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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/12/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 880/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 880/2024
Oggi 02/12/2025, alle ore 9.45, innanzi al giudice designato, dott. IE OR, sono presenti:
Per nessuno compare Parte_1
Per , l'avv. L. Tonoli, in sost. dell'avv. DE MARTINO Controparte_1
SIMONE
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Parte attrice precisa le conclusioni nei termini indicati nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. La parte discute la causa. Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 02/12/2025
Il giudice
IE OR REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice IE OR, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 880/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Possidoni Parte_1 C.F._1
MA TT, domiciliato in Milano, piazza Grandi n. 19, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dagli avv.ti De Controparte_1 P.IVA_1
MA MO e SI Di AS, domiciliata in Roma, piazza Adriana n. 5, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “in via preliminare processuale, non concedere l'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta né la causa di pronta e facile soluzione e sussistendone i presupposti di legge;
nel merito in via principale: accertare l'infondatezza della pretesa creditoria così come dedotta in sede monitoria da parte della convenuta opposta per i motivi in fatto e in diritto dedotti in premessa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 209/2024 emesso dal
Tribunale di Cremona in data 25.03.2024 e assolvere l'attore opponente da ogni e qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti dalla parte opposta. In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova sui fatti di causa e sulle eventuali istanze di parte opposta
– a prova contraria – con i testi che si indicano sin da ora in e Testimone_1 Tes_2 [
, entrambi di Crema. Si chiede l'ammissione di C.T.U. al fine di verificare la
[...] corrispondenza degli importi richiesti monitoriamente con la fornitura del carburante effettivamente risultante dalla documentazione in atti. Con ogni e più ampia riserva istruttoria. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta: “- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'opposizione poiché notificata tardivamente e per l'effetto concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 209/2024, emesso in data 25 marzo 2024 - R.G.
309/2024), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo il giudizio di pronta soluzione;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi che il Giudice non ritenga di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, parte creditrice sottopone a codesto organo giudicante istanza ex art. 186 bis nei confronti di BA
MA per il pagamento di somme non contestate, per l'importo di Euro 100.195,49 (vale
a dire l'importo delle fatture non relative alla fornitura), oltre interessi di mora fino al giorno di effettivo pagamento giacché l'esistenza del credito è del tutto pacifica, non essendo stata contestata da controparte nel costituirsi in giudizio. Nel merito: rigettare le domande formulate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
209/2024, emesso da Codesto Ill.mo Tribunale, per la somma ingiunta;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig.
BA MA a corrispondere alla la somma di € € 137.070,90, oltre Controparte_1 interessi al tasso di mora ex d.lgs 231/01 o al pagamento dell'eventuale diversa somma che risulterà all'esito del giudizio;
in ogni caso: - emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio anche ex art. 96 cod. proc. civ., per le ragioni esposte in narrativa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
209/2024 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di con il quale Controparte_1 veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 137.070,90, in ragione dell'omesso pagamento delle fatture prodotte nel ricorso monitorio. L'attore deduceva:
- che “la produzione delle fatture nulla prova in relazione alla pretesa certezza del credito ex adverso azionato”;
- che “come risulta dalle fatture/bollette dell'energia elettrica e del gas che si producono,
l'opponente ha sostanzialmente utilizzato l'impianto di Pieve San AC (CR) dal mese di maggio 2021 sino al mese di giugno 2022. Da tale data non vi è prova alcuna dell'uso e quindi del ricevimento della fornitura di carburanti né presso l'impianto di Pieve San
AC, né negli altri due impianti richiamati dall'opposta”.
Alla stregua di quanto evidenziato, l'attore chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'opposizione formulata dal sig. è inammissibile. Parte_1
Preliminarmente si rileva che, diversamente da quanto dedotto dall'attore nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., non è una società ma è Controparte_2 un'impresa individuale, sicché i debiti contratti dall'impresa individuale sono debiti contratti dal sig. . L'impresa individuale è priva di autonomia patrimoniale Parte_1
e l'imprenditore non ha la possibilità di tenere distinti i rapporti derivanti dall'esercizio dell'impresa da quelli estranei alla stessa.
La notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo è stata effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994. La notificazione, correttamente eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'attore, si è perfezionata in data
26.3.2024, come emerge dall'analisi della “ricevuta di avvenuta consegna” di cui all'allegato C della comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. C nella parte in cui si legge: “il giorno 26/03/2024 alle ore 13:45:22 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " ed indirizzato a Email_1
" è stato consegnato nella casella di destinazione”). Orbene Email_2
l'opposizione è inammissibile, in quanto “l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo” è stato notificato alla controparte in data 13.5.2024, e cioè stato notificato dopo la scadenza del termine perentorio di 40 giorni indicato nel provvedimento monitorio. Il fatto che l'impresa individuale sia stata cancellata Controparte_2 dal registro delle imprese in data 30.1.2024 non determina l'inesistenza o l'invalidità della notificazione eseguita presso l'indirizzo PEC dell'attore, giacché la cancellazione dal registro dell'imprese non comporta la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica né esonera l'imprenditore dal dovere di controllare la casella postale. Nel caso di specie, alla data di perfezionamento della notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo,
l'indirizzo pec dell'attore era attivo, come provato dall'esame della “ricevuta di avvenuta consegna”, e, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 14/2019, tale indirizzo doveva essere mantenuto attivo fino alla data del 31.1.2025.
Conseguentemente l'omessa tempestiva conoscenza del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo derivante dall'omesso accesso alla casella PEC è un fatto imputabile all'attore inidoneo ad incidere sulla regolarità della notificazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
La richiesta formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, stante l'assenza di qualsivoglia allegazione e la natura della decisione, che ha reso inutile l'esame del merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del predetto;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Parte_1 convenuta, che si liquidano in euro 9.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 02/12/2025
Il giudice
IE OR
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 880/2024
Oggi 02/12/2025, alle ore 9.45, innanzi al giudice designato, dott. IE OR, sono presenti:
Per nessuno compare Parte_1
Per , l'avv. L. Tonoli, in sost. dell'avv. DE MARTINO Controparte_1
SIMONE
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Parte attrice precisa le conclusioni nei termini indicati nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. La parte discute la causa. Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 02/12/2025
Il giudice
IE OR REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice IE OR, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 880/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Possidoni Parte_1 C.F._1
MA TT, domiciliato in Milano, piazza Grandi n. 19, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dagli avv.ti De Controparte_1 P.IVA_1
MA MO e SI Di AS, domiciliata in Roma, piazza Adriana n. 5, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “in via preliminare processuale, non concedere l'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta né la causa di pronta e facile soluzione e sussistendone i presupposti di legge;
nel merito in via principale: accertare l'infondatezza della pretesa creditoria così come dedotta in sede monitoria da parte della convenuta opposta per i motivi in fatto e in diritto dedotti in premessa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 209/2024 emesso dal
Tribunale di Cremona in data 25.03.2024 e assolvere l'attore opponente da ogni e qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti dalla parte opposta. In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova sui fatti di causa e sulle eventuali istanze di parte opposta
– a prova contraria – con i testi che si indicano sin da ora in e Testimone_1 Tes_2 [
, entrambi di Crema. Si chiede l'ammissione di C.T.U. al fine di verificare la
[...] corrispondenza degli importi richiesti monitoriamente con la fornitura del carburante effettivamente risultante dalla documentazione in atti. Con ogni e più ampia riserva istruttoria. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta: “- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'opposizione poiché notificata tardivamente e per l'effetto concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 209/2024, emesso in data 25 marzo 2024 - R.G.
309/2024), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo il giudizio di pronta soluzione;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi che il Giudice non ritenga di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, parte creditrice sottopone a codesto organo giudicante istanza ex art. 186 bis nei confronti di BA
MA per il pagamento di somme non contestate, per l'importo di Euro 100.195,49 (vale
a dire l'importo delle fatture non relative alla fornitura), oltre interessi di mora fino al giorno di effettivo pagamento giacché l'esistenza del credito è del tutto pacifica, non essendo stata contestata da controparte nel costituirsi in giudizio. Nel merito: rigettare le domande formulate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
209/2024, emesso da Codesto Ill.mo Tribunale, per la somma ingiunta;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig.
BA MA a corrispondere alla la somma di € € 137.070,90, oltre Controparte_1 interessi al tasso di mora ex d.lgs 231/01 o al pagamento dell'eventuale diversa somma che risulterà all'esito del giudizio;
in ogni caso: - emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio anche ex art. 96 cod. proc. civ., per le ragioni esposte in narrativa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
209/2024 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di con il quale Controparte_1 veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 137.070,90, in ragione dell'omesso pagamento delle fatture prodotte nel ricorso monitorio. L'attore deduceva:
- che “la produzione delle fatture nulla prova in relazione alla pretesa certezza del credito ex adverso azionato”;
- che “come risulta dalle fatture/bollette dell'energia elettrica e del gas che si producono,
l'opponente ha sostanzialmente utilizzato l'impianto di Pieve San AC (CR) dal mese di maggio 2021 sino al mese di giugno 2022. Da tale data non vi è prova alcuna dell'uso e quindi del ricevimento della fornitura di carburanti né presso l'impianto di Pieve San
AC, né negli altri due impianti richiamati dall'opposta”.
Alla stregua di quanto evidenziato, l'attore chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'opposizione formulata dal sig. è inammissibile. Parte_1
Preliminarmente si rileva che, diversamente da quanto dedotto dall'attore nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., non è una società ma è Controparte_2 un'impresa individuale, sicché i debiti contratti dall'impresa individuale sono debiti contratti dal sig. . L'impresa individuale è priva di autonomia patrimoniale Parte_1
e l'imprenditore non ha la possibilità di tenere distinti i rapporti derivanti dall'esercizio dell'impresa da quelli estranei alla stessa.
La notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo è stata effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994. La notificazione, correttamente eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'attore, si è perfezionata in data
26.3.2024, come emerge dall'analisi della “ricevuta di avvenuta consegna” di cui all'allegato C della comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. C nella parte in cui si legge: “il giorno 26/03/2024 alle ore 13:45:22 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " ed indirizzato a Email_1
" è stato consegnato nella casella di destinazione”). Orbene Email_2
l'opposizione è inammissibile, in quanto “l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo” è stato notificato alla controparte in data 13.5.2024, e cioè stato notificato dopo la scadenza del termine perentorio di 40 giorni indicato nel provvedimento monitorio. Il fatto che l'impresa individuale sia stata cancellata Controparte_2 dal registro delle imprese in data 30.1.2024 non determina l'inesistenza o l'invalidità della notificazione eseguita presso l'indirizzo PEC dell'attore, giacché la cancellazione dal registro dell'imprese non comporta la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica né esonera l'imprenditore dal dovere di controllare la casella postale. Nel caso di specie, alla data di perfezionamento della notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo,
l'indirizzo pec dell'attore era attivo, come provato dall'esame della “ricevuta di avvenuta consegna”, e, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 14/2019, tale indirizzo doveva essere mantenuto attivo fino alla data del 31.1.2025.
Conseguentemente l'omessa tempestiva conoscenza del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo derivante dall'omesso accesso alla casella PEC è un fatto imputabile all'attore inidoneo ad incidere sulla regolarità della notificazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
La richiesta formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, stante l'assenza di qualsivoglia allegazione e la natura della decisione, che ha reso inutile l'esame del merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del predetto;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Parte_1 convenuta, che si liquidano in euro 9.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 02/12/2025
Il giudice
IE OR