Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Parrinello, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Sant'Agostino, n. 4;
contro
Il Ministero dell’interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
di-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Losi e Roberto Materia, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
1) del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dal Sig. Questore della Provincia di -OMISSIS- attraverso il quale il Sig. -OMISSIS- veniva “ammonito a desistere da qualsivoglia condotta che, attraverso atteggiamenti aggressivi, violenti, molesto o vessatori, anche sotto forma di minaccia, comporti alla persona offesa disagio psicofisico e, nel contempo, ragionevole timore per la sua incolumità”.
2) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato, ancorché non conosciuto dall’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata e di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 30 gennaio-5 febbraio 2025 e depositato il successivo 17 febbraio 2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto operando un lungo excursus del rapporto coniugale, professionale con riflessi sulla sfera patrimoniale con la controinteressata, articolando i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 93 del 2013 conv. in L. n.119 del 2013. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 conv. in l. n.38 del 2009. Violazione e falsa applicazione degli art. 7 e 8 della l. n.241 del 1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo.
Con tale motivo parte ricorrente rileva come il provvedimento adottato si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla controinteressata senza l’audizione di altri soggetti (compreso il ricorrente) e la conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale che, nel caso in esame, è stato omesso senza che ricorressero i presupposti dell’urgenza.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n.93 del 2013 conv. in l. n.119 del 2013. violazione e falsa applicazione dell’art.8 del d.l. n. 11 del 2009 conv. in l. n. 38 del 2009. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, stante la mancata audizione dei figli e della suocera e l’omessa considerazione dello status economico della controinteressata, preclusivo di qualsiasi prospettata coercizione economica.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 93 del 2013 conv. in l. n.119 del 2013. violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 conv. in l. n. 38 del 2009. Violazione e falsa applicazione degli art. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Motivazione illogica e irrazionale. Ingiustizia manifesta del provvedimento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimata che ha depositato documentazione e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2025, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Successivamente si è altresì costituita la controinteressata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 2252/2025 del 14 luglio 2025, l’amministrazione resistente ha depositato documenti, tra cui il provvedimento impugnato nonché i chiarimenti sull’attività istruttoria svolta.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe – in vista della quale la controinteressata in data 15 dicembre 2025 ha depositato documenti e il 26 dicembre 2025 una memoria – il ricorso è stato posto in decisione.
Ai fini dell’inquadramento della vicenda contenziosa, giova premettere che il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 3 del d.l. 14 agosto 2013 n. 93 (rubricato “ Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica ”), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e successivamente modificato dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, il quale dispone che “ Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima ”.
Il provvedimento ammonitorio di cui al richiamato art. 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 è quindi misura questorile di protezione delle vittime di violenza domestica.
Come già osservato dalla Sezione (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, I, 30 gennaio 2025, n. 333; 24 maggio 2024, n. 1948), l’istituto dell’ammonimento del Questore a tutela di vittime di atti vessatori è stato introdotto dall’art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con mod., dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come misura di prevenzione, con funzioni cautelari e dissuasive, mirata a scoraggiare comportamenti molesti, minacciosi e/o persecutori che possano integrare il delitto di cui all’art. 612- bis c.p. (c.d. stalking ): in tale fattispecie la persona offesa può avanzare al Questore richiesta di ammonimento fino a quando non propone querela.
In seguito, il legislatore non solo ha esteso tale misura ai casi di reati, anche tentati, i ) di percosse (581 c.p.), ii ) lesioni personali aggravate (582, comma 2, c.p.) (art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con mod. dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119) e, successivamente, iii ) di lesioni semplici (582, c.p.), iv ) di violenza privata (610 c.p.), v ) di minaccia grava (art. 612, comma 2, c.p.), vi ) di atti persecutori ( stalking ) (art. 612-bis c.p.), vii ) di illecita diffusione di immagini o video sessualmente espliciti ( revenge porn ) (art. 612- ter c.p.); viii ) di violazione di domicilio (art. 614 c.p.); c.p., art. 635 (c.p.) (art. 1, l. 24 novembre 2023, n. 16) commessi nel contesto della violenza domestica, ma in tale ipotesi l’atto ammonitorio può essere adottato su segnalazione di chiunque e anche senza il consenso della vittima.
Il ciato art. 3, infatti, non ripropone la previsione contenuta nell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, cit., secondo la quale la vittima può decidere di avanzare al Questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta lesiva “ fino a quando non è stata proposta querela ”, stabilendo invece che nelle ipotesi di violenza domestica il Questore può adottare il provvedimento di ammonimento “anche in assenza di querela” – e, dunque, anche in presenza di essa – ovvero, in un’ottica chiaramente intesa alla tutela della vittima, a prescindere da una manifestazione di volontà della stessa; ne consegue che all’ammonimento di cui al cit. art. 3 non può ritenersi applicabile la previsione dell’alternatività con la querela prevista per la fattispecie di cui al cit. art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (cfr. T.a.r. per la Campania, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 410).
Pertanto, il deferimento all’autorità giudiziaria o l’inizio del procedimento penale non impediscono l’adozione dell’ammonimento de quo .
Continuano le predette decisioni di questo T.a.r. n. 1948/24 e 333/25, che stante « il diverso piano tra giudizio penale e provvedimento di ammonimento, quest’ultimo va ricondotto all’interno della regolarità sostanziale che governa l’ agere amministrativo: il provvedimento finale non può non prescindere da “un prudente apprezzamento circa la plausibilità e verosimiglianza delle vicende ”.
In base a condiviso indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell’adozione del provvedimento di ammonimento de quo, è sufficiente che dall’attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all’avvenuto verificarsi del comportamento violento e all’identificazione del suo autore (cfr. T.a.r. per la Campania, sez. V, 27 novembre 2023, n. 6513).
In generale, occorre evidenziare che gli esiti del procedimento e del processo penale (archiviazione, sentenze di non doversi e non luogo a procedere, assoluzione ecc.) intervenuti successivamente all’adozione del provvedimento amministrativo non sono comunque idonei a determinare l’annullamento della misura di ammonimento fondato su un diverso livello di accertamento e su finalità di prevenzione (Cons. Stato, sez. III, 18 novembre 2024, n. 9211).
Ciò perché i due accertamenti rispondono a logiche e finalità differenti: i ) da un lato, il giudice penale è chiamato a verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la responsabilità dell’imputato, sulla base di un rigoroso standard probatorio (oltre ogni ragionevole dubbio); ii ) dall’altro, la Questura effettua una valutazione di tipo preventivo, volta ad accertare la presenza di elementi sufficienti a giustificare l’adozione dell’ammonimento.
Tanto premesso e dato atto dell’inammissibilità della documentazione depositata dalle parti successivamente al passaggio in decisione, i primi due motivi di ricorso sono fondati nei sensi infraprecisati.
All’esito degli incombenti istruttori disposti da questo T.a.r. con l’ordinanza n. 2252/2025 del 14 luglio 2025, l’amministrazione resistente ha reso i seguenti chiarimenti (vedi nota della Questura di -OMISSIS- del 3 settembre 2025, prot. -OMISSIS-) in ordine all’attività istruttoria svolta per supportare il provvedimento impugnato: “ in data 25.10.2024 la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- presentava formale atto di denuncia/querela nei confronti del marito -OMISSIS--OMISSIS-, nella quale la stessa, reiteratamente ingiuriata, rappresentava di essere assoggettata ad un controllo prevaricatorio da parte del coniuge, esplicitato anche per ciò che atteneva alla gestione economica della vita familiare, condizionamenti che determinavano la donna a richiedere la separazione giudiziale. A seguito di ciò, l’uomo poneva in essere una serie di condotte che costringevano la donna a cambiare domicilio, aumentando nella stessa lo stato d’ansia tanto da dover ricorrere alle cure di uno specialista. Il personale operante procedeva, quindi, al ritiro ex art. 39 TULPS delle armi e munizioni in possesso del -OMISSIS-, il quale veniva deferito alla competente A.G. ex art. 612 bis c.p. e, atteso il rilascio in data 16.12.2024 del nulla osta all’utilizzo degli atti, questa Divisione curava l’istruttoria relativa all’emissione del provvedimento di ammonimento ex art. 3 D.L. 93/13. Ritenendo esauriente la documentazione presente al fascicolo, e non dovendo pertanto procedere ad ulteriore attività istruttoria, in data -OMISSIS- veniva emesso il provvedimento in argomento, al -OMISSIS- notificato in data 03.01.2025. Pertanto, si conferma quanto già espresso nella relazione illustrativa trasmessa all’Avvocatura dello Stato in indirizzo in data 11.02.2025 e si rappresenta che gli allegati a detta relazione sono gli unici documenti presenti al fascicolo del procedimento in argomento. 2 Da ultimo, si rappresenta che la Procura delle Repubblica c/o il Tribunale di -OMISSIS- emetteva Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminare nell’ambito del p.p.-OMISSIS-RGNR Mod. 21 a carico dell’odierno attore, indagato per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. attese le condotte commesse nei confronti dell’ex coniuge -OMISSIS- -OMISSIS- fino al mese di settembre 2024, di cui si coglie l’occasione di allegare copia notificata alla citata p.o. in data 08.07.2025 ”.
L’autorità amministrativa deve pur sempre ricostruire – sebbene in via soltanto indiziaria – una condotta suscettibile di essere qualificata come uno dei reati sopraindicati e delineare la sussistenza di una situazione di fatto implicante la violenza domestica, ossia “ uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate ”.
Al fine di individuare l’esatto significato penalistico del sintagma “ atti persecutori ” ex art. 612-bis c.p. contestati dall’amministrazione resistente come reato fondante la misura di ammonimento, occorre ricordare che la Cassazione penale, con la sentenza sez. V, ud. 30 novembre 2022 (dep. 22 febbraio 2023), n. 7825, ha precisato che “ si configura il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita ”, mentre, di contro, “ sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato ”. La condotta che integra il reato di cui all’art. 660 c.p. non consente l’adozione dell’ammonimento.
Nel caso in esame, la condotta descritta dal provvedimento impugnato incentra gli atti persecutori e la violenza domestica sulla sudditanza psicologica ed economica della controinteressata che sarebbe stata minacciata dal ricorrente di ritorsioni economiche e della privazione della casa d’abitazione e di ogni possibile fonte di reddito che la stessa percepisce lavorando nelle società di cui il marito ha il controllo e l’amministrazione.
A fronte di tale cornice, il profilo della prospettata sudditanza e dipendenza economica con conseguente minaccia di ritorsioni in grado di incidere sulle abitudini di vita della controinteressata avrebbe necessitato di un maggiore approfondimento istruttorio rispetto a quanto ritenuto sufficiente dall’amministrazione (che fondamentalmente – per quanto emerso dall’istruttoria disposta dal questo T.a.r. - si è limitata a recepire le dichiarazioni rese dalla controinteressata), e ciò anche avuto riguardo a quanto allegato dal ricorrente, tra cui la dichiarazione resa dal coniuge ai sensi dell’art. 473-bis.10 c.p.c. con riferimento al giudizio di separazione in atto pendente, che, congiuntamente ad altri elementi, avrebbe necessitato di approfondimento istruttorio.
In tale contesto, deve rilevarsi, al di là della mancata audizione del ricorrente, la mancata audizione di altre persone informate sui fatti e l’assenza di un’ulteriore attività istruttoria in grado di delineare e chiarire i profili di effettiva violenza domestica. Sottolinea il giudice d’appello come, nei casi come quello in esame, « l’approfondimento istruttorio deve ritenersi indispensabile attesi gli effetti negativi che l’ammonimento produce nei confronti del destinatario, non soltanto di natura processuale penale (non necessità di querela e aumento della pena edittale) ma anche, come puntualizza la Corte EDU, per l’effetto stigmatizzante del provvedimento, idoneo a compromette la reputazione del destinatario, con possibili effetti negativi anche sulla sua vita professionale » (C.g.a., sez. giur., 29 maggio 2024, n. 387).
Occorre, infatti, evidenziare che la disposizione di legge in rilevo prevede soltanto “se necessario” di acquisire le “informazioni degli organi investigativi”, ma pone l’obbligo di sentire “le persone informate dei fatti”, incombente istruttorio necessario (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, n. 2450/2025) ancor più, nel caso di specie, stante la mancata audizione del ricorrente.
Già dalla denuncia querela presentata dalla controinteressata, infatti, emergono profili di possibile approfondimento istruttorio consistenti: i ) nell’eventuale audizione dei dipendenti della società di cui i coniugi sono titolari e presso la quale la-OMISSIS- presta la sua attività lavorativa oggetto delle minacce ritorsive del marito; ii ) nell’esibizione delle chat e dei messaggi prospettati come ingiuriosi e minacciosi; iii ) nell’audizione dei familiari prossimi ad entrambi.
Alla luce di tali considerazioni – previo assorbimento del terzo motivo – il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
La complessità e particolarità della questione affrontata e la natura degli interessi coinvolti legittimano la compensazione delle spese di lite, fatto salvo l’obbligo di rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente, ove versato.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, fatto salvo il rimborso, a carico dell’amministrazione resistente, in favore del ricorrente, del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA SA OT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | NA SA OT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.