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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 16/02/2026, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2596/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FIORE GIOVAN FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21284/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240074707917000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9965/2025 depositato il
26/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28 ottobre 2024 Ricorrente_1 ha proposto alla Corte Tributaria Provinciale di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 5 ottobre 2024 ed emessa dal Concessionario per la IO su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale
I di Napoli, relativa ad IRPEF, interessi e sanzioni dovute per l'anno di imposta 2020. Sostiene la ricorrente che l'atto in questione è carente di motivazione, nullo per l'omessa notifica degli atti prodromici nonché viziato sotto il profilo formale.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente e di non poter in ogni caso riconoscere la detrazione per familiare convivente richiesta dalla ricorrente.
All'udienza del 19 maggio 2025 questo Giudice, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è immeritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Ai sensi degli artt.31 e ss. del D.P.R. n.600/73, il controllo degli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalla legge sulle imposte sui redditi è demandato al competente ufficio delle imposte: tale ufficio ha il compito di controllare le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti, di rilevarne l'eventuale omissione e provvedere all'accertamento e alla riscossione.
Inoltre, ai sensi degli artt.36 bis e 36 ter, l'Amministrazione finanziaria, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, può effettuare controlli formali ed è tenuta a procedere alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti. Sulla base dei dati desumibili dalla dichiarazione e di quelli in proprio possesso, l'Amministrazione rettifica gli errori materiali e di calcolo, riduce le detrazioni, deduzioni e crediti di imposta indicati in misura superiore a quella spettante e controlla la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti. Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati al contribuente mediante avvisi che devono indicare distintamente errori, omissione e false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori.
Quanto sopra considerato, l'atto impugnato trae origine da un controllo effettuato ai sensi dell'art.36 ter
DPR 600/73 sulla dichiarazione Mod. 730/2021 presentata dalla ricorrente per l'anno d'imposta 2020, controllo che ha portato al mancato riconoscimento di detrazioni per familiari a carico delle quali ella aveva fruito pur non avendone diritto. La contribuente ha eccepito la carenza di motivazione della relativa cartella di pagamento, l'omessa comunicazione degli atti prodromici nonché violazioni formali relative all'indicazione ed alla sottoscrizione del responsabile del procedimento.
Tuttavia nessuno dei vizi dedotti risulta effettivamente sussistente.
Invero in primo luogo la motivazione dell'atto è chiara ed ha consentito il pieno esercizio del diritto di difesa.
L'Ufficio Finanziario non ha riconosciuto la detrazione per il familiare a carico identificato dal codice fiscale
CF_1 e quindi ha recuperato la maggiore imposta dovuta, a titolo di IRPEF ed addizionali, per complessivi Euro 1.136,00: ciò perché il predetto familiare ha percepito nell'anno in esame un reddito superiore a quello massimo consentito per essere considerato <>.
Tanto è stato anche portato a conoscenza della contribuente con il prodromico atto di controllo formale - neppure necessario- n. 01316792181 del 18 maggio 2023, notificato a mezzo del servizio postale in data
24 giugno 2023 con raccomandata consegnata a “persona addetta alla casa”.
Parimenti insussistente è il dedotto vizio di difetto di motivazione per quel che riguarda sanzioni ed interessi, giacché trattasi di accessori determinati ex lege senza alcun margine di discrezionalità, che pertanto non necessitano dell'esposizione in cartella delle operazioni matematiche di calcolo degli stessi.
Infine non sussistono i denunciati vizi formali circa la mancata indicazione del responsabile del procedimento e la presunta irregolarità della sottoscrizione dell'atto. Invero, da un lato, alla pagina n.3 della cartella è espressamente indicato il nominativo del suddetto responsabile;
dall'altro la sottoscrizione autografa o con firma digitale dell'atto non è prevista normativamente (e normalmente non viene mai apposta), giacché ciò che invece effettivamente rileva (cfr. Cass., Ord. n. 9989 del 28 marzo 2022) è la sicura riconducibilità della cartella, così come avvenuto nel caso di specie, all'ufficio finanziario titolare del potere di emetterla.
Per quanto sopra esposto questo Giudice, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando decide come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, di Euro 200,00 a titolo di spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FIORE GIOVAN FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21284/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240074707917000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9965/2025 depositato il
26/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28 ottobre 2024 Ricorrente_1 ha proposto alla Corte Tributaria Provinciale di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 5 ottobre 2024 ed emessa dal Concessionario per la IO su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale
I di Napoli, relativa ad IRPEF, interessi e sanzioni dovute per l'anno di imposta 2020. Sostiene la ricorrente che l'atto in questione è carente di motivazione, nullo per l'omessa notifica degli atti prodromici nonché viziato sotto il profilo formale.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente e di non poter in ogni caso riconoscere la detrazione per familiare convivente richiesta dalla ricorrente.
All'udienza del 19 maggio 2025 questo Giudice, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è immeritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Ai sensi degli artt.31 e ss. del D.P.R. n.600/73, il controllo degli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalla legge sulle imposte sui redditi è demandato al competente ufficio delle imposte: tale ufficio ha il compito di controllare le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti, di rilevarne l'eventuale omissione e provvedere all'accertamento e alla riscossione.
Inoltre, ai sensi degli artt.36 bis e 36 ter, l'Amministrazione finanziaria, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, può effettuare controlli formali ed è tenuta a procedere alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti. Sulla base dei dati desumibili dalla dichiarazione e di quelli in proprio possesso, l'Amministrazione rettifica gli errori materiali e di calcolo, riduce le detrazioni, deduzioni e crediti di imposta indicati in misura superiore a quella spettante e controlla la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti. Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati al contribuente mediante avvisi che devono indicare distintamente errori, omissione e false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori.
Quanto sopra considerato, l'atto impugnato trae origine da un controllo effettuato ai sensi dell'art.36 ter
DPR 600/73 sulla dichiarazione Mod. 730/2021 presentata dalla ricorrente per l'anno d'imposta 2020, controllo che ha portato al mancato riconoscimento di detrazioni per familiari a carico delle quali ella aveva fruito pur non avendone diritto. La contribuente ha eccepito la carenza di motivazione della relativa cartella di pagamento, l'omessa comunicazione degli atti prodromici nonché violazioni formali relative all'indicazione ed alla sottoscrizione del responsabile del procedimento.
Tuttavia nessuno dei vizi dedotti risulta effettivamente sussistente.
Invero in primo luogo la motivazione dell'atto è chiara ed ha consentito il pieno esercizio del diritto di difesa.
L'Ufficio Finanziario non ha riconosciuto la detrazione per il familiare a carico identificato dal codice fiscale
CF_1 e quindi ha recuperato la maggiore imposta dovuta, a titolo di IRPEF ed addizionali, per complessivi Euro 1.136,00: ciò perché il predetto familiare ha percepito nell'anno in esame un reddito superiore a quello massimo consentito per essere considerato <>.
Tanto è stato anche portato a conoscenza della contribuente con il prodromico atto di controllo formale - neppure necessario- n. 01316792181 del 18 maggio 2023, notificato a mezzo del servizio postale in data
24 giugno 2023 con raccomandata consegnata a “persona addetta alla casa”.
Parimenti insussistente è il dedotto vizio di difetto di motivazione per quel che riguarda sanzioni ed interessi, giacché trattasi di accessori determinati ex lege senza alcun margine di discrezionalità, che pertanto non necessitano dell'esposizione in cartella delle operazioni matematiche di calcolo degli stessi.
Infine non sussistono i denunciati vizi formali circa la mancata indicazione del responsabile del procedimento e la presunta irregolarità della sottoscrizione dell'atto. Invero, da un lato, alla pagina n.3 della cartella è espressamente indicato il nominativo del suddetto responsabile;
dall'altro la sottoscrizione autografa o con firma digitale dell'atto non è prevista normativamente (e normalmente non viene mai apposta), giacché ciò che invece effettivamente rileva (cfr. Cass., Ord. n. 9989 del 28 marzo 2022) è la sicura riconducibilità della cartella, così come avvenuto nel caso di specie, all'ufficio finanziario titolare del potere di emetterla.
Per quanto sopra esposto questo Giudice, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando decide come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, di Euro 200,00 a titolo di spese di lite.