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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11662 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15273/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 15273/2024 promosso con ricorso depositato in data 9.7.2024 da:
, nata nella città di Sao Bernardo do Campo (Brasile) il 29.08.1984, Parte_1 residente in [...]46, Pq Anchieta, San Bernardo do Campo/SP Cap , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_1
; FAX: 0697999266) in virtù di procura alle liti di cui in atti Email_1
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il Giudice dott.ssa Adele Granata all'esito dell'udienza del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies e ss.cpc, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato a [...] il Persona_1
16.6.1857.(doc.n.1 di cui in atti)
Il costituito ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Il P.M. non si è espresso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato a [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor cittadino italiano, non era mai stato naturalizzato Persona_1 cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana e alla luce della documentazione versata in atti va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Ciò posto, l'odierno ricorrente, diretto discendente da avo italiano, tentava di prenotare attraverso il sistema c.d. “Prenot@mi” di recente introdotto dal a San Paolo – Brasile (doc. 9); Parte_2
Tuttavia, le richieste risultano, allo stato, inevase, non avendo l'interessato ricevuto alcun riscontro o convocazione da parte dell'Ufficio competente, né risulta lo stesso inserito in una Lista d'attesa.
Inoltre, pare appena il caso di evidenziare come il a San Paolo – Controparte_2
Brasile abbia di recente introdotto il sistema c.d. “Prenot@mi”, ossia una piattaforma online con un numero limitato di posti (ma non è dato sapere quanti) in un determinato periodo (ma non è dato sapere quando) per ricevere gli utenti affinché possano presentare i documenti richiesti al fine di ottenere la cittadinanza. Gli interessati, dunque, si devono registrare sulla piattaforma online e concorrere per i posti disponibili con gli altri utenti, si badi bene, al solo fine di presentare la domanda. Detto modus procedendi, noto come sistema della “lotteria delle cittadinanze” o “cittadinanza a numero chiuso” rende, di fatto, impossibile sapere quando e quanti posti vengono messi a disposizione, poiché il stabilisce arbitrariamente e senza “accountability” (ossia in assenza Parte_2 di ogni più elementare rispetto delle regole di trasparenza).
La legge sulla cittadinanza n. 555 del 16.06.1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino iure sanguinis da un genitore cittadino italiano. Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane dell'avo. Ne consegue che tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita. Nel caso di specie, ricostruito in premessa l'albero genealogico, la ricorrente risulta diretta discendente del Sig. , cittadino italiano, emigrato in Brasile, dove è deceduto Persona_1 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana iure sanguinis e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara che la ricorrente è Parte_1 cittadina italiana.
-ordina al di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Controparte_1 registri di stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
. dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, 10.12.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa DE AT
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 15273/2024 promosso con ricorso depositato in data 9.7.2024 da:
, nata nella città di Sao Bernardo do Campo (Brasile) il 29.08.1984, Parte_1 residente in [...]46, Pq Anchieta, San Bernardo do Campo/SP Cap , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_1
; FAX: 0697999266) in virtù di procura alle liti di cui in atti Email_1
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il Giudice dott.ssa Adele Granata all'esito dell'udienza del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies e ss.cpc, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato a [...] il Persona_1
16.6.1857.(doc.n.1 di cui in atti)
Il costituito ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Il P.M. non si è espresso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato a [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor cittadino italiano, non era mai stato naturalizzato Persona_1 cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana e alla luce della documentazione versata in atti va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Ciò posto, l'odierno ricorrente, diretto discendente da avo italiano, tentava di prenotare attraverso il sistema c.d. “Prenot@mi” di recente introdotto dal a San Paolo – Brasile (doc. 9); Parte_2
Tuttavia, le richieste risultano, allo stato, inevase, non avendo l'interessato ricevuto alcun riscontro o convocazione da parte dell'Ufficio competente, né risulta lo stesso inserito in una Lista d'attesa.
Inoltre, pare appena il caso di evidenziare come il a San Paolo – Controparte_2
Brasile abbia di recente introdotto il sistema c.d. “Prenot@mi”, ossia una piattaforma online con un numero limitato di posti (ma non è dato sapere quanti) in un determinato periodo (ma non è dato sapere quando) per ricevere gli utenti affinché possano presentare i documenti richiesti al fine di ottenere la cittadinanza. Gli interessati, dunque, si devono registrare sulla piattaforma online e concorrere per i posti disponibili con gli altri utenti, si badi bene, al solo fine di presentare la domanda. Detto modus procedendi, noto come sistema della “lotteria delle cittadinanze” o “cittadinanza a numero chiuso” rende, di fatto, impossibile sapere quando e quanti posti vengono messi a disposizione, poiché il stabilisce arbitrariamente e senza “accountability” (ossia in assenza Parte_2 di ogni più elementare rispetto delle regole di trasparenza).
La legge sulla cittadinanza n. 555 del 16.06.1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino iure sanguinis da un genitore cittadino italiano. Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane dell'avo. Ne consegue che tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita. Nel caso di specie, ricostruito in premessa l'albero genealogico, la ricorrente risulta diretta discendente del Sig. , cittadino italiano, emigrato in Brasile, dove è deceduto Persona_1 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana iure sanguinis e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara che la ricorrente è Parte_1 cittadina italiana.
-ordina al di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Controparte_1 registri di stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
. dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, 10.12.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa DE AT