi € 64,70, e sanzioni da ravvedimento operoso, per complessivi € 34.065,34 utilizzando gli appositi codici tributo 8908 e 8911.
1.2.- In data 6.8.2024 la Sig.ra Ricorrente_1 presentava alla Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della predetta somma, erroneamente versata, che rimaneva inevasa. Ne seguiva il ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Palermo (di seguito l'”Ufficio”), avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla detta istanza di rimborso.
La ricorrente invoca volersi riconoscere il diritto all'integrale rimborso della predetta somma erroneamente versata il 20.8.2025, ricorrendo la fattispecie dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., oltre interessi.
2.- L'Ufficio si è costituito nel presente giudizio rappresentando l'inammissibilità dell'istanza di rimborso in quanto la ricorrente non avrebbe provato, come sarebbe stato suo onere, la ricorrenza dell'errore asseritamente compiuto, con la conseguenza che al fine della tempestività della domanda non troverebbe applicazione il termine di quarantotto mesi dalla data del versamento previsto dall'art. 38 del D.P.R. n.
602/1973, ma quello di decadenza di due anni prescritto dall'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992.
Rappresenta poi le circostanze dalle quali dovrebbe desumersi che tali versamenti corrisponderebbero a imponibili a suo tempo non dichiarati e rispetto ai quali la ricorrente avrebbe “probabilmente” “dimenticato” la presentazione della relativa dichiarazione integrativa: a) versamenti effettuati quando erano ormai decaduti i termini di cui all'art. 38 del DPR 602/73 per l'accertamento in relazione agli anni di imposta 2016 e 2017
e prossimità della decorrenza del termine relativo all'anno 2018, b) anche altri due soggetti, cointestatari dell'attività patrimoniale detenuta all'estero dalla ricorrente, effettuavano versamento a titolo di ravvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Sig.ra Ricorrente_1 è fondato.
3.- In via del tutto preliminare la Corte osserva che, secondo consolidato orientamento di legittimità qui condiviso, in tema di rimborso delle imposte sul reddito, il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza riveste la qualita' di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa .
3.1.- Ciò posto, va ulteriormente precisato che l'azione di rimborso, nella fattispecie in esame, è governata dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 che costituisce norma di chiusura in ipotesi di mancata previsione di un termine specifico.
3.1.2.- L'art. 38 citato, in particolare, prevede che "il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare (...) istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento" e, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di rimborso delle imposte dirette il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha portata generale e si riferisce a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e, quindi, ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'an o al quantum del tributo, mentre l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 costituisce norma residuale e di chiusura del sistema, in virtù della quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione" (Cass., 9 novembre 2023, nn. 31205 e 31198,
Cass., 16 maggio 2023, n. 13332; Cass., 14 settembre 2021, n. 24650; Cass., 1 agosto 2019, n. 20744;
Cass., 7 agosto 2015, n. 16617).
Nella locuzione "inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento", di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, rientra anche il caso di pagamento eseguito erroneamente perché non dovuto per carenza della supposta obbligazione tributaria, integrandosi così un indebito oggettivo. Il testuale tenore della norma non autorizza un'interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra versamenti diretti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo legislativo di versamento e quelli per i quali lo stesso deduca l'inesistenza in concreto dell'obbligazione tributaria. Si è precisato, infatti, che non
è sostenibile che l'art. 38 sia applicabile alle sole ipotesi di pagamento ab origine non dovuto e non in quelli in cui, come nella specie, l'insussistenza dell'obbligazione tributaria e, quindi dell'obbligo di versamento, sopravvenga in un momento successivo al pagamento (Cass., 1 agosto 2019, n. 20744, Cass. Ord.
8429/2025).
3.2.- Dalla applicazione dei principi diritto superiormente tratteggiati alla fattispecie rimessa all'esame della
Corte, consegue la fondatezza del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto la ricorrente ha rappresentato l'erroneità dei predetti versamenti, a vario titolo effettuati, in quanto indebiti rispetto alle dichiarazioni prodotte in atti (le cui risultanze, secondo la documentazione versata in atti, non risultano, peraltro, mai essere state contestate dall'Ufficio). Ne consegue che ricorre la fattispecie della inesistenza totale dell'obbligo di versamento", di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto ricorre il caso di pagamento eseguito erroneamente perché non dovuto per carenza della obbligazione tributaria secondo le risultanze delle dichiarazioni prodotte in atti, integrandosi così un indebito oggettivo.
3.3.- Peraltro, la circostanza che i versamenti erano stati effettuati a titolo di ravvedimento operoso non è ritenuta idonea ad escludere il descritto errore rappresentato dalla ricorrente, senza che quest'ultima possa ritenersi gravata dell'onere di provare un fatto negativo, ovverosia, la non ricorrenza di presupposti impositivi ulteriori a quelli dichiarati. In buona sostanza l'approccio alla prova della inesistenza della causa del pagamento si ritiene debba essere comunque circoscritto all'area specifica del rapporto tributario, così come risultante dalla documentazione presente in atti.
3.4.- L'errore compiuto dalla ricorrente non può, pertanto, ritenersi non riconoscibile dall'Ufficio in quanto dalle risultanze in atti non emergono elementi che possano indurre a conclusioni diverse.
3.5.- Ogni rimanente questione rimane assorbita.
3.6.- Per tutto quanto precede si accoglie il ricorso e, per l'effetto si accoglie l'istanza di rimborso della contribuente e si dispone che Ufficio provveda al tempestivo rimborso delle somme in questione, oltre interessi.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza di cui al disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 , condanna la resistente, interamente soccombente, alla rifusione di quelle del grado che liquida – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M.
147/2022 – in Euro 2.409,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo accoglie il ricorso e, per l'effetto, accoglie l'istanza di rimborso disponendo che l'Ufficio provveda al tempestivo rimborso delle somme in questione, oltre interessi.
Condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in Euro
2.409,00, oltre accessori di legge.
Palermo, 14.1.2025 Il Presidente
NT LI PO
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
CONTE MARIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3331/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DEL 06/08/2024 IVAFE 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DEL 06/08/2024 IVAFE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DEL 06/08/2024 IVAFE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Sig.ra Ricorrente_1 (di seguito la Sig.ra Ricorrente_1) in data 20.8.2020, versava all'erario l'ulteriore complessiva somma di Euro 41.859,04 così distinta: ulteriori imposte, a titolo di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), per un ammontare pari ad € 2.981,00 per l'anno di imposta
2016, ad € 2.697,00 per l'anno di imposta 2017 e ad € 2.051,00 per l'anno di imposta 2018, unitamente a interessi, per complessivi € 64,70, e sanzioni da ravvedimento operoso, per complessivi € 34.065,34 utilizzando gli appositi codici tributo 8908 e 8911.
1.2.- In data 6.8.2024 la Sig.ra Ricorrente_1 presentava alla Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della predetta somma, erroneamente versata, che rimaneva inevasa. Ne seguiva il ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Palermo (di seguito l'”Ufficio”), avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla detta istanza di rimborso.
La ricorrente invoca volersi riconoscere il diritto all'integrale rimborso della predetta somma erroneamente versata il 20.8.2025, ricorrendo la fattispecie dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., oltre interessi.
2.- L'Ufficio si è costituito nel presente giudizio rappresentando l'inammissibilità dell'istanza di rimborso in quanto la ricorrente non avrebbe provato, come sarebbe stato suo onere, la ricorrenza dell'errore asseritamente compiuto, con la conseguenza che al fine della tempestività della domanda non troverebbe applicazione il termine di quarantotto mesi dalla data del versamento previsto dall'art. 38 del D.P.R. n.
602/1973, ma quello di decadenza di due anni prescritto dall'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992.
Rappresenta poi le circostanze dalle quali dovrebbe desumersi che tali versamenti corrisponderebbero a imponibili a suo tempo non dichiarati e rispetto ai quali la ricorrente avrebbe “probabilmente” “dimenticato” la presentazione della relativa dichiarazione integrativa: a) versamenti effettuati quando erano ormai decaduti i termini di cui all'art. 38 del DPR 602/73 per l'accertamento in relazione agli anni di imposta 2016 e 2017
e prossimità della decorrenza del termine relativo all'anno 2018, b) anche altri due soggetti, cointestatari dell'attività patrimoniale detenuta all'estero dalla ricorrente, effettuavano versamento a titolo di ravvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Sig.ra Ricorrente_1 è fondato.
3.- In via del tutto preliminare la Corte osserva che, secondo consolidato orientamento di legittimità qui condiviso, in tema di rimborso delle imposte sul reddito, il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza riveste la qualita' di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa .
3.1.- Ciò posto, va ulteriormente precisato che l'azione di rimborso, nella fattispecie in esame, è governata dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 che costituisce norma di chiusura in ipotesi di mancata previsione di un termine specifico.
3.1.2.- L'art. 38 citato, in particolare, prevede che "il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare (...) istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento" e, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di rimborso delle imposte dirette il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha portata generale e si riferisce a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e, quindi, ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'an o al quantum del tributo, mentre l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 costituisce norma residuale e di chiusura del sistema, in virtù della quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione" (Cass., 9 novembre 2023, nn. 31205 e 31198,
Cass., 16 maggio 2023, n. 13332; Cass., 14 settembre 2021, n. 24650; Cass., 1 agosto 2019, n. 20744;
Cass., 7 agosto 2015, n. 16617).
Nella locuzione "inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento", di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, rientra anche il caso di pagamento eseguito erroneamente perché non dovuto per carenza della supposta obbligazione tributaria, integrandosi così un indebito oggettivo. Il testuale tenore della norma non autorizza un'interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra versamenti diretti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo legislativo di versamento e quelli per i quali lo stesso deduca l'inesistenza in concreto dell'obbligazione tributaria. Si è precisato, infatti, che non
è sostenibile che l'art. 38 sia applicabile alle sole ipotesi di pagamento ab origine non dovuto e non in quelli in cui, come nella specie, l'insussistenza dell'obbligazione tributaria e, quindi dell'obbligo di versamento, sopravvenga in un momento successivo al pagamento (Cass., 1 agosto 2019, n. 20744, Cass. Ord.
8429/2025).
3.2.- Dalla applicazione dei principi diritto superiormente tratteggiati alla fattispecie rimessa all'esame della
Corte, consegue la fondatezza del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto la ricorrente ha rappresentato l'erroneità dei predetti versamenti, a vario titolo effettuati, in quanto indebiti rispetto alle dichiarazioni prodotte in atti (le cui risultanze, secondo la documentazione versata in atti, non risultano, peraltro, mai essere state contestate dall'Ufficio). Ne consegue che ricorre la fattispecie della inesistenza totale dell'obbligo di versamento", di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto ricorre il caso di pagamento eseguito erroneamente perché non dovuto per carenza della obbligazione tributaria secondo le risultanze delle dichiarazioni prodotte in atti, integrandosi così un indebito oggettivo.
3.3.- Peraltro, la circostanza che i versamenti erano stati effettuati a titolo di ravvedimento operoso non è ritenuta idonea ad escludere il descritto errore rappresentato dalla ricorrente, senza che quest'ultima possa ritenersi gravata dell'onere di provare un fatto negativo, ovverosia, la non ricorrenza di presupposti impositivi ulteriori a quelli dichiarati. In buona sostanza l'approccio alla prova della inesistenza della causa del pagamento si ritiene debba essere comunque circoscritto all'area specifica del rapporto tributario, così come risultante dalla documentazione presente in atti.
3.4.- L'errore compiuto dalla ricorrente non può, pertanto, ritenersi non riconoscibile dall'Ufficio in quanto dalle risultanze in atti non emergono elementi che possano indurre a conclusioni diverse.
3.5.- Ogni rimanente questione rimane assorbita.
3.6.- Per tutto quanto precede si accoglie il ricorso e, per l'effetto si accoglie l'istanza di rimborso della contribuente e si dispone che Ufficio provveda al tempestivo rimborso delle somme in questione, oltre interessi.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza di cui al disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 , condanna la resistente, interamente soccombente, alla rifusione di quelle del grado che liquida – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M.
147/2022 – in Euro 2.409,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo accoglie il ricorso e, per l'effetto, accoglie l'istanza di rimborso disponendo che l'Ufficio provveda al tempestivo rimborso delle somme in questione, oltre interessi.
Condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in Euro
2.409,00, oltre accessori di legge.
Palermo, 14.1.2025 Il Presidente
NT LI PO