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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5729 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G 15553/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 19/11/2025
Per la parte opponente è comparsa l'avv. IA LU MI;
ai fini della pratica forense è presente il dott. Persona_1
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Salemi precisa le conclusioni riportandosi agli atti e ai verbali di causa e chiede che venga dichiarata la improcedibilità del giudizio, con condanna della controparte alle spese di lite e al pagamento dell'importo indicato nell'art. 5 bis d. lgs. n. 28/2010;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
LL, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15553 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA LU MI per procura in atti opponente
E già e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 opposta contumace
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 2.12.2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4703/2022, emesso da questo Tribunale il 20.10.2022, notificato il 25.10.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di CP_1
pagina 2 di 5 della somma di € 6.045,92, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di Controparte_1 credito derivante dal contratto di c/c n. 1029800004148.
A sostegno dell'opposizione il formulava i seguenti motivi: a) carenza di titolarità Parte_1 attiva della b) carenza di prova del presunto credito, per la mancata Controparte_1 produzione in giudizio degli estratti conto;
c) infondatezza della pretesa creditoria.
Chiedeva, quindi, previo espletamento della mediazione obbligatoria, l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La prima udienza subiva vari rinvii per l'assenza del giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 18.11.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, veniva dichiarata la contumacia dell'opposta e veniva assegnato termine per l'avvio della procedura di mediazione;
alla successiva udienza del 12.5.2025, visto il mancato espletamento della procedura di mediazione, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.11.2025, alla quale viene decisa.
****
Va dichiarata l'improcedibilità della domanda formulata dall'opposta per il mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d. lgs. 28/2010, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Sul punto, deve infatti richiamarsi la soluzione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19596 emessa in data 18.09.2020, con cui è stato espressamente affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Tale conclusione, conforme all'orientamento già adottato da codesto Ufficio, deriva dalla natura di attore in senso sostanziale della parte opposta e dal ritenuto carattere unitario delle pagina 3 di 5 varie fasi del procedimento (fase monitoria e giudizio di opposizione) e conduce, dunque, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio di opposizione introduce, invero, un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione.
Nel caso di specie, la causa ha ad oggetto il credito nascente da un rapporto di conto corrente, quindi rientra nell'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs.
4.3.2010 n. 28, art.
5. La mediazione non è stata espletata dall'opposta - rimasta contumace – cui l'opponente ha pure notificato l'ordinanza che l'aveva disposta.
Pertanto, non essendo stata espletata la mediazione, la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio risulta improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, ai sensi dell'art. 9
D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00) nel seguente modo:
€ 450,00 per la fase di studio, € 380,00 per la fase introduttiva, € 1.120,00 per la fase di trattazione, € 810,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.760,00, oltre all'importo di € 145,50 per esborsi (contributo unificato e bollo).
Non può essere applicato l'art. 5 bis del menzionato d. lgs. n. 28/2010 in quanto entrato in vigore dopo l'introduzione del presente giudizio, né l'art. 8, c. 4 bis, sempre del predetto d. lgs n. 28/2010, nel testo ratione temporis applicabile, in quanto la parte opposta non è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
15553/2022 R.G, vertente tra (opponente) e Parte_1 Controparte_1 già e, per essa, quale mandataria, in persona Controparte_1 Controparte_2 del suo legale rappr. pro tempore (opposta contumace), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 4 di 5 - dichiara l'improcedibilità della domanda dell'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4703/2022;
- condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 2.760,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 19/11/2025.
Il Giudice
Milena LL
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 19/11/2025
Per la parte opponente è comparsa l'avv. IA LU MI;
ai fini della pratica forense è presente il dott. Persona_1
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Salemi precisa le conclusioni riportandosi agli atti e ai verbali di causa e chiede che venga dichiarata la improcedibilità del giudizio, con condanna della controparte alle spese di lite e al pagamento dell'importo indicato nell'art. 5 bis d. lgs. n. 28/2010;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
LL, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15553 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA LU MI per procura in atti opponente
E già e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 opposta contumace
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 2.12.2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4703/2022, emesso da questo Tribunale il 20.10.2022, notificato il 25.10.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di CP_1
pagina 2 di 5 della somma di € 6.045,92, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di Controparte_1 credito derivante dal contratto di c/c n. 1029800004148.
A sostegno dell'opposizione il formulava i seguenti motivi: a) carenza di titolarità Parte_1 attiva della b) carenza di prova del presunto credito, per la mancata Controparte_1 produzione in giudizio degli estratti conto;
c) infondatezza della pretesa creditoria.
Chiedeva, quindi, previo espletamento della mediazione obbligatoria, l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La prima udienza subiva vari rinvii per l'assenza del giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 18.11.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, veniva dichiarata la contumacia dell'opposta e veniva assegnato termine per l'avvio della procedura di mediazione;
alla successiva udienza del 12.5.2025, visto il mancato espletamento della procedura di mediazione, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.11.2025, alla quale viene decisa.
****
Va dichiarata l'improcedibilità della domanda formulata dall'opposta per il mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d. lgs. 28/2010, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Sul punto, deve infatti richiamarsi la soluzione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19596 emessa in data 18.09.2020, con cui è stato espressamente affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Tale conclusione, conforme all'orientamento già adottato da codesto Ufficio, deriva dalla natura di attore in senso sostanziale della parte opposta e dal ritenuto carattere unitario delle pagina 3 di 5 varie fasi del procedimento (fase monitoria e giudizio di opposizione) e conduce, dunque, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio di opposizione introduce, invero, un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione.
Nel caso di specie, la causa ha ad oggetto il credito nascente da un rapporto di conto corrente, quindi rientra nell'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs.
4.3.2010 n. 28, art.
5. La mediazione non è stata espletata dall'opposta - rimasta contumace – cui l'opponente ha pure notificato l'ordinanza che l'aveva disposta.
Pertanto, non essendo stata espletata la mediazione, la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio risulta improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, ai sensi dell'art. 9
D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00) nel seguente modo:
€ 450,00 per la fase di studio, € 380,00 per la fase introduttiva, € 1.120,00 per la fase di trattazione, € 810,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.760,00, oltre all'importo di € 145,50 per esborsi (contributo unificato e bollo).
Non può essere applicato l'art. 5 bis del menzionato d. lgs. n. 28/2010 in quanto entrato in vigore dopo l'introduzione del presente giudizio, né l'art. 8, c. 4 bis, sempre del predetto d. lgs n. 28/2010, nel testo ratione temporis applicabile, in quanto la parte opposta non è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
15553/2022 R.G, vertente tra (opponente) e Parte_1 Controparte_1 già e, per essa, quale mandataria, in persona Controparte_1 Controparte_2 del suo legale rappr. pro tempore (opposta contumace), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 4 di 5 - dichiara l'improcedibilità della domanda dell'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4703/2022;
- condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 2.760,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 19/11/2025.
Il Giudice
Milena LL
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