Art. 4. ((Ogni mercato all'ingrosso del pesce e' disciplinato da un regolamento deliberato dal Consiglio comunale, udita la Commissione di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1279, e, previo parere della Commissione di cui all'art. 15, sottoposto alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale puo' suggerire al Comune le modifiche e le aggiunte idonee a garantire unicita' di criteri nella disciplina dei mercati dei diversi Comuni della provincia.
Il Ministro per la marina mercantile puo', con suo decreto, emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale, obbligatorie a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150))
Il Ministro per la marina mercantile puo', con suo decreto, emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale, obbligatorie a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150))