CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MO IO PI MA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1009/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini N. 1 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RETTIFICA n. 02327882284 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore dell'Agenzia resistente chiede dichiararsi la Cessata Materia del Contender con rinuncia alle spese di lite come da documenti in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica n. 02327882284, notificato in data 17.10.2024 dalla Agenzia delle Entrate di Frosinone, con la quale l'ufficio ha recuperato gli oneri deducibili della dichiarazione presentata dalla ricorrente per l'anno di imposta 2021 per € 3.851,00, da cui una maggiore imposta calcolata nella misura di € 886,00 per Irpef, oltre interessi e sanzioni, € 66,00 per addizionale regionale Irpef, oltre interessi e sanzioni, ed € 30,00 per addizionale comunale Irpef, oltre interessi e sanzioni, per un totale di € 1.255,99.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di annullamento della comunicazione di irregolarità, comunicato in data 26.11.2024, la contribuente ha presentato atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese, cui ha aderito l'Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
dichiara il processo estinto per rinuncia e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MO IO PI MA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1009/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini N. 1 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RETTIFICA n. 02327882284 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore dell'Agenzia resistente chiede dichiararsi la Cessata Materia del Contender con rinuncia alle spese di lite come da documenti in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica n. 02327882284, notificato in data 17.10.2024 dalla Agenzia delle Entrate di Frosinone, con la quale l'ufficio ha recuperato gli oneri deducibili della dichiarazione presentata dalla ricorrente per l'anno di imposta 2021 per € 3.851,00, da cui una maggiore imposta calcolata nella misura di € 886,00 per Irpef, oltre interessi e sanzioni, € 66,00 per addizionale regionale Irpef, oltre interessi e sanzioni, ed € 30,00 per addizionale comunale Irpef, oltre interessi e sanzioni, per un totale di € 1.255,99.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di annullamento della comunicazione di irregolarità, comunicato in data 26.11.2024, la contribuente ha presentato atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese, cui ha aderito l'Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
dichiara il processo estinto per rinuncia e compensa le spese.