TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 684
TAR
Ordinanza presidenziale 10 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di tardività del deposito documentale

    Il Collegio ha respinto l'eccezione, ritenendo che la produzione dei documenti fosse un'ottemperanza all'ordinanza istruttoria e non lesiva del contraddittorio, non avendo la resistente chiesto rinvio e avendo spiegato compiutamente le proprie difese.

  • Rigettato
    Eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito

    Il Collegio ha respinto l'eccezione, ritenendo che la controversia relativa al verbale di disposizione emesso ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 124/2004 rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si contesta l'illegittimo esercizio del potere dispositivo.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità del ricorso per atto endoprocedimentale

    Il Collegio ha respinto l'eccezione, ritenendo che il verbale di disposizione sia un provvedimento immediatamente vincolante e lesivo, escludendone il carattere endoprocedimentale.

  • Rigettato
    Eccezione di carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione art. 3 L. 241/1990

    Il motivo è infondato. Il Collegio ha ritenuto che lo ius variandi debba essere esercitato sulla base di specifiche ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive del datore di lavoro, e non su impulso dei singoli lavoratori per esigenze personali. L'omessa predisposizione di un orario ordinario stabile e l'uso sistematico dello ius variandi frustrano la tutela dei lavoratori.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 D. Lgs. 81/2015 e artt. 80 e 95 CCNL

    Il motivo è infondato. L'art. 6, comma 4, D. Lgs. 81/2015, applicabile in presenza di CCNL, rimanda alla contrattazione collettiva per la disciplina delle clausole elastiche. L'art. 95 del CCNL richiede l'indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive nell'accordo individuale. L'obbligo di preavviso di due giorni è fermo, salvo diverse intese non sussistenti nel caso di specie. La genericità delle ragioni tecnico-organizzative nei contratti individuali deve essere recuperata in sede di esercizio dello ius variandi.

  • Rigettato
    Falsa applicazione dell’art. 14 D. Lgs. 124/2004

    Il motivo è infondato. Il risarcimento del danno ha natura civilistica e mira al reintegro del lavoratore, esulando dal potere sanzionatorio penale o amministrativo menzionato dall'art. 14 D. Lgs. 124/2004.

  • Rigettato
    Natura dell'atto impugnato

    Il Collegio ha chiarito che l'oggetto del giudizio è unicamente il provvedimento di disposizione di primo grado, in quanto la decisione di rigetto del ricorso gerarchico ha un effetto meramente confermativo e non introduce autonomi profili di lesività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 684
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 684
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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