CASS
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, la sottrazione all'imposta di consumo di oli destinati alla lubrificazione meccanica, posto che l'art. 62, comma 3, d.lgs. citato include tali prodotti nel novero di quelli assoggettati a imposta di consumo e l'art. 61, comma 4, del medesimo testo normativo prevede l'applicabilità delle sanzioni stabilite dai precedenti artt. 40 e 44 per le violazioni all'obbligo del pagamento per quantità di prodotto non inferiore a 100 chilogrammi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2024, n. 8665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8665 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di AN AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/07/2023 del Tribunale della libertà di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avv. Guido Aldo Carlo Camera del foro di Milano, il quale chiede il rigetto del ricorso. //r Penale Sent. Sez. 3 Num. 8665 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di AL AN, quale legale rappresentante dalla South East Avion Services s.r.l. (d'ora in avanti S.E.A.S.), il Tribunale di Bari ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso il 9 giugno 2023 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Bari avente ad oggetto 911 kg. di olio lubrificante per aeromobili a reazione Exxon Mobil Jet OH IP, congiuntamente disposto il 29 maggio 2023 dall'Ufficio ADM di Bari e dalla G.d.F. di Bari presso l'aeroporto civile di Bari, in relazione al reato di cui agli artt. 61, comma 1, lett. c), e 62, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1995, contestato perché non risultava avvenuto il pagamento dell'imposta di consumo, ordinando la restituzione all'avente diritto di quanto attinto dal vincolo cautelare. Ad avviso del Tribunale, per un verso, il decreto impugnato non contiene una sia pure sommaria descrizione della condotta ascritta all'indagato, non essendo, a tal fine, sufficiente il richiamo ai verbali redatti dalla p.g. in quanto descrittivi di una condotta non auto evidente;
per altro verso, nessun accertamento è stato svolto in ordine alla natura e alla composizione dell'olio lubrificante sottoposto a sequestro, sicché, emergendo dalla documentazione in atti che trattatasi di prodotto non rientrante nell'elenco tassativo di quelli soggetti ad imposta di consumo, è altresì insussistente il fumus commissi delicti. 2. Avverso l'indicata ordinanza, il pubblico ministero presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 2.1. Con un primo motivo si deduce la violazione dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, ad avviso del ricorrente, il fatto per cui si procede - ossia la violazione della legge penale conseguente al mancato versamento dell'imposta di consumo dovuta, trattandosi di olio lubrificante - risulta compiutamente descritto nel verbale di sequestro, a cui rinvia il decreto di convalida. Del resto, l'istanza di riesame si incentra proprio sulla contestazione della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'imposta di consumo, in ragione della asserita natura sintetica - e, dunque, non minerale - dell'olio in sequestro. Aggiunge il ricorrente che è stata altresì esplicitata le finalità probatoria perseguita, che, come ritenuto dal Tribunale cautelare, risiede nell'esigenza di "espletare ogni utile accertamento volto a stabilire le caratteristiche di quanto in sequestro". 2.2. Con un secondo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 62, comma 1, lett. a) e 3 d.lgs. n. 504 del 1995. Evidenzia il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale per escludere la sussistenza del fumus commissi 2 delicti, gli oli minerali o sintetici, destinati alla lubrificazione meccanica, sono soggetti all'imposta sui consumo e, ove il quantitativo ecceda, come nella specie, i 100 kg., l'omesso versamento dell'imposta è punita ai sensi degli artt. artt. 62, comma 1, lett. a) e 3 d.lgs. n. 504 del 1995. Nel caso di specie, come emerge dagli atti, si è in presenza di olio contraddistinto dalla sigla 3403 99, e, quindi, di olio destinato alla lubrificazione meccanica, oggetto all'imposta in esame indipendentemente dalla sua composizione. 3. Nel termine di legge, il difensore dell'indagato, avv. Guido Camera del foro di Milano, ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Come dinanzi indicato, il Tribunale ha accolto l'istanza di riesame facendo luce su una duplice ratio decidendi, ognuna delle quali è attaccata dal ricorrente con argomentazioni che appaiono fondate. 3. In primo luogo, quanto all'argomentazione secondo cui il decreto impugnato non conterrebbe una sua pure sommaria descrizione della condotta ascritta all'indagato, non essendo sufficiente il rinvio per relationem ai verbali redatti dalla p.g., va richiamato l'orientamento di questa Corte di legittimità, la quale, nel suo più autorevole consesso, ha chiarito che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (per tutti, cfr. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664). Nel caso in esame, il decreto di convalida di sequestro non solo indica, quale fatto reato, la violazione degli artt. 61, comma 1, lett. c), e 62, comma 1, lett. a) 3 d.lgs. n. 504 del 1995, accertato in Bari il 29 maggio 2023, ma rinvia al verbale di sequestro redatto alla p.g., "che si allega al presente decreto e ne costituisce parte integrante". Orbene, come agevolmente emerge dalla lettura dell'indicato verbale di p.g. - che è stato allegato al decreto di convalida del sequestro, e, quindi, portato a conoscenza dell'interessato - il fatto è stato dettagliatamente ricostruito alle p. da 2 a 8, sicché certamente l'indagato ha avuto modo di comprendere la condotta a lui ascritta e, conseguentemente, di rappresentare le proprie difese, come, peraltro, è, in concreto, avvenuto, ciò desumendosi dal contenuto delle doglianze di merito dedotte con l'istanza di riesame. 5. Ciò posto, così venendo alla seconda ratio decidendi oggetto di contestazione con il secondo motivo, valga quanto segue. 6. La materialità del fatto - come si evince dal provvedimento impugnato - non è oggetto di contestazione e può essere così ricostruita. In data 15 maggio 2023 presso il varco dogana dell'aeroporto Bari-Palese si presentò l'automezzo tg GK113CK condotto da GI Scaraggi, con a bordo una partita di kg. 911 di olio lubrificante, destinato alla compagnia aerea Ryanair;
fu esibita la documentazione delivery note, da cui emergeva che l'olio era stato rilasciato dalla società Schenker a scorta di una partita di 1.067,40 kg. di olio lubrificante spedita da Exxonmobil Lubrificants & Spec. Eur (Olanda) destina alla Ryanair Ltd. presso l'aeroporto Bari-Palese, documentazione ritenuta dagli operanti non sufficiente per legittimare il trasferimento della partita di olio in esame. Venne informato il personale della Ryanair incaricato al ritiro della merce, al quale fu chiesto di fornire idonea documentazione al fine di chiarire il regime fiscale della merce, trattandosi di olio lubrificante proveniente da altro Stato membro dell'U.E., e quindi soggetto all'imposta di consumo;
la medesima richiesta venne inoltrata alla società Schenker, che aveva curato il trasporto, e alla S.E.A.S., società che provvede alla movimentazione e alla gestione delle merci per conto di Ryanair. La società Schenker, con e-mail del 15 maggio 2023, inviò documentazione intesa a dimostrare la regolare importazione dagli U.s.a. nell'U.E. dell'olio lubrificante;
il 18 maggio 2023 giunse una e-mail da parte della S.E.A.S., con cui si precisava che le merce era di proprietà della Ryanair e che l'eventuale obbligo di pagamento era da considerarsi a carico della medesima. Si precedette alla consultazione della banca dati Aida-accise, da cui emerse che la società Rayanair non risultava essere registrata e nemmeno risultavano 4 effettuati versamenti a titolo di imposta di consumo sugli oli lubrificanti;
analogo controllo fu effettuato nei confronti della S.E.A.S. con i medesimi esiti. Su queste basi, gli operanti procedettero al sequestro di 911 kg. di olio lubrificante, stante l'omesso versamento dell'imposta erariale di consumo dovuto per l'acquisto di provenienza comunitaria dell'olio in questione, ritenendo sussistente l'ipotesi di reato di cui agli artt. 61, 62 e 63 d.lgs. n. 504 del 1995. 7. Così ricostruiti i contorni fattuali della vicenda, si osserva che il Tribunale, laddove ha escluso la sussistenza del fumus commissi delicti sul presupposto che, dalla documentazione in atti, il prodotto in esame non rientrerebbe nell'elenco tassativo di quelli soggetti ad imposta di consumo, è viziata da violazione di legge. 8. L'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 punisce, alla lett. a), chiunque "sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa". Nel disciplinare l'applicazione delle imposte indirette sulla fabbricazione e sui consumi, l'art. 61, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995 dispone che «Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44», salvo prevedere una sanzione amministrativa se la quantità sottratta al pagamento dell'imposta è inferiore a 100 chilogrammi. L'art. 62, comma 3, del medesimo d.lgs. precisa che l'imposta sul consumo «si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria». Ne consegue, pertanto, che la sottrazione all'imposta di consumo di oli destinati alla lubrificazione meccanica integra il reato di cui all'art. 40 d.lgs. 26 ottobre del 1995, n. 504, in forza del combinato disposto degli artt. 62, comma 3, e 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo che, rispettivamente, includono tali prodotti tra quelli assoggettati ad imposta di consumo e prevedono, per le violazioni all'obbligo del pagamento per quantità di prodotto non inferiore a 100 chilogrammi, l'applicabilità delle sanzioni stabilite dagli artt. 40 e 44 della stessa normativa. 9. Una conferma di tale interpretazione si desume dal provvedimento n. 57516/RU/2018 adottato dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane, indicato dalla difesa. Richiesta di chiarire il trattamento impositivo cui assoggettare preparazioni lubrificanti di provenienza comunitaria classificate al codice NC 3403 che 5 contengono, secondo differenti composizioni percentuali, miscele di olio a base minerale e di un prodotto ricompreso nella lett. c), comma 1, dell'art. 62 d.lgs. n. 504 del 1995 - in particolare, quali siano le modalità di liquidazione dell'imposta di consumo nei casi ricadenti nell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995 quando nelle suddette preparazioni risultino presenti olio lubrificante minerale, in percentuale inferiore al 70%, e polimeri poliolefinicisintetici, in misura tale che le due componenti superino complessivamente la predetta soglia - la Direzione Centrale ha precisato che, ai sensi del citato art. 62, comma 1, lett. c), i cosiddetti prodotti succedanei sono equiparata agli oli lubrificanti e l'imposta é dovuta solo in caso di impiego per la lubrificazione meccanica. In particolare, "le preparazioni lubrificanti in esame contenenti un quantitativo di olio minerale inferiore al 70%, già classificate nel Paese di origine al codice NC 3403, mantengono questa classificazione indipendentemente dal contenuto percentuale di polimeri poliolefinici sintetici addizionati. L'aggiunta del prodotto a base sintetica ha lo scopo di incrementare il potere lubrificante della preparazione stessa ma, permanendo la percentuale di olio minerale contenuta al di sotto della suddetta soglia, la miscelazione delle sostanze non determina la modifica della voce doganale della merce". Ne consegue che, "qualora la preparazione lubrificante sia destinata all'impiego di lubrificazione meccanica, trova applicazione la fattispecie supplementare di cui al suddetto art. 62, comma 3, la quale, per chiare finalità antielusive, colpisce situazioni equivalenti a quelle tipiche che realizzano il medesimo presupposto. L'imposta di consumo dovuta è determinata sulla base della quantità complessiva di olio minerale (inferiore al 70%) e di polimeri poliolefinici sintetici effettivamente contenuta, quale risultante dai dati dichiarati dal soggetto obbligato". 9. Nel caso in esame, come risulta dalla lettera del 21 giugno 2023 della Exxon Mobile Petroleum & Chemical BV, prodotta dalla difesa e a cui fa espresso riferimento il Tribunale, il prodotto in esame ha una nomenclatura combinata 3403 39900. Ha perciò errato il Tribunale nel ritenere che tale prodotto non sia soggetto all'imposta sul consumo;
esso, infatti, essendo contraddistinto dalla nomenclatura combinata 3403, astrattamente rientra nella previsione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995, e, quindi, soggiace all'imposta sul consumo, il cui mancato pagamento, per effetto del rinvio operato dall'art. 61, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995, comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli artt. 40 e 44 del medesimo d.lgs. 6 Orbene, è del tutto evidente che lo scopo del sequestro è di consentire i necessari accertamenti tecnici per stabilire se la partita di olio sequestrato abbia le caratteristiche tali da rientrare, o meno, tra quelli assoggettati all'imposta sul consumo. 10. Per i motivi indicati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari in altra composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 17/01/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avv. Guido Aldo Carlo Camera del foro di Milano, il quale chiede il rigetto del ricorso. //r Penale Sent. Sez. 3 Num. 8665 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di AL AN, quale legale rappresentante dalla South East Avion Services s.r.l. (d'ora in avanti S.E.A.S.), il Tribunale di Bari ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso il 9 giugno 2023 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Bari avente ad oggetto 911 kg. di olio lubrificante per aeromobili a reazione Exxon Mobil Jet OH IP, congiuntamente disposto il 29 maggio 2023 dall'Ufficio ADM di Bari e dalla G.d.F. di Bari presso l'aeroporto civile di Bari, in relazione al reato di cui agli artt. 61, comma 1, lett. c), e 62, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1995, contestato perché non risultava avvenuto il pagamento dell'imposta di consumo, ordinando la restituzione all'avente diritto di quanto attinto dal vincolo cautelare. Ad avviso del Tribunale, per un verso, il decreto impugnato non contiene una sia pure sommaria descrizione della condotta ascritta all'indagato, non essendo, a tal fine, sufficiente il richiamo ai verbali redatti dalla p.g. in quanto descrittivi di una condotta non auto evidente;
per altro verso, nessun accertamento è stato svolto in ordine alla natura e alla composizione dell'olio lubrificante sottoposto a sequestro, sicché, emergendo dalla documentazione in atti che trattatasi di prodotto non rientrante nell'elenco tassativo di quelli soggetti ad imposta di consumo, è altresì insussistente il fumus commissi delicti. 2. Avverso l'indicata ordinanza, il pubblico ministero presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 2.1. Con un primo motivo si deduce la violazione dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, ad avviso del ricorrente, il fatto per cui si procede - ossia la violazione della legge penale conseguente al mancato versamento dell'imposta di consumo dovuta, trattandosi di olio lubrificante - risulta compiutamente descritto nel verbale di sequestro, a cui rinvia il decreto di convalida. Del resto, l'istanza di riesame si incentra proprio sulla contestazione della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'imposta di consumo, in ragione della asserita natura sintetica - e, dunque, non minerale - dell'olio in sequestro. Aggiunge il ricorrente che è stata altresì esplicitata le finalità probatoria perseguita, che, come ritenuto dal Tribunale cautelare, risiede nell'esigenza di "espletare ogni utile accertamento volto a stabilire le caratteristiche di quanto in sequestro". 2.2. Con un secondo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 62, comma 1, lett. a) e 3 d.lgs. n. 504 del 1995. Evidenzia il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale per escludere la sussistenza del fumus commissi 2 delicti, gli oli minerali o sintetici, destinati alla lubrificazione meccanica, sono soggetti all'imposta sui consumo e, ove il quantitativo ecceda, come nella specie, i 100 kg., l'omesso versamento dell'imposta è punita ai sensi degli artt. artt. 62, comma 1, lett. a) e 3 d.lgs. n. 504 del 1995. Nel caso di specie, come emerge dagli atti, si è in presenza di olio contraddistinto dalla sigla 3403 99, e, quindi, di olio destinato alla lubrificazione meccanica, oggetto all'imposta in esame indipendentemente dalla sua composizione. 3. Nel termine di legge, il difensore dell'indagato, avv. Guido Camera del foro di Milano, ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Come dinanzi indicato, il Tribunale ha accolto l'istanza di riesame facendo luce su una duplice ratio decidendi, ognuna delle quali è attaccata dal ricorrente con argomentazioni che appaiono fondate. 3. In primo luogo, quanto all'argomentazione secondo cui il decreto impugnato non conterrebbe una sua pure sommaria descrizione della condotta ascritta all'indagato, non essendo sufficiente il rinvio per relationem ai verbali redatti dalla p.g., va richiamato l'orientamento di questa Corte di legittimità, la quale, nel suo più autorevole consesso, ha chiarito che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (per tutti, cfr. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664). Nel caso in esame, il decreto di convalida di sequestro non solo indica, quale fatto reato, la violazione degli artt. 61, comma 1, lett. c), e 62, comma 1, lett. a) 3 d.lgs. n. 504 del 1995, accertato in Bari il 29 maggio 2023, ma rinvia al verbale di sequestro redatto alla p.g., "che si allega al presente decreto e ne costituisce parte integrante". Orbene, come agevolmente emerge dalla lettura dell'indicato verbale di p.g. - che è stato allegato al decreto di convalida del sequestro, e, quindi, portato a conoscenza dell'interessato - il fatto è stato dettagliatamente ricostruito alle p. da 2 a 8, sicché certamente l'indagato ha avuto modo di comprendere la condotta a lui ascritta e, conseguentemente, di rappresentare le proprie difese, come, peraltro, è, in concreto, avvenuto, ciò desumendosi dal contenuto delle doglianze di merito dedotte con l'istanza di riesame. 5. Ciò posto, così venendo alla seconda ratio decidendi oggetto di contestazione con il secondo motivo, valga quanto segue. 6. La materialità del fatto - come si evince dal provvedimento impugnato - non è oggetto di contestazione e può essere così ricostruita. In data 15 maggio 2023 presso il varco dogana dell'aeroporto Bari-Palese si presentò l'automezzo tg GK113CK condotto da GI Scaraggi, con a bordo una partita di kg. 911 di olio lubrificante, destinato alla compagnia aerea Ryanair;
fu esibita la documentazione delivery note, da cui emergeva che l'olio era stato rilasciato dalla società Schenker a scorta di una partita di 1.067,40 kg. di olio lubrificante spedita da Exxonmobil Lubrificants & Spec. Eur (Olanda) destina alla Ryanair Ltd. presso l'aeroporto Bari-Palese, documentazione ritenuta dagli operanti non sufficiente per legittimare il trasferimento della partita di olio in esame. Venne informato il personale della Ryanair incaricato al ritiro della merce, al quale fu chiesto di fornire idonea documentazione al fine di chiarire il regime fiscale della merce, trattandosi di olio lubrificante proveniente da altro Stato membro dell'U.E., e quindi soggetto all'imposta di consumo;
la medesima richiesta venne inoltrata alla società Schenker, che aveva curato il trasporto, e alla S.E.A.S., società che provvede alla movimentazione e alla gestione delle merci per conto di Ryanair. La società Schenker, con e-mail del 15 maggio 2023, inviò documentazione intesa a dimostrare la regolare importazione dagli U.s.a. nell'U.E. dell'olio lubrificante;
il 18 maggio 2023 giunse una e-mail da parte della S.E.A.S., con cui si precisava che le merce era di proprietà della Ryanair e che l'eventuale obbligo di pagamento era da considerarsi a carico della medesima. Si precedette alla consultazione della banca dati Aida-accise, da cui emerse che la società Rayanair non risultava essere registrata e nemmeno risultavano 4 effettuati versamenti a titolo di imposta di consumo sugli oli lubrificanti;
analogo controllo fu effettuato nei confronti della S.E.A.S. con i medesimi esiti. Su queste basi, gli operanti procedettero al sequestro di 911 kg. di olio lubrificante, stante l'omesso versamento dell'imposta erariale di consumo dovuto per l'acquisto di provenienza comunitaria dell'olio in questione, ritenendo sussistente l'ipotesi di reato di cui agli artt. 61, 62 e 63 d.lgs. n. 504 del 1995. 7. Così ricostruiti i contorni fattuali della vicenda, si osserva che il Tribunale, laddove ha escluso la sussistenza del fumus commissi delicti sul presupposto che, dalla documentazione in atti, il prodotto in esame non rientrerebbe nell'elenco tassativo di quelli soggetti ad imposta di consumo, è viziata da violazione di legge. 8. L'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 punisce, alla lett. a), chiunque "sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa". Nel disciplinare l'applicazione delle imposte indirette sulla fabbricazione e sui consumi, l'art. 61, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995 dispone che «Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44», salvo prevedere una sanzione amministrativa se la quantità sottratta al pagamento dell'imposta è inferiore a 100 chilogrammi. L'art. 62, comma 3, del medesimo d.lgs. precisa che l'imposta sul consumo «si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria». Ne consegue, pertanto, che la sottrazione all'imposta di consumo di oli destinati alla lubrificazione meccanica integra il reato di cui all'art. 40 d.lgs. 26 ottobre del 1995, n. 504, in forza del combinato disposto degli artt. 62, comma 3, e 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo che, rispettivamente, includono tali prodotti tra quelli assoggettati ad imposta di consumo e prevedono, per le violazioni all'obbligo del pagamento per quantità di prodotto non inferiore a 100 chilogrammi, l'applicabilità delle sanzioni stabilite dagli artt. 40 e 44 della stessa normativa. 9. Una conferma di tale interpretazione si desume dal provvedimento n. 57516/RU/2018 adottato dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane, indicato dalla difesa. Richiesta di chiarire il trattamento impositivo cui assoggettare preparazioni lubrificanti di provenienza comunitaria classificate al codice NC 3403 che 5 contengono, secondo differenti composizioni percentuali, miscele di olio a base minerale e di un prodotto ricompreso nella lett. c), comma 1, dell'art. 62 d.lgs. n. 504 del 1995 - in particolare, quali siano le modalità di liquidazione dell'imposta di consumo nei casi ricadenti nell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995 quando nelle suddette preparazioni risultino presenti olio lubrificante minerale, in percentuale inferiore al 70%, e polimeri poliolefinicisintetici, in misura tale che le due componenti superino complessivamente la predetta soglia - la Direzione Centrale ha precisato che, ai sensi del citato art. 62, comma 1, lett. c), i cosiddetti prodotti succedanei sono equiparata agli oli lubrificanti e l'imposta é dovuta solo in caso di impiego per la lubrificazione meccanica. In particolare, "le preparazioni lubrificanti in esame contenenti un quantitativo di olio minerale inferiore al 70%, già classificate nel Paese di origine al codice NC 3403, mantengono questa classificazione indipendentemente dal contenuto percentuale di polimeri poliolefinici sintetici addizionati. L'aggiunta del prodotto a base sintetica ha lo scopo di incrementare il potere lubrificante della preparazione stessa ma, permanendo la percentuale di olio minerale contenuta al di sotto della suddetta soglia, la miscelazione delle sostanze non determina la modifica della voce doganale della merce". Ne consegue che, "qualora la preparazione lubrificante sia destinata all'impiego di lubrificazione meccanica, trova applicazione la fattispecie supplementare di cui al suddetto art. 62, comma 3, la quale, per chiare finalità antielusive, colpisce situazioni equivalenti a quelle tipiche che realizzano il medesimo presupposto. L'imposta di consumo dovuta è determinata sulla base della quantità complessiva di olio minerale (inferiore al 70%) e di polimeri poliolefinici sintetici effettivamente contenuta, quale risultante dai dati dichiarati dal soggetto obbligato". 9. Nel caso in esame, come risulta dalla lettera del 21 giugno 2023 della Exxon Mobile Petroleum & Chemical BV, prodotta dalla difesa e a cui fa espresso riferimento il Tribunale, il prodotto in esame ha una nomenclatura combinata 3403 39900. Ha perciò errato il Tribunale nel ritenere che tale prodotto non sia soggetto all'imposta sul consumo;
esso, infatti, essendo contraddistinto dalla nomenclatura combinata 3403, astrattamente rientra nella previsione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995, e, quindi, soggiace all'imposta sul consumo, il cui mancato pagamento, per effetto del rinvio operato dall'art. 61, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995, comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli artt. 40 e 44 del medesimo d.lgs. 6 Orbene, è del tutto evidente che lo scopo del sequestro è di consentire i necessari accertamenti tecnici per stabilire se la partita di olio sequestrato abbia le caratteristiche tali da rientrare, o meno, tra quelli assoggettati all'imposta sul consumo. 10. Per i motivi indicati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari in altra composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 17/01/2024.