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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/12/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1183/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
NERI ERMELINDA
ricorrente e
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'AVV. DE MARTINO ROBERTO resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra
[...]
ha rappresentato: di essere moglie superstite del sig. . Parte_1 Per_1 Persona_2
operaio presso cave e già titolare di rendita di inabilità permanente per BPP cronica da silicati e calcare e sordità da rumori;
che il sig. è deceduto in data 08.07.2022 Per_2
per silicosi polmonare, polmonite interstiziale bilaterale, distress respiratorio;
che a fronte del decesso dovuto a patologie riconducibili a malattie professionali, aveva inoltrato in data 31.01.24 domanda per ottenere il riconoscimento della reversibilità della rendita del coniuge, respinta dall' con nota datata 15.05.24 con la CP_1 CP_1
seguente motivazione: “Per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento”.
Talchè, esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, la stessa ha convenuto in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di CP_1
vedersi accolte le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, anche a mezzo CTU, che le malattie professionali riconosciute al Sig. sono state causa Controparte_2
o concausa del suo decesso o comunque hanno accelerato il decorso infausto - accertare e dichiarare che la Sig.ra quale moglie superstite del Parte_1
defunto marito ha diritto a percepire la quota del 100% spettante Controparte_2
sulla rendita del dante causa a titolo di pensione di reversibilità dal giorno CP_1
successivo al decesso del marito (08.07.2022) con conseguente condanna dell in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dei correlativi ratei maturati e maturandi dal giorno successivo al decesso del Sig. da maggiorarsi con Per_2
rivalutazione monetaria e interessi legali”.
Si è costituito in giudizio l' , negando che la morte dell'assicurato fosse CP_1
riconducibile alla patologia di cui soffriva in vita e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso. Il Giudice riteneva opportuno incaricare un consulente tecnico d'ufficio, nominando all'uopo il Dott. . Persona_3
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Nel caso in esame, non è contestato che l'assicurato in vita abbia contratto una malattia professionale, bensì il nesso causale tra il di lui decesso e la malattia stessa, con conseguente diritto del coniuge superstite alla reversibilità della rendita percepita in vita, così come previsto daIl'art. 85 Dpr 1124/65, a tenore del quale: "se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 20:... Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti,
o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4 "
Ebbene il Dott. , incaricato del compito di accertare se la morte dell'assicurato Per_3
sia stata causata, quantomeno in parte, dalle patologie contratte nell'ambito dell'attività lavorativa (broncopneumopatia cronica da silicati e calcare), ha risposto in senso positivo a tale quesito.
Nello specifico il consulente, esaminata la documentazione sanitaria agli atti, ha svolto le seguenti considerazioni medico legali: “La silicosi è una malattia polmonare cronica e progressiva causata dall'accumulo di particelle di silice cristallina nei polmoni. Questa condizione si sviluppa lentamente e può passare inosservata per molti anni. La silice, una delle sostanze più diffuse sulla crosta terrestre, diventa pericolosa quando viene lavorata meccanicamente (ad esempio durante operazioni di taglio, frantumazione o levigatura) e si disperde nell'aria sotto forma di polvere microscopica. Una volta inalate, queste particelle penetrano in profondità negli alveoli polmonari, cioè le piccole sacche d'aria dove avvengono gli scambi di ossigeno. Il sistema immunitario tenta di neutralizzarle, ma non riesce a eliminarle completamente. Nel tentativo di difendere l'organismo, i polmoni producono tessuto cicatriziale che compromette la capacità respiratoria. Questo processo, chiamato fibrosi, rende i polmoni sempre meno elastici e funzionali, provocando nel tempo difficoltà respiratorie anche gravi. (…..) Nella sua evoluzione, la silicosi può portare
a diverse complicazioni, tra cui: • Insufficienza respiratoria: Gravi danni polmonari possono rendere impossibile respirare adeguatamente. • Infezioni polmonari: Gli individui affetti da silicosi corrono un rischio maggiore di contrarre infezioni respiratorie, come la tubercolosi. • Ipertensione polmonare: Può verificarsi un aumento della pressione nei vasi sanguigni dei polmoni, con conseguenti complicazioni cardiache. • Cancro ai polmoni (….) Nella specie appare di palmare evidenza come la causa dell'exitus sia da ricondurre, quantomeno in via concausale, alla patologia professionale di cui risultava affetto il de cuius, in assenza di documentate altre possibili cause con fondamento probabilistico superiore a quella prospettata.”
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, puntualmente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Tanto premesso, deve essere dichiarato che il decesso del sig. . è Per_1 Persona_2
concausalmente rapportabile alla malattia professionale per la quale godeva di rendita in vita, con conseguente diritto della ricorrente, nella qualità di coniuge CP_1
superstite, alla rendita costituita ai sensi dell'art. 85 del Dpr n. 1124/1965.
Quanto alla misura della rendita in questione, non può essere accolta la richiesta di condanna al pagamento della la quota del 100% spettante sulla rendita del dante CP_1
causa; ed invero, in base alla legge di stabilità 2014, ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria nella misura del: 50% al coniuge/unito civilmente;
20% a ciascun figlio;
40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori;
40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile sia in caso di decesso dell'unico genitore che li abbia riconosciuti sia in caso di decesso di uno dei due genitori naturali, prescindendo da ogni considerazione in ordine all'esistenza in vita dell'altro genitore naturale ed all'eventuale riconoscimento del figlio da parte di quest'ultimo; 40% a ciascun figlio di genitore divorziato. La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare, in ogni caso, il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa, in caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate. Ne deriva come l' potrà essere CP_1
unicamente condannato a corrispondere alla ricorrente la rendita calcolata dall'Istituto stesso secondo le previsioni di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che il decesso del sig. Giov. è concausalmente Persona_2
rapportabile alla malattia professionale per la quale godeva di rendita in CP_1
vita, con conseguente diritto della ricorrente, nella qualità di coniuge superstite, alla rendita costituita ai sensi dell'art. 85 del Dpr n. 1124/1965 e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione in favore della stessa della rendita in questione CP_1
a decorrere dal decesso dell'assicurato, in misura e con gli accessori di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 oltre CP_1
spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1 Tivoli, il 24/12/2025
Il giudice
OB TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1183/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
NERI ERMELINDA
ricorrente e
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'AVV. DE MARTINO ROBERTO resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra
[...]
ha rappresentato: di essere moglie superstite del sig. . Parte_1 Per_1 Persona_2
operaio presso cave e già titolare di rendita di inabilità permanente per BPP cronica da silicati e calcare e sordità da rumori;
che il sig. è deceduto in data 08.07.2022 Per_2
per silicosi polmonare, polmonite interstiziale bilaterale, distress respiratorio;
che a fronte del decesso dovuto a patologie riconducibili a malattie professionali, aveva inoltrato in data 31.01.24 domanda per ottenere il riconoscimento della reversibilità della rendita del coniuge, respinta dall' con nota datata 15.05.24 con la CP_1 CP_1
seguente motivazione: “Per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento”.
Talchè, esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, la stessa ha convenuto in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di CP_1
vedersi accolte le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, anche a mezzo CTU, che le malattie professionali riconosciute al Sig. sono state causa Controparte_2
o concausa del suo decesso o comunque hanno accelerato il decorso infausto - accertare e dichiarare che la Sig.ra quale moglie superstite del Parte_1
defunto marito ha diritto a percepire la quota del 100% spettante Controparte_2
sulla rendita del dante causa a titolo di pensione di reversibilità dal giorno CP_1
successivo al decesso del marito (08.07.2022) con conseguente condanna dell in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dei correlativi ratei maturati e maturandi dal giorno successivo al decesso del Sig. da maggiorarsi con Per_2
rivalutazione monetaria e interessi legali”.
Si è costituito in giudizio l' , negando che la morte dell'assicurato fosse CP_1
riconducibile alla patologia di cui soffriva in vita e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso. Il Giudice riteneva opportuno incaricare un consulente tecnico d'ufficio, nominando all'uopo il Dott. . Persona_3
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Nel caso in esame, non è contestato che l'assicurato in vita abbia contratto una malattia professionale, bensì il nesso causale tra il di lui decesso e la malattia stessa, con conseguente diritto del coniuge superstite alla reversibilità della rendita percepita in vita, così come previsto daIl'art. 85 Dpr 1124/65, a tenore del quale: "se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 20:... Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti,
o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4 "
Ebbene il Dott. , incaricato del compito di accertare se la morte dell'assicurato Per_3
sia stata causata, quantomeno in parte, dalle patologie contratte nell'ambito dell'attività lavorativa (broncopneumopatia cronica da silicati e calcare), ha risposto in senso positivo a tale quesito.
Nello specifico il consulente, esaminata la documentazione sanitaria agli atti, ha svolto le seguenti considerazioni medico legali: “La silicosi è una malattia polmonare cronica e progressiva causata dall'accumulo di particelle di silice cristallina nei polmoni. Questa condizione si sviluppa lentamente e può passare inosservata per molti anni. La silice, una delle sostanze più diffuse sulla crosta terrestre, diventa pericolosa quando viene lavorata meccanicamente (ad esempio durante operazioni di taglio, frantumazione o levigatura) e si disperde nell'aria sotto forma di polvere microscopica. Una volta inalate, queste particelle penetrano in profondità negli alveoli polmonari, cioè le piccole sacche d'aria dove avvengono gli scambi di ossigeno. Il sistema immunitario tenta di neutralizzarle, ma non riesce a eliminarle completamente. Nel tentativo di difendere l'organismo, i polmoni producono tessuto cicatriziale che compromette la capacità respiratoria. Questo processo, chiamato fibrosi, rende i polmoni sempre meno elastici e funzionali, provocando nel tempo difficoltà respiratorie anche gravi. (…..) Nella sua evoluzione, la silicosi può portare
a diverse complicazioni, tra cui: • Insufficienza respiratoria: Gravi danni polmonari possono rendere impossibile respirare adeguatamente. • Infezioni polmonari: Gli individui affetti da silicosi corrono un rischio maggiore di contrarre infezioni respiratorie, come la tubercolosi. • Ipertensione polmonare: Può verificarsi un aumento della pressione nei vasi sanguigni dei polmoni, con conseguenti complicazioni cardiache. • Cancro ai polmoni (….) Nella specie appare di palmare evidenza come la causa dell'exitus sia da ricondurre, quantomeno in via concausale, alla patologia professionale di cui risultava affetto il de cuius, in assenza di documentate altre possibili cause con fondamento probabilistico superiore a quella prospettata.”
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, puntualmente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Tanto premesso, deve essere dichiarato che il decesso del sig. . è Per_1 Persona_2
concausalmente rapportabile alla malattia professionale per la quale godeva di rendita in vita, con conseguente diritto della ricorrente, nella qualità di coniuge CP_1
superstite, alla rendita costituita ai sensi dell'art. 85 del Dpr n. 1124/1965.
Quanto alla misura della rendita in questione, non può essere accolta la richiesta di condanna al pagamento della la quota del 100% spettante sulla rendita del dante CP_1
causa; ed invero, in base alla legge di stabilità 2014, ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria nella misura del: 50% al coniuge/unito civilmente;
20% a ciascun figlio;
40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori;
40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile sia in caso di decesso dell'unico genitore che li abbia riconosciuti sia in caso di decesso di uno dei due genitori naturali, prescindendo da ogni considerazione in ordine all'esistenza in vita dell'altro genitore naturale ed all'eventuale riconoscimento del figlio da parte di quest'ultimo; 40% a ciascun figlio di genitore divorziato. La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare, in ogni caso, il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa, in caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate. Ne deriva come l' potrà essere CP_1
unicamente condannato a corrispondere alla ricorrente la rendita calcolata dall'Istituto stesso secondo le previsioni di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che il decesso del sig. Giov. è concausalmente Persona_2
rapportabile alla malattia professionale per la quale godeva di rendita in CP_1
vita, con conseguente diritto della ricorrente, nella qualità di coniuge superstite, alla rendita costituita ai sensi dell'art. 85 del Dpr n. 1124/1965 e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione in favore della stessa della rendita in questione CP_1
a decorrere dal decesso dell'assicurato, in misura e con gli accessori di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 oltre CP_1
spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1 Tivoli, il 24/12/2025
Il giudice
OB TI