Decreto cautelare 4 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 3 marzo 2023
Ordinanza cautelare 27 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2024
Decreto cautelare 20 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/04/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03360/2025REG.PROV.COLL.
N. 06937/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6937 del 2024, proposto da VI LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fusco Moffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio del Sannio, Comune di Apice, non costituiti in giudizio;
Azienda Speciale Consortile B02, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04498/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Speciale Consortile B02;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Fusco Moffa e Luigi Giuliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La società “VI LI” gestisce una comunità tutelare per persone non autosufficienti al cui esercizio è stata autorizzata con provvedimento prot. n. 12491 del 24 giugno 2016, rilasciato dal Comune di San Giorgio del Sannio, quale Ente capofila dell’Ambito territoriale B02, per una capacità ricettiva di n. 29 ospiti; con il successivo provvedimento prot. n. 9044 del 11 maggio 2017, la ricorrente è stata autorizzata a ricevere n. 32 ospiti.
La struttura ricettiva è collocata nel Comune di Apice.
In data 12 luglio 2022 l’Azienda Speciale Consortile ha effettuato un’ispezione presso la struttura al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento n. 4/2014 della Regione Campania di attuazione della L.R. n. 11/2007; a seguito di tale ispezione sono state riscontrate alcune irregolarità (camere con tre letti, camere singole non a norma per mancanza di bagno e suppellettili, camere degli operatori, documentazione relativa alla valutazione in UVI di alcuni ospiti e quella relativa al personale della struttura; mancata esibizione del registro turni, organigramma degli operatori, contratti/Unilav degli stessi).
Ha avuto inizio il procedimento di cui all’art. 13, comma 2 del Regolamento n. 4/2014: l’Amministrazione ha diffidato la società a produrre la documentazione necessaria al superamento delle criticità riscontrate; la società ha trasmesso la documentazione relativa al personale (organigramma degli operatori con relativa qualifica, Unilav dei lavoratori, registro turni, elenco relativo alla valutazione in UVI degli ospiti; autodichiarazioni concernenti la messa in regole delle camere degli ospiti e l’ubicazione di quelle degli operatori).
1.1 - Vi è stata un’ulteriore interlocuzione tra le parti relativa all’integrazione documentale essendo stata ritenuta non sufficiente quella già trasmessa; infine, con provvedimento del 11 ottobre 2022, l’Amministrazione ha disposto la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, concedendo alla ricorrente il termine di 30 giorni per trasmettere la documentazione attestante l’intervenuto adeguamento alle prescrizioni impartite; con tale provvedimento ha preavvertito che – ove necessario – sarebbe stato eseguito un sopralluogo e ove fosse stata accertata la perdurante inadempienza, sarebbe stato avviato il procedimento di revoca dell’autorizzazione.
1.2 - La ricorrente ha trasmesso la documentazione relativa al nuovo organigramma (pari a 20 unità come da Unilav), la documentazione attestante la presenza della Coordinatrice, della figura di II° livello dott.ssa De Cristofaro Silvana, quelle di III° livello, dott.sse Gervasio Gelsomina e Addonizio Emilia, l’autocertificazione relativa al numero degli ospiti (n. 23 unità).
1.3 - L’Amministrazione ha ritenuto persistente la carenza di personale (relativamente al rapporto operatori/ospiti e alla qualifica di personale addetto); pertanto, senza eseguire il preannunciato sopralluogo, ha comunicato l’avvio del procedimento per la revoca dell’autorizzazione; la ricorrente ha trasmesso ulteriore documentazione diretta a contrastare i rilievi contestati.
2. - Con provvedimento del 2 dicembre 2022 l’Amministrazione ha disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio concedendo il termine di 60 giorni per il trasferimento degli ospiti della struttura senza indicarne le modalità.
Queste le ragioni del provvedimento di revoca:
- la dotazione organica della Comunità tutelare […] non rispetta le previsioni del Catalogo regionale con riferimento al rapporto operatori/ospiti;
- non garantisce la necessaria presenza di operatori professionali di I e II livello per le turnazioni giorno/notte in relazione al numero dei moduli presenti in struttura;
- difetta di n. 1 figura professionale di II livello con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale e di n. 1 figura professionale di III livello – Infermiere, obbligatorie per tipologia di struttura;
- il registro dei turni non rispetta il bisogno assistenziale e non consente di rilevare le presenze del personale in struttura.
2.1 - Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR con richiesta di sospensione, allegando ulteriore documentazione a riprova della presenza del personale necessario, sottolineando che i familiari degli ospiti non avevano riscontrato alcun disservizio presso la struttura ed avevano chiesto di trattenere ivi i loro cari.
2.2 - L’istanza cautelare è stata accolta, dapprima con decreto monocratico n. 235/2023, successivamente con ordinanza n. 411/2023; con quest’ultimo provvedimento il TAR ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati ordinando all’Amministrazione di procedere ad una nuova verifica delle condizioni di erogazione del servizio “alla luce delle iniziative intraprese dalla ricorrente e da ultimo documentate”.
3. - L’Amministrazione ha provveduto a dare esecuzione all’ordinanza ed ha adottato il provvedimento prot. n. 2714 del 7 aprile 2023 con il quale ha confermato la revoca dell’autorizzazione per la riscontrata insufficienza del personale addetto agli ospiti, circostanza emersa in seguito alla visita ispettiva eseguita presso la struttura nella mattina del 5 aprile 2023.
3.1 - Tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti corredato dall’istanza cautelare che è stata respinta con ordinanza n. 1283/2023.
Dopo il rigetto dell’istanza cautelare l’Amministrazione ha invitato VI LI a provvedere alla dimissione di tutti gli ospiti presenti nella struttura; ha poi effettuato una visita ispettiva il giorno 9 agosto 2023.
3.2 - Avverso l’ordinanza cautelare n. 1283/2023 la ricorrente ha proposto appello cautelare: con decreto monocratico n. 3437/23 la richiesta è stata accolta; con la successiva ordinanza n. 3928/2023 l’appello cautelare è stato accolto.
4. - Il TAR Campania con la sentenza n. 4498/2024 ha respinto il ricorso ed i successivi motivi aggiunti.
5. - Avverso tale decisione la società ricorrente ha proposto appello corredato dall’istanza cautelare anche monocratica.
5.1 - L’Azienda Speciale Consorziale B02 si è costituita per resistere all’appello contestando le tesi difensive della parte appellante e chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione appellata.
5.2 – Con decreto monocratico n. 3516/24 è stata accolta l’istanza cautelare ex art. 56 c.p.c.; con la successiva ordinanza n. 3745/24 tale decreto è stato confermato ed è stata accolta la domanda cautelare.
6. - All’udienza pubblica del 6 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
7. - L’appello è fondato nei limiti indicati in motivazione.
Preventivamente è necessario precisare che l’appello principale è articolato sulla base di 7 motivi; alcuni riguardano il primo provvedimento di revoca (I°, II°, III°; V°); il IV° motivo si riferisce al trasferimento degli ospiti; gli ultimi motivi (VI° e VII°) si riferiscono al secondo provvedimento di revoca, replicando le argomentazioni in precedenza svolte.
Ritiene il Collegio di dover esaminare congiuntamente i motivi relativi ai provvedimenti di revoca in quanto strettamente connessi; il quarto motivo resterà assorbito.
8. - La controversia riguarda la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della Comunità tutelare per persone non autosufficienti rilasciata in favore della struttura “VI LI”.
L’appellante ha dichiarato di operare da trenta anni nel settore senza aver mai subito in precedenza, provvedimenti di tipo “sanzionatorio”. Tale dichiarazione non è stata contestata.
I due provvedimenti di revoca dell’autorizzazione all’esercizio si fondono sulla insufficienza del personale addetto alla assistenza degli ospiti rispetto a quanto stabilito dal Reg. regionale, che prevede determinati parametri relativi al rapporto tra ospiti e personale addetto alla loro assistenza, tenuto conto anche delle diverse figure previste dal regolamento (ad es. OSS, OSA, fisioterapisti, infermiere, medico, ecc.).
Ciò è emerso a seguito di ispezioni da parte dell’Azienda Speciale Consortile B02.
8.1 - Quest’ultima ha diffidato la struttura a mettersi in regola entro un certo intervallo di tempo; poiché, secondo l’Amministrazione, le criticità non erano state superate, l’Azienda Speciale ha adottato:
- il provvedimento di sospensione prot. n. 6767 dell’11 ottobre 2022 in base all’art. 13, comma 2, del R.R. n. 4/2014, che si riferisce alle “constatate irregolarità delle modalità di erogazione del servizio”;
- il provvedimento di revoca prot. 8056 del 2 dicembre 2022, impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, che si fonda sull’art. 13, comma 1, del R.R. n. 4/2014 che riguarda i casi di “revoca obbligatoria”;
- a seguito del remand cautelare, il successivo provvedimento di revoca dell’autorizzazione prot. n. 2414 del 7 aprile 2023, fondato sui medesimi presupposti, e cioè il mancato rispetto delle “previsioni del catalogo regionale con riferimento alla dotazione organica di operatori professionali di I e II livello, per le turnazioni giorno/notte, in relazione al numero dei moduli/utenti presenti in struttura”.
8.2 - Tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti.
9. - Con la sentenza appellata il TAR ha condiviso la prospettazione dell’Azienda Speciale, ritenendo sussistenti le violazioni del regolamento regionale con conseguente legittimità dei provvedimenti di revoca dell’autorizzazione all’esercizio.
Il TAR ha ritenuto, sostanzialmente, che:
- il potere di revoca poteva essere esercitato sia in base al comma 1 che al comma 3 dell’art. 14 del Regolamento regionale, con la conseguenza che non vi sarebbe stato interesse alla eventuale diversa qualificazione della condotta della struttura posta a base del provvedimento di revoca;
- l’art. 13 del Regolamento n. 4/2014 consentiva di disporre la revoca in ragione del “grave inadempimento delle modalità di erogazione delle prestazioni” e tali irregolarità sarebbero state accertate a seguito dei controlli eseguiti;
- il regolamento regionale prevede, quanto al rapporto ospiti/personale, che: “ Nel servizio deve essere osservata una presenza che garantisca, di giorno, il rapporto di un operatore di I livello lettera a) ogni sedici persone, di un operatore di I livello lettera b) ogni sedici persone e di un operatore di II livello ogni sedici persone, e, di notte, di un operatore di I livello lettera b) ogni sedici persone. Le figure professionali di III livello devono osservare una presenza presso il servizio per un numero di 12 ore settimanali. Per quanto riguarda le figure con formazione specifica in servizi alberghieri, esse devono effettuare almeno 38 ore settimanali per un solo modulo. Per ogni modulo aggiuntivo, bisogna incrementare tale impegno di 22 ore ”.
- né va tralasciato di considerare che la “ illustrazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni ” deve corredare l’istanza di autorizzazione secondo quanto imposto dall’art. 6 del regolamento, e che essa deve intendersi soggetta alle verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti per l’accesso all’attività (art. 12 reg. cit.);
- la società ricorrente non ha mai documentato in modo regolare e completo il rispetto degli obblighi su di essa gravanti;
- “quanto alla lamentata violazione del principio di proporzionalità, la stessa non pare configurabile, alla luce del dato normativo che vincola l’Amministrazione alla revoca dell’autorizzazione ove siano integrati gli indicati presupposti, senza lasciare spazio a valutazioni discrezionali circa l’adozione di diverse (e più miti) misure repressive”.
10. - Tali conclusioni sono state contestate dall’appellante rilevando che, con sentenza n. 3324/24 questa Sezione ha statuito che: “Va osservato che l’articolo 13 del Regolamento della Regione Campania 7 aprile 2014, n. 4, che concerne “Revoca, sospensione e ordine di cessazione dell'attività”, introduce due ipotesi, laddove emergano profili di criticità a seguito dell’attività di vigilanza e controllo svolta dall’Amministrazione ai sensi dell’articolo 12”;
a) La prima trova applicazione quando “ l’amministrazione competente adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento se riscontra la perdita dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato ” e “ in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, in caso di gravi reiterata violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione delle prestazioni, in caso di evasione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente nonché delle disposizioni dei contratti di lavoro riconosciuti dalle parti. ”
b) la seconda ipotesi, disciplinata dal secondo comma dell’articolo 13, concerne i casi in cui, “ in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo, oppure in qualsiasi altro modo, comprese le segnalazioni provenienti da altri ambiti territoriali ove il soggetto svolge il servizio oppure dall'ufficio di tutela degli utenti di cui all'articolo 48 della legge regionale, sono constatate irregolarità delle modalità di erogazione del servizio ” e stabilisce che “ l'amministrazione competente entro tre giorni dalla constatazione, ingiunge al soggetto abilitato di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse. ”
La lettura della regolamentazione dell’attività di vigilanza e controllo rimanda, dunque, un quadro in cui le conseguenze legate agli accertamenti effettuati si possono ascrivere a due tipologie:
- “Nel primo caso, non rimane alcun grado di apprezzamento discrezionale da parte della P.A. in ordine all’atto da adottare, poiché è stato riscontrato che sono venuti meno i requisiti in base ai quali l’autorizzazione era stata concessa, in risposta alla relativa domanda dell’operatore interessato;
- “Nel secondo caso, concernente mere irregolarità nell’erogazione del servizio, la struttura è messa in condizione di porvi rimedio, a seguito della relativa ingiunzione da parte degli organi vigilanti”.
Infine, il comma 3 dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2014 prevede che: “In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine assegnato, l’amministrazione competente dispone la sospensione oppure la revoca del titolo abilitativo”.
10.1 - Nel caso di specie, secondo l’appellante, l’Azienda Speciale ha correttamente qualificato le criticità rilevate come “violazioni delle modalità di erogazione del servizio” (cfr. provvedimento di sospensione del 11 ottobre 2022, prot. n. 0006767) previste nell’art. 13 comma 2, del regolamento n. 4/2014; in presenza di tale tipologia di violazioni, le conseguenze del parziale adempimento alle prescrizioni indicate dall’Amministrazione, possono essere stabilite in modo discrezionale dalla P.A. in base alla previsione recata dal comma 3 dell’art. 13.
10.2 - La prospettazione dell’appellante è condivisibile.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa Azienda Speciale, e avallato dal TAR, la fattispecie in esame non ricade nella previsione del comma 1 dell’art. 13 del Reg. n. 4/2014 (norma evocata espressamente nel primo provvedimento di revoca ed implicitamente in quello di conferma), in quanto l’adozione della revoca non costituiva – nel caso di specie in cui ricorreva la fattispecie relativa alle “violazioni delle modalità di erogazione del servizio”, un atto vincolato.
Ciò comporta che – contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, secondo cui sarebbe stata irrilevante la qualificazione giuridica della fattispecie, in presenza di un atto discrezionale è possibile denunciare (come accaduto nel caso di specie) il vizio di proporzionalità della misura adottata, tenuto conto della gravità della violazione accertata in sede di vigilanza.
11. - Poiché il TAR non si è pronunciato sulla censura ritenendo erroneamente vincolato il provvedimento di revoca, in virtù del principio devolutivo spetta a questa Sezione pronunciarsi sulla doglianza.
11.1 - Dagli atti di causa si evince che dopo la diffida la ricorrente si è attivata per rimuovere le criticità contestate: ha incrementato il personale mediante assunzioni e ricorrendo all’ausilio di una cooperativa; a fronte della molteplicità dei rilievi contestati nella prima diffida e nel primo provvedimento di revoca, nel provvedimento di conferma (propria) del precedente atto di revoca, superandolo, sono evidenziate due sole circostanze:
- la perdurante mancanza di un sistema oggettivo e puntuale di misurazione e rilevazione delle presenze degli operatori in struttura, e delle ore effettivamente lavorate dai dipendenti, che fornisca il necessario supporto probatorio all’attività in sede di verifica da parte dell’Autorità di vigilanza;
- l’insufficienza degli operatori OSS e OSA in base alla documentazione verificata rispetto alle previsioni del catalogo, tenuto conto che la struttura è articolata su due moduli con 32 ospiti e che, dunque, in base alle verifiche effettuate, non risultava rispettato il rapporto ivi previsto tra operatori/ospiti.
11.2 - Quanto al primo aspetto, la criticità consiste in problematiche di tipo amministrativo che, come ha correttamente ritenuto l’Amministrazione, l’appellante deve superare ricorrendo ad un sistema “tracciabile” delle presenze, delle assunzioni del personale in via diretta o mediante il ricorso alle cooperative, consentendo l’agevole esercizio del potere di vigilanza: dai verbali di ispezione emerge un notevole “disordine” nella gestione amministrativa della struttura che deve essere sanata. Nondimeno, tale criticità, da sola, non può giustificare, in base al principio di proporzionalità e di ragionevolezza, la misura della revoca dell’autorizzazione che comporta la chiusura della struttura, da cui discendono gravissimi effetti a carico non solo della società, ma anche del personale che ivi lavora e degli ospiti, presumibilmente anziani, per i quali lo spostamento da un luogo all’altro ha, notoriamente, effetti gravemente pregiudizievoli per la loro salute; tale manchevolezza, infatti, di natura meramente amministrativa, può essere sanata.
Dinanzi a tale possibilità di sanatoria – mediante il ricorso a figure specializzate quali dottori commercialisti, consulenti del lavoro – che possano garantire la “tracciabilità” della gestione amministrativa della struttura, la revoca dell’autorizzazione al funzionamento della Comunità Tutelare per ragioni di tipo meramente amministrativo, risulta sproporzionata ed irragionevole.
11.3 - Il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall'art. 1 della legge n. 241/1990, impone alla pubblica amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, evidenziandosi, altresì, che, definito lo scopo avuto di mira, il principio è rispettato se la scelta concreta dell'amministrazione è in potenza capace di conseguire l'obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza) (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 02/01/2024, n. 17); in altre parole, tale principio impone alla P.A. di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, in favore di quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi 'inutili' sacrifici.
11.4 - Alla luce del suddetto principio va esaminato anche il secondo presupposto che regge il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della struttura “VI LI”.
La seconda circostanza rilevata dall’Azienda Speciale – relativa al contestato insufficiente personale operativo di I e II livello, adibito all’assistenza degli ospiti – presenta maggiore pregnanza: nondimeno, l’appellante ha contestato tale presupposto rilevando che la pretesa insufficienza della dotazione organica di “VI LI” si fonda su un criterio di verifica basato sulle ore di lavoro settimanali e sulla necessità della tenuta di un registro dei turni; ha poi aggiunto che il conteggio delle ore effettuato dall’Azienda Speciale sarebbe poco comprensibile e comunque sarebbe previsto solo per il personale di III livello.
L’appellante ha quindi aggiunto che – la denunciata carenza del personale OSS e OSA – non ha trovato conferma nella visita ispettiva a sorpresa della mattina del 9 agosto 2023, atteso che dal verbale risulta che presso la struttura erano presenti: il direttore (che ha la qualifica di OSA) e di altri 5 operatori, dei quali 4 OSS e 1 OSA, ben oltre la misura di 4 operatori previsti dal Catalogo.
Infine, l’appellante ha aggiunto che essendo contestata l’insufficienza del rapporto operatori/ ospiti per due moduli, prima di disporre la revoca dell’autorizzazione, con relativa chiusura della struttura, operante ormai da anni senza precedenti rilievi, l’Azienda Speciale avrebbe potuto valutare l’assunzione di una decisione alternativa, nel rispetto del principio di proporzionalità, riducendo il numero di ospiti che la struttura poteva accettare, operando un più corretto bilanciamento degli opposti interessi.
12. - Ritiene il Collegio che la prospettazione dell’appellante meriti condivisione. Effettivamente non è possibile comprendere come sia stato effettuato il conteggio delle ore di servizio del personale addetto all’assistenza degli ospiti di I e II livello, desumendo da tale dato l’insufficienza del personale addetto; non è chiaro neppure come sia stato calcolato il personale OSS e OSA preso in considerazione, tenuto conto del sovrapporsi dei contratti a tempo determinato indicati nelle premesse del provvedimento per tali tipologia di personale, tenuto anche conto della possibile integrazione del personale mediante il ricorso alla Cooperativa sociale Nova Salus s.c.a.r.l.
12.1 - Infine, tenuto conto che il provvedimento di revoca ex art. 3 del regolamento n. 4/2014 ha natura discrezionale e non costituisce atto vincolato, come erroneamente ritenuto dall’Azienda Speciale, sicché il mancato rispetto della proporzione tra personale/ospiti, in assenza di altre criticità rilevanti (tenuto conto che gli altri rilievi relativi ad altra tipologia di personale risultano sanati), avrebbe potuto condurre ad una misura meno dirompente della revoca dell’autorizzazione, che comporta la chiusura totale della struttura; il comma 3 dell’art. 13, infatti, prevede, in alternativa, la sospensione dell’autorizzazione, che ha natura transitoria, consentendo alla struttura di organizzarsi, per sanare, questa volta in via definitiva, le criticità, con possibilità per l’Amministrazione, di valutare la possibilità, evocata dalla stessa appellante, di disporre, in mancato adeguamento alle direttive dell’Autorità di vigilanza, la riduzione del numero degli ospiti, passando da due moduli ad un solo modulo.
Tale evenienza non è stata presa in considerazione dall’Amministrazione, avendo erroneamente qualificato come vincolato il provvedimento di revoca.
13. - L’appello va, quindi, accolto nei termini e limiti sopra indicati; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, vanno accolti – nei limiti indicati in motivazione - il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti, facendo salvo il riesercizio del potere da parte dell’Azienda Speciale Consortile B02 alla luce dei principi espressi in motivazione.
14. - Le spese del doppio grado possono compensarsi tra le parti alla luce della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie – come in motivazione - il ricorso di primo grado ed il ricorso per motivi aggiunti, facendo salvo il riesercizio del potere da parte dell’appellata alla luce dei principi indicati in motivazione.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO