Articolo 2 della Legge 12 agosto 1993, n. 315
Articolo 1
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7 settembre 1993
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 7 settembre 1993