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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/12/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1246/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PO OR e dall'avv. Carolina Mari, elettivamente domiciliata come in atti
- ricorrente -
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO resistente
Conclusioni di parte ricorrente:“ autorizzare che sia sottoposta a intervento Parte_1 chirurgico di riconversione del sesso o, in subordine, dare atto che l'autorizzazione non è più necessaria per accedere agli interventi chirurgici in ragione del disposto della sentenza n.
143/2024 del 23.07.2024 della Corte Costituzionale con conseguente diritto della parte di accedere al trattamento anche in assenza di autorizzazione giudiziale, nonché autorizzare l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da femminile a maschile e conseguentemente il cambio del nome da “ a “ , ordinando le eventuali ulteriori Pt_1 CP_1 modifiche che dovessero rendersi necessarie ai sensi e per gli effetti della L. 164/82.
Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.7.2025, nata il [...] a [...] e residente Parte_1
a Canda, via Guglielmo Marconi n. 3366, ha allegato:
- di percepirsi e identificarsi nel genere maschile sin da giovanissima età;
1 - che, nonostante la nascita con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile, esterna la propria identità psico-sessuale come maschile, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
- di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile di e di tenere CP_1 comportamenti tipicamente maschili, tra i quali la predilezione per l'abbigliamento da uomo;
- che, come da relazione psicologica in atti, redatta in data 10.6.2025 dalla dott.ssa Per_1
psicologa e psicoterapeuta, e dal certificato dell'endocrinologo, è stata diagnosticata
[...]
l'incongruenza di genere il 10.10.2023;
- che, successivamente al percorso intrapreso, è stato riscontrato il miglioramento del benessere psicofisico di anche in ragione della Terapia Ormonale Sostitutiva, in assenza di CP_1 controindicazioni alla prosecuzione del percorso di affermazione del genere elettivo maschile;
- che, come da relazione endocrinologica a firma del dott. , endocrinologo in Persona_2 servizio presso l'Azienda Ospedale-Universitaria Integrata di Verona, è stato certificato che parte ricorrente si sottopone regolarmente da ottobre 2023 a una terapia ormonale per l'assegnazione dei caratteri di sesso maschile.
La parte ricorrente ha quindi allegato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento nel presente giudizio del mutamento di sesso, ossia la «serietà» e l'«univocità» del percorso scelto, oltreché la «definitività» e la «irreversibilità» personale della scelta.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto di accogliere le conclusioni su riportate.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero della parte e l'acquisizione dei documenti versati in atti;
all'udienza del 2.12.2025 il Giudice designato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, con nota depositata in data 25.11.2025, non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
2. Va preliminarmente osservato che la mancanza di controinteressati (essendo il ricorrente libero di stato e senza figli) giustifica la proposizione dell'azione - con ricorso secondo il rito previsto dall'art. 473bis 1 e ss. c.p.c. ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2011 - soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
3. Le domande proposte dalla parte attrice vanno accolte per quanto di ragione.
3.1. Sotto il profilo normativo, la fattispecie è regolamentata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall'art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011.
2 L'art. 1 della L. n. 164 del 1982 prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
L'art. 31, c. 4, d.lgs. n. 150 del 2011 prescrive, invece, che "quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato".
Premesso che il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base ad un esame morfologico degli organi genitali (art. 28 ss. D.P.R. n. 396 del 2000), può darsi il caso - come nella specie - di una non coincidenza tra il dato biologico e quello psicologico, ossia una disforia di genere.
In tali ipotesi si è di fronte ad un individuo transessuale ovvero colui che "secondo la dottrina medico-legale, viene considerato il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere") sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio" (v. Corte Cost. n. 161 del 1985).
Orbene, ritiene questo Tribunale che il diritto all'effettiva identità sessuale costituisce chiara specificazione del più ampio diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost., in quanto tale diritto non è più da intendersi circoscritto alla sola integrità fisica, ma riguarda, senza dubbio alcuno, anche il benessere psichico, occorrendo considerare la persona in tutte le sue componenti, anche quella fondamentale del suo equilibrio psichico e relazionale in genere.
La salute, infatti, è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e l'intervento richiesto rientra senza alcun dubbio nell'ambito di un trattamento sanitario volto al raggiungimento dell'integrità psicofisica.
Si ritiene dunque che la domanda qui proposta risponda ad una ineludibile esigenza di tutela della personalità del richiedente e, quindi, della sua identità.
3.2. Il Tribunale, poi, ha condiviso l'orientamento secondo cui in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164/1982 era autorizzabile contestualmente alla rettifica anagrafica, sebbene esso non integri una conditio sine qua non per ottenerla e non sussista alcun rapporto di pregiudizialità.
3.3. Quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile, il Tribunale intende dar seguito a quanto già espresso dalla Corte Costituzionale (sent. n. 221 del 2015) e dalla Corte di
Cassazione (sent. n. 15138 del 2015).
3 In particolare, "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (v.
Cass. Civ. sent. n. 15138 del 2015).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica".
Con la sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Pertanto, la domanda di rettifica può trovare accoglimento anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, stante l'accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario.
4 Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali e dichiarazioni rese dalla parte ricorrente) - da cui emergono la consapevolezza e la determinazione dimostrate da parte ricorrente nel percorso di transizione da femminile a maschile, nonché la definitività della decisione assunta - suffragano il convincimento del Tribunale che l'istante, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere, con un necessario equilibrio tra soma e psiche, che riceverà benefici decisivi dalla rettifica anagrafica dei dati di nascita ed ulteriore benefici, in termini di gratificazione estetica, dagli interventi medico – chirurgici.
In definitiva, la nuova conseguita identità di genere, frutto dell'articolato processo individuale, serio ed univoco, svolto dall'istante, è confermata anche dall'interrogatorio della stessa parte, che ha dato corpo alle circostanze di fatto contenute nel ricorso e ha fornito riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della conseguente condizione di serenità ed armonia tra l'identità maschile, da sempre percepita, e quella fisica, già intrapresa in seguito alla terapia ormonale.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli art. 1 e 2 legge n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
In conformità con quanto richiesto da parte ricorrente al nome " va sostituito il nome Pt_1
" . CP_1
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da femminile a maschile, con assunzione del nome in luogo del nome CP_1 Pt_1
3.4 Non va invece autorizzato “che sia sottoposta a intervento chirurgico di Parte_1 riconversione del sesso”.
Infatti, trattasi di mere conseguenze della rettificazione che verrà effettuata nel registro dall'ufficiale di stato civile, rispetto alle quali nessuna specifica statuizione va assunta dall'intestato
Tribunale.
3.5. Con specifico riferimento alla dedotta possibilità per parte ricorrente di sottoporsi a trattamento medico-chirurgico, va tenuto conto di quanto recentemente statuito dalla Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 143 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive
5 l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Giova riportare lo specifico percorso argomentativo della motivazione resa dalla Corte
Costituzionale in relazione ai ravvisati profili di illegittimità costituzionale della citata norma:
“6.2.– La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del
1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
6.2.1.– Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del
2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione
è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.– Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla
6 sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo,
Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.– Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia
«sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione».
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
6.2.4.– Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del
d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In altri termini, è irragionevole la previsione di un provvedimento autorizzativo al trattamento medico-chirurgico, in quanto:
- le modificazioni dei caratteri sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica non devono necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento (Corte Cost. sentenza n. 221 del 2015);
- agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata» (Corte
Cost. sentenza n. 180 del 2017), che può in concreto realizzarsi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico;
- la giurisprudenza maggioritaria di merito – tra cui può essere annoverata anche quella dell'intestato Tribunale - ha in molti casi autorizzato l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa, in presenza di un comprovato percorso di transizione già sufficientemente avanzato.
Dunque, in applicazione degli esaminati principi e della dichiarata illegittimità costituzionale della disposizione citata, il Tribunale reputa che, nel caso di specie, non sia necessario un provvedimento
7 di autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico di riconversione del sesso, in quanto si è già realizzata una oggettiva transizione dell'identità di genere della parte istante.
3.6 Dalla documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo del giudizio, è infatti emerso che risiede a Canda, non ha coniuge e non ha figli. Parte_1
Dalle parole della liberamente interrogata, emerge un percorso risalente e reiterato nel Parte_1 tempo, che ha condotto alla definizione della identità fenomenica della persona cui è conforme tutto il comportamento e lo stesso progetto esistenziale.
Infatti, dalle dichiarazioni rese emerge un quadro coerente e definitivo, articolato nel tempo, da cui si desume che il richiedente abbia scelto di vivere coerentemente con la propria condizione fisica e psicologica.
Dalla relazione prodotta, si desume che parte attrice non presenta quadri psicopatologici di rilievo, come espressamente sottolineato dalla dott.ssa psicologa psicoterapeuta (Cfr. doc. n. Persona_3
4,pag.40: “Non vi sono controindicazioni e non si rilevano problematiche di tipo psicopatologico che inficino il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale e anagrafica, data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere elettivo”).
Anche le aree di funzionamento globale della persona e le risorse interne ed esterne con cui allearsi sono in grado di supportare la riattribuzione chirurgica di sesso.
Le considerazioni svolte nella citata relazione appaiono condivisibili, in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate.
Infatti, si tratta di conclusioni rese all'esito di colloqui e di indagini relative al contesto familiare e sociale.
3.7 Come ricavabile dagli atti e dalle dichiarazioni dell'istante, già dalla giovanissima età parte ricorrente ha cominciato ad avvertire i primi segnali della disforia di genere;
ha definitivamente maturato la consapevolezza di identificazione nel genere maschile in età adulta, quando ha cominciato a prendere in considerazione la concreta possibilità della transizione;
segue da oltre un anno una terapia ormonale;
gode di una rete amicale e familiare che la supporta.
La terapia ormonale intrapresa ha ormai portato parte attrice a sviluppare caratteri fenotipici realmente maschili e a desiderare di completare la transizione con intervento medico – chirurgico;
di tanto, peraltro, è stato dato atto anche dal giudice istruttore nel verbale dell'udienza del
2.12.2025, in occasione della quale parte ricorrente “si è presentata in abiti tipicamente maschili e con tratti somatici del genere maschile (peluria sul volto), nonché con timbro e tono della voce tipicamente maschili”.
8 Dagli elementi in atti risulta dunque che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di transessualità, - che ha già intrapreso un percorso di trasformazione dei propri Parte_1 caratteri esteriori in senso maschile - non presenta disturbi psicopatologici, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva.
L'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di offrire alla ricorrente una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, e di permetterle così di superare completamente la dicotomia nella sua personalità: verosimilmente esso potrà garantirle una vita più serena e favorire una dimensione relazionale dell'istante in sintonia con la sua inclinazione di genere.
Per le considerazioni che precedono, atteso che:
- è stato sufficientemente dimostrato che parte attrice ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione;
- si è al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato;
sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
A ciò consegue che non è necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico, in considerazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del 2024).
Dunque, è lasciata alla autonoma valutazione dell'interessato nonché alla deontologia professionale del medico la scelta concreta del tipo e delle modalità più adatte allo scopo.
4. Nulla deve disporsi per le spese stante la natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
RETTIFICA l'atto di nascita ai sensi dell'art. 1 e ss. L. 164/82 e succ. mod., di Parte_1 come in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Canda di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 2 parte II serie B - anno 1997), di nel senso Parte_1 che l'indicazione del sesso femminile deve essere corretta in sesso maschile, e che il prenome deve essere corretto in “Maicol”; Pt_1
9 DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE sulla domanda avente ad oggetto l'autorizzazione/possibilità a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili, per le ragioni meglio indicate in parte motiva (illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso: Corte Cost., sent. n. 143 del 2024);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 2.12.2025
La Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott. Nicola Del Vecchio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1246/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PO OR e dall'avv. Carolina Mari, elettivamente domiciliata come in atti
- ricorrente -
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO resistente
Conclusioni di parte ricorrente:“ autorizzare che sia sottoposta a intervento Parte_1 chirurgico di riconversione del sesso o, in subordine, dare atto che l'autorizzazione non è più necessaria per accedere agli interventi chirurgici in ragione del disposto della sentenza n.
143/2024 del 23.07.2024 della Corte Costituzionale con conseguente diritto della parte di accedere al trattamento anche in assenza di autorizzazione giudiziale, nonché autorizzare l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da femminile a maschile e conseguentemente il cambio del nome da “ a “ , ordinando le eventuali ulteriori Pt_1 CP_1 modifiche che dovessero rendersi necessarie ai sensi e per gli effetti della L. 164/82.
Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.7.2025, nata il [...] a [...] e residente Parte_1
a Canda, via Guglielmo Marconi n. 3366, ha allegato:
- di percepirsi e identificarsi nel genere maschile sin da giovanissima età;
1 - che, nonostante la nascita con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile, esterna la propria identità psico-sessuale come maschile, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
- di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile di e di tenere CP_1 comportamenti tipicamente maschili, tra i quali la predilezione per l'abbigliamento da uomo;
- che, come da relazione psicologica in atti, redatta in data 10.6.2025 dalla dott.ssa Per_1
psicologa e psicoterapeuta, e dal certificato dell'endocrinologo, è stata diagnosticata
[...]
l'incongruenza di genere il 10.10.2023;
- che, successivamente al percorso intrapreso, è stato riscontrato il miglioramento del benessere psicofisico di anche in ragione della Terapia Ormonale Sostitutiva, in assenza di CP_1 controindicazioni alla prosecuzione del percorso di affermazione del genere elettivo maschile;
- che, come da relazione endocrinologica a firma del dott. , endocrinologo in Persona_2 servizio presso l'Azienda Ospedale-Universitaria Integrata di Verona, è stato certificato che parte ricorrente si sottopone regolarmente da ottobre 2023 a una terapia ormonale per l'assegnazione dei caratteri di sesso maschile.
La parte ricorrente ha quindi allegato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento nel presente giudizio del mutamento di sesso, ossia la «serietà» e l'«univocità» del percorso scelto, oltreché la «definitività» e la «irreversibilità» personale della scelta.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto di accogliere le conclusioni su riportate.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero della parte e l'acquisizione dei documenti versati in atti;
all'udienza del 2.12.2025 il Giudice designato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, con nota depositata in data 25.11.2025, non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
2. Va preliminarmente osservato che la mancanza di controinteressati (essendo il ricorrente libero di stato e senza figli) giustifica la proposizione dell'azione - con ricorso secondo il rito previsto dall'art. 473bis 1 e ss. c.p.c. ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2011 - soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
3. Le domande proposte dalla parte attrice vanno accolte per quanto di ragione.
3.1. Sotto il profilo normativo, la fattispecie è regolamentata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall'art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011.
2 L'art. 1 della L. n. 164 del 1982 prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
L'art. 31, c. 4, d.lgs. n. 150 del 2011 prescrive, invece, che "quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato".
Premesso che il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base ad un esame morfologico degli organi genitali (art. 28 ss. D.P.R. n. 396 del 2000), può darsi il caso - come nella specie - di una non coincidenza tra il dato biologico e quello psicologico, ossia una disforia di genere.
In tali ipotesi si è di fronte ad un individuo transessuale ovvero colui che "secondo la dottrina medico-legale, viene considerato il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere") sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio" (v. Corte Cost. n. 161 del 1985).
Orbene, ritiene questo Tribunale che il diritto all'effettiva identità sessuale costituisce chiara specificazione del più ampio diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost., in quanto tale diritto non è più da intendersi circoscritto alla sola integrità fisica, ma riguarda, senza dubbio alcuno, anche il benessere psichico, occorrendo considerare la persona in tutte le sue componenti, anche quella fondamentale del suo equilibrio psichico e relazionale in genere.
La salute, infatti, è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e l'intervento richiesto rientra senza alcun dubbio nell'ambito di un trattamento sanitario volto al raggiungimento dell'integrità psicofisica.
Si ritiene dunque che la domanda qui proposta risponda ad una ineludibile esigenza di tutela della personalità del richiedente e, quindi, della sua identità.
3.2. Il Tribunale, poi, ha condiviso l'orientamento secondo cui in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164/1982 era autorizzabile contestualmente alla rettifica anagrafica, sebbene esso non integri una conditio sine qua non per ottenerla e non sussista alcun rapporto di pregiudizialità.
3.3. Quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile, il Tribunale intende dar seguito a quanto già espresso dalla Corte Costituzionale (sent. n. 221 del 2015) e dalla Corte di
Cassazione (sent. n. 15138 del 2015).
3 In particolare, "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (v.
Cass. Civ. sent. n. 15138 del 2015).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica".
Con la sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Pertanto, la domanda di rettifica può trovare accoglimento anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, stante l'accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario.
4 Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali e dichiarazioni rese dalla parte ricorrente) - da cui emergono la consapevolezza e la determinazione dimostrate da parte ricorrente nel percorso di transizione da femminile a maschile, nonché la definitività della decisione assunta - suffragano il convincimento del Tribunale che l'istante, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere, con un necessario equilibrio tra soma e psiche, che riceverà benefici decisivi dalla rettifica anagrafica dei dati di nascita ed ulteriore benefici, in termini di gratificazione estetica, dagli interventi medico – chirurgici.
In definitiva, la nuova conseguita identità di genere, frutto dell'articolato processo individuale, serio ed univoco, svolto dall'istante, è confermata anche dall'interrogatorio della stessa parte, che ha dato corpo alle circostanze di fatto contenute nel ricorso e ha fornito riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della conseguente condizione di serenità ed armonia tra l'identità maschile, da sempre percepita, e quella fisica, già intrapresa in seguito alla terapia ormonale.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli art. 1 e 2 legge n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
In conformità con quanto richiesto da parte ricorrente al nome " va sostituito il nome Pt_1
" . CP_1
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da femminile a maschile, con assunzione del nome in luogo del nome CP_1 Pt_1
3.4 Non va invece autorizzato “che sia sottoposta a intervento chirurgico di Parte_1 riconversione del sesso”.
Infatti, trattasi di mere conseguenze della rettificazione che verrà effettuata nel registro dall'ufficiale di stato civile, rispetto alle quali nessuna specifica statuizione va assunta dall'intestato
Tribunale.
3.5. Con specifico riferimento alla dedotta possibilità per parte ricorrente di sottoporsi a trattamento medico-chirurgico, va tenuto conto di quanto recentemente statuito dalla Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 143 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive
5 l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Giova riportare lo specifico percorso argomentativo della motivazione resa dalla Corte
Costituzionale in relazione ai ravvisati profili di illegittimità costituzionale della citata norma:
“6.2.– La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del
1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
6.2.1.– Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del
2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione
è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.– Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla
6 sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo,
Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.– Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia
«sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione».
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
6.2.4.– Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del
d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In altri termini, è irragionevole la previsione di un provvedimento autorizzativo al trattamento medico-chirurgico, in quanto:
- le modificazioni dei caratteri sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica non devono necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento (Corte Cost. sentenza n. 221 del 2015);
- agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata» (Corte
Cost. sentenza n. 180 del 2017), che può in concreto realizzarsi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico;
- la giurisprudenza maggioritaria di merito – tra cui può essere annoverata anche quella dell'intestato Tribunale - ha in molti casi autorizzato l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa, in presenza di un comprovato percorso di transizione già sufficientemente avanzato.
Dunque, in applicazione degli esaminati principi e della dichiarata illegittimità costituzionale della disposizione citata, il Tribunale reputa che, nel caso di specie, non sia necessario un provvedimento
7 di autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico di riconversione del sesso, in quanto si è già realizzata una oggettiva transizione dell'identità di genere della parte istante.
3.6 Dalla documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo del giudizio, è infatti emerso che risiede a Canda, non ha coniuge e non ha figli. Parte_1
Dalle parole della liberamente interrogata, emerge un percorso risalente e reiterato nel Parte_1 tempo, che ha condotto alla definizione della identità fenomenica della persona cui è conforme tutto il comportamento e lo stesso progetto esistenziale.
Infatti, dalle dichiarazioni rese emerge un quadro coerente e definitivo, articolato nel tempo, da cui si desume che il richiedente abbia scelto di vivere coerentemente con la propria condizione fisica e psicologica.
Dalla relazione prodotta, si desume che parte attrice non presenta quadri psicopatologici di rilievo, come espressamente sottolineato dalla dott.ssa psicologa psicoterapeuta (Cfr. doc. n. Persona_3
4,pag.40: “Non vi sono controindicazioni e non si rilevano problematiche di tipo psicopatologico che inficino il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale e anagrafica, data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere elettivo”).
Anche le aree di funzionamento globale della persona e le risorse interne ed esterne con cui allearsi sono in grado di supportare la riattribuzione chirurgica di sesso.
Le considerazioni svolte nella citata relazione appaiono condivisibili, in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate.
Infatti, si tratta di conclusioni rese all'esito di colloqui e di indagini relative al contesto familiare e sociale.
3.7 Come ricavabile dagli atti e dalle dichiarazioni dell'istante, già dalla giovanissima età parte ricorrente ha cominciato ad avvertire i primi segnali della disforia di genere;
ha definitivamente maturato la consapevolezza di identificazione nel genere maschile in età adulta, quando ha cominciato a prendere in considerazione la concreta possibilità della transizione;
segue da oltre un anno una terapia ormonale;
gode di una rete amicale e familiare che la supporta.
La terapia ormonale intrapresa ha ormai portato parte attrice a sviluppare caratteri fenotipici realmente maschili e a desiderare di completare la transizione con intervento medico – chirurgico;
di tanto, peraltro, è stato dato atto anche dal giudice istruttore nel verbale dell'udienza del
2.12.2025, in occasione della quale parte ricorrente “si è presentata in abiti tipicamente maschili e con tratti somatici del genere maschile (peluria sul volto), nonché con timbro e tono della voce tipicamente maschili”.
8 Dagli elementi in atti risulta dunque che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di transessualità, - che ha già intrapreso un percorso di trasformazione dei propri Parte_1 caratteri esteriori in senso maschile - non presenta disturbi psicopatologici, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva.
L'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di offrire alla ricorrente una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, e di permetterle così di superare completamente la dicotomia nella sua personalità: verosimilmente esso potrà garantirle una vita più serena e favorire una dimensione relazionale dell'istante in sintonia con la sua inclinazione di genere.
Per le considerazioni che precedono, atteso che:
- è stato sufficientemente dimostrato che parte attrice ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione;
- si è al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato;
sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
A ciò consegue che non è necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico, in considerazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del 2024).
Dunque, è lasciata alla autonoma valutazione dell'interessato nonché alla deontologia professionale del medico la scelta concreta del tipo e delle modalità più adatte allo scopo.
4. Nulla deve disporsi per le spese stante la natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
RETTIFICA l'atto di nascita ai sensi dell'art. 1 e ss. L. 164/82 e succ. mod., di Parte_1 come in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Canda di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 2 parte II serie B - anno 1997), di nel senso Parte_1 che l'indicazione del sesso femminile deve essere corretta in sesso maschile, e che il prenome deve essere corretto in “Maicol”; Pt_1
9 DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE sulla domanda avente ad oggetto l'autorizzazione/possibilità a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili, per le ragioni meglio indicate in parte motiva (illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso: Corte Cost., sent. n. 143 del 2024);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 2.12.2025
La Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott. Nicola Del Vecchio
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