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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IC MIRELLA, Presidente TRUPPA DOMENICO, Relatore PREVIDI CLAUDIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Associazione_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 070 2025 00089655 82 000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 576/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso n. 468/25 ritualmente depositato e notificato la società ha impugnato la Cartella di Pagamento recante una pretesa complessiva di Euro127.408,72. Tale importo derivava da una comunicazione di irregolarità n. 0014042920671 recante gli esiti del “controllo automatizzato”, in relazione alla dichiarazione dei redditi Modello Unico SC 2020, presentata per l'anno di imposta 2019. Nella comunicazione di irregolarità, l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento della maggiore IRES, per un ammontare di euro 107.458,00, oltre ad interessi per euro 15.797,91, per un ammontare totale di euro 123.255,91, scaturenti dal disconoscimento delle perdite indicate nella dichiarazione integrativa nei termini, presentata per il medesimo anno di imposta. Il ricorrente illustra le seguenti doglianze: 1) Nullità della Cartella di Pagamento per violazione degli artt. 9bis e 10 L.n. 212/2000;
2) Nullità della Comunicazione di Irregolarità per decorrenza dei termini in violazione degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 3 della L. n. 212/2000;
3) Nullità/illegittimità del Ruolo e della Cartella di Pagamento per carenza di motivazione in merito alla pretesa impositiva in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000;
4) Nullità/illegittimità della iscrizione a ruolo e della Cartella di Pagamento per violazione dell'art. 36bis del D.P.R. n. 600/1973;
5) Nullità/illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della Cartella di Pagamento per violazione dell'art. 84 del DPR n. 917/1986 e dell'art. della 53 Costituzione. All'udienza del 15 dicembre 2025 le parti si riportavano alle rispettive tesi ed istanze e memorie illustrative. Ritiene la Corte che i motivi del ricorso siano infondati per le ragioni di seguito indicate.
Deve premettersi che, in data 10/12/2020, la Società presentava il Modello Redditi 2020. Successivamente, in data 23 giugno 2022, la Società era stata sottoposta ad una verifica a carattere generale da parte della Guardia di Finanza, all'esito della quale l'Agenzia delle Entrate aveva emesso l'avviso di accertamento n. THH03RF02577/2022, per l'anno 2019, definito con atto di adesione protocollato del 17/05/2023. L'Atto di Adesione rideterminava la base imponibile IRES 2019 e, in particolare, a fronte di perdite da esercizi precedenti per un ammontare totale di Euro 1.379.082, l'Agenzia delle Entrate ne riconosceva la scomputabilità nella misura dell'80% del reddito imponibile per Euro 358.193,00.
In rapida successione, in data 30/07/2022, la società presentava una dichiarazione integrativa del Modello Redditi 2020 (“UNICO 2020”), in cui veniva indicato, al Rigo RN1, un reddito lordo pari ad Euro 447.742,00 e, al Rigo RN4, venivano portate in diminuzione del reddito imponibile, nella misura limitata dell'80%, perdite relative agli esercizi precedenti per Euro 358.193,00. Tali perdite, occorse negli esercizi precedenti, ammontavano nel periodo d'imposta considerato a un totale di Euro 1.379.082, come indicato nel bilancio d'esercizio 2019. La Società riduceva quindi proporzionalmente la base imponibile ai fini IRES a Euro 89.549,00, come indicato nel Rigo RN6 e ne risultava un'imposta netta (IRES) di Euro 21.492,00.
Il ricorrente lamenta che la pretesa impositiva risultante da controllo automatizzato è infondata ed illegittima in quanto avente ad oggetto un periodo d'imposta e un tributo per il quale è già stato definito un accertamento. In realtà l'accertamento parziale ex art. 41 bis non preclude un successivo accertamento per lo stesso periodo di imposta, soprattutto quanto i presupposti fattuali e giuridici sono del tutto diversi come accade per i controlli formali ex art. 36 bis (cfr. Cass. n. 1287/2025). Nel merito, il ricorso è infondato poiché la comunicazione di irregolarità nasce dal disconoscimento di perdite scomputabili derivanti da anni precedenti in relazione ai quali non vi è alcuna indicazione delle stesse nelle dichiarazioni precedenti. Ed allora la contribuente avrebbe dovuto regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative relative agli anni emendabili (nei quali è stata maturata la perdita) con corretta compilazione dei quadri relativi: solo il tal modo l'Ufficio avrebbe potuto attivare i controlli di merito su quanto dichiarato. Posto che la contribuente ha presentato solo dichiarazione integrativa per l'anno di imposta 20219 e non anche quelle per emendare le annualità precedenti nelle quali è maturata la perdita impedendo di fatto la possibilità di controllo sostanziale, non resta che ritenere rituale e corretto l'operato dell'Ufficio. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato. Condanna parte ricorrente Sky Casalbordino s.r.l. a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Modena che quantifica in euro 5.000,00= oltre 15% rimborso spese generali, ed accessori di legge. Così deciso in Modena, lì 15 Dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Domenico Truppa dott.ssa Mirella Guicciardi
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IC MIRELLA, Presidente TRUPPA DOMENICO, Relatore PREVIDI CLAUDIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Associazione_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 070 2025 00089655 82 000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 576/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso n. 468/25 ritualmente depositato e notificato la società ha impugnato la Cartella di Pagamento recante una pretesa complessiva di Euro127.408,72. Tale importo derivava da una comunicazione di irregolarità n. 0014042920671 recante gli esiti del “controllo automatizzato”, in relazione alla dichiarazione dei redditi Modello Unico SC 2020, presentata per l'anno di imposta 2019. Nella comunicazione di irregolarità, l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento della maggiore IRES, per un ammontare di euro 107.458,00, oltre ad interessi per euro 15.797,91, per un ammontare totale di euro 123.255,91, scaturenti dal disconoscimento delle perdite indicate nella dichiarazione integrativa nei termini, presentata per il medesimo anno di imposta. Il ricorrente illustra le seguenti doglianze: 1) Nullità della Cartella di Pagamento per violazione degli artt. 9bis e 10 L.n. 212/2000;
2) Nullità della Comunicazione di Irregolarità per decorrenza dei termini in violazione degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 3 della L. n. 212/2000;
3) Nullità/illegittimità del Ruolo e della Cartella di Pagamento per carenza di motivazione in merito alla pretesa impositiva in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000;
4) Nullità/illegittimità della iscrizione a ruolo e della Cartella di Pagamento per violazione dell'art. 36bis del D.P.R. n. 600/1973;
5) Nullità/illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della Cartella di Pagamento per violazione dell'art. 84 del DPR n. 917/1986 e dell'art. della 53 Costituzione. All'udienza del 15 dicembre 2025 le parti si riportavano alle rispettive tesi ed istanze e memorie illustrative. Ritiene la Corte che i motivi del ricorso siano infondati per le ragioni di seguito indicate.
Deve premettersi che, in data 10/12/2020, la Società presentava il Modello Redditi 2020. Successivamente, in data 23 giugno 2022, la Società era stata sottoposta ad una verifica a carattere generale da parte della Guardia di Finanza, all'esito della quale l'Agenzia delle Entrate aveva emesso l'avviso di accertamento n. THH03RF02577/2022, per l'anno 2019, definito con atto di adesione protocollato del 17/05/2023. L'Atto di Adesione rideterminava la base imponibile IRES 2019 e, in particolare, a fronte di perdite da esercizi precedenti per un ammontare totale di Euro 1.379.082, l'Agenzia delle Entrate ne riconosceva la scomputabilità nella misura dell'80% del reddito imponibile per Euro 358.193,00.
In rapida successione, in data 30/07/2022, la società presentava una dichiarazione integrativa del Modello Redditi 2020 (“UNICO 2020”), in cui veniva indicato, al Rigo RN1, un reddito lordo pari ad Euro 447.742,00 e, al Rigo RN4, venivano portate in diminuzione del reddito imponibile, nella misura limitata dell'80%, perdite relative agli esercizi precedenti per Euro 358.193,00. Tali perdite, occorse negli esercizi precedenti, ammontavano nel periodo d'imposta considerato a un totale di Euro 1.379.082, come indicato nel bilancio d'esercizio 2019. La Società riduceva quindi proporzionalmente la base imponibile ai fini IRES a Euro 89.549,00, come indicato nel Rigo RN6 e ne risultava un'imposta netta (IRES) di Euro 21.492,00.
Il ricorrente lamenta che la pretesa impositiva risultante da controllo automatizzato è infondata ed illegittima in quanto avente ad oggetto un periodo d'imposta e un tributo per il quale è già stato definito un accertamento. In realtà l'accertamento parziale ex art. 41 bis non preclude un successivo accertamento per lo stesso periodo di imposta, soprattutto quanto i presupposti fattuali e giuridici sono del tutto diversi come accade per i controlli formali ex art. 36 bis (cfr. Cass. n. 1287/2025). Nel merito, il ricorso è infondato poiché la comunicazione di irregolarità nasce dal disconoscimento di perdite scomputabili derivanti da anni precedenti in relazione ai quali non vi è alcuna indicazione delle stesse nelle dichiarazioni precedenti. Ed allora la contribuente avrebbe dovuto regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative relative agli anni emendabili (nei quali è stata maturata la perdita) con corretta compilazione dei quadri relativi: solo il tal modo l'Ufficio avrebbe potuto attivare i controlli di merito su quanto dichiarato. Posto che la contribuente ha presentato solo dichiarazione integrativa per l'anno di imposta 20219 e non anche quelle per emendare le annualità precedenti nelle quali è maturata la perdita impedendo di fatto la possibilità di controllo sostanziale, non resta che ritenere rituale e corretto l'operato dell'Ufficio. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato. Condanna parte ricorrente Sky Casalbordino s.r.l. a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Modena che quantifica in euro 5.000,00= oltre 15% rimborso spese generali, ed accessori di legge. Così deciso in Modena, lì 15 Dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Domenico Truppa dott.ssa Mirella Guicciardi