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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 5443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5443 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 27568/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 27568/2024 R.G. promossa dai
Signori (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Guido BARONI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Via Dante C.F._3
Alighieri nr. 2 a Corbetta;
PARTE RICORRENTE contro la
NO (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Federico BISOGLIO ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5 del difensore sito in Via Scipione Ronchetti nr. 8 a Gallarate;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente e per parte resistente: come da processo verbale della udienza in data
25.6.2025(da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Il Giudice, rivisti il Decreto pari numero del 2.10.2024, i processi verbali delle udienze in data
27.11.2024, 5.2.2025, 20.3.2025, 15.5.2025, 25.6.2025, 1.7.2025;
ritenuto in fatto che:
- la parte ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo il 29.7.2024, ha agito per ottenere il rilascio dell'unità immobiliare sita in Magenta via Meucci nr. 42, al secondo piano (appartamento composto da nr. 3 vani, oltre cucina e servizi;
censito al N.C.E.U. come segue: foglio nr. 22, particella nr. 329, subalterno nr. 4, categoria A/3, classe 04) e per il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione senza titolo, da parte del resistente, occupazione protrattasi dall'1.12.2023 sino ad oggi;
a sostegno delle proprie domande i ricorrenti evidenziavano (in estrema sintesi): di aver stipulato in data 1.6.2006 un contratto di locazione ad uso abitativo con la NO Per_1
, DR della resistente, con riferimento alla unità immobiliare sopra indicata, ammobiliata,
[...]
per la durata di anni 4, dal 1.6.2006 al 31.5.2010, a fronte del versamento del canone di locazione annuo di Euro 4.800,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale e spese condominiali;
che il contratto di locazione si era rinnovato con lettere raccomandate datate 31.5.2014, 315.2018 e
31.5.2022 e che, a far data dal 31.5.2014, il canone annuo di locazione veniva stabilito in Euro
5.000,00, con rinuncia alla rivalutazione ISTAT;
che dopo il decesso della NO , avvenuto in data 18.5.2023, ad essi comunicato Persona_1 dall'Amministratore del Condominio, tentavano nel mese di Settembre 2023 di entrare in contratto con la di lei figlia, NO , al fine di ottenere il rilascio del bene immobile ed Controparte_1
il pagamento dei canoni maturati sino al mese di Agosto 2023; che il 5.9.2023 la NO manifestava la volontà di proseguire la locazione, provvedendo a CP_1
saldare le mensilità dovute per i mesi da Giugno ad Agosto 2023 e a versare, in via anticipata, quelle relative al periodo Settembre - Novembre 2023; che nell'Ottobre 2023, le parti concordavano sulla necessità di procedere alla stipula di un nuovo e separato contratto di locazione ad uso abitativo;
che tale programma non veniva mai realizzato, non avendo mai la resistente dato riscontro, tra l'altro, alla missiva inoltrata dai ricorrenti in data 21.3.2024, contenente la bozza del nuovo contratto di locazione;
pagina 2 di 4 che, inoltre, la resistente non provvedeva al rilascio del bene immobile, né al versamento delle indennità di occupazioni maturate a partire dal mese di Dicembre 2023;
- la resistente, inizialmente, è rimasta contumace, mentre, in data 12 Maggio 2025, si è costituita chiedendo il rigetto delle domande di controparte, rappresentando (in estrema sintesi): di essere convivente con la propria DR NO , purtroppo deceduta in data Persona_1
18.5.2023, ragione per cui aveva diritto a proseguire nel rapporto di locazione ex art. 6 della L. nr.
392/1978, avendo, tra l'altro, pagato i canoni di locazione dovuti sino al mese di Novembre 2023, e, trovandosi, pertanto, soltanto in una condizione di morosità; di essere, in ogni caso, disponibile a pagare il dovuto, eventualmente “previa concessione del termine di grazia”; ritenuto in diritto che:
- l'istruzione documentale e quella orale, in particolare per tramite delle deposizioni dei testi Signori
(fratello della ricorrente) e (cognata dei ricorrenti), hanno confermato Testimone_1 Parte_3
le circostanze poste a fondamento della domanda delle parti ricorrenti, evidenziando, in particolare, come esito infruttuso avessero avuto i tentativi di incontrare le resistente per parlare della questione della restituzione del bene immobile e di quella della stipulazione di un nuovo contratto di locazione, non avendola mai trovata, nemmeno presso la sua casa di abitazione, ove erano andati a cercare anche di sera, il e la Pt_4 Per_1 le circostanze poste a fondamento della domanda posso ritenersi anche ammessa, stante l'omessa presentazione della parte resistente a rendere l'interrogatorio formale, nonostante la notifica della
Ordinanza ammissiva di tale prova.
La parte resistente non ha prova, né documentalmente, né per testi, di essere abitualmente convivente con la propria DR, e, pertanto, la sussistenza di un titolo legittimante l'invocata successione nel contratto di locazione ex art. 6 della L. nr. 392/1978.
La parte resistente, inoltre, non ha dimostrato la sussistenza di un altro titolo che legittimi l'attuale occupazione del bene immobile.
La stessa, pertanto, deve essere condannata al rilascio immediato del bene immobile.
In relazione al periodo per cui si è protratta l'occupazione, il risarcimento va liquidato nell'importo richiesto di € 416,67 mensili, oltre interessi legali, a partire dal mese di Dicembre 2023 sino alla data pagina 3 di 4 dell'effettivo rilascio, importo che corrisponde non solo all'entità del canone di locazione richiesto dai ricorrenti alla DR della resistente, quando tra tali soggetti sussisteva un valido contratto di locazione, ma che appare congruo anche in relazione ai valori locativi risultanti dall' Osservatorio del
Mercato Immobiliare della Agenzia delle Entrate a partire dal secondo semestre 2023 (cfr. produzioni in atti di parte ricorrente).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto, conto del valore della causa al momento della sua instaurazione e della complessità dell'attività svolta, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia del resistente, così decide:
1) condanna la NO a rilasciare immediatamente l'immobile Controparte_1
sito in Magenta via Meucci nr. 42, al secondo piano (appartamento composto da nr. 3 vani, oltre cucina e servizi;
censito al N.C.E.U. come segue: foglio nr. 22, particella nr. 329, subalterno nr. 4, categoria A/3, classe 04), libero da persone, da animali e da cose, in favore della parte ricorrente;
2) condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente la somma mensile di € 416,67 , dal mese di Dicembre 2023 sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre agli interessi, dal dovuto fino al saldo;
3) condanna, inoltre, il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in €
545,00 per esborsi ed € 5.388,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e
C.p.a. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 1.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 27568/2024 R.G. promossa dai
Signori (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Guido BARONI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Via Dante C.F._3
Alighieri nr. 2 a Corbetta;
PARTE RICORRENTE contro la
NO (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Federico BISOGLIO ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5 del difensore sito in Via Scipione Ronchetti nr. 8 a Gallarate;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente e per parte resistente: come da processo verbale della udienza in data
25.6.2025(da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Il Giudice, rivisti il Decreto pari numero del 2.10.2024, i processi verbali delle udienze in data
27.11.2024, 5.2.2025, 20.3.2025, 15.5.2025, 25.6.2025, 1.7.2025;
ritenuto in fatto che:
- la parte ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo il 29.7.2024, ha agito per ottenere il rilascio dell'unità immobiliare sita in Magenta via Meucci nr. 42, al secondo piano (appartamento composto da nr. 3 vani, oltre cucina e servizi;
censito al N.C.E.U. come segue: foglio nr. 22, particella nr. 329, subalterno nr. 4, categoria A/3, classe 04) e per il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione senza titolo, da parte del resistente, occupazione protrattasi dall'1.12.2023 sino ad oggi;
a sostegno delle proprie domande i ricorrenti evidenziavano (in estrema sintesi): di aver stipulato in data 1.6.2006 un contratto di locazione ad uso abitativo con la NO Per_1
, DR della resistente, con riferimento alla unità immobiliare sopra indicata, ammobiliata,
[...]
per la durata di anni 4, dal 1.6.2006 al 31.5.2010, a fronte del versamento del canone di locazione annuo di Euro 4.800,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale e spese condominiali;
che il contratto di locazione si era rinnovato con lettere raccomandate datate 31.5.2014, 315.2018 e
31.5.2022 e che, a far data dal 31.5.2014, il canone annuo di locazione veniva stabilito in Euro
5.000,00, con rinuncia alla rivalutazione ISTAT;
che dopo il decesso della NO , avvenuto in data 18.5.2023, ad essi comunicato Persona_1 dall'Amministratore del Condominio, tentavano nel mese di Settembre 2023 di entrare in contratto con la di lei figlia, NO , al fine di ottenere il rilascio del bene immobile ed Controparte_1
il pagamento dei canoni maturati sino al mese di Agosto 2023; che il 5.9.2023 la NO manifestava la volontà di proseguire la locazione, provvedendo a CP_1
saldare le mensilità dovute per i mesi da Giugno ad Agosto 2023 e a versare, in via anticipata, quelle relative al periodo Settembre - Novembre 2023; che nell'Ottobre 2023, le parti concordavano sulla necessità di procedere alla stipula di un nuovo e separato contratto di locazione ad uso abitativo;
che tale programma non veniva mai realizzato, non avendo mai la resistente dato riscontro, tra l'altro, alla missiva inoltrata dai ricorrenti in data 21.3.2024, contenente la bozza del nuovo contratto di locazione;
pagina 2 di 4 che, inoltre, la resistente non provvedeva al rilascio del bene immobile, né al versamento delle indennità di occupazioni maturate a partire dal mese di Dicembre 2023;
- la resistente, inizialmente, è rimasta contumace, mentre, in data 12 Maggio 2025, si è costituita chiedendo il rigetto delle domande di controparte, rappresentando (in estrema sintesi): di essere convivente con la propria DR NO , purtroppo deceduta in data Persona_1
18.5.2023, ragione per cui aveva diritto a proseguire nel rapporto di locazione ex art. 6 della L. nr.
392/1978, avendo, tra l'altro, pagato i canoni di locazione dovuti sino al mese di Novembre 2023, e, trovandosi, pertanto, soltanto in una condizione di morosità; di essere, in ogni caso, disponibile a pagare il dovuto, eventualmente “previa concessione del termine di grazia”; ritenuto in diritto che:
- l'istruzione documentale e quella orale, in particolare per tramite delle deposizioni dei testi Signori
(fratello della ricorrente) e (cognata dei ricorrenti), hanno confermato Testimone_1 Parte_3
le circostanze poste a fondamento della domanda delle parti ricorrenti, evidenziando, in particolare, come esito infruttuso avessero avuto i tentativi di incontrare le resistente per parlare della questione della restituzione del bene immobile e di quella della stipulazione di un nuovo contratto di locazione, non avendola mai trovata, nemmeno presso la sua casa di abitazione, ove erano andati a cercare anche di sera, il e la Pt_4 Per_1 le circostanze poste a fondamento della domanda posso ritenersi anche ammessa, stante l'omessa presentazione della parte resistente a rendere l'interrogatorio formale, nonostante la notifica della
Ordinanza ammissiva di tale prova.
La parte resistente non ha prova, né documentalmente, né per testi, di essere abitualmente convivente con la propria DR, e, pertanto, la sussistenza di un titolo legittimante l'invocata successione nel contratto di locazione ex art. 6 della L. nr. 392/1978.
La parte resistente, inoltre, non ha dimostrato la sussistenza di un altro titolo che legittimi l'attuale occupazione del bene immobile.
La stessa, pertanto, deve essere condannata al rilascio immediato del bene immobile.
In relazione al periodo per cui si è protratta l'occupazione, il risarcimento va liquidato nell'importo richiesto di € 416,67 mensili, oltre interessi legali, a partire dal mese di Dicembre 2023 sino alla data pagina 3 di 4 dell'effettivo rilascio, importo che corrisponde non solo all'entità del canone di locazione richiesto dai ricorrenti alla DR della resistente, quando tra tali soggetti sussisteva un valido contratto di locazione, ma che appare congruo anche in relazione ai valori locativi risultanti dall' Osservatorio del
Mercato Immobiliare della Agenzia delle Entrate a partire dal secondo semestre 2023 (cfr. produzioni in atti di parte ricorrente).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto, conto del valore della causa al momento della sua instaurazione e della complessità dell'attività svolta, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia del resistente, così decide:
1) condanna la NO a rilasciare immediatamente l'immobile Controparte_1
sito in Magenta via Meucci nr. 42, al secondo piano (appartamento composto da nr. 3 vani, oltre cucina e servizi;
censito al N.C.E.U. come segue: foglio nr. 22, particella nr. 329, subalterno nr. 4, categoria A/3, classe 04), libero da persone, da animali e da cose, in favore della parte ricorrente;
2) condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente la somma mensile di € 416,67 , dal mese di Dicembre 2023 sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre agli interessi, dal dovuto fino al saldo;
3) condanna, inoltre, il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in €
545,00 per esborsi ed € 5.388,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e
C.p.a. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 1.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
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