Legge 1 dicembre 1986, n. 870

Commentari23

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  • 1Tariffe per prestazioni e servizi
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  • 2Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice
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  • 3Art. 80 c.d.s.: Revisioni
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    1.Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono …

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  • 4CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI
    Webit.It · https://www.filodiritto.com/

  • 5Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice
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    1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. 2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della L. 1° dicembre 1986, n. 870 , è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, …

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Giurisprudenza94

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  • 1TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/07/2025, n. 5501
    Provvedimento: Pubblicato il 23/07/2025 N. 05501/2025 REG.PROV.COLL. N. 02818/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2818 del 2022, proposto da Cuccaro S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero delle infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ed Ufficio Motorizzazione per la Provincia di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via …
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    • disparità di trattamento·
    • giurisdizione amministrativa·
    • operazioni tecniche fuori sede (OT)·
    • discrezionalità amministrativa·
    • art. 19 l. 870/86·
    • lavoro straordinario·
    • compensazione spese di lite·
    • conto stato·
    • conto privato

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 22/05/2025, n. 1652
    Provvedimento: Sentenza n. 1652/2025 Depositato il 22/05/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale: MAISANO GIULIO, Presidente e Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice DAMMACCO CHIARA, Giudice in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1299/2021 depositato il 26/05/2021 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Puglia elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - …
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    • art. 27 co.5 L.24/1978·
    • notifica valida·
    • indicazione numero di targa·
    • art. 247 reg. esec. CdS·
    • tasse automobilistiche·
    • prescrizione·
    • responsabilità PA·
    • art. 94 C.d.S.·
    • aggiornamento PRA·
    • cambio di residenza

  • 3Trib. Bari, sentenza 02/10/2025, n. 3399
    Provvedimento: n. 6196/2024 R.G. RE PUBBLICA ITALIANA IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente, S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6196/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 (violazione del codice della strada)/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 557/2024, depositata il 27.03.2024, e notificata in data 30.04.2024, vertente tra in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari, alla via N. Parte_1 Putignani n. …
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    • notifica verbale accertamento·
    • giurisprudenza di legittimità·
    • aggiornamento archivi P.A.·
    • termine notifica·
    • opposizione a ordinanza ingiunzione·
    • inammissibilità appello·
    • contributo unificato·
    • violazione codice della strada·
    • art. 201 C.d.s.·
    • rito del lavoro

  • 4TAR Catania, sez. II, sentenza 23/09/2024, n. 3146
    Provvedimento: Pubblicato il 23/09/2024 N. 03146/2024 REG.PROV.COLL. N. 00707/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 707 del 2024, proposto da IA Revisioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio Provinciale …
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    • ordinanza cautelare·
    • legge n. 870/1986·
    • misure interinali·
    • compensazione delle spese di lite·
    • autorizzazione all'esercizio transitorio·
    • decreto ministeriale n. 237/2023·
    • adeguamento ai requisiti·
    • revisione dei veicoli pesanti·
    • requisiti per i centri di controllo·
    • sospensione a tempo indeterminato·
    • diritti di sicurezza nei luoghi di lavoro·
    • normativa nazionale·
    • bilanciamento degli interessi·
    • regime giuridico transitorio·
    • sospensione dell'idoneità tecnico-amministrativa

  • 5Trib. Locri, sentenza 25/04/2025, n. 252
    Provvedimento: N. 1206/23 R.G. TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa in grado d'appello iscritta al n. 1206/23 R.G.; preso atto che l'udienza del 27 marzo 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato le predette note in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate; visti gli artt. 127 ter e 429 c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile Il Tribunale di Locri, in …
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    • onere di aggiornamento dati·
    • opposizione ord. ingiunzione·
    • tardività notifica·
    • notifica verbale·
    • estinzione sanzione·
    • spese di lite·
    • art. 201 C.d.S.·
    • violazione codice strada·
    • principio ragione più liquida·
    • cambio di residenza
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, approvati con la legge 18 ottobre 1978, n. 625 , sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente legge.
    2. Per la copertura dei posti portati in aumento dalla presente legge, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede come segue:
    a) per i posti di primo dirigente da destinare prevalentemente agli uffici periferici di maggiore rilievo della motorizzazione civile, con l'osservanza delle norme di cui all' articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301 ;
    b) per i posti della ex carriera direttiva tecnica (VII qualifica funzionale), della ex carriera direttiva amministrativa (VII qualifica funzionale), della ex carriera di concetto (VI qualifica funzionale), della ex carriera esecutiva (IV qualifica funzionale), della ex carriera ausiliaria e del ruolo degli operai (II qualifica funzionale), per un'aliquota del 50 per cento con le procedure e le modalita' di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per la rimanente aliquota del 50 per cento secondo le norme vigenti in materia di pubblici concorsi ordinari, salvo quanto previsto dai successivi articoli 9, 10 e 11.
    3. Sono soppressi il consiglio di amministrazione, la Commissione di disciplina ed i ruoli del personale di cui all' articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413 ; il personale di detti ruoli transita nei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, conservando l'anzianita' di carriera e la qualifica possedute e va ad occupare la riserva di posti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625 . E' abrogato il quarto comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625 .
    4. Il personale assunto per la copertura dei posti previsti dalla presente legge dovra' permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione in servizio.
    NOTE

    Nota all' art 1, comma 1;
    La legge n. 625/1978 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale le n. 295 del 20 ottobre 1978 reca:
    "Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione e modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298 ".

    Nota all'art 1, comma 2, lettera a):
    Il testo dell' art. 6 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) e il seguente:
    "Art. 6. - A partire dal 1 gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per i 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.
    Il restante 20 per cento dei posti disponibili verra' coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalita' di cui al successivo art. 8.
    I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalita' e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3.
    La nomina a dirigente decorre al 1 gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente art. 1".

    Note all'art. 1, comma 3:
    - Il testo dell' art. 8 della legge n. 413/1968 (Soppressione dell'Ente autotrasporti merci) e' il seguente:
    "Art. 8. - Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sono istituiti i ruoli ad esaurimento del personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di cui alle tabelle I, II, III e IV annesse alla presente legge.
    Il consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti concernenti il personale dei ruoli ad esaurimento di cui alle annesse tabelle I, II e III, e' presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, ed e' composto dai direttori generali e dai capi del personale delle direzioni generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - ivi compresa quella delle ferrovie dello Stato - nonche' da due rappresentanti del personale, appartenenti ai ruoli anzidetti, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con qualifica di ispettore generale o equiparata, al quale, con decreto del Ministro, sono altresi' attribuite le funzioni di capo del personale per i ruoli ad esaurimento istituiti dal comma precedente.
    Il consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti concernenti il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui alla annessa tabella IV, e' composto in conformita' dell'ultimo comma dell' art. 146 del testo unico 10 gennaio 1957 n. 3 .
    La commissione di disciplina, per il personale dei ruoli ad esaurimento istituiti dal primo comma del presente articolo, e' presieduta da un direttore centrale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed e' composta da due impiegati dello stesso Ministero, con qualifica di ispettore generale o equiparata, ferme restando le altre disposizioni dell' art. 148 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 ".
    - Il testo dell' art. 1, terzo comma della legge n. 625/1978 e' il seguente:
    "Nei ruoli del personale della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto, della carriera esecutiva nonche' in quella del personale ausiliario, deve essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello degli impiegati di corrispondente carriera appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413 , e destinati a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
    A tali effetti il ruolo ad esaurimento degli agenti tecnici e' considerato corrispondente a quello del personale ausiliario".
  • Art. 2. 1. Il personale da assumere ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1 e' assegnato agli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo il piano di ripartizione di cui alla, tabella 2 allegata alla presente legge.
    2. Il Ministro dei trasporti, in relazione ai carichi di lavoro e d'intesa con le organizzazioni sindacali, provvede, con proprio decreto, all'ulteriore suddivisione di tale personale fra i diversi uffici, di ciascuna regione.
  • Art. 3. 1. Per le assunzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, lettera b), prima aliquota del 50 per cento, hanno titolo di precedenza gli idonei ai concorsi banditi in data non anteriore al 1 gennaio 1981 dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le cui graduatorie siano state approvate entro la data di entrata in vigore della presente legge.
    2. Coloro che si trovano nella condizione di cui al precedente comma debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, indicando, in ordine di preferenza, tre regioni nell'ambito delle quali chiedono di essere assunti in servizio.