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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2115/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2115/2021 tra
Parte_1
OPPONENTE Controparte_1
OPPOSTA
* Oggi 06/02/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Malmesi per che conclude come da memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. e l'Avv. Tommasini Pt_1 per che conclude come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il CP_1
20.09.2023 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2115/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Giacomo Malmesi come da mandato in atti, OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio degli Avv.ti Raffaella Greco e Stefania Tommasini come da mandato in atti,
OPPOSTA
Conclusioni: Per l'opponente come da memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. e per l'opposta come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 20.09.2023.
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 302/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 04.03.2021”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di cessionaria del credito, ha chiesto e ottenuto il decreto n. Controparte_1
302/2021 con cui è stato ingiunto a di pagare l'importo di 6.941,28 Euro, oltre Parte_1 interessi e spese, a titolo di ratei scaduti e accessori pattuiti con il contratto di finanziamento del 11.06.2009 concluso con Parte_2
Avverso il provvedimento monitorio ha proposto opposizione deducendo, ai fini della Pt_1 revoca del provvedimento: di avere sottoscritto il finanziamento con per Parte_3
5.400,00 Euro, al fine di acquistare una cameretta, presso i locali commerciali della venditrice Matrem S.r.l. e mediante utilizzo di moduli prestampati;
di avere rimborsato le prime due rate del finanziamento, per i mesi di luglio e agosto, e di essere stata convocata nel settembre 2009 dal venditore, il quale le comunicava che Matrem S.r.l. era stata posta in liquidazione e il mobilio non sarebbe stato fornito;
di avere immediatamente preso contatto con il proprio legale
2 affinché si attivasse per la risoluzione del contratto di vendita e del finanziamento, nonché per ottenere la restituzione di quanto già pagato, come da lettera del 14.09.2009 prodotta;
Matrem S.r.l. nulla opponeva e nel novembre 2009 veniva dichiarata fallita;
invece, Parte_3 con lettera del 21.09.2009 si dichiarava estranea ai rapporti tra acquirente e venditore dei mobili, invitando all'adempimento, e con successiva missiva del 28.09.2009, Parte_1 comunicava di avere corrisposto a Matrem S.r.l. il prezzo di vendita dei mobili;
Plusvalore insisteva per ottenere la restituzione dell'importo finanziato il 21.01.2010; dopo oltre dieci anni, con lettera del 22.04.2020, interveniva nell'interesse di Controparte_2 Controparte_1 chiedendo anch'essa il pagamento, richiesta che veniva ancora una volta respinta da Pt_1
Seguiva l'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto da la quale ha invocato
[...] Pt_1
l'applicazione della tutela legale consumeristica, valorizzando il collegamento negoziale tra i due contratti conclusi, uno dei quali (la vendita) immediatamente risolto, nonché profili di nullità involgenti le clausole del finanziamento, di indeterminatezza ed erroneità del credito e, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del credito. In via riconvenzionale, ha chiesto che sia dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento, con restituzione della somma di 451,62 Euro pagata a Parte_4
costituendosi, ha preso posizione sui rilievi della controparte e ribadito la
[...] validità ed efficacia del contratto di finanziamento, essendo prive di riflessi sullo stesso le sorti del contratto di finanziamento in forza della clausola n. 17 interruttiva del collegamento negoziale, la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa azionata nei confronti di Pt_1
Nel corso del processo è stata espletata istruttoria orale e la causa è da ultimo pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** Alla luce delle posizioni difensive assunte dalle parti e delle risultanze processuali disponibili, l'opposizione proposta da si rivela fondata per le ragioni di fatto e di diritto che Parte_1 seguono. Occorre premettere che nessuna contestazione è stata sollevata da in ordine alla Pt_1 posizione di e alla sua legittimazione ad agire in questa sede in luogo Controparte_1 dell'originario contraente Parte_4
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (così già Cass. civ. 30.08.2011 n. 17798 e, di recente, Cass. civ. 10.02.2023 n. n. 4232 che si riporta a seguire: Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei - il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata - fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ.): nella fattispecie, l'ultima rata del prestito avrebbe dovuto essere restituita nel 27.06.2011, la formale messa in mora è dell'aprile 2020 e il decreto ingiuntivo è stato notificato a nell'aprile 2021, atti entrambi compiuti Pt_1 entro il decennio (decorso interamente soltanto il 27.06.2021).
3 Non v'è contestazione tra le parti sulla ricostruzione e cronologia della vicenda contrattuale, così come allegata in citazione da sopra riportata per gli aspetti salienti e Parte_1 ulteriormente confermata dal testimone all'udienza del 18.01.2023, mentre del Testimone_1 tutto divergenti solo le posizioni difensive delle parti quanto alle ricadute della risoluzione del contratto di compravendita del mobilio, a seguito di lettera inviata dal legale di Pt_1 all'esercente Matrem S.r.l. il 14.09.2009, sul contratto di finanziamento fonte del credito oggetto della controversia. Ebbene, va riconosciuta la sussistenza di un legame funzionale fra il contratto di acquisto della cameretta tra e Matrem S.r.l. e il contratto di finanziamento stipulato, tramite il Pt_1 rivenditore del mobilio Matrem, tra e dovendosi rilevare, anzitutto, Pt_1 Parte_3 che è pacifico e compiutamente documentato che l'opponente, secondo lo schema del credito al consumo, ebbe a sottoscrivere un contratto di finanziamento per 5.400,00 Euro con finalizzato all'acquisto della cameretta: tale circostanza risulta dal contratto di Parte_3 finanziamento prodotto, nel quale è specificato che l'importo del finanziamento corrisponde al prezzo da pagare (vi si legge, Prezzo 5.400,00 Euro, Totale finanziato 5.400,00 Euro) è riportato il riferimento agli arredi e vi è apposizione del nome Matrem con firma sulla richiesta di finanziamento. Va, poi, aggiunto che è pacifico che la somma oggetto di finanziamento sia stata erogata da direttamente al venditore convenzionato Matrem, come previsto in contratto e come Parte_3 comunicato a da con lettera datata 28.09.2009 (doc. n. 6 opponente). Pt_1 Parte_3
Ciò richiamato in punto di fatto, va quindi detto che, per giurisprudenza consolidata, il collegamento negoziale, espressione dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso che viene realizzato (non attraverso un autonomo contratto ma) attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è concepito teleologicamente e funzionalmente come collegato agli altri, con la conseguenza che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi anche sull'altro (per tutte, v. Cass. 18884/2008). Perché si possa configurare un collegamento negoziale è, quindi, necessaria la sussistenza di due requisiti: uno oggettivo (ossia il nesso teleologico fra i due negozi finalizzati a regolamentare in modo unitario i reciproci interessi delle parti) ed uno soggettivo (costituito dal comune intento delle parti di realizzare un fine ulteriore rispetto a quello realizzabile attraverso i singoli contratti). Le circostanze sopra menzionate confermano la ricorrenza di tali due requisiti, ove si consideri che il contratto di finanziamento riporta i dati del bene oggetto di compravendita;
che il modulo di “Richiesta di finanziamento”, compilato presso il venditore del mobilio Matrem S.r.l. riporta le indicazioni relative al prezzo di acquisto degli arredi e le modalità del suo pagamento, da effettuarsi interamente mediante il finanziamento di importo corrispondente al prezzo della merce;
che, in conformità alle previsioni del contratto di finanziamento, la somma mutuata è stata erogata direttamente dalla mutuante alla società venditrice Matrem S.r.l, Parte_3 convenzionata con (come risulta dalla dicitura ”Timbro e firma del Convenzionato” Parte_2 presente sotto il nome e firma per Matrem). Il collegamento negoziale tra i due contratti nei termini sopra descritti sarebbe escluso, secondo la tesi difensiva dell'odierna opposta, dalla presenza della clausola n. 17 delle condizioni del contratto di finanziamento, per la quale “il cliente è informato che, in assenza di accordo di
4 esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte a le eccezioni relative al Parte_3 rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato e il Cliente, incluse quelle relative (…) alla consegna del bene”, che, ricalcando il contenuto dell'art. 42 del Codice del consumo all'epoca vigente (tale norma è stata abrogata con D.Lgs. n. 141/2010, successivo alla stipula dei contratti per cui è causa), renderebbe inopponibile alla società finanziaria la mancata consegna del mobilio da parte di Matrem. Tuttavia, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 20447/2014, partendo dal dettato normativo indicato e valutando altresì, ai fini interpretativi, la Direttiva CE 2008/48 (relativa ai contratti di credito ai consumatori, attuata con il citato D.Lgs 141/2010), ha affermato la fonte legale del collegamento negoziale fra contratto di finanziamento e contratto di acquisto, che diviene elemento della fattispecie: "è la legge stessa a configurare un collegamento negoziale a carattere funzionale, per il quale, a determinate condizioni, il contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio dal momento che il nesso fra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei negozi trova la propria causa nell'altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento di fattispecie" (negli stessi termini, Cass. 30.9.2015, n. 19522). Sempre secondo la la Suprema Corte, l'unitarietà della causa economica dei contratti (di finanziamento e di vendita del bene) comporta il collegamento negoziale di fonte legale che prescinde dal rapporto fra finanziatore e fornitore e quindi anche dall'esistenza o meno di un accordo di esclusiva fra finanziatore e fornitore, lettura corroborata dalla disciplina prevista dalla direttiva CE 2008/48, attuata con D.Lgs. 13.8.2010, n. 141 (che esclude espressamente, per l'azione del consumatore, la necessità del patto di esclusiva fra finanziatore e fornitore); la giurisprudenza citata ha quindi riconosciuto la possibilità di proposizione diretta dell'azione del consumatore nei confronti del finanziatore anche qualora difetti il patto di esclusiva fra finanziatore e venditore del bene, condizione originariamente prevista dall'art. 125 T.U.B. e dall'art. 42 Codice del consumo, e tale principio deve trovare applicazione anche allorquando il consumatore finanziato agisca in via ordinaria contrattuale o di opposizione, come nel caso in esame, assicurandosi così la finalità di maggiore tutela dell'acquirente/consumatore. Pertanto, la pattuizione dell'art. 17 contenente il richiamo all'esistenza di rapporto di esclusiva, deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione del collegamento legale fra i due contratti, che importa la valutazione necessariamente unitaria dei negozi e la possibilità di azione (anche ordinaria) dell'acquirente verso la società di finanziamento, qualora vi sia "patologia" nel contratto di acquisto finanziato;
le condizioni di finanziamento, volte a conferire "autonomia" ai due rapporti contrattuali (di vendita e di finanziamento) alla luce dell'assenza di un patto di esclusiva, si pongono in irrimediabile contrasto con la disciplina normativa sopra indicata, che prescinde dalla volontà delle parti di dare vita a contratti collegati, e ad essa non può quindi essere riconosciuta alcuna efficacia derogatoria al collegamento funzionale di natura normativa, inderogabile se non in termini più favorevoli all'acquirente/finanziato; ne discende che nei casi di inadempimento del contratto intercorso con il fornitore del bene, nulla osti all'azione dell'acquirente nei confronti del finanziatore, cui sono opponibili tutte le eccezioni relative al primo contratto.
5 La clausola negoziale n. 17 invocata da inoltre, alla luce dei generali Parte_4 principi di buona fede e correttezza, non può ritenersi meritevole di tutela, dovendosi tenere conto, da un lato, dell'interesse del mutuante (che ha la possibilità di ripetere le somme dal venditore a cui le ha direttamente versate), dall'altro, della condizione del mutuatario che, pur a fronte della mancata consegna del bene, deve continuare a restituire somme che, in realtà, non ha mai percepito (conformi, Cass. 12454/2012; Cass. 3392/2011). I precedenti assunti sono idonei a fondare la pronuncia di accoglimento dell'opposizione di e di revoca del decreto ottenuto da , nonché incidentalmente ad Parte_1 CP_1 accertare l'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento tra i contraenti originari (non essendo parte in causa la risoluzione non può essere oggetto di autonoma Parte_3 statuizione in dispositivo ma solo di accertamento incidentale). Non può essere accolta la domanda restitutoria delle due rate pagate da nei confronti Pt_1 dell'attuale opposta che, pacificamente, non le ha incassate. A rafforzare il convincimento della intervenuta cessazione del contratto di finanziamento concorrono ulteriori e differenti rilievi afferenti alla delegazione di pagamento contenuta nel predetto contratto in particolare all'art. 1, laddove è riconosciuta a quale parte Parte_1 richiedente il finanziamento, la facoltà di revocare la propria domanda fino al momento di effettiva erogazione della somma dal finanziatore direttamente al venditore convenzionato. E' documentato che si sia immediatamente attivata, una volta appreso che il Parte_1 mobilio non le sarebbe stato consegnato, facendo redigere e inoltrare la proprio legale la comunicazione del 14.09.2009, con la quale, previa rappresentazione della situazione verificatasi e a lei resa nota dal venditore, chiedeva a di non dare corso al pagamento Parte_3
(testualmente: “sono ad intimare alla l'immediata sospensione dell'erogazione Parte_3 del finanziamento con la conseguente restituzione degli importi già corrisposti”). Tale comunicazione risulta ricevuta da il 16.09.2009 (v. cartolina di ricevimento in Parte_3 fascicolo) Alla luce della documentazione versata da e sopra indicata, deve affermarsi che la Pt_1 medesima, con l'invio dell'intimazione del 14.09.2009 abbia legittimamente e tempestivamente revocato la delega di pagamento a , la quale decise comunque, consapevole di ciò, a Parte_3 proprio rischio e quando venuta meno l'autorizzazione della delegante, di erogare e corrispondere la somma a Matrem S.r.l. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sui valori medi di scaglione per le prime due fasi processuali e sui minimi per le restanti due, stante la concentrazione dei relativi adempimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
così decide:
[...]
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 302/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 04.03.2021”;
- rigetta la domanda di restituzione somme avanzata in via riconvenzionale da;
Parte_1
6 - condanna a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1 opposizione, liquidate in 3.387,00 Euro per compenso professionale e 145,50 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 6 febbraio 2025
Il Giudice Cristina Ferrari
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