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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1611/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di ConIGlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1611/2024 promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...], e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 issi (MI) il 29.11.2005, rappresenta bio C.F._2 CI e RA RO Curci;
- ricorrenti – nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_3 C.F._3
Gio
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni depositate nel fascicolo telematico il 03.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato in data 03.09.2024 e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
chiedendo al Tribunale di Lodi 1 e nne , economicamente Parte_3 Pt_2 nte, vive nell'abitazione paterna dal 28.02.2024; 2) di revocare a carico l'obbligo di Pt_1 versare alla IG.ra il contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne 3) di disporre che ciascun Pt_3 Pt_2 genitore versi di nte alla figlia il contributo al mantenimento ra di € 300,00 mensili (€ Pt_2 600,00 complessivi); 4) di onerare ciascun genitore delle spese straordinarie nella misura del 50%, comprensive delle spese per il percorso psicologico intrapreso da 5) di disporre ipoteca giudiziale sull'immobile di Pt_2 proprietà della IG.ra a garanzia del pagamento ributo al mantenimento a favore della figlia e delle Pt_3 rate del mutuo, per le quali il IG. garante. Pt_1
A fondamento delle proprie domande i ricorrenti hanno allegato quanto segue:
- che il IG. a intrattenuto una relazione more uxorio con la IG.ra ; Pt_1 Pt_3
- che dalla relazione è nata in data [...] l'unica figlia maggiorenne ma economicamente non Pt_2
pagina 1 di 3 autosufficiente;
- che con decreto del 05.04.2016, depositata il 12.04.2016, il Tribunale di Lodi aveva affidato in via Pt_2 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna, e aveva l padre del versamento a favore della IG.ra del contributo al mantenimento per la figlia nella misura di € 300,00, Pt_3 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che essendo divenuta intollerabile la permanenza presso l'abitazione materna, da febbraio 2024 si è Pt_2 trasferita presso l'abitazione del padre;
in particolare, durante la convivenza con la madre bito Pt_2 vessazioni di natura psicologica dalla madre, dal fratello maggiore e dal nuo agno della Persona_1 madre;
- che soffre di stati di ansia e turbamenti dello stato emotivo a causa dell'ambiente disfunzionale presnete Pt_2 nella erna e di aver intrapreso un percorso di psicoterapia.
1.2. Con comparsa depositata il 06.01.2025 si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione Parte_3 fattuale proposta dai ricorrenti in ordine ai rapporti con la figlia e alle ragioni che hanno portato al suo trasferimento presso l'abitazione paterna.
La resistente si è resa disponibile a versare a titolo di contributo al mantenimento indiretto per la figlia la somma mensile di € 200,00, oltre al 30% delle spese straordinarie, tenuto conto della propria condizione reddituale e patrimoniale.
1.3. All'udienza del 22.11.2024 sono comparse personalmente il IG. e la IG.ra . Parte_1 Parte_3
La Giudice ha dispensato la ricorrente dalla comparizione alla luce della certificazione rilasciata in Parte_4 data 13.01.2025 dalla dott.ssa a, nella quale viene segnalato un rischio di pregiudizio per Persona_2 l'equilibrio psichico della IG.ra connesso alla partecipazione in udienza. Pt_3
La IG.ra ha reso le seguenti dichiarazioni: “Mia figlia si è trasferita presso l'abitazione del padre dal mese di marzo Pt_3 2024 e ho to il mantenimento fino a giugno o luglio 2024. Io lavoro come cameriera a tempo indeterminato, guadagno al mese circa € 1.100,00/1.200,00 a secondo delle giornate lavorative. Io vivo da sola con i miei due figli, non convivo con il mio compagno. L'appartamento in cui vivo è di mia proprietà ed è gravato da mutuo a tasso variabile, della durata di ulteriori 16 anni, di circa € 840/850 mensili. Mia figlia studia, si è diplomata questa estate e ora sta frequentando un corso di formazione della durata di due o tre anni. Lei ha 19 anni. Io e mia figlia ci vediamo ma lei non dorme mai a casa mia. Io sono disponibile a corrispondere a mia figlia
€ 200,00 mensili per il suo mantenimento, le sto già versando questo importo da novembre, oltre al 30% delle spese straordinarie.
[…] Io non ho mai convissuto con il mio compagno, lui ogni tanto dormiva da me ma lui ha casa sua per la quale sostiene le relative spese. Il mio compagno ha un'infezione alla gamba e io ho un gatto, quindi al momento la convivenza non è possibile”.
Il IG. ha dichiarato quanto segue: “Io lavoro come macellaio, sono dipendente a tempo indeterminato, guadagno circa € Pt_1 1.500, se. Io vivo da solo con mia figlia. Viviamo in un appartamento in locazione e pago di canone € 630,00 mensili. Sono garante del mutuo gravante sull'immobile di proprietà della IG.ra Il corso di formazione che sta seguendo mia figlia dovrebbe Pt_3 durare circa 2 anni. Verso direttamente a mia figlia € 300,00 mensili. Chiedo che la IG.ra contribuisca per il mantenimento Pt_3 di mia figlia che verso direttamente a lei”. Inoltre, il IG. ha dichiarato che le di psicoterapia per la figlia Pt_1 costano € 70,00 e ha precisato di aver comunicato alla IG. che avrebbe intrapreso il percorso di Pt_3 Pt_2 psicoterapia ma di non averle chiesto di partecipare.
La Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa: “Il IG. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
€ 300,00 mensili direttamente alla figlia, la IG.ra corrisponderà a tit ntributo € 200,00 mensili direttamente alla figlia. Pt_3 Ciascun genitore sosterrà le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo della Corte di Appello di Milano”.
È stato quindi assegnato un termine per consentire alle parti di valutare la proposta formulata.
1.4. All'udienza del 04.03.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale ritiene che il contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne sia congruo tenuto conto Pt_2 delle condizioni economiche delle parti nonché dell'età e delle eIGenze della figlia.
Le ulteriori condizioni pattuite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e, pertanto, possono essere recepite.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, a modifica del decreto del Tribunali di Lodi del 05.04.2016, depositata il 12.04.2016, così provvede:
1) dispone che con decorrenza dal mese di marzo 2025 la IG.ra versi a titolo di contributo al Pt_3 mantenimento della figlia, direttamente sul conto corrente intestato la somma di € 200,00 Parte_2 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) prende atto che la IG.ra si impegna a versare alla figlia oltre al mantenimento: Pt_3
a. da marzo 2025 fino a settembre 2025 anche l'ulteriore importo mensile di € 50,00;
b. per il solo mese di ottobre 2025 anche l'ulteriore importo di € 30,00;
3) prende atto che la IG.ra verserà alla figlia la somma complessiva di € 380,00 a titolo di contributo al Pt_3 mantenimento per il peri mpreso dal deposito del ricorso al 03.03.2025;
4) dispone che ciascun genitore contribuisca al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
in particolare, prende atto che la IG.ra si impegna a versare al IG. la quota del 50% Pt_3 Pt_1 delle spese mediche e farmaceutiche non mutuabili documentate, scolastiche, ludico-sportive, previamente concordate e documentate, oltre a tutte le spese straordinarie ricollegate ad eventi eccezionali ed imprevedibili non rientranti nella consuetudine e nelle normali eIGenze di vita della figlia, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa;
il rimborso di tali somme avverrà nei confronti del genitore anticipatario nel termine di giorni 15 decorrenti dalla richiesta corredata della copia del giustificativo di spesa e tale richiesta sarà utilmente valida anche se inoltrata presso l'indirizzo mail, di cui ciascuna parte vorrà a tal fine dichiarare;
il confronto circa la necessità di affrontare tali spese straordinarie dovrà essere concordato anche con il consenso decisivo della figlia;
5) prende atto che la IG.na accetta che la figlia prosegua il percorso di psicoterapia presso la Pt_3 professionista scelta da Pt_2
6) prende atto che la IG.ra si impegna a contribuire al pagamento delle sedute di psicoterapia dal Pt_3
07.02.2025;
7) prende atto che il IG. inuncia a ripetere le pregresse spese mediche sostenute nell'interesse della figlia Pt_1 per la psicologa, per la oga e per il dentista;
8) prende atto che terminato il percorso di psicoterapia, tenuto conto della prognosi, le future richieste della figlia saranno valutare secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
9) prende atto che la IG.ra riconosce al IG. l 100% dell'assegno unico;
Pt_3 Pt_1
10) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di conIGlio del 18 marzo 2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di ConIGlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1611/2024 promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...], e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 issi (MI) il 29.11.2005, rappresenta bio C.F._2 CI e RA RO Curci;
- ricorrenti – nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_3 C.F._3
Gio
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni depositate nel fascicolo telematico il 03.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato in data 03.09.2024 e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
chiedendo al Tribunale di Lodi 1 e nne , economicamente Parte_3 Pt_2 nte, vive nell'abitazione paterna dal 28.02.2024; 2) di revocare a carico l'obbligo di Pt_1 versare alla IG.ra il contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne 3) di disporre che ciascun Pt_3 Pt_2 genitore versi di nte alla figlia il contributo al mantenimento ra di € 300,00 mensili (€ Pt_2 600,00 complessivi); 4) di onerare ciascun genitore delle spese straordinarie nella misura del 50%, comprensive delle spese per il percorso psicologico intrapreso da 5) di disporre ipoteca giudiziale sull'immobile di Pt_2 proprietà della IG.ra a garanzia del pagamento ributo al mantenimento a favore della figlia e delle Pt_3 rate del mutuo, per le quali il IG. garante. Pt_1
A fondamento delle proprie domande i ricorrenti hanno allegato quanto segue:
- che il IG. a intrattenuto una relazione more uxorio con la IG.ra ; Pt_1 Pt_3
- che dalla relazione è nata in data [...] l'unica figlia maggiorenne ma economicamente non Pt_2
pagina 1 di 3 autosufficiente;
- che con decreto del 05.04.2016, depositata il 12.04.2016, il Tribunale di Lodi aveva affidato in via Pt_2 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna, e aveva l padre del versamento a favore della IG.ra del contributo al mantenimento per la figlia nella misura di € 300,00, Pt_3 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che essendo divenuta intollerabile la permanenza presso l'abitazione materna, da febbraio 2024 si è Pt_2 trasferita presso l'abitazione del padre;
in particolare, durante la convivenza con la madre bito Pt_2 vessazioni di natura psicologica dalla madre, dal fratello maggiore e dal nuo agno della Persona_1 madre;
- che soffre di stati di ansia e turbamenti dello stato emotivo a causa dell'ambiente disfunzionale presnete Pt_2 nella erna e di aver intrapreso un percorso di psicoterapia.
1.2. Con comparsa depositata il 06.01.2025 si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione Parte_3 fattuale proposta dai ricorrenti in ordine ai rapporti con la figlia e alle ragioni che hanno portato al suo trasferimento presso l'abitazione paterna.
La resistente si è resa disponibile a versare a titolo di contributo al mantenimento indiretto per la figlia la somma mensile di € 200,00, oltre al 30% delle spese straordinarie, tenuto conto della propria condizione reddituale e patrimoniale.
1.3. All'udienza del 22.11.2024 sono comparse personalmente il IG. e la IG.ra . Parte_1 Parte_3
La Giudice ha dispensato la ricorrente dalla comparizione alla luce della certificazione rilasciata in Parte_4 data 13.01.2025 dalla dott.ssa a, nella quale viene segnalato un rischio di pregiudizio per Persona_2 l'equilibrio psichico della IG.ra connesso alla partecipazione in udienza. Pt_3
La IG.ra ha reso le seguenti dichiarazioni: “Mia figlia si è trasferita presso l'abitazione del padre dal mese di marzo Pt_3 2024 e ho to il mantenimento fino a giugno o luglio 2024. Io lavoro come cameriera a tempo indeterminato, guadagno al mese circa € 1.100,00/1.200,00 a secondo delle giornate lavorative. Io vivo da sola con i miei due figli, non convivo con il mio compagno. L'appartamento in cui vivo è di mia proprietà ed è gravato da mutuo a tasso variabile, della durata di ulteriori 16 anni, di circa € 840/850 mensili. Mia figlia studia, si è diplomata questa estate e ora sta frequentando un corso di formazione della durata di due o tre anni. Lei ha 19 anni. Io e mia figlia ci vediamo ma lei non dorme mai a casa mia. Io sono disponibile a corrispondere a mia figlia
€ 200,00 mensili per il suo mantenimento, le sto già versando questo importo da novembre, oltre al 30% delle spese straordinarie.
[…] Io non ho mai convissuto con il mio compagno, lui ogni tanto dormiva da me ma lui ha casa sua per la quale sostiene le relative spese. Il mio compagno ha un'infezione alla gamba e io ho un gatto, quindi al momento la convivenza non è possibile”.
Il IG. ha dichiarato quanto segue: “Io lavoro come macellaio, sono dipendente a tempo indeterminato, guadagno circa € Pt_1 1.500, se. Io vivo da solo con mia figlia. Viviamo in un appartamento in locazione e pago di canone € 630,00 mensili. Sono garante del mutuo gravante sull'immobile di proprietà della IG.ra Il corso di formazione che sta seguendo mia figlia dovrebbe Pt_3 durare circa 2 anni. Verso direttamente a mia figlia € 300,00 mensili. Chiedo che la IG.ra contribuisca per il mantenimento Pt_3 di mia figlia che verso direttamente a lei”. Inoltre, il IG. ha dichiarato che le di psicoterapia per la figlia Pt_1 costano € 70,00 e ha precisato di aver comunicato alla IG. che avrebbe intrapreso il percorso di Pt_3 Pt_2 psicoterapia ma di non averle chiesto di partecipare.
La Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa: “Il IG. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
€ 300,00 mensili direttamente alla figlia, la IG.ra corrisponderà a tit ntributo € 200,00 mensili direttamente alla figlia. Pt_3 Ciascun genitore sosterrà le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo della Corte di Appello di Milano”.
È stato quindi assegnato un termine per consentire alle parti di valutare la proposta formulata.
1.4. All'udienza del 04.03.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale ritiene che il contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne sia congruo tenuto conto Pt_2 delle condizioni economiche delle parti nonché dell'età e delle eIGenze della figlia.
Le ulteriori condizioni pattuite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e, pertanto, possono essere recepite.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
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P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, a modifica del decreto del Tribunali di Lodi del 05.04.2016, depositata il 12.04.2016, così provvede:
1) dispone che con decorrenza dal mese di marzo 2025 la IG.ra versi a titolo di contributo al Pt_3 mantenimento della figlia, direttamente sul conto corrente intestato la somma di € 200,00 Parte_2 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) prende atto che la IG.ra si impegna a versare alla figlia oltre al mantenimento: Pt_3
a. da marzo 2025 fino a settembre 2025 anche l'ulteriore importo mensile di € 50,00;
b. per il solo mese di ottobre 2025 anche l'ulteriore importo di € 30,00;
3) prende atto che la IG.ra verserà alla figlia la somma complessiva di € 380,00 a titolo di contributo al Pt_3 mantenimento per il peri mpreso dal deposito del ricorso al 03.03.2025;
4) dispone che ciascun genitore contribuisca al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
in particolare, prende atto che la IG.ra si impegna a versare al IG. la quota del 50% Pt_3 Pt_1 delle spese mediche e farmaceutiche non mutuabili documentate, scolastiche, ludico-sportive, previamente concordate e documentate, oltre a tutte le spese straordinarie ricollegate ad eventi eccezionali ed imprevedibili non rientranti nella consuetudine e nelle normali eIGenze di vita della figlia, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa;
il rimborso di tali somme avverrà nei confronti del genitore anticipatario nel termine di giorni 15 decorrenti dalla richiesta corredata della copia del giustificativo di spesa e tale richiesta sarà utilmente valida anche se inoltrata presso l'indirizzo mail, di cui ciascuna parte vorrà a tal fine dichiarare;
il confronto circa la necessità di affrontare tali spese straordinarie dovrà essere concordato anche con il consenso decisivo della figlia;
5) prende atto che la IG.na accetta che la figlia prosegua il percorso di psicoterapia presso la Pt_3 professionista scelta da Pt_2
6) prende atto che la IG.ra si impegna a contribuire al pagamento delle sedute di psicoterapia dal Pt_3
07.02.2025;
7) prende atto che il IG. inuncia a ripetere le pregresse spese mediche sostenute nell'interesse della figlia Pt_1 per la psicologa, per la oga e per il dentista;
8) prende atto che terminato il percorso di psicoterapia, tenuto conto della prognosi, le future richieste della figlia saranno valutare secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
9) prende atto che la IG.ra riconosce al IG. l 100% dell'assegno unico;
Pt_3 Pt_1
10) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di conIGlio del 18 marzo 2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
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