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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 655/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 655 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
(già , con Parte_1 Parte_2 sede in Modena alla via San Carlo 8/20 (c.f. ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Senatore per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede in Nocera Inferiore alla via Prov.le Nocera Sarno n. 43 Controparte_1
(p.iva ); P.IVA_2 non costituita;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
1139/2025, pubblicata il 31/03/2025.
FATTI DI CAUSA
La causa deve essere definita con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del giudizio, come previsto dall'art. 127-ter, comma
4, c.p.c., dato che la parte costituita non ha depositato le note scritte, né entro il termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025, né entro il nuovo termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025.
1 Trattandosi di un procedimento introdotto in primo grado prima del 28 febbraio
2023, non si applica l'art. 350, comma 5, c.p.c., introdotto dal D.L.vo 31 ottobre
2024, n. 164, secondo cui l'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (ordinanza del consigliere istruttore, reclamabile al collegio nelle forme e nei termini previsti dall'art. 178, commi 3, 4 e
5, c.p.c.).
Pertanto, il provvedimento deve essere reso dal collego nella forma della sentenza, in ragione dell'idoneità dell'estinzione a definire in rito il giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., restano a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. spese a carico della parte che le ha anticipate.
Salerno lì 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 655 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
(già , con Parte_1 Parte_2 sede in Modena alla via San Carlo 8/20 (c.f. ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Senatore per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede in Nocera Inferiore alla via Prov.le Nocera Sarno n. 43 Controparte_1
(p.iva ); P.IVA_2 non costituita;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
1139/2025, pubblicata il 31/03/2025.
FATTI DI CAUSA
La causa deve essere definita con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del giudizio, come previsto dall'art. 127-ter, comma
4, c.p.c., dato che la parte costituita non ha depositato le note scritte, né entro il termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025, né entro il nuovo termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025.
1 Trattandosi di un procedimento introdotto in primo grado prima del 28 febbraio
2023, non si applica l'art. 350, comma 5, c.p.c., introdotto dal D.L.vo 31 ottobre
2024, n. 164, secondo cui l'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (ordinanza del consigliere istruttore, reclamabile al collegio nelle forme e nei termini previsti dall'art. 178, commi 3, 4 e
5, c.p.c.).
Pertanto, il provvedimento deve essere reso dal collego nella forma della sentenza, in ragione dell'idoneità dell'estinzione a definire in rito il giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., restano a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. spese a carico della parte che le ha anticipate.
Salerno lì 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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