Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 07/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 70/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 70/2025 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] C.F._1
SVIZZERA, e (C.F. ), nata il Parte_2 C.F._2
21/06/1986 a EMPOLI (FI), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
ALMONTI ALESSANDRA;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti,
e di rinunciare reciprocamente all'assegno per sé medesimi, dichiarando di non avere a pretendere nulla dall'altro in merito sia al mantenimento per la separazione e sia all'assegno divorzile relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
4) La signora dichiara di avere portato via dall'abitazione Parte_2 famigliare tutti i beni di sua proprietà, e di non avere, pertanto, più nulla da prelevare nell'unità abitativa del sig. Parte_1
. Le spese di natura ordinaria e straordinaria della casa
[...] famigliare saranno di spettanza del sig. anche se attengono Pt_1 al periodo di matrimonio.
la somma complessiva di euro 37.920,00 mediante il versamento
[...] di euro 250,00 mensili da corrispondersi entro e non oltre il 27 di ogni mese, a fronte della somma mensile di euro 395,00 pagata dal sig. per estinguere la posizione debitoria della medesima Pt_1 meglio descritta in premessa, salvo quanto previsto nella condizione di cui al punto 7.
Si precisa che la signora a far data dal mese di novembre Parte_2
2024 ha già iniziato a versare le suindicate rate al sig. Pt_1 tanto che al momento della redazione del presente ricorso, ossia nel mese di gennaio 2025, la signora ha corrisposto al sig. Parte_2 nr. 3 rate mensili dell'importo cadauno di euro Parte_1
250,00 per un totale di euro 750,00. Conseguentemente, la signora ad oggi ha obbligo di restituzione nei confronti del sig. Pt_1 della residua somma di euro 37.170,00. La rata mensile, così come determinata, dovrà essere versata dalla signora al sig. Parte_2
sino all'estinzione del complessivo debito pari, ripetesi, Pt_1 ad euro 37.170,00 al momento di redazione del presente ricorso cumulativo.
6) La somma di euro 250,00 che la signora dovrà versare Parte_2 mensilmente al sig. , a fronte della rata di euro 395,00 Pt_1 sostenuta da quest'ultimo nell'interesse della stessa, è stata determinata dalle parti, nel suo ammontare, tenendo conto dello stipendio percepito, attualmente, dalla signora Parte_2
7) Le parti congiuntamente stabiliscono che, nella denegata ipotesi in cui la signora dovesse percepire un retribuzione netta Parte_2 mensile ricompresa nello scaglione tra euro 1.500,00 ed euro
1.799,00, la rata mensile che la medesima avrà obbligo di versare a favore del sig. , entro il termine di cui all'art. 5) del Pt_1 mese corrispondente all'aumento, sarà pari ad euro 280,00 e non euro
250,00.
Sempre, concordemente, le parti statuiscono che dal momento in cui la signora percepirà uno stipendio mensile pari o superiore Parte_2 ad euro 1.800,00 netti, la somma che la stessa avrà obbligo di versare al sig. , sempre nel termine di cui al punto 5) del Pt_1 presente ricorso e contestualmente al verificarsi del fatto sopravvenuto, sarà di euro 395,00 mensile.
8) Le parti stabiliscono che è fatto obbligo alla signora di comunicare al sig. , tempestivamente ossia al verificarsi Pt_1 dell'aumento, se lo stipendio è pari o superiore ad euro 1.500,00 mensili, con conseguente accrescimento di rimborso delle rate nell'ammontare di cui ai precedenti punti.
In ogni caso, entro il mese di agosto di ciascun anno a partire da questo corrente, la sig.ra dovrà inviare al sig. Parte_2 Pt_1 le buste paga relative all'anno precedente. Resta ben inteso che i dati di cui alle buste paga della sig.ra e la conoscenza Parte_2 degli stessi da parte del sig. hanno quale finalità quella Pt_1 di esaminare e controllare il verificarsi delle condizioni di cui sopra.
9) La sig.ra sarà tenuta, ugualmente, al versamento della Parte_2 rata mensile di euro 250,00 anche se il suo stipendio dovesse subire una modifica in pejus rispetto a quanto percepito al momento di redazione del presente ricorso, ovvero se la stessa dovesse cessare la propria attività lavorativa.
Nella denegata ipotesi in cui la signora dovesse risultare Parte_2 inadempiente per un minimo di tre rate, il sig. potrà Pt_1 rivalersi verso la moglie senza che sia necessario alcun accertamento giudiziario per ripetere l'intera somma da Lui anticipata o anticipanda, nonché avanzare domanda di ripetizione verso la madre della stessa per la quota parte di sua spettanza, avendo le parti scelto di comune accordo le condizioni qui di interesse.
10) Il sig. dichiara di rinunciare, come in effetti Pt_1 rinuncia, alla restituzione avverso la sig.ra della somma Parte_2 di euro 9.480,00 già versata in costanza di matrimonio nell'interesse della stessa, come meglio esplicitato in premessa.
11) Il sig. , in caso di integrale adempimento da parte della Pt_1 signora mediante versamento della somma ad oggi dovuta Parte_2 pari ad euro 37.170,00 dichiara di rinunciare alla domanda di ripetizione avverso la coobbligata in solido, sig.ra CP_1 anche per le somme versate in costanza di matrimonio. 12) Entrambi i coniugi prestano, con la sottoscrizione del presente accordo, reciprocamente, il consenso all'espatrio dell'altro, obbligandosi sin da ora a recarsi, ove richiesto, presso le competenti autorità al fine di sottoscrivere quanto necessario per consentire all'altro coniuge l'espatrio.
13) Le parti dichiarano di essere state informate dal legale di esperire la mediazione familiare, nonché di poter ricorrere all'istituto della negoziazione assistita.
14) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette concordate condizioni, che accettano e sottoscrivono.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a Francavilla al Mare (CH) il Parte_2
23/07/2021, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 17/2/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Francavilla Parte_2 al Mare (CH) il 23/07/2021, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Francavilla al Mare (CH) al n. 49, parte II, serie C dell'anno 2021; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Francavilla al
Mare (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 01/03/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini