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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB ET Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. AN OT Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2508/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Ghislieri Bianca, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 COASSOLO TORINESE il 10/04/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COASSOLO TORINESE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06/09/2010, il 04/06/2012 e il Per_1 Per_2 Per_3
18/09/2015.
Con ricorso depositato il 06/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COASSOLO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e siano affidati congiuntamente a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e collocamento in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
DISPONE che, salvo diverso e più ampio accordo tra i genitori, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori, il padre possa tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
− a weekend alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera riportandoli presso la madre;
− il mercoledì dall'uscita da scuola con pernottamento, riaccompagnandoli a scuola il venerdi successivo con il padre.
− nel mese di luglio con il medesimo calendario di cui sopra, salvo che la madre porti i figli via con sé in vacanza, allo stesso modo per le vacanze scolastiche previste durante l'anno (indicativamente due settimane ogni 6 settimane);
− nel mese di agosto per due settimane consecutive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
− nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 26/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1; il giorno di Natale verrà concordato di anno in anno.
− ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta.
− le parti si impegnano a valutare al termine di ogni anno l'attuazione di eventuali migliori modifiche del diritto di visita e dei tempi di permanenza dei figli con i genitori, tenuto conto degli impegni, inclinazioni ed esigenze dei minori.
pagina 2 di 4 DISPONE che la casa coniugale, di proprietà del Signor sia assegnata alla SI Pt_1 Pt_2
, che continuerà a convivervi con i figli.
[...]
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il marito se ne è già allontanato asportando i suoi oggetti ed effetti personali. L'utilizzo/gestione della casa coniugale verrà regolamentato con l'istituzione di un trust come da punto 4) del ricorso, nelle more il Signor continuerà a sostenere tutte le spese ordinarie e Pt_1 straordinarie relative all'immobile.
DÀ ATTO che il Signor si impegna, con atto notarile da stipularsi entro sei mesi Parte_1 dall'omologa, in adempienza delle condizioni della separazione, a istituire un trust con beneficiari i figli e trustee (nonché beneficiaria per l'usufrutto dell'immobile) la moglie, secondo le modalità e le condizioni dettagliatamente indicate nell'atto istitutivo, trasferendovi l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Torino Via San Dalmazzo 17(app.19-20), e un importo a copertura di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile per l'intera durata di 25 anni del trust.
Questo importo verrà versato a Dicembre 2026, prima di questa data, il Signor si Parte_1 impegna a pagare regolarmente le spese per l'immobile, ordinarie e straordinarie. Alla cessazione del trust, come meglio indicato e previsto nell'atto istitutivo, l'immobile resterà in usufrutto vitalizio alla SI, salvo che la stessa, quando non conviva più con i figli, non contragga un nuovo matrimonio o intraprenda una stabile convivenza nell'immobile, e per la nuda proprietà ai figli, e il Signor si Pt_1 farà carico del pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile. Qualora l'immobile di Via San Dalmazzo venisse venduto e la SI con i figli si trasferisse Parte_2 altrove, resteranno valide per il nuovo immobile le medesime pattuizioni.
Il Signor disponente potrà conferire al trust in diverso momento altri beni mobili o immobili. In Pt_1 particolare, in caso di proprio futuro matrimonio o in caso di nascita di altro figlio trasferirà al trust i beni immobili a lui intestati fino al 2024.
DISPONE che il padre tenga inoltre a proprio esclusivo carico, tramite pagamento diretto, tutte le spese extra relative ai figli come individuate nel Protocollo previsto dal Tribunale di Torino, nonché spese per viaggi, scuola, attività sportive, vacanze a richiesta e nei periodi riferiti alle vacanze scolastiche dei figli e altro pur se al di fuori dell'elenco del Protocollo.
DISPONE che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento per i tre figli, l'importo complessivo di euro 6000 (seimila) mensili al mese (E 2000 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente ex indici Istat da corrispondersi in via anticipata tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese fino all'indipendenza economica dei figli, DANDO ATTO che le parti pattuiscono altresì che in seguito alla raggiunta autonomia economica dei figli il Signor continuerà a corrispondere alla SI Pt_1
l'importo di complessivi E 3000 mensili (E 1000 per ciascun figlio) da gestire per le Parte_2 eventuali esigenze o necessità degli stessi.
DÀ ATTO che le parti concordano che il padre sosterrà i costi per i domestici (3) per un importo circa di 46.600 euro/anno, rivalutabile in caso di aumento di stipendio o costi.
DÀ ATTO che le parti concordano che, qualora la SI si trovasse a dover anticipare degli importi per le suddette spese, il Signor si impegna ad effettuare il relativo rimborso entro 15 giorni dalla Pt_1 richiesta documentata. Egli sosterrà inoltre al 100% le spese per le vacanze della madre con i figli, nonché i costi di gestione dell'automobile utilizzata dal personale di servizio per gli accompagnamenti dei bambini.
DISPONE che il Signor versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento l'importo Pt_1 mensile di E 2750 (E 33000 annui complessivi) rivalutabile ex indici Istat, da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti concordano che la SI resterà, anche dopo la separazione, Parte_2 compresa nella polizza sanitaria aziendale del Signor e potrà così usufruire del rimborso per le Pt_1 proprie spese mediche, previa comunicazione e documentazione. Qualora la suddetta polizza venisse annullata a causa della vendita dell'azienda, il Signor si impegna ad attivare una nuova polizza Pt_1 che includa anche i figli e la SI . Parte_2
DÀ ATTO che le parti concordano che il Signor sosterrà i costi di noleggio a lungo termine Pt_1 nonché spese di bollo/assicurazione per le autovetture utilizzate dalla moglie e sostituite ogni 4 anni, mentre i costi relativi ai motocicli, compresa l'eventuale sostituzione, resteranno a carico della SI
. Parte_2
DÀ ATTO che le parti convengono che la SI potrà liberamente, previo avviso e Parte_2 accordo tra le parti sui tempi, utilizzare sia l'appartamento sito in in Pré Saint Didier (AO) Fraz. Verrand, Route du Verrand, Courmayeur, sia la barca intestata al marito per soggiorni e vacanze con i figli e/o da sola (con spese di capitano a carico del marito).
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già risolto ogni ulteriore loro rapporto, e che con il puntuale adempimento di tutto quanto qui pattuito dichiarano di nulla avere da pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
AN OT LB ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB ET Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. AN OT Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2508/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Ghislieri Bianca, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 COASSOLO TORINESE il 10/04/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COASSOLO TORINESE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06/09/2010, il 04/06/2012 e il Per_1 Per_2 Per_3
18/09/2015.
Con ricorso depositato il 06/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COASSOLO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e siano affidati congiuntamente a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e collocamento in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
DISPONE che, salvo diverso e più ampio accordo tra i genitori, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori, il padre possa tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
− a weekend alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera riportandoli presso la madre;
− il mercoledì dall'uscita da scuola con pernottamento, riaccompagnandoli a scuola il venerdi successivo con il padre.
− nel mese di luglio con il medesimo calendario di cui sopra, salvo che la madre porti i figli via con sé in vacanza, allo stesso modo per le vacanze scolastiche previste durante l'anno (indicativamente due settimane ogni 6 settimane);
− nel mese di agosto per due settimane consecutive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
− nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 26/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1; il giorno di Natale verrà concordato di anno in anno.
− ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta.
− le parti si impegnano a valutare al termine di ogni anno l'attuazione di eventuali migliori modifiche del diritto di visita e dei tempi di permanenza dei figli con i genitori, tenuto conto degli impegni, inclinazioni ed esigenze dei minori.
pagina 2 di 4 DISPONE che la casa coniugale, di proprietà del Signor sia assegnata alla SI Pt_1 Pt_2
, che continuerà a convivervi con i figli.
[...]
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il marito se ne è già allontanato asportando i suoi oggetti ed effetti personali. L'utilizzo/gestione della casa coniugale verrà regolamentato con l'istituzione di un trust come da punto 4) del ricorso, nelle more il Signor continuerà a sostenere tutte le spese ordinarie e Pt_1 straordinarie relative all'immobile.
DÀ ATTO che il Signor si impegna, con atto notarile da stipularsi entro sei mesi Parte_1 dall'omologa, in adempienza delle condizioni della separazione, a istituire un trust con beneficiari i figli e trustee (nonché beneficiaria per l'usufrutto dell'immobile) la moglie, secondo le modalità e le condizioni dettagliatamente indicate nell'atto istitutivo, trasferendovi l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Torino Via San Dalmazzo 17(app.19-20), e un importo a copertura di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile per l'intera durata di 25 anni del trust.
Questo importo verrà versato a Dicembre 2026, prima di questa data, il Signor si Parte_1 impegna a pagare regolarmente le spese per l'immobile, ordinarie e straordinarie. Alla cessazione del trust, come meglio indicato e previsto nell'atto istitutivo, l'immobile resterà in usufrutto vitalizio alla SI, salvo che la stessa, quando non conviva più con i figli, non contragga un nuovo matrimonio o intraprenda una stabile convivenza nell'immobile, e per la nuda proprietà ai figli, e il Signor si Pt_1 farà carico del pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile. Qualora l'immobile di Via San Dalmazzo venisse venduto e la SI con i figli si trasferisse Parte_2 altrove, resteranno valide per il nuovo immobile le medesime pattuizioni.
Il Signor disponente potrà conferire al trust in diverso momento altri beni mobili o immobili. In Pt_1 particolare, in caso di proprio futuro matrimonio o in caso di nascita di altro figlio trasferirà al trust i beni immobili a lui intestati fino al 2024.
DISPONE che il padre tenga inoltre a proprio esclusivo carico, tramite pagamento diretto, tutte le spese extra relative ai figli come individuate nel Protocollo previsto dal Tribunale di Torino, nonché spese per viaggi, scuola, attività sportive, vacanze a richiesta e nei periodi riferiti alle vacanze scolastiche dei figli e altro pur se al di fuori dell'elenco del Protocollo.
DISPONE che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento per i tre figli, l'importo complessivo di euro 6000 (seimila) mensili al mese (E 2000 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente ex indici Istat da corrispondersi in via anticipata tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese fino all'indipendenza economica dei figli, DANDO ATTO che le parti pattuiscono altresì che in seguito alla raggiunta autonomia economica dei figli il Signor continuerà a corrispondere alla SI Pt_1
l'importo di complessivi E 3000 mensili (E 1000 per ciascun figlio) da gestire per le Parte_2 eventuali esigenze o necessità degli stessi.
DÀ ATTO che le parti concordano che il padre sosterrà i costi per i domestici (3) per un importo circa di 46.600 euro/anno, rivalutabile in caso di aumento di stipendio o costi.
DÀ ATTO che le parti concordano che, qualora la SI si trovasse a dover anticipare degli importi per le suddette spese, il Signor si impegna ad effettuare il relativo rimborso entro 15 giorni dalla Pt_1 richiesta documentata. Egli sosterrà inoltre al 100% le spese per le vacanze della madre con i figli, nonché i costi di gestione dell'automobile utilizzata dal personale di servizio per gli accompagnamenti dei bambini.
DISPONE che il Signor versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento l'importo Pt_1 mensile di E 2750 (E 33000 annui complessivi) rivalutabile ex indici Istat, da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti concordano che la SI resterà, anche dopo la separazione, Parte_2 compresa nella polizza sanitaria aziendale del Signor e potrà così usufruire del rimborso per le Pt_1 proprie spese mediche, previa comunicazione e documentazione. Qualora la suddetta polizza venisse annullata a causa della vendita dell'azienda, il Signor si impegna ad attivare una nuova polizza Pt_1 che includa anche i figli e la SI . Parte_2
DÀ ATTO che le parti concordano che il Signor sosterrà i costi di noleggio a lungo termine Pt_1 nonché spese di bollo/assicurazione per le autovetture utilizzate dalla moglie e sostituite ogni 4 anni, mentre i costi relativi ai motocicli, compresa l'eventuale sostituzione, resteranno a carico della SI
. Parte_2
DÀ ATTO che le parti convengono che la SI potrà liberamente, previo avviso e Parte_2 accordo tra le parti sui tempi, utilizzare sia l'appartamento sito in in Pré Saint Didier (AO) Fraz. Verrand, Route du Verrand, Courmayeur, sia la barca intestata al marito per soggiorni e vacanze con i figli e/o da sola (con spese di capitano a carico del marito).
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già risolto ogni ulteriore loro rapporto, e che con il puntuale adempimento di tutto quanto qui pattuito dichiarano di nulla avere da pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
AN OT LB ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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