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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1165/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 1165/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Antonio Peluso, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ANza alla Via ANta Maria delle Neve nr.8
-ricorrente-
e
(c.f. ) nata AN MA EN (SA) il 1.9.1949, rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa dall'avv. Antonio Peluso, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ANza alla Via ANta Maria delle Neve nr.8
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege- 2 / 4
Oggetto: Separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 29.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione consensuale ex art. 473 bis 51 c.p.c. del 18.11.2024 , i ricorrenti premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sala Consilina il 2 ottobre 1976 e che dal loro erano nati due figli ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che a causa della diversità comportamentale e della carenza di intesa, che ha determinato l'insorgere di una irrimediabile crisi coniugale, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Pertanto, hanno chiesto che sia dichiarata la loro separazione consensuale alle concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione.
Con ordinanza del 2 aprile 2025, il Giudice relatore, rilevato che l'accordo sembrava prevedere che i coniugi continuassero a condividere lo stesso immobile e rilevato che la separazione dei coniugi postula la cessazione della coabitazione, chiedeva alle parti di fornire chiarimenti in merito.
A seguito di ciò le parti indicavano che tale circostanza era solo momentanea e che attualmente e da circa due mesi abita stabilmente nel comune di ANta Marina frazione di Policastro Bussentino Parte_1
(SA) presso e nell'abitazione del figlio . Persona_1
Le parti, quindi, provvedevano a depositare l'accordo sottoscritto con indicazione di tali chiarimenti chiedendo:
1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) quanto alla casa coniugale, sita in Padula alla Nazionale nr. 529, già di proprietà esclusiva del marito
- composta da due piani di cui uno a mansarda - viene assegnata nella sua interezza alla Parte_1
moglie nello stato in cui si trova, gli arredi ivi presenti vengono lasciati nella disponibilità Parte_2
della moglie in quanto priva di reddito, il marito inoltre si obbliga al pagamento di tutte le spese dell'immobile stesso necessarie al godimento dello stesso da parte della moglie, quindi, sia di natura prettamente e strettamente legate all'immobile - ici - imu - tasi - rendite catastali - ecc., oltre a quelle dei servizi che l'immobile gode, come, spese per luce gas e riscaldamento in genere;
3) il marito trasferirà la propria residenza ove vi abiterà, in ANta Marina (SA) fraz. Parte_1
Policastro Bussentino alla località Fratta nr. 75 presso l'abitazione del figlio (come da Persona_1
certificato anagrafico depositato in atti al f.t.),portando seco gli effetti di natura personale, 3 / 4
4) il marito si obbliga e garantisce il pagamento di tutte le rate del mutuo ancora in atto Parte_1
e sino alla sua estinzione, acceso presso il M.P.S nell'anno 2006 filiale di Potenza - a nome di entrambi i coniugi per ristrutturazione dell'immobile in cui vivono hanno vissuto in Padula, la rata mensile del suddetto mutuo ad oggi è pari ad € 800,00 circa, l'autovettura Fiat Stilo tg. CV457VM di proprietà esclusiva del marito resterà nella sua esclusiva disponibilità. Parte_1
5) quanto alla determinazione dell'assegno periodico mensile, la moglie rinuncia all'assegno di mantenimento in quanto svolge se pur occasionalmente l'attività di badante domestica ed assiste e cura il proprio nipotino, figlio della figlia , la quale contribuisce al suo sostentamento in caso di Per_2
necessità della madre ossia;
Parte_2
6) i coniugi non possiedono depositi postali né bancari, mentre sono contitolari di conto corrente bancario di cui uno accesso presso la Banca BCC Magna Grecia s.c. filiale Padula e l'altro presso il
M.P.S sede di Potenza, entrambi i conti sono privi di depositi importanti, in quanto il primo acceso per
l'accredito della pensione erogata dall'INPS a quindi personale, quello acceso presso il Parte_1
M.P.S. di Potenza è cointestato ai coniugi e venne aperto all'epoca per l'ottenimento del mutuo di cui sopra.
7) il canone del fitto relativa al garage sito sempre in Via Nazionale nr. 531 in Padula Scalo (SA) pari ad
€ 600,00 mensili, sarà di spettanza del marito, anche per far fronte a tutte le spese ordinarie e straordinarie di mantenimento e manutenzione dell'intero immobile - compresa l'abitazione della moglie
e mansarda;
Le parti dichiarano innanzi al difensore di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede, sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza con comparizione personale innanzi al Presidente f.f. CHIEDENDO di emettersi sentenza di omologazione degli accordi di separazione di cui sopra, su domanda congiunta tra i medesimi.
Le parti hanno, quindi, confermato la propria volontà di separarsi ed il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria. al PM, il quale con atto del
5.12.2024 nulla opponeva alla pronuncia.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative. 4 / 4
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sala Consilina per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del
D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Omologa la separazione consensuale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
) nata AN MA EN (SA) i quali hanno contratto matrimonio C.F._2
concordatario in Sala Consilina il 2.10.1976 (atto n. 48, p. II, Serie A, anno 1976 del Comune di
Sala Consilina);
▪ Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sala Consilina per gli adempimenti di competenza;
▪ Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il Presidente/ Giudice relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 1165/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Antonio Peluso, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ANza alla Via ANta Maria delle Neve nr.8
-ricorrente-
e
(c.f. ) nata AN MA EN (SA) il 1.9.1949, rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa dall'avv. Antonio Peluso, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ANza alla Via ANta Maria delle Neve nr.8
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege- 2 / 4
Oggetto: Separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 29.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione consensuale ex art. 473 bis 51 c.p.c. del 18.11.2024 , i ricorrenti premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sala Consilina il 2 ottobre 1976 e che dal loro erano nati due figli ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che a causa della diversità comportamentale e della carenza di intesa, che ha determinato l'insorgere di una irrimediabile crisi coniugale, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Pertanto, hanno chiesto che sia dichiarata la loro separazione consensuale alle concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione.
Con ordinanza del 2 aprile 2025, il Giudice relatore, rilevato che l'accordo sembrava prevedere che i coniugi continuassero a condividere lo stesso immobile e rilevato che la separazione dei coniugi postula la cessazione della coabitazione, chiedeva alle parti di fornire chiarimenti in merito.
A seguito di ciò le parti indicavano che tale circostanza era solo momentanea e che attualmente e da circa due mesi abita stabilmente nel comune di ANta Marina frazione di Policastro Bussentino Parte_1
(SA) presso e nell'abitazione del figlio . Persona_1
Le parti, quindi, provvedevano a depositare l'accordo sottoscritto con indicazione di tali chiarimenti chiedendo:
1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) quanto alla casa coniugale, sita in Padula alla Nazionale nr. 529, già di proprietà esclusiva del marito
- composta da due piani di cui uno a mansarda - viene assegnata nella sua interezza alla Parte_1
moglie nello stato in cui si trova, gli arredi ivi presenti vengono lasciati nella disponibilità Parte_2
della moglie in quanto priva di reddito, il marito inoltre si obbliga al pagamento di tutte le spese dell'immobile stesso necessarie al godimento dello stesso da parte della moglie, quindi, sia di natura prettamente e strettamente legate all'immobile - ici - imu - tasi - rendite catastali - ecc., oltre a quelle dei servizi che l'immobile gode, come, spese per luce gas e riscaldamento in genere;
3) il marito trasferirà la propria residenza ove vi abiterà, in ANta Marina (SA) fraz. Parte_1
Policastro Bussentino alla località Fratta nr. 75 presso l'abitazione del figlio (come da Persona_1
certificato anagrafico depositato in atti al f.t.),portando seco gli effetti di natura personale, 3 / 4
4) il marito si obbliga e garantisce il pagamento di tutte le rate del mutuo ancora in atto Parte_1
e sino alla sua estinzione, acceso presso il M.P.S nell'anno 2006 filiale di Potenza - a nome di entrambi i coniugi per ristrutturazione dell'immobile in cui vivono hanno vissuto in Padula, la rata mensile del suddetto mutuo ad oggi è pari ad € 800,00 circa, l'autovettura Fiat Stilo tg. CV457VM di proprietà esclusiva del marito resterà nella sua esclusiva disponibilità. Parte_1
5) quanto alla determinazione dell'assegno periodico mensile, la moglie rinuncia all'assegno di mantenimento in quanto svolge se pur occasionalmente l'attività di badante domestica ed assiste e cura il proprio nipotino, figlio della figlia , la quale contribuisce al suo sostentamento in caso di Per_2
necessità della madre ossia;
Parte_2
6) i coniugi non possiedono depositi postali né bancari, mentre sono contitolari di conto corrente bancario di cui uno accesso presso la Banca BCC Magna Grecia s.c. filiale Padula e l'altro presso il
M.P.S sede di Potenza, entrambi i conti sono privi di depositi importanti, in quanto il primo acceso per
l'accredito della pensione erogata dall'INPS a quindi personale, quello acceso presso il Parte_1
M.P.S. di Potenza è cointestato ai coniugi e venne aperto all'epoca per l'ottenimento del mutuo di cui sopra.
7) il canone del fitto relativa al garage sito sempre in Via Nazionale nr. 531 in Padula Scalo (SA) pari ad
€ 600,00 mensili, sarà di spettanza del marito, anche per far fronte a tutte le spese ordinarie e straordinarie di mantenimento e manutenzione dell'intero immobile - compresa l'abitazione della moglie
e mansarda;
Le parti dichiarano innanzi al difensore di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede, sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza con comparizione personale innanzi al Presidente f.f. CHIEDENDO di emettersi sentenza di omologazione degli accordi di separazione di cui sopra, su domanda congiunta tra i medesimi.
Le parti hanno, quindi, confermato la propria volontà di separarsi ed il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria. al PM, il quale con atto del
5.12.2024 nulla opponeva alla pronuncia.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative. 4 / 4
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sala Consilina per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del
D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Omologa la separazione consensuale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
) nata AN MA EN (SA) i quali hanno contratto matrimonio C.F._2
concordatario in Sala Consilina il 2.10.1976 (atto n. 48, p. II, Serie A, anno 1976 del Comune di
Sala Consilina);
▪ Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sala Consilina per gli adempimenti di competenza;
▪ Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il Presidente/ Giudice relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco